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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 00067/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di SCORDO Bruno, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la ordinanza in data 21/5/2021 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sezione distrettuale per il riesame; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte prodotte dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso; letta la memoria contente conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. in data 26 novembre 2021 dal difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'annullamento della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] -

1. Con ordinanza in data 21 maggio 2021 (motivi dep. il 30 giugno-2021), il tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato integralmente l'ordinanza emessa in data 12 aprile precedente dal giudice per le indagini preliminari del medesimo tribunale in relazione ai delitti di (capo A) tentata estorsione aggravata (anche dal metodo e dalle finalità di agevolazione mafiosa) commessa -in concorso- nell'ottobre 2017 e (capo F) false informazioni rese al pubblico ministero, in esso assorbito il delitto di favoreggiamento personale, aggravato ancora dalle finalità di agevolazione di sodalizio mafioso; fatto commesso il 26 novembre 2018 nel corso del verbale di sommarie informazioni rese innanzi al pubblico ministero.

2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell'indagato, deducendo i motivi in appresso sinteticamente descritti ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.:

2.1. Violazione di legge penale e vizio esiziale di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., per avere il tribunale confermato la natura agevolatrice della condotta neutra e solidaristica del ricorrente, che giammai avrebbe voluto esser coinvolto nel conato estorsivo intrapreso da altri, né il tribunale ha punto valutato gli argomenti evidenziabidalla difesa con la memoria depositata in udienza di riesame, ove si era censurato ciascuno degli elementi indiziari posti a fondamento della ravvisata gravità e si era evidenziata l'assoluta carenza di apporto o contributo efficiente del ricorrente alla altrui condotta.

2.1.1. Sotto il profilo delle esigenze cautelari non era stata nemmeno valutata la condotta di vita anteatta del ricorrente, né potevano evidenziarsi i tratti della volontà di agevolare alcun sodalizio mafioso, dal quale anzi il ricorrente teneva a restare distante e immune.

2.2. Con il secondo motivo,i1 ricorrente deduce i medesimi vizi in ordine alla punibilità delle condotte fuorvianti e agevolative contestate al capo F, in quanto il tribunale non ha tenuto conto delle condizioni emotive e psicologiche del dichiarante, mosso innanzitutto dalla necessità di allontanare da sé il pericolo di un danno grave alla persona; tanto in considerazione delle dinamiche mafiose che caratterizzano l'ambiente in cui muovono gli operatori, stretti in una morsa tra forze contrapposte, quella dell'ambiente mafioso e quella della potestà punitiva dello Stato.

2.3. con l'ultimo motivo di ricorso la difesa deduce violazione della legge processuale e mancanza di motivazione, per avere il tribunale omesso ogni dovuta argomentazione in riferimento a concretezza e attualità dei ravvisati pericula libertatis.

2.4. Con la memoria scritta da ultimo trasmessa a mezzo p.e.c. in data 26 novembre la difesa ha insistito per l'annullamento della ordinanza impugnata evidenziando l'insussistenza dei gravi indizi per il contestato concorso in estorsione, non avendo manifestato il ricorrente alcuna volontà di rafforzare l'altrui proposito criminoso, né avendo questi in alcun modo indotto la vittima di estorsione a soggiacere alle richieste estorsive.

Men che meno, sostiene ancora il ricorrente, sussisterebbe la volontà di favorire con la sua condotta un determinato sodalizio mafioso. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi di ricorso sono manifestamente infondati, richiedendo tutti alla Corte di legittimità un differente apprezzamento di circostanze di mero fatto; non si confrontano inoltre con la motivazione precisa e puntuale della ordinanza impugnata ed indugiano nella iterazione degli argomenti già prospettati al giudice della cautela e da questi motivatamente respinti.

