CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 gennaio 2025
Cassazione n. 34427/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] civile:[OSCURATO:PERSONA] Vedatavverso la sentenza del 12/11/2025 della Corte d'Assise d'appello di BresciaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore FabrizioVANORIO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] CristianoDavide e per l'accoglimento del ricorso del PG, con annullamento con rinvio dellasentenza impugnata, previa declaratoria di giudicato sulla responsabilità penale,in ordine alla sussistenza dell'aggravante della premeditazione.uditi:- l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che si associa alleconclusioni del PG, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata in ordineal riconoscimento dell'aggravante della premeditazione;- l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per l’imputato [OSCURATO:PERSONA] CristianoDavide, che conclude chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata inpunto di responsabilità e il rigetto del ricorso del PG.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di Assise di appello di Brescia,in parziale riforma della sentenza pronunciata in data 23 gennaio 2025 dallaCorte di Assise di Brescia, ha confermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] CristianoDavide per l’omicidio di [OSCURATO:PERSONA] (art. 575 cod. pen. – capo 1), per ladistruzione del cadavere (art. 411 cod. pen. – capo 2) e per la detenzione illegaledell’arma comune da sparo cal. 7,65 utilizzata per commetterlo (art. 2 legge 2ottobre 1967, n. 895 – capo 3); ha invece escluso l’aggravante dellapremeditazione contestata al capo 1), confermato le circostanze attenuantigeneriche e, applicata la diminuente per il rito abbreviato originariamenterichiesto, ma non consentito in ragione della già ritenuta circostanza aggravante,ha rideterminato la pena in anni quattordici di reclusione, confermando lestatuizioni in favore delle parti civili e rigettando l’appello del pubblico ministerosulle circostanze attenuanti generiche.1.1. Con concorde valutazione di entrambi i giudici di merito è stataaffermata la responsabilità dell’imputato per i sopra indicati delitti sulla basedelle investigazioni (perquisizioni e sequestri; acquisizione delle registrazionieffettuate dalle videocamere pubbliche e private; tabulati e referenziazionegeografiche degli apparati telefonici; rilievi e accertamenti tecnici; autopsia econsulenza medico – legale; ecc.), delle captazioni di conversazioni, delledichiarazioni testimoniali, dell’esame dell’imputato e dell’incidente probatorio conperizia sulle tracce rinvenute nell’officina dell’imputato.I giudici di merito hanno così concordemente ricostruito gli elementiessenziali della responsabilità: [OSCURATO:PERSONA], che aveva un credito insoddisfattoda parte di [OSCURATO:PERSONA] – il quale stava procrastinandone il pagamento ed era inserie difficoltà economiche ─, è stato ucciso con un colpo di pistola alla testaall’interno dell’officina dell’imputato; [OSCURATO:PERSONA], pochi minuti prima che ilveicolo fosse dato alle fiamme, era in compagnia di [OSCURATO:PERSONA] nell’officina diquesti; il corpo senza vita è stato caricato sull’auto della vittima e portato in unazona campestre ove, insieme al veicolo, è stato dato alle fiamme; l’imputato, chegià la mattina aveva fatto un sopralluogo sul luogo del successivo incendio e cheaveva provveduto a disattivare le videocamere di sorveglianza dell’officina edell’appartamento, è stata l’ultima persona a vedere in vita la vittima, il veicolodella quale è stato visto allontanarsi dall’officina pochi istanti prima di esseredato alle fiamme; l’imputato è stato ripreso circa 30 minuti dopo l’avvistamentodell’incendio del veicolo della vittima mentre faceva ritorno a piedi all’officina;sono state repertate tracce di DNA della vittima all’interno dell’officina, nonché èstata rilevata, sia tecnicamente, sia per mezzo di testimoni, una peculiare attivitàdi pulitura con candeggina e altri detergenti della zona ove erano presenti letracce.2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]Il ricorso è strutturato in tre motivi principali. I primi due investono tutti icapi di imputazione e censurano la motivazione sulla responsabilità sotto il profilodell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 192 e 533cod. proc. pen. Il terzo motivo riguarda specificamente i capi 2) e 3), ossia ladistruzione del cadavere e la detenzione illegale dell’arma.2.1 Il primo motivo denuncia il vizio di motivazione, anche per travisamento,sulla responsabilità e sulla mancata “neutralizzazione delle ipotesi alternative”.Il primo motivo denuncia la mancanza, contraddittorietà e manifestaillogicità della motivazione, assumendo che la responsabilità sarebbe stataaffermata in violazione della regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio. Il ricorsosostiene che le sentenze di merito hanno neutralizzato in modo meramenteipotetico dati oggettivi incompatibili con la ricostruzione accusatoria e nonabbiano confutato effettivamente la pista alternativa emersa nel processo.La premessa metodologica del ricorso richiama la disciplina degli artt. 192,533 e 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e sostiene che la prova indiziariarichiede una valutazione prima analitica e poi globale, con riduzione dellericostruzioni alternative a mere eventualità remote: il giudice non può limitarsi apreferire la tesi accusatoria, ma deve confrontarsi in modo espresso con i datidissonanti.Il ricorso individua quattro nuclei di censura: 1) il protratto funzionamentodel telefono della vittima; 2) la pista alternativa [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] e i soggettikosovari; 3) il valore attribuito alla sequenza delle telecamere e al passaggiodelle ore 13:06; 4) il reperto costituito dalla targa anteriore della [OSCURATO:PERSONA].2.1.1. Secondo il ricorso, la sentenza avrebbe lasciato irrisolta lacontraddizione tra il dato dei tabulati, secondo i quali l’utenza di [OSCURATO:PERSONA] avuto eventi telefonici tra le ore 13:14:22 e le ore 13:34:18 sotto lacella di Cologne, via della Croce 66 (compatibile con il luogo dell’incendio), e ildato della procedura “salvavita”, che avrebbe indicato un ultimo aggancio alleore 13:00 (sempre nella medesima zona). La difesa sostiene che, mentrel’imputato sarebbe stato ripreso in via Milano alle ore 13:06, il telefono dellavittima risultava ancora funzionante nell’area del rogo fino alle ore 13:34.La censura contesta la risposta della Corte di appello secondo la quale iltelefono sarebbe stato abbandonato dall’autore del fatto nelle adiacenze ruralidell’incendio e sarebbe rimasto acceso fino a spegnersi. Secondo il ricorso, taleaffermazione sarebbe fondata su un dato errato, perché la Corte avrebbe parlatodi spegnimento dopo circa quindici minuti, mentre il telefono avrebbe continuatoa funzionare fino alle ore 13:34. Inoltre, la difesa sostiene che l’ipotesidell’abbandono non spiegherebbe, né il mancato ritrovamento del telefono, né lapermanenza degli eventi di utenza nella medesima area di cella.2.1.2. Il ricorso sostiene che le sentenze di merito avrebbero riconosciuto laplausibilità del nucleo fattuale della pista alternativa, fondata sui rapporti traRama [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e soggetti kosovari oalbanesi. La difesa richiama il racconto di [OSCURATO:PERSONA] circa un incarico affidato asoggetti kosovari per “far cessare” le iniziative della vittima, con pattuizioneeconomica iniziale di 60.000 euro e versamento di 20.000 euro. Il ricorsorichiama inoltre telefonate e SMS successivi al fatto, ritenuti dalla difesa coerenticon un “lavoro” riferito a [OSCURATO:PERSONA].Secondo la difesa, la Corte avrebbe degradato tale pista a ipotesi nonconclusiva senza spiegare con rigore perché essa non incidesse sulla certezzadella responsabilità esclusiva dell’imputato.