CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06485/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso che deduce violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della causa di giustificazione dello stato di necessità, alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. ed all'omessa prevalenza delle riconosciute circostanze generiche rispetto alla recidiva è riproduttivo di identiche censure confutate dalla Corte di appello con corretti argomenti in fatto ed in diritto; che la decisione ha messo in evidenza sia l'inconferenza del prospettato mal di denti rispetto alla presenza all'esterno dell'abitazione con due persone di cui una nota per i plurimi procedimenti penali, sia la non scarsa offensività della condotta che, nei termini in cui era stata accertata, denotava la contestuale violazione delle prescrizioni che gli imponevano di non comunicare con terze persone, sia la ponderata ed apprezzata esistenza dei presupposti di cui all'art. 133 cod. pen. ai fini del bilanciamento operato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i