1.1. In tema di apprezzamento della gravità indiziaria per i fatti emersi all'attenzione investigativa per effetto delle dichiarazioni concordemente rese dalle persone offese e delle conversazioni intercettate tra presenti -ove chiaro è il riferimento alle condotte di agevolazione delle finalità estorsive perseguite dal principale attore della "domanda" (il ricorrente, argomenta diffusamente il tribunale, sconsiglia la collaborazione con la polizia giudiziaria, invita a raggiungere un accordo con l'estorsore e suggerisce persino le modalità compromissorie)- il tribunale del riesame ha esplicitamente trattato e disatteso, con specifica ed adeguata motivazione, gli argomenti "di merito" oggi riproposti con i motivi di ricorso, con la conseguenza che la struttura giustificativa dell'ordinanza qui impugnata si salda con il provvedimento genetico, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, avendo i giudici del gravame esaminato le censure proposte dall'odierna parte ricorrente con criteri omogenei a quelli del primo giudice, in tal modo concordando nell'analisi e nella valutazione degli elementi di gravità indiziaria posti a fondamento della decisione stessa.

Il tribunale della cautela si è poi ampiamente occupato di esporre, nel cronologico divenire, le ragioni che hanno indotto a ritenere affidabili gli estorti ed attendibile quanto da loro riferito, facendo peraltro riferimento a dati esterni intercettivi di conforto.

Né sulla genuinità del narrato la difesa ha offerto concreti argomenti di smentita, avendo invece solo prospettato come la condotta del ricorrente intendesse in realtà favorire un condiscendente bonario accomodamento, in un contesto di evidenziato interesse a restare indenne da pericolose contiguità.

L'argomento proposto all'attenzione del tribunale appare manifestamente infondato e come tale il tribunale lo ha valutato, con motivazione congrua, che non appare censurabile in questa sede.

E' stato infatti ben esplicitato, nel duplice contesto motivazionale conforme, che, al di là della generica dichiarazione di estraneità il ricorrente ha concretamente consigliato gli estorti su come condiscendere alle richieste estorsive e come tenere lontani gli inquirenti dalla vicenda.

Il tribunale ha poi dato ampiamente conto della efficace durata della condotta manifestatasi in forme niente affatto neutre e disinteressate.

1.2. Quanto rappresentato dal collegio di merito rende altresì contezza, per le esplicite modalità della minaccia ed il contesto in cui la vicenda è maturata, della concreta integrazione della aggravante del metodo mafioso contestata, avendo gli agenti usato modalità tipiche, in quel contesto territoriale, della criminalità mafiosa ed avendo indotto gli offesi a percepire come tale la intimazione sofferta, tanto da rappresentare e favorire il contatto con più elevati esponenti delle cosche locali.

Né la circostanza (estranea alla condotta) che la persona che ebbe a subire la minaccia denunziò i fatti alla polizia giudiziaria può incidere sulla punibilità della fattispecie ovvero sulla idoneità concreta della condotta a conseguire il risultato, giacché deve, sul punto, aversi riguardo alla idoneità in concreto ed ex ante della condotta minatoria a realizzare l'obiettivo prefissato, a prescindere dalla capacità e dalla forza d'animo della vittima di resistere alle pressioni illecite (Cass. Sez. 2, n. 11453, del 17/2/2016, Rv. 267124, in motivazione).

Questa Corte ha già avuto modo di affermare che la disposizione, oggi inserita nella organica complessità codicistica in ragione del principio della riserva di codice enfaticamente enunciato all'art. 3 bis cod. pen., secondo gli auspici di chiara dottrina ispirata alla teorica generale del diritto penale, ha natura oggettiva e risponde, nello stigmatizzare un "metodo" e non un fatto, alla avvertita esigenza di prevedere un trattamento sanzionatorio più severo, tutte le volte in cui l'evocazione della rappresentata (e non necessariamente esistente) contiguità ad una organizzazione mafiosa pone la vittima in una condizione di soggezione ulteriore rispetto a quella solitamente derivata dalla condizione di vittima di estorsione (Sez. 2, n. 19245 del 30/3/2017, Rv. 269938).