È dedotto il travisamento della prova: il ricorso afferma che la Corte diappello avrebbe erroneamente sostenuto che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si fossero rivolti alleforze dell’ordine per denunciare il tentativo estorsivo, mentre l’istruttoria avrebbeescluso che ciò fosse avvenuto. La difesa considera tale errore significativoperché utilizzato per rafforzare la lettura estorsiva postuma delle telefonate deikosovari.2.1.3. Il ricorso contesta che il passaggio delle ore 13:06, pacificamenteriferito all’imputato che rientra verso l’officina, sia stato elevato a prova di“regina” senza previo scioglimento dei nodi residui. La difesa richiama lasequenza video: [OSCURATO:PERSONA] alle ore 12:20 in via Milano, passaggio in viaVarese alle ore 12:20:13, transito in via Cagliari alle ore 12:21:15 e, poi,immagine dell’imputato alle ore 13:06.La censura investe la risposta della Corte alle obiezioni difensive sulla visualedella telecamera di via Milano 18. Secondo il ricorso, la Corte avrebbe liquidatoin modo apparente la possibilità che un pedone (l’imputato) fosse coperto daveicoli in transito o in sosta, limitandosi ad affermare che la sagomadell’imputato sarebbe comunque dovuta apparire.2.1.4. Il ricorso contesta la spiegazione della Corte secondo la quale la targaanteriore della [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe staccata per effetto del calore e sarebbepoi stata spostata dai soccorritori. La difesa rileva che la targa è stata rinvenutaappoggiata sulla ripa, che la didascalia fotografica la indica come rinvenuta daiVigili del Fuoco tra i detriti e che il supporto plastico non sarebbe stato distruttodall’incendio. Secondo il ricorso, la Corte avrebbe superato l’anomalia medianteuna spiegazione congetturale, non fondata su accertamento positivo del percorsomateriale del reperto.2.2 Il secondo motivo denuncia il vizio della motivazione con riguardo alragionevole dubbio.Il secondo motivo, anch’esso riferito a tutti i capi, denuncia un viziomotivazionale ulteriore: le sentenze avrebbero trasformato dati indiziari nonunivoci in prova della diretta responsabilità dell’imputato mediante una letturagià orientata in senso accusatorio. La difesa non contesta soltanto singolipassaggi, ma la struttura inferenziale complessiva.Il primo nucleo riguarda il rapporto tra luogo del fatto e autore del fatto.Anche ammesso che l’omicidio sia avvenuto nell’area pausa dell’officina, il ricorsosostiene che la motivazione non spieghi perché da ciò debba derivarenecessariamente che a sparare sia stato [OSCURATO:PERSONA] e non un terzo intervenuto nelmedesimo contesto.Il secondo nucleo riguarda le tracce biologiche. Il ricorso sottolinea che ilquadro genetico viene descritto come non l ineare: aree a debolechemiluminescenza, test non sempre specifici o non sempre positivi, impossibilitàdi stabilire se alcune tracce fossero sangue umano, misture e presenza di unprofilo ignoto. Secondo la difesa, tali dati sarebbero compatibili con presenza,contatti, pulizie o lavaggi, ma non proverebbero direttamente l’esecuzione delcolpo mortale da parte dell’imputato.Il terzo nucleo riguarda le condotte successive: rientro a piedi, furgone,mancato uso del telefono personale, disattivazione delle telecamere. Il ricorso lequalifica come dati post factum o laterali, che assumono significato incriminantesolo presupponendo già dimostrata l’autorialità dell’omicidio. Da qui la censura dicircolarità motivazionale.Il quarto nucleo riguarda l’arma. Il ricorso sostiene che la detenzionedell’arma non sia provata da un fatto autonomo, ma dedotta dalla premessadella responsabilità per l’omicidio. A sua volta, tale responsabilità verrebbecorroborata dalla disponibilità dell’arma, con un ragionamento definito circolare.Infine, il motivo riprende il tema del telefono della vittima: se la motivazionenecessita di ipotizzare un terzo soggetto per spiegare un segmento dellacronologia, dovrebbe spiegare perché tale presenza resti confinata alla fasesuccessiva e non interferisca con la diretta esecuzione dell’omicidio. Secondo ilricorso, tale chiarimento sarebbe assente.2.3 Il terzo motivo denuncia il vizio della motivazione sui capi 2) e 3)(distruzione del cadavere e detenzione dell’arma).Il terzo motivo riguarda la responsabilità per la distruzione del cadavere eper la detenzione illegale dell’arma. Quanto al capo 2), il ricorso torna sultelefono della vittima, sostenendo che il suo funzionamento fino alle ore 13:34nell’area del rogo, quando l’imputato si sarebbe già trovato presso la propriaofficina, renderebbe logicamente necessaria la presenza di un soggetto terzo,almeno nella fase di distruzione del cadavere.Quanto al capo 3), il ricorso contesta che la Corte abbia affermato ladetenzione illegale dell’arma sulla base dell’assenza di elementi che faccianoipotizzare che la vittima avesse portato l’arma in officina. Secondo la difesa, ciòrovescerebbe l’onere probatorio, imponendo alla difesa di provare laresponsabilità di terzi. Il ricorso richiama, a sostegno dell’ipotesi alternativa, iprecedenti della vittima in materia di armi o munizioni, episodi di violenza e ilcontesto di rapporti minatori con altri soggetti.3. Il ricorso del Procuratore generale presso la Corte d’appello di Brescia ècostruito su un motivo unico, qualificato come mancanza e contraddittorietà dellamotivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazioneall’esclusione della circostanza aggravante della premeditazione contestata alcapo 1).Il Procuratore Generale prende atto della ricostruzione fattuale accolta dallaCorte d’Assise e, in larga parte, fatta propria anche dalla sentenza di appello:movente economico; disattivazione delle telecamere; avviso ai dipendenti di nonpresentarsi al lavoro; incontro mattutino presso la [OSCURATO:PERSONA]; sopralluogonell’area agricola poi utilizzata per incendiare la [OSCURATO:PERSONA]; ricezione dellavittima in officina; omicidio con colpo di pistola calibro 7,65; pulizia dell’areapausa; incendio dell’auto; rientro a piedi; successivo allontanamento con il FiatDucato senza telefono personale.La doglianza è che la Corte territoriale avrebbe escluso la premeditazionecon motivazione atomistica e contraddittoria, senza confrontarsi in modoeffettivo con gli elementi che il primo giudice aveva ritenuto indicativi di unproposito omicida prolungato, radicato e non interrotto.3.1. Il primo tema riguarda il movente economico.Il Procuratore generale sostiene che la Corte d’appello ha svalutato ilmovente con un’affermazione di principio, secondo la quale il movente di per sénon basta per la premeditazione, senza confrontarsi con le risultanze probatorieche dimostravano la risalenza delle pretese restitutorie e il deterioramento deirapporti tra imputato e vittima.Il ricorso richiama le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], fratello della vittima, sulprestito di circa 30.000 euro, la ricezione di 1.500 euro da parte di [OSCURATO:PERSONA] nelmese di agosto 2022, le chat e le fotografie estratte dal telefono dell’imputato, laprogressiva conflittualità dalla fine di luglio 2022, il coinvolgimento del figlioJosef, le dichiarazioni di Piva sull’assegno postdatato da 9.000 euro, nonché ledichiarazioni di Gottardi, Berisha, Roggeri, Brescianini e Ndiaye sulle difficoltàeconomiche dell’imputato e sui rapporti economici con la vittima.Secondo il Procuratore generale, tali elementi non sono richiamati nelcapitolo della sentenza d’appello dedicato alla premeditazione, benché fosserostati condivisi nelle pagine precedenti ai fini del movente e della responsabilità.La censura, che non pretende di far coincidere automaticamente movente epremeditazione, lamenta il mancato uso del movente quale dato da valutare nelcomplesso degli indizi sulla persistenza della volontà omicida.3.2. Il secondo tema riguarda l’appuntamento mattutino. La Corte d’appelloaveva prospettato che l’incontro tra imputato e vittima potesse essere statofissato per un ulteriore accomodamento dei tempi di restituzione del debito, eche solo la sera precedente l’imputato potesse aver ipotizzato che ulterioritrattative non avrebbero avuto buon esito.Il Procuratore generale contesta tale passaggio come congetturale e noninserito nel contesto degli elementi accertati. Secondo il ricorso, l’appuntamentoalla [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fornito soltanto la conferma finale di un proposito giàradicato dalla sera precedente, perché prima dell’incontro erano già intervenutil’avviso ai dipendenti e la disattivazione della telecamera