Non occorre, dunque, che alla evocata contiguità, rappresentata in questo caso dalle modalità e dal contesto, corrisponda una concreta e verificata origine mafiosa della minaccia, dovendo il giudice viceversa limitarsi a controllare (nella verosimiglianza offerta dal dato dichiarativo) che quella evocazione sia effettivamente funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento particolare, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a dover fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che quelle di un criminale comune (Sez. 2, n. 5727, del 29/1/2019, non massimata).

Del pari è a dirsi per la seconda morfologia della aggravante descritta nella medesima disposizione normativa, in quanto la condotta tenuta dal ricorrente si è concretizzata proprio nella finalità di portare ausilio alla consorteria mafiosa che quello scopo estorsivo perseguiva attraverso gli attori principali della domanda.

Ricorrono pertanto i presupposti di fatto, opportunamente valorizzati dal giudice di merito, per il riconoscimento della aggravante ad effetto speciale contestata nella sua duplice morfologia.

Nella fattispecie, le persone offese danno conto proprio di questo timore ingenerato dalle modalità della domanda, avendo i dichiaranti avuto la percezione esatta del pericolo di doversi trovare a fronteggiare una agguerrita ed organizzata plurisoggettività, che delinque con metodo mafioso, piuttosto che uno sprovveduto criminale di contrada.

1.3. Gli argomenti esposti con motivazione adeguata, logica e non manifestamente contraddittoria, portano ragionevolmente a ritenere integrati, secondo la regola di giudizio propria della valutazione cautelare (art. 273 cod. proc. pen.), l'obiettiva esistenza di tutti gli elementi richiesti dalla legge processuale per affermare l'ontologica e giuridica sussistenza del conato estorsivo contestato, così come per la (neppure contestata in fatto) condotta fuorviante e agevolatrice descritta al capo F. Né le modalità dei fatti o le evidenze intercettive acquisite danno contezza di un immanente pericolo per il dichiarante, che anzi è parso spontaneamente partecipe di un metodo, una cultura ed uno scopo di favor associativo.

1.4. Del pari è a dirsi quanto ai ben rappresentati pericula libertatis, concretamente descritti quanto a pericolo di reiterazione nel tempo di condotte consimili.

Del resto, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari (art. 275, comma 3, cod. proc. pen.) non appare vinta da alcuna allegazione difensiva.

Né la motivazione che sorregge la scelta della misura autocustodiale offre il fianco alle generiche censure mosse con l'ultimo motivo di ricorso.

2. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

2.1. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, per la parte privata ricorrente, la condanna, ai sensi dell'art. 616 del codice di rito, al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di SCORDO Bruno, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la ordinanza in data 21/5/2021 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sezione distrettuale per il riesame; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte prodotte dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso; letta la memoria contente conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. in data 26 novembre 2021 dal difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'annullamento della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] - 1. Con ordinanza in data 21 maggio 2021 (motivi dep. il 30 giugno-2021), il tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato integralmente l'ordinanza emessa in data 12 aprile precedente dal giudice per le indagini preliminari del medesimo tribunale in relazione ai delitti di (capo A) tentata estorsione aggravata (anche dal metodo e dalle finalità di agevolazione mafiosa) commessa -in concorso- nell'ottobre 2017 e (capo F) false informazioni rese al pubblico ministero, in esso assorbito il delitto di favoreggiamento personale, aggravato ancora dalle finalità di agevolazione di sodalizio mafioso; fatto commesso il 26 novembre 2018 nel corso del verbale di sommarie informazioni rese innanzi al pubblico ministero. 2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell'indagato, deducendo i motivi in appresso sinteticamente descritti ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1. Violazione di legge penale e vizio esiziale di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., per avere il tribunale confermato la natura agevolatrice della condotta neutra e solidaristica del ricorrente, che giammai avrebbe voluto esser coinvolto nel conato estorsivo intrapreso da altri, né il tribunale ha punto valutato gli argomenti evidenziabidalla difesa con la memoria depositata in udienza di riesame, ove si era censurato ciascuno degli elementi indiziari posti a fondamento della ravvisata gravità e si era evidenziata l'assoluta carenza di apporto o contributo efficiente del ricorrente alla altrui condotta. 2.1.1. Sotto il profilo delle esigenze cautelari non era stata nemmeno valutata la condotta di vita anteatta del ricorrente, né potevano evidenziarsi i tratti della volontà di agevolare alcun sodalizio mafioso, dal quale anzi il ricorrente teneva a restare distante e immune. 2.2. Con il secondo motivo,i1 ricorrente deduce i medesimi vizi in ordine alla punibilità delle condotte fuorvianti e agevolative contestate al capo F, in quanto il tribunale non ha tenuto conto delle condizioni emotive e psicologiche del dichiarante, mosso innanzitutto dalla necessità di allontanare da sé il pericolo di un danno grave alla persona; tanto in considerazione delle dinamiche mafiose che caratterizzano l'ambiente in cui muovono gli operatori, stretti in una morsa tra forze contrapposte, quella dell'ambiente mafioso e quella della potestà punitiva dello Stato. 2.3. con l'ultimo motivo di ricorso la difesa deduce violazione della legge processuale e mancanza di motivazione, per avere il tribunale omesso ogni dovuta argomentazione in riferimento a concretezza e attualità dei ravvisati pericula libertatis. 2.4. Con la memoria scritta da ultimo trasmessa a mezzo p.e.c. in data 26 novembre la difesa ha insistito per l'annullamento della ordinanza impugnata evidenziando l'insussistenza dei gravi indizi per il contestato concorso in estorsione, non avendo manifestato il ricorrente alcuna volontà di rafforzare l'altrui proposito criminoso, né avendo questi in alcun modo indotto la vittima di estorsione a soggiacere alle richieste estorsive. Men che meno, sostiene ancora il ricorrente, sussisterebbe la volontà di favorire con la sua condotta un determinato sodalizio mafioso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso sono manifestamente infondati, richiedendo tutti alla Corte di legittimità un differente apprezzamento di circostanze di mero fatto; non si confrontano inoltre con la motivazione precisa e puntuale della ordinanza impugnata ed indugiano nella iterazione degli argomenti già prospettati al giudice della cautela e da questi motivatamente respinti. 