orientata all’ingressodell’officina.Il ricorso afferma inoltre che la Corte d’appello non avrebbe spiegato perché,subito dopo l’incontro, [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe recato nell’area agricola poi utilizzataper incendiare l’auto e, rientrato in officina, avrebbe disattivato anche latelecamera della sala musica. La critica riguarda la mancata contestualizzazionedell’appuntamento nella sequenza preparatoria complessiva.3.3. Il ricorso valorizza l’avviso inviato la sera del 28 agosto 2022 aidipendenti (Brescianini e Ndiaye) di non presentarsi al lavoro la mattinasuccessiva. Secondo il Procuratore generale, tale dato era stato letto dal primogiudice come indicatore dell’avvenuto passaggio alla fase operativa già nellaserata precedente.La censura alla sentenza di appello è che essa avrebbe considerato questoelemento come mera preordinazione esecutiva, senza spiegare perchél’allontanamento preventivo di possibili testimoni, collocato temporalmente primadel fatto, non fosse idoneo a dimostrare un proposito già formato e mantenutofino all’esecuzione.3.4. Il Procuratore generale osserva che la Corte d’appello ha confermato,sul piano fattuale, che la disattivazione delle videocamere dell’officina e della salamusica non dipese da malfunzionamento o interruzione di corrente, ma daintervento volontario dell’imputato. Tuttavia, secondo il ricorso, tale dato nonsarebbe stato adeguatamente considerato nella parte della sentenza dedicataalla premeditazione.La sequenza valorizzata è la seguente: prima dell’incontro alla [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] avrebbe disattivato la telecamera orientata verso l’ingressodell’officina; dopo il rientro, avrebbe disattivato anche la telecamera della salamusica del figlio; nel pomeriggio avrebbe riattivato le telecamere, compresaquella orientata verso il piazzale esterno, inattiva dal venerdì precedente.Secondo il Procuratore generale, questa progressione è indicativa dipreparazione anticipata e di mantenimento del proposito.3.5. Il ricorso attribuisce rilievo al sopralluogo effettuato dopo l’incontromattutino presso l’area agricola ove la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata poi incendiata.Secondo il Procuratore generale, la sua unica ragione era verificare l’assenza diostacoli imprevisti all’attuazione del piano.La censura è che la Corte d’appello, pur avendo valorizzato il sopralluogonella ricostruzione della responsabilità, non avrebbe spiegato perché tale dato,letto con l’avviso ai dipendenti e la disattivazione delle telecamere, non fosseespressivo del previo studio delle occasioni e opportunità di attuazione deldelitto.3.6. Il Procuratore generale contesta l’affermazione della Corte d’appellosecondo la quale il ristretto arco temporale tra insorgenza del proposito esentenza d’appello richiama però la giurisprudenza secondo la quale, in presenzadi chiari segnali di determinazione e continuità della volontà omicida, lapremeditazione può sussistere anche quando tra decisione e azione sianotrascorsi solo quaranta minuti.Secondo il ricorso sarebbe contraddittorio escludere la premeditazione inpresenza di un proposito manifestatosi almeno dalla sera precedente e seguitoda plurime occasioni di ripensamento: invio dei messaggi ai dipendenti, incontromattutino, sopralluogo, disattivazione delle telecamere, ricezione della vittima inofficina e successiva esecuzione del piano.3.7. La Corte d’appello ha valorizzato, in senso contrario allapremeditazione, il fatto che il luogo scelto per disfarsi del cadavere fosse vicinoall’abitazione e all’officina, con rischio per l’imputato di essere riconosciuto.Il Procuratore generale critica tale argomento sotto più profili. In primoluogo, osserva che l’espressione “luogo scelto” implica essa stessa una riflessionesul luogo ove portare e incendiare l’auto. In secondo luogo, sostiene che la sceltanon poteva essere successiva all’omicidio, perché la località era stata oggetto disopralluogo preventivo. In terzo luogo, contesta la qualificazione del luogo come“vicinissimo”, richiamando la distanza di circa tre chilometri e mezzo e il tempodi percorrenza in auto indicati nella sentenza. Infine, rileva che il luogo nonpoteva essere troppo lontano, poiché l’imputato avrebbe dovuto rientrare a piediagendo da solo.3.8. Il ricorso richiama, infine, il principio secondo il quale, quando il giudiced’appello riforma una decisione di primo grado su un punto rilevante, deve offrireuna motivazione puntuale, approfondita, completa e più persuasiva, capace didare conto della diversa valenza attribuita agli elementi di prova. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che tale principio deve valere non solo per il ribaltamento delladecisione sulla responsabilità, ma anche quando la riforma riguardi ilriconoscimento o l’esclusione di una circostanza aggravante.La censura finale è quindi metodologica: la sentenza d’appello avrebbeescluso la premeditazione senza dimostrare l’insostenibilità logica e giuridicadegli argomenti del primo giudice, e senza spiegare perché gli indizi consideratiin primo grado espressivi di un proposito omicida prolungato siano invecesoltanto indicativi dell’apprestamento di mezzi minimi.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso nell’interesse dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] è nel complesso infondato;esso è in larga parte inammissibile perché generico, assertivo e reiterativo diargomentazioni proposte nel giudizio di merito che sono state esaminate conmotivazione che non viene specificamente criticata dal ricorso; esso, inoltre,deduce inconsistenti travisamenti e si avventura in deduzioni del tutto infondatee affatto decisive.1.1. Il ricorso del Procuratore generale è invece fondato.2. Con concorde valutazione di entrambi i giudici di merito è stata affermatala responsabilità dell’imputato per i sopra indicati delitti.In particolare, i giudici di merito hanno così concordemente ricostruito ilfatto storico:- il corpo carbonizzato di [OSCURATO:PERSONA] è stato rinvenuto nel bagagliaio dellaRange [OSCURATO:PERSONA] in uso alla vittima, incendiata in area agricola;- l’incendio del veicolo è stato avvistato già verso le ore 12:30;- gli accertamenti genetici identificano il cadavere, quelli medico-legaliindividuano la causa della morte in un unico colpo d’arma da fuoco alla nuca,esploso alle spalle, con esposizione alle fiamme successiva al decesso;- la vittima, dopo avere una prima volta incontrato l’imputato in un luogopubblico ([OSCURATO:PERSONA]) verso le ore 9:00 del mattino, aveva appuntamento conl’imputato presso l’officina di questi (le immagini e i varchi collocano la RangeRover in direzione dell’officina alle ore 10:53 circa), che neppure l’imputatocontesta (la presenza della vittima presso l’officina almeno fino alle ore 12:00circa è confermata anche dalle dichiarazioni dell’imputato e del figlio);- l’incontro presso la [OSCURATO:PERSONA] viene collocato prima delle ore 9:08, poichéa quell’ora la [OSCURATO:PERSONA] risulta già in transito verso Capriolo;- alle ore 9:29 il telefono dell’imputato aggancia la cella di Cologne, via dellaCroce 66, ritenuta compatibile con il luogo del successivo incendio del veicoloRange [OSCURATO:PERSONA]; alle ore 9:35 l’imputato è ripreso mentre fa rientro in officina;- nell’intervallo di tempo tra le ore 11:00 e le ore 12:20 l’imputato nonrisponde a chiamate e messaggi, riprendendo brevi contatti solo prima dell’uscitadell’auto (i giudici di merito ritengono che in questa finestra siano avvenutil’omicidio, la pulizia della zona interessata, il caricamento del corpo nelbagagliaio e la preparazione dell’allontanamento);- alle ore 12:20 la [OSCURATO:PERSONA] viene ripresa mentre si allontana dall’officinae imbocca un percorso non coerente con il rientro della vittima a Capriolo, macoerente con il luogo dell’incendio (anche se il dispositivo “foto-trappola” che haripreso il veicolo non consente da sola una identificazione certa del conducente, igiudici di merito ritengono che l’insieme degli elementi dimostri che alla guida vifosse l’imputato e che la vittima fosse già morta nel bagagliaio);- il rogo viene collocato pochi minuti prima delle ore 12:33 in località nondistante dall’officina dell’imputato (circa 30 minuti a piedi);- alle ore 13:06 la telecamera di via Milano 18 (prossima all’officinadell’imputato) riprende una persona che rientra a piedi verso l’officina,identificata nell’imputato per corporatura, abbigliamento, chignon, andatura;l’imputato si è riconosciuto in detta immagine. L’assenza di immagini di unaprecedente in uscita a piedi dell’imputato (che ha peraltro dichiarato di essererimasto in casa fino alle ore 13:00 circa) rafforza, secondo i giudici di merito, laricostruzione secondo cui egli uscì alla guida della [OSCURATO:PERSONA] e rientrò a piedidal luogo dell’incendio.Dopo il rientro a piedi, l’imputato viene ripreso mentre si allontana con ilfurgone rosso; tuttavia, nello stesso intervallo di tempo, il suo telefono restaagganciato alla cella dell’officina. I giudici di merito leggono il dato comevolontaria rinuncia al telefono per non rendere tracciabili gli spostamenti,compatibile con l’occultamento dell’arma, del telefono della vittima o di altrioggetti.Le telecamere dell’officina e della sala musica risultano prive di registrazioninelle fasce orarie cruciali. Gli accertamenti tecnici escludono un blackoutgenerale e indicano sistemi alimentati da circuiti distinti. I giudici di meritointerpretano tale dato come scelta volontaria dell’imputato per impedire laregistrazione dei movimenti rilevanti.Nell’area pausa dell’officina vengono rilevati aloni compatibili con attività distrofinamento o lavaggio e tracce biologiche riconducibili alla vittima. Il DNA nonè qualificato come prova regina, poiché la vittima frequentava l’officina, maassume valore di riscontro perché localizzato proprio nell’area interessata dasegni di pulizia e dall’odore anomalo di candeggina o ammoniaca percepito daldipendente dell’imputato verso le ore 14:00 alla apertura dell’officina.Il movente viene individuato nei rapporti economici opachi tra imputato evittima, nel debito oggetto di pressanti richieste, nelle difficoltà finanziariedell’imputato, nelle chat, nei bonifici, nei pagamenti parcellizzati e nell’assegnopostdatato. Il movente non è trattato come prova autonoma, ma come chiave dilettura degli altri indizi.2.1. Il giudizio di appello ha affrontato le deduzioni delle parti contenute neirispettivi atti di impugnazione.La Corte di Assise di appello ha utilizzato, per rispondere alle deduzioni delleparti, una logica di valutazione complessiva: nessun elemento viene assuntocome prova esclusiva, ma ciascuno acquista significato nella convergenza con glialtri.Ad avviso del giudice di secondo grado, la sequenza che conduce allaconferma della condanna è costituita dalla presenza della vittima in officina, dallapermanenza della [OSCURATO:PERSONA] fino alle ore 12:20, dall’uscita verso Cologne,dall’incendio con il cadavere nel bagagliaio, dal rientro a piedi dell’imputato, dalletelecamere disattivate, dalle tracce nell’area pausa, dalle pulizie anomale, dalmovente economico e dalle condotte post factum.Il ragionamento decisivo può essere così sintetizzato: se la vittima entranell’officina dell’imputato; se la sua auto non esce prima delle ore 12:20; se alle12:20 il veicolo prende una direzione coerente con il luogo dell’incendio; se pochiminuti dopo l’auto brucia con il cadavere nel bagagliaio; e se alle ore 13:06l’imputato rientra a piedi verso l’officina senza essere stato visto uscire a piedi, laricostruzione ritenuta dalla Corte di secondo grado, come logicamentesostenibile, è quella dell’omicidio commesso dall’imputato in officina, seguito daltrasporto del corpo, dall’incendio e dal rientro a piedi.2.3. Il Pubblico Ministero aveva censurato la concessione delle attenuantigeneriche, sostenendo che la pianificazione del fatto, la distruzione del cadavere,l’assenza di pentimento, il tentativo di depistaggio e le conoscenze investigativedell’imputato erano incompatibili con una mitigazione del trattamentosanzionatorio.La Corte ha respinto tale impostazione. Ha ritenuto che il disvalorecomplessivo della condotta fosse già considerato nella pena e negli aumenti per ireati concorrenti, mentre le attenuanti generiche potevano essere confermate inragione delle modalità intimidatorie con le quali la vittima aveva preteso ilcredito e del contributo processuale dell’imputato in alcuni riconoscimentifotografici.2.4. La difesa aveva sostenuto che la responsabilità dell’imputato non fosseprovata oltre ogni ragionevole dubbio, contestando il movente, il luogo deldelitto, la dinamica dell’omicidio, il valore delle telecamere, l’attendibilità dellaricostruzione temporale, l’assenza di tracce materiali decisive e la mancatavalorizzazione di piste alternative riferite a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e soggettikosovari.La Corte ha respinto il motivo, affermando che la difesa isolava singoli datifavorevoli all’imputato senza considerarli nel quadro complessivo. Le ipotesialternative sono state qualificate come suggestive, ma prive di riscontri concretiidonei a spiegare l’intera sequenza oggettiva degli eventi.2.4.1. La difesa aveva sostenuto che gli elementi valorizzati in primo grado –chiusura dell’officina ai dipendenti, disattivazione delle telecamere, disponibilitàdell’arma, scelta del luogo dell’incendio, mancato uso del cellulare –dimostrassero al più una preordinazione dell’azione, ma non la premeditazione insenso tecnico.La Corte ha accolto questa censura. Ha ritenuto che non fosserosufficientemente delineati, in termini di certezza processuale, il requisitocronologico e quello ideologico della premeditazione. La minima organizzazioneesecutiva non può coincidere con il radicamento e la persistenza della volontàomicida per un apprezzabile lasso di tempo.2.4.2. La difesa aveva contestato la pena base, gli aumenti in continuazionee la responsabilità per la detenzione illegale dell’arma, sostenendo che non fosseprovato che l’arma fosse detenuta dall’imputato.La Corte ha respinto la censura sul capo relativo all’arma: una voltaconfermata la responsabilità dell’imputato per un omicidio commesso con armacomune da sparo calibro 7,65, e risultando che l’imputato non aveva denunciatoil possesso di armi di quel tipo, la detenzione illegale è stata ritenuta provata. Lapena è stata invece rideterminata per l’esclusione della premeditazione el’applicazione della diminuente per il rito abbreviato.3. Tanto premesso, nei successivi paragrafi saranno esaminati i motivi diricorso.Il primo e il secondo motivo del ricorso nell’interesse dell’imputato sono inlarga parte inammissibili, ma comunque infondati.3.1. Il ricorso individua quattro nuclei di censura: 1) il protrattofunzionamento del telefono della vittima; 2) la pista alternativa [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] e i soggetti kosovari; 3) il valore attribuito alla sequenza delle telecameree al passaggio delle ore 13:06; 4) il reperto costituito dalla targa anteriore dellaRange [OSCURATO:PERSONA].Si tratta di critiche generiche, infondate e comunque non decisive.3.1.1. Circa il telefono della vittima, risulta non controverso che l’incendiodell’auto, con dentro il corpo di [OSCURATO:PERSONA], è stato appiccato alle ore 12:30: neiminuti successivi, e fine alle ore 13:30 circa, il telefono, mai rinvenuto, èrisultato attivo, ma non in possesso della vittima che già non era più in vita; ilfatto che, secondo le deduzioni difensive, alle ore 13:06 non fosse in possessodell’imputato, poiché rilevato nella zona dell’incendio, è privo di rilievo perché,come si è detto, la vittima in quel momento era già deceduta, sicché l’unico datosaliente è costituito dal fatto che l’apparato è stato abbandonato nella zonadell’incendio una volta che l’autovettura è stata data alle fiamme.Si tratta, quindi, di una censura generica e non decisiva perché non attienealla responsabilità, né ridonda sulla ricostruzione dell’omicidio.3.1.2. Circa la “pista alternativa”, va premesso che la difesa non ne criticaspecificamente la accertata natura ipotetica.La decisione è, quindi conforme al costante orientamento dellagiurisprudenza di legittimità secondo la quale:- «Il giudice deve ritenere intervenuto l'accertamento di responsabilitàdell'imputato "al di là di ogni ragionevole dubbio", che ne legittima ai sensidell'art. 533, comma primo, cod. proc. pen. la condanna, quando il datoprobatorio acquisito lascia fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamenteformulabili e prospettabili come possibili in rerum natura, ma la cui effettivarealizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontronelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cosee della normale razionalità umana» (Sez. 1, n. 31456 del 21/05/2008, Franzoni,Rv. 240763 – 01);- «In tema di prova, il dubbio idoneo ad introdurre una ipotesi alternativa diricostruzione dei fatti è soltanto quello «ragionevole», ovvero quello che trovaconforto nella logica, sicché, in caso di prospettazioni alternative, occorrecomunque individuare gli elementi di conferma dell'ipotesi ricostruttiva accolta,non potendo il dubbio fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppureplausibile» (Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, P., Rv. 281647 – 04).Ciò premesso, si è fatto notare che i dissapori tra i kosovari e la vittima, chesecondo la difesa dovrebbero fare da substrato dell’azione di terzi, risalgono,come il ricorso non contesta, a oltre un anno prima (2021); essi, inoltre, sonorisultati sopiti e superati, tanto che non ve ne è traccia in epoca successiva: ilricorso è sul punto privo di una critica specifica.Inoltre, i successivi contatti minatori, a carattere estorsivo, posti in essereda ignoti ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati captati e documentati, comeneppure il ricorso contesta, in epoca successiva all’omicidio di [OSCURATO:PERSONA], sicché sonostati giudicati estranei alla prima vicenda e con chiara finalità di ottenere dacostoro, ma certamente non dall’imputato, delle somme per tacitare la presuntaconoscenza di “segreti” in merito ai rapporti con [OSCURATO:PERSONA]: si tratta, secondo igiudici di merito di un tentativo di “sciacallaggio”, la rilevanza del quale ai finidella ricostruzione alternativa dell’omicidio è meramente congetturale.Infine, i giudici di merito hanno opposto la decisiva circostanza che è stataesclusa la concreta fattibilità dell’omicidio da parte di soggetti diversidall’imputato che, infatti, neppure contesta la ricostruzione cronologica sullaquale si fonda la declaratoria di responsabilità, né le conclusioni sul punto trattecon concorde valutazione da entrambi i giudici di merito.Alla stregua di tale concreta ricostruzione, a differenza dell’ipotesi teoricaaffacciata dalla difesa che opina per l’autonoma azione di terzi, le condotte deiquali non sono neppure abbozzate, [OSCURATO:PERSONA] è stato in compagnia della vittimafino alle ore 12:20, allorquando la [OSCURATO:PERSONA] è stata ripresa mentre, lasciatal’officina dell’imputato, si dirigeva, condotta da un soggetto diverso dalla vittima,verso il luogo dell’incendio; orbene, tenuto conto che l’incendio è stato avvistatodopo pochissimi minuti (ore 12:30), se ne è logicamente dedotto che mancava iltempo materiale perché qualcun altro, salvo che fosse già presente nell’officina ed’accordo con l’imputato, si intromettesse nell’iter causale.Circa la “pista alternativa”, è pure dedotto il travisamento della prova: ilricorso afferma che la Corte di appello avrebbe erroneamente sostenuto cheBono e [OSCURATO:PERSONA], minacciati a scopo di estorsione dopo l’omicidio, si fossero rivoltialle forze dell’ordine per denunciare il tentativo estorsivo, mentre l’istruttoriaavrebbe escluso che ciò fosse avvenuto. La difesa considera tale dedottotravisamento come molto significativo perché utilizzato per rafforzare la letturaestorsiva postuma delle telefonate dei kosovari.La deduzione è però infondata.Dalla sentenza di primo grado (pag. 64) risulta che «[OSCURATO:PERSONA] si mostravasorpreso (NDR: dalle richieste estorsive) e reagiva respingendo ogni pretesa,finanche profilando l’intenzione di rivolgersi alle forze dell’ordine».Si tratta, in effetti, di una circostanza non controversa e che i giudici dimerito hanno valorizzato per indicare l’estraneità dell’episodio estorsivo rispettoall’omicidio, sia in ragione della palesata “sorpresa” di [OSCURATO:PERSONA] ─ che quindidimostrava di non essere consapevole di avere posto in essere qualsivogliacomportamento illecito connesso alla morte di [OSCURATO:PERSONA] ─, sia perché lo stessoPisana aveva chiaramente riferito agli interlocutori di essere pronto a denunciarele richieste minatorie che, difatti, cessavano immediatamente.Va poi rilevato che, al secondo motivo, viene introdotta una censura nonconsentita, perché non sviluppata nel giudizio di merito, oltre cheintrinsecamente contraddittoria rispetto alla prospettata “pista alternativa”.Il motivo, infatti, predica che, anche ammesso che l’omicidio sia avvenutonell’area pausa dell’officina di [OSCURATO:PERSONA], la motivazione non spieghi perché da ciòdebba derivare necessariamente che a sparare sia stato [OSCURATO:PERSONA] e non un terzointervenuto nel medesimo contesto.Come si apprezza, anche soltanto dal punto di vista della coerenza dellaargomentazione, la doglianza è logicamente e intrinsecamente contraddittoriarispetto alla “pista alternativa” perché introduce al più un’ipotesi di concorso conMOSSALI da parte di ignoti.Orbene, fermo che nessun elemento è stato in proposito introdottodall’imputato, va rilevato che [OSCURATO:PERSONA], oltre a predicarsi innocente, ha semmaioperato per alterare le prove. Egli ha indotto persone, pure a lui vicine, afornirgli degli alibi giudicati falliti, se non addirittura falsi: il figlio, poiammettendo di essere stato insufflato dal padre, oltre che essere smentito da unteste estraneo, aveva inizialmente riferito della presenza dell’imputato al pranzosvoltosi a cavallo dell’orario nel quale è avvenuto il trasporto del corpo verso illuogo dell’incendio; l’imputato aveva dichiarato di essersi recato, proprio neimomenti fatidici, in un vicino paese per una questione relativa alla riparazione diun mezzo meccanico, venendo smentito dai contatti telefonici, che escludevanouna tale evenienza, e dalle dichiarazioni di testi estranei, risultando piuttosto cheegli, senza reale motivo, dopo avere fatto ritorno in officina alle ore 13:10 circa,si è recato in una ignota località, lasciando il proprio cellulare nell’officina,evidentemente per non essere localizzato.Del resto, è rimasto non controverso che, a tenore della dichiarazione delfiglio di [OSCURATO:PERSONA] e dello stesso imputato, l’incontro in officina è avvenutosoltanto tra la vittima e l’imputato, il quale aveva precedentemente provvedutoalla volontaria disattivazione delle videocamere di sorveglianza dell’immobile ovesi sono svolti i fatti.3.1.3. Sono generiche e comunque non decisive le ulteriori deduzioni cheriguardano il passaggio dell’imputato alle ore 13:06 di rientro verso l’officina e ilparziale abbruciamento della targa della [OSCURATO:PERSONA] della vittima.Il ricorso contesta che il passaggio delle ore 13:06, pacificamente riferitoall’imputato che rientra verso l’officina ([OSCURATO:PERSONA] si è riconosciuto in dettifotogrammi), sia stato elevato a “prova di chiusura” senza previo scioglimentodei nodi residui, poiché, invece, si predica che egli fosse uscito dall’officina pochiistanti prima senza essere però rilevato da quel sistema di videosorveglianza:secondo la difesa, l’imputato, quando è stato ritratto alle ore 13:06, non stavarientrando dal luogo dell’incendio, ma dalla stazione di servizio ove si era pocoprima recato, senza essere ritratto dal telecamere, per accertare che potesseessere lavato l’interno dell’autovettura del figlio.La censura, in particolare, investe la risposta della Corte di appello alleobiezioni difensive sulla visuale della telecamera di via Milano 18 nella quale nonappare l’imputato mentre si recherebbe al lavaggio auto. Secondo il ricorso, laCorte avrebbe liquidato in modo apparente la possibilità che un pedone([OSCURATO:PERSONA]) fosse coperto da veicoli in transito o in sosta, limitandosi adaffermare che la sagoma dell’imputato sarebbe comunque dovuta apparire nellaripresa.Il ricorso contesta, poi, la spiegazione della Corte di appello secondo la qualela targa anteriore del veicolo si sarebbe staccata per effetto del calore e sarebbepoi stata spostata dai soccorritori. La difesa rileva che la targa è stata rinvenutaappoggiata sulla ripa, che la didascalia fotografica la indica come rinvenuta daiVigili del Fuoco tra i detriti e che il supporto plastico non sarebbe stato distruttodall’incendio. Secondo il ricorso, la Corte di appello avrebbe superato l’anomaliamediante una spiegazione congetturale, non fondata sull’accertamento positivodel percorso materiale del reperto.In entrambi i casi si tratta di deduzioni confutative e generiche, perché ilricorso si è limitato a dichiararsi inappagato dalle risposte fornite, in modoconforme, da entrambi i giudici di merito; esso, inoltre, formula censurecomunque infondate e non decisive.Circa la videoripresa, va rilevato che l’imputato non contesta di esseretransitato nel luogo del quale si discute proprio nella fascia oraria rilevata, sicchél’ipotesi, peraltro esclusa con accertamento di fatto logicamente motivato, che latelecamera di via Milano non abbia integralmente ripreso la scena è del tuttoinconsistente.I giudici di merito hanno in proposito sottolineato che ─ ferma la naturaipotetica della deduzione difensiva circa l’esistenza di “angoli ciechi” chepresupporrebbero un peculiare e volontario incedere dell’imputato finalizzato anon essere ritratto, comportamento che neppure [OSCURATO:PERSONA] deduce ─ ifotogrammi in questione ritraggono, invece, il passaggio, chiaramente registrato,di una donna e di alcuni veicoli, mentre, in ragione dell’angolazione dellatelecamera, del percorso viario e pedonale e del ristretto ambito temporale diinteresse, è stato logicamente escluso che l’imputato sia effettivamentetransitato per quel luogo senza essere ripreso nella diversa circostanza dedottadalla difesa (recarsi l’autolavaggio).Analogamente, il ricorso non illustra la rilevanza della circostanza chel’abbruciamento della targa della [OSCURATO:PERSONA] non sia stato maggiore di quellorilevato, posto il logico e concorde accertamento di merito circa le risultanze cheriguardano il rinvenimento a terra, nei pressi del veicolo, della targa da parte deiVigili del fuoco con segni di parziale abbruciamento.Si è evidenziato, senza che il ricorso sviluppi critiche specifiche, che è deltutto illogico ipotizzare, come fa il ricorso, che, appiccato l’incendio e iniziata lacombustione anche della targa anteriore, l’autore si sia appropinquato al veicoloin fiamme per distaccare la targa e lasciarla al suolo nei pressi.Premessa la logicità della spiegazione offerta dai giudici di merito ─ secondola quale, a causa del calore intenso e delle fiamme che hanno integralmentedistrutto il veicolo cosparso di liquido accelerante (benzina) iniziando dalla zonaposteriore (ove è stato rinvenuto il cadavere di [OSCURATO:PERSONA]), si sarebberopreliminarmente sciolti i rivetti che assicurano la targa al supporto adeso alveicolo, sicché la placca metallica sarebbe caduta al suolo senza esseredirettamente e lungamente sottoposta alle fiamme, per essere poi rinvenuta emessa in sicurezza dai Vigili del fuoco ─, non è dato comprendere quale sarebbela decisiva censura che si poggia sull’ipotesi che la targa, invece, sia statavolontariamente asportata dal veicolo (e abbandonata a terra nei pressi) da coluiil quale ha dato fuoco al veicolo, allo scopo di agevolare l’identificazione dellavittima.Si tratta, all’evidenza, di una doppia ipotesi congetturale (che la targa siastata staccata volontariamente e che ciò sia avvenuto per agevolarel’individuazione della vittima), in contrasto con gli accertamenti tecnici e lelogiche spiegazioni offerte dai giudici di merito, che si palesa inconsistente ecomunque priva del carattere di decisività ai fini della attribuzione dellaresponsabilità per i fatti per i quali si procede.3.1.4. Anche le ulteriori deduzioni, sviluppate al secondo motivo sottol’angolo visuale del ragionevole dubbio, sono inammissibili.Il ricorso sottolinea che il quadro genetico viene descritto come non lineare:aree a debole chemiluminescenza, test non sempre specifici o non semprepositivi, impossibilità di stabilire se alcune tracce fossero sangue umano, misturee presenza di un profilo ignoto. Secondo la difesa, tali dati sarebbero compatibilicon presenza, contatti, pulizie o lavaggi, ma non proverebbero direttamentel’esecuzione del colpo mortale da parte dell’imputato.Va sottolineato che, come il ricorso omette di considerare, le sentenze dimerito hanno rilevato che neppure la difesa contesta che le tracce biologicherinvenute nell’officina (nella “zona pausa”) appartengono a [OSCURATO:PERSONA] e che, inragione dell’accertata bioluminescenza (esame “luminol”) esse sonoragionevolmente ascrivibili al sangue della vittima.Inoltre, elemento che discende dagli accertamenti tecnici e dalledichiarazioni testimoniali che il ricorso neppure contesta, è emersa una specificae mirata azione di “ripulitura” con agenti chimici (la candeggina, detergente checontiene ipoclorito di sodio, distrugge e degrada il DNA tramite una forte azioneossidante che rompe i legami chimici delle molecole), particolarmente aggressivisulle tracce ematiche, posta in essere pochi minuti prima delle ore 14:00,quando un dipendente di [OSCURATO:PERSONA], che egli aveva dispensato dal servizioantimeridiano, ha rilevato un forte odore, dispersosi dopo pochi minutidall’areazione dei locali (tanto che non è stato rilevato dall’altro dipendentesopraggiunto qualche minuto dopo).Se, quindi, neppure la difesa contesta che l’omicidio sia stato commessonell’officina, tanto che si limita ad asserire che gli accertamenti genetici ebiologici ─ fermo il valore di prova dell’identificazione (ex multis, Sez. 1, n.48349 del 30/06/2004, Rizzetto, Rv. 231182 – 01; da ultimo, Sez. 2, n. 38184del 06/07/2022, Cospito, Rv. 283904 – 03) ─ non costituiscano, conformementealla giurisprudenza di legittimità (in motivazione, Sez. 1, n. 52872 del12/10/2018, P. (B.), Rv. 275058), la prova dell’omicidio (si tratta diun’affermazione sulla quale pure le sentenze convergono in considerazione dellacircostanza che [OSCURATO:PERSONA] frequentava i locali), né che tali accertamenti genetici ebiologici dimostrino che lo sparo sia stato esploso dall’imputato, è sufficienterilevare la genericità del motivo alla luce delle stesse dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], ilquale non ha riferito della presenza di terzi all’incontro con [OSCURATO:PERSONA], mentre ilricorso non contesta che, almeno per una rilevante porzione, le tracce biologichesiano indubbiamente attribuibili al sangue della vittima (tanto che la difesa hasuccessivamente introdotto l’episodio dell’accidentale ferimento di [OSCURATO:PERSONA],ferimento che i giudici di merito, all’esito delle incontroverse risultanzeprobatorie, hanno però collocato a notevole distanza temporale dal fatto, conconseguente incapacità di tale episodio, alla luce degli altri elementi di fattoaccertati, di escludere la riferibilità delle rilevate tracce all’azione omicida).Il ricorso riguarda poi alcune condotte antecedenti e successive: la fattibilitàdel rientro a piedi dal luogo dell’incendio; l’utilizzo del furgone, senza portare alseguito il telefono cellulare, per fare sparire elementi di prova; la preventivadisattivazione delle telecamere. Il ricorso qualifica tali elementi come dati postfactum o collaterali, i quali assumono significato incriminante solopresupponendo già dimostrata la responsabilità per l’omicidio, sicché dimostratividella circolarità motivazionale.Il primo elemento è contestato in modo generico a fronte dell’accertatapresenza dell’imputato, di ritorno verso l’officina, in orario compatibile, come lastessa difesa non contesta, con il percorso a ritroso a piedi dal luogodell’incendio, percorso che poteva essere effettuato attraverso le stradecampestri, ben note all’imputato, le quali collegano l’officina al luogo dellasoppressione del cadavere.Si tratta di un elemento, relativo alla condotta post delictum, che tuttaviaconferma, come logicamente accertato dai giudici di merito, la ricostruzione daglistessi operata della dinamica dell’omicidio e delle condotte dell’imputato.Quanto all’allontanamento post delictum dell’imputato con il proprio furgone,i giudici di merito hanno sottolineato, senza ricevere critiche, la rilevantecircostanza che [OSCURATO:PERSONA] abbia lasciato in officina il proprio apparato cellulare,all’evidente scopo di non consentire la postuma geolocalizzazione del percorsoseguito. Ciò, unito alla rilevante e non controversa circostanza secondo la qualeè risultata smentita la dedotta causale del detto allontanamento (inesistentequestione di lavoro), ha logicamente condotto i giudici di merito a inferire che intale evenienza l’imputato abbia eliminato altre tracce del reato e gli strumentiutilizzati per commetterlo (l’arma non è mai stata ritrovata).Orbene, dato atto che, come ammette lo stesso ricorso, si tratta di elementicircostanziali post factum, non si comprende la rilevanza della questione perché ilricorso non si occupa neppure di attaccare quella parte della motivazione chelogicamente attribuisce a tali comportamenti un significato coerente conl’affermazione di responsabilità.Quanto alla preventiva disattivazione delle videocamere dell’officina, dellaparte prospiciente di essa e della sala musica ove si trovava il figliodell’imputato, va rilevato che il ricorso non coglie nel segno là dove deduce che sitratti di elementi collaterali, se non nel senso che, come aveva evidenziato ilgiudice di prima istanza, essi riguardano l’aspetto circostanziale del reato diomicidio, tanto che se ne comprende la rilevanza soprattutto in correlazione conl’impugnazione della parte pubblica sull’aggravante della premeditazione.Ebbene, il ricorso non contesta che l’azione di disattivazione sia statavolontaria: è sufficiente rilevare, come il ricorso neppure contesta, che l’imputatoè stato ritratto dall’ultimo fotogramma della videocamera del figlio, propriomentre la disattivava qualche ora prima di incontrare la vittima. Inoltre, a frontedel silenzio del ricorso, non è controversa la materiale disattivazione di tutti gliapparati di sorveglianza e la volontaria cancellazione delle registrazioni effettuatee conservate, sia sulle memorie locali (schede SD “secure digital”), sia in quelleremote (cloud).A fronte di tali specifici accertamenti, il ricorso deduce che le accertatecircostanze non siano rilevanti per la prova dell’omicidio, deduzione senz’altrocorretta, ma non decisiva alla luce del diverso significato che a tali emergenze èstato attribuito dal primo giudice con riguardo alla premeditazione.Il secondo motivo di ricorso sostiene, infine, che la detenzione dell’arma nonsia provata da un fatto autonomo, ma unicamente dedotta dalla responsabilitàper l’omicidio. A sua volta, la responsabilità per l’omicidio verrebbe corroboratadalla disponibilità dell’arma, con un ragionamento definito circolare.Anche tale doglianza è inammissibile poiché, lungi da criticarespecificamente gli elementi di fatto e logici dai quali è stata tratta la prova delladetenzione della pistola cal. 7,65, deduce la circolarità del ragionamentoprobatorio che, invece, si basa sull’assenza di elementi dai quali dedurre unalecita detenzione dell’arma da sparo utilizzata, all’interno dell’officinadell’imputato, per uccidere [OSCURATO:PERSONA] mentre si trovava in compagnia di [OSCURATO:PERSONA].4. Il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che riguarda specificamente laresponsabilità per la distruzione del cadavere (capo 2) e per la detenzioneillegale dell’arma (capo 3), è inammissibile.4.1. Quanto al capo 2), il ricorso torna sulla questione del telefono dellavittima, sostenendo che il suo funzionamento fino alle ore 13:34 nell’area delrogo, quando l’imputato si sarebbe già trovato presso la propria officina,renderebbe logicamente necessaria la presenza di un soggetto terzo, almenonella fase di distruzione del cadavere.La censura è inammissibile poiché, oltre a non confrontarsi con lamotivazione che ha non illogicamente affermato l’assenza di collegamento tra la(residua) funzionalità del telefono della vittima e la distruzione del cadavere,pretende di ipotizzare la presenza di un terzo soggetto, mai indicatodall’imputato, che lo avrebbe aiutato a distruggere il corpo di [OSCURATO:PERSONA], come senon fosse possibile dare fuoco al veicolo [OSCURATO:PERSONA] mentre il telefono dellavittima, non attinto dalle fiamme, era ancora attivo.4.2. Quanto al capo 3), il ricorso si limita a ipotizzare che fosse stata lavittima a portare l’arma in officina e, in ragione di ciò, accusa i giudici di meritodi non avere dato seguito a tale asserzione.Come hanno già ampiamente chiarito i giudici di merito si tratta di una meracongettura che non è idonea a modificare in alcun modo il quadro accusatorio,mentre non è ravvisabile alcuna inversione dell’onere probatorio posto che, afronte della dimostrata disponibilità dell’arma in capo all’imputato ─ che l’hausata nella propria officina per uccidere [OSCURATO:PERSONA] ─, ne è stata logicamente desunta,in totale assenza di elementi di segno opposto, la diretta disponibilità da parte diMOSSALI.Il ricorso, invertendo il senso logico della motivazione, affermaerroneamente che la Corte avrebbe addebitato alla difesa l’onere di fornire laprova che, invece, spetterebbe al pubblico ministero.Si tratta, tuttavia, di una doglianza manifestamente infondata poiché afronte della prova positiva, avallata dai giudici di merito, circa la disponibilitàdell’arma, non vi è dubbio che, proprio per le regole probatorie, spetta alla difesadi scardinare tale conclusione fornendo elementi di prova di segno opposto; lamancata produzione di tali elementi favorevoli costituisce, secondo unragionamento logico pienamente aderente alle regole processuali, la confermadella validità del ragionamento probatorio fatto proprio dai giudici di merito.Si è da tempo chiarito che «nell’ordinamento processuale penale, a frontedell'onere probatorio assolto dalla pubblica accusa, anche sulla base dipresunzioni o massime di esperienza, spetta all'imputato allegare il contrariosulla base di concreti e oggettivi elementi fattuali, poiché è l'imputato che, inconsiderazione del principio della c.d. "vicinanza della prova", può acquisire oquanto meno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per provare ilfondamento della tesi difensiva» (Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese, Rv.278373 – 01; in precedenza Sez. 2, n. 20171 del 07/02/2013, Weng, Rv.255916 – 01; sull’onere di allegazione che grava sull’imputato, si veda Sez. U, n.12093 del 14/06/1980, Felloni, Rv. 146695 - 01, non massimata sul punto, pag.19 e 20).5. Al rigetto del ricorso dell’imputato consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese delprocedimento.6. Il ricorso del Procuratore generale è fondato.6.1. Dal punto di vista metodologico va ribadito il principio secondo il quale,nel percorso motivazionale, il giudice di appello deve individuare i passaggifondamentali del proprio ragionamento alternativo e confutare specificamente ipiù significativi argomenti della motivazione della prima sentenza dando contodelle specifiche ragioni della sua non condivisibilità e dei motivi che neimpongono la riforma (insegnamento che risale a Sez. U, n. 33748 del12/07/2005, Mannino, Rv. 231679 – 01, che ha trovato successive reiterate ecostanti conferme, fra le quali Sez. 6, n. 10130 del 20/01/2015, Marsili, Rv.262907 - 01).Tale approccio metodologico riguarda in particolare anche gli aspetticircostanziali che influiscono sul trattamento sanzionatorio: Sez. 1, n. 27050 del09/05/2017, Oriti, Rv. 270616 – 01, ha precisato che il principio per cui laresponsabilità penale deve essere accertata "al di là di ogni ragionevole dubbio",va applicato a tutte le componenti del giudizio e, pertanto, anche alle circostanzeaggravanti ─ nella specie, quella della premeditazione ─, trattandosi di elementifattuali considerati dal legislatore idonei a determinare un'amplificazione deltrattamento sanzionatorio».Orbene, tralasciando le questioni definitorie circa la tipologia di motivazionerichiesta (si opina spesso per la necessità di una “motivazione rafforzata”), èrichiesto un apparato argomentativo di pertinente forza persuasiva, fondato suun analitico ed esaustivo confronto critico con il correlato ragionamento delprimo giudice, particolarmente approfondito quando la diversa valutazionedep. 2026, D’Ambrosio, Rv. 289123 - 02) e correlativamente adeguato quandoanche a titolo di colpa ex art. 59 cod. pen.Sotto il profilo metodologico, in effetti, il ricorso coglie nel segno poiché ilgiudice di secondo grado ha esaminato soltanto una parte degli elementi in forzadei quali il primo giudice aveva ritenuto sussistente la circostanza aggravantedella premeditazione.Tale conclusione impone, per sé sola, l’annullamento della sentenza nellaparte che ha escluso la premeditazione.6.2. Affianco al rilevato vizio motivazionale di tipo metodologico, emergeanche un analogo vizio che attiene più in particolare alla valorizzazioneparcellizzata e disunita di elementi di fatto che, invece, erano staticomplessivamente considerati in prima istanza.È utile ricordare che il massimo consesso della giurisprudenza di legittimitàha da tempo chiarito che «elementi costitutivi della circostanza aggravante dellapremeditazione sono un apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza delproposito criminoso e l'attuazione di esso, tale da consentire una ponderatariflessione circa l'opportunità del recesso (elemento di natura cronologica) e laferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzione di continuità nell'animodell'agente fino alla commissione del crimine (elemento di natura ideologica)»(Sez. U, n. 337 del 18/12/2008 - dep. 2009, Antonucci, Rv. 241575 – 01).Si è, inoltre, sottolineato che:- «la circostanza aggravante della premeditazione, oggetto di prova, ex art.187 cod. proc. pen. e, pertanto, assoggettata alle regole di valutazione stabilitenell'art. 192, comma 2, del codice di rito, può essere dimostrata anche con ilricorso alla prova logica, sulla scorta degli indizi ricavabili dalle modalità delfatto, dalle circostanze di tempo e luogo, dal concorso di più persone conripartizione dei ruoli e dalla natura del movente; non è, invece, necessariostabilire con assoluta precisione il momento in cui è sorto il proposito criminoso oquello in cui l'accordo è stato raggiunto, essendo sufficiente che gli elementiindiziari suddetti siano gravi, precisi e concordanti e che, globalmente valutati,consentano di risalire, in termini di certezza processuale, al requisito di naturacronologica e a quello di natura ideologica, in cui si sostanzia la premeditazione»(Sez. 5, n. 3542 del 17/12/2018 - dep. 2019, Esposito, Rv. 275415 – 01);- «in tema di premeditazione, il movente del delitto può costituire unelemento indiziante per ritenere sussistente l'aggravante, ma non sufficiente, dasolo, ad integrarla» (Sez. 1, n. 5147 del 14/07/2015 - dep. 2016, Scanni, Rv.266206 – 01).6.3. Orbene, se il movente ─ concordemente individuato in seri motivieconomici ─ non è di per sé sufficiente a dimostrare la premeditazione, varilevato che il giudice di appello ne ha sminuito la rilevanza anche quale indice dipremeditazione, alla luce del contesto, temporalmente ampio e articolato, nelquale le diatribe debitorie si sono dipanate.In effetti, la sentenza di appello tralascia e oblitera le risultanze probatoriesulla base delle quali il primo giudice aveva dedotto la risalenza delle preteserestitutorie e il deterioramento dei rapporti tra imputato e vittima (dichiarazionidi [OSCURATO:PERSONA]; chat e fotografie estratte dal telefono dell’imputato circa lacrescente conflittualità; coinvolgimento del figlio; dichiarazioni di Pivasull’assegno postdatato; dichiarazioni di Gottardi, Berisha, Roggeri, Brescianini eNdiaye sulle difficoltà economiche dell’imputato e sui rapporti economici con lavittima).6.4. Il secondo tema che risulta superficialmente esaminato eapoditticamente svalutato riguarda l’appuntamento mattutino tra imputato evittima.La Corte d’appello si è limitata a ipotizzare, per escluderne la ritenutarilevanza ai fini della premeditazione, che l’incontro tra l’imputato e la vittimapotesse essere stato fissato per un ulteriore accomodamento dei tempi direstituzione del debito, non già, come ritenuto dal primo giudice, per tendere la“trappola” dell’incontro in officina fissato in quella circostanza per le successiveore 11:00 circa.Sotto tale profilo la sentenza di primo grado aveva ritenuto chel’appuntamento alla [OSCURATO:PERSONA] avesse consentito a [OSCURATO:PERSONA] di definire gliaspetti “finali” del proposito già radicato dalla sera precedente, tanto perchéprima dell’incontro mattutino erano già intervenuti l’avviso ai dipendenti di nonrecarsi al lavoro proprio nella mattina e la disattivazione della telecameraorientata all’ingresso dell’officina, onde assicurarsi l’impunità.Il ricorso sottolinea, inoltre, che la Corte d’appello non ha spiegato perché,subito dopo l’incontro, [OSCURATO:PERSONA] si è recato nell’area agricola poi utilizzata perincendiare l’auto e, rientrato in officina, ha disattivato anche la telecamera dellasala musica.La critica segnala fondatamente la mancata contestualizzazionedell’appuntamento nella sequenza preparatoria complessiva che, anche soltantoper quello che riguarda la mattina dell’omicidio, non appare di certo di modestadurata.Risulta, perciò, contraddittoria l’esclusione della premeditazione in presenzadi un proposito manifestatosi almeno dalla sera precedente e seguito da plurimeoccasioni di ripensamento: invio dei messaggi ai dipendenti, incontro mattutino,sopralluogo, disattivazione delle telecamere, ricezione della vittima in officina esuccessiva esecuzione del piano.6.5. Non appare, del resto, adeguata la motivazione della Corte d’appelloche, in senso contrario alla premeditazione, ha richiamato il fatto che il luogoscelto per disfarsi del cadavere fosse vicino all’abitazione e all’officina.In primo luogo, coglie nel segno la censura del pubblico ministero ricorrentelà dove sottolinea che l’espressione “luogo scelto” implica essa stessa unaadeguata riflessione sul luogo dove incendiare l’auto per disfarsi del cadavere,non illogicamente ritenuta suggestiva della persistenza del proposito omicida.In secondo luogo, il sopralluogo preventivo, che palesa la scelta del luogo diabbruciamento, già suggerisce una confermata determinazione a partire quantomeno dalla mattina presto, posto che l’imputato dopo l’incontro delle ore 9:00circa, nel quale è stato definitivo il fatidico appuntamento delle ore 11.00 circa, siè immediatamente recato sul luogo del successivo abbruciamento.In terzo luogo, non risulta logica la considerazione secondo la quale il luogodell’abbruciamento fosse “vicinissimo”, come a ipotizzare che fosse casuale e nonaccuratamente individuato, mentre esso dista circa tre chilometri e mezzodall’officina.Del resto, come ha logicamente osservato il pubblico ministero rifacendosialla consonante argomentazione del primo giudice, il luogo non poteva essere“troppo lontano”, visto che l’imputato avrebbe dovuto rientrare in officina a piedi,come ha effettivamente fatto: si tratta, quindi, di un’argomentazione, quelladella vicinanza, che si rivela non pertinente e quindi illogica, se non piuttostoindicativa di una preventiva e attenta programmazione.6.6. La fondatezza del ricorso determina l’annullamento della sentenzaimpugnata con riguardo alla circostanza aggravante della premeditazione.Il giudice di rinvio, nella piena libertà delle proprie valutazioni di merito, èchiamato a colmare i rilevati vizi motivazionali, attenendosi alla metodologiagiustificativa già indicata.6.7. Sono definitivi l’accertamento di responsabilità e la concessione dellecircostanze attenuanti generiche, per le quali non vi è ricorso del pubblicoministero; il trattamento sanzionatorio, conformemente ai limiti di quantodevoluto in appello e al disposto annullamento, sarà, ove necessario,determinato dal giudice di rinvio da individuare, in mancanza di una altraSezione a Brescia, nella Corte d’Assise d’appello di Venezia.6.8. In difetto di domanda di pagamento delle spese da parte della partecivile, che ha presentato oralmente le proprie conclusioni, senza depositare lanota spese, la liquidazione di quelle sostenute nel giudizio di legittimità vannorimesse alla sentenza che definisce il giudizio. P.Q.MIn accoglimento del ricorso del Procuratore generale, annulla la sentenzaimpugnata relativamente alla premeditazione con rinvio per nuovo giudizio sulpunto alla Corte di Assise di appello di Venezia.Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento dellespese processuali.Così è deciso, 08/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANO [OSCURATO:PERSONA]