1.1. In tema di apprezzamento della gravità indiziaria per i fatti emersi all'attenzione investigativa per effetto delle dichiarazioni concordemente rese dalle persone offese e delle conversazioni intercettate tra presenti -ove chiaro è il riferimento alle condotte di agevolazione delle finalità estorsive perseguite dal principale attore della "domanda" (il ricorrente, argomenta diffusamente il tribunale, sconsiglia la collaborazione con la polizia giudiziaria, invita a raggiungere un accordo con l'estorsore e suggerisce persino le modalità compromissorie)- il tribunale del riesame ha esplicitamente trattato e disatteso, con specifica ed adeguata motivazione, gli argomenti "di merito" oggi riproposti con i motivi di ricorso, con la conseguenza che la struttura giustificativa dell'ordinanza qui impugnata si salda con il provvedimento genetico, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, avendo i giudici del gravame esaminato le censure proposte dall'odierna parte ricorrente con criteri omogenei a quelli del primo giudice, in tal modo concordando nell'analisi e nella valutazione degli elementi di gravità indiziaria posti a fondamento della decisione stessa. Il tribunale della cautela si è poi ampiamente occupato di esporre, nel cronologico divenire, le ragioni che hanno indotto a ritenere affidabili gli estorti ed attendibile quanto da loro riferito, facendo peraltro riferimento a dati esterni intercettivi di conforto. Né sulla genuinità del narrato la difesa ha offerto concreti argomenti di smentita, avendo invece solo prospettato come la condotta del ricorrente intendesse in realtà favorire un condiscendente bonario accomodamento, in un contesto di evidenziato interesse a restare indenne da pericolose contiguità. L'argomento proposto all'attenzione del tribunale appare manifestamente infondato e come tale il tribunale lo ha valutato, con motivazione congrua, che non appare censurabile in questa sede. E' stato infatti ben esplicitato, nel duplice contesto motivazionale conforme, che, al di là della generica dichiarazione di estraneità il ricorrente ha concretamente consigliato gli estorti su come condiscendere alle richieste estorsive e come tenere lontani gli inquirenti dalla vicenda. Il tribunale ha poi dato ampiamente conto della efficace durata della condotta manifestatasi in forme niente affatto neutre e disinteressate. 1.2. Quanto rappresentato dal collegio di merito rende altresì contezza, per le esplicite modalità della minaccia ed il contesto in cui la vicenda è maturata, della concreta integrazione della aggravante del metodo mafioso contestata, avendo gli agenti usato modalità tipiche, in quel contesto territoriale, della criminalità mafiosa ed avendo indotto gli offesi a percepire come tale la intimazione sofferta, tanto da rappresentare e favorire il contatto con più elevati esponenti delle cosche locali. Né la circostanza (estranea alla condotta) che la persona che ebbe a subire la minaccia denunziò i fatti alla polizia giudiziaria può incidere sulla punibilità della fattispecie ovvero sulla idoneità concreta della condotta a conseguire il risultato, giacché deve, sul punto, aversi riguardo alla idoneità in concreto ed ex ante della condotta minatoria a realizzare l'obiettivo prefissato, a prescindere dalla capacità e dalla forza d'animo della vittima di resistere alle pressioni illecite (Cass. Sez. 2, n. 11453, del 17/2/2016, Rv. 267124, in motivazione). Questa Corte ha già avuto modo di affermare che la disposizione, oggi inserita nella organica complessità codicistica in ragione del principio della riserva di codice enfaticamente enunciato all'art. 3 bis cod. pen., secondo gli auspici di chiara dottrina ispirata alla teorica generale del diritto penale, ha natura oggettiva e risponde, nello stigmatizzare un "metodo" e non un fatto, alla avvertita esigenza di prevedere un trattamento sanzionatorio più severo, tutte le volte in cui l'evocazione della rappresentata (e non necessariamente esistente) contiguità ad una organizzazione mafiosa pone la vittima in una condizione di soggezione ulteriore rispetto a quella solitamente derivata dalla condizione di vittima di estorsione (Sez. 2, n. 19245 del 30/3/2017, Rv. 269938). Non occorre, dunque, che alla evocata contiguità, rappresentata in questo caso dalle modalità e dal contesto, corrisponda una concreta e verificata origine mafiosa della minaccia, dovendo il giudice viceversa limitarsi a controllare (nella verosimiglianza offerta dal dato dichiarativo) che quella evocazione sia effettivamente funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento particolare, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a dover fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che quelle di un criminale comune (Sez. 2, n. 5727, del 29/1/2019, non massimata). Del pari è a dirsi per la seconda morfologia della aggravante descritta nella medesima disposizione normativa, in quanto la condotta tenuta dal ricorrente si è concretizzata proprio nella finalità di portare ausilio alla consorteria mafiosa che quello scopo estorsivo perseguiva attraverso gli attori principali della domanda. Ricorrono pertanto i presupposti di fatto, opportunamente valorizzati dal giudice di merito, per il riconoscimento della aggravante ad effetto speciale contestata nella sua duplice morfologia. Nella fattispecie, le persone offese danno conto proprio di questo timore ingenerato dalle modalità della domanda, avendo i dichiaranti avuto la percezione esatta del pericolo di doversi trovare a fronteggiare una agguerrita ed organizzata plurisoggettività, che delinque con metodo mafioso, piuttosto che uno sprovveduto criminale di contrada. 1.3. Gli argomenti esposti con motivazione adeguata, logica e non manifestamente contraddittoria, portano ragionevolmente a ritenere integrati, secondo la regola di giudizio propria della valutazione cautelare (art. 273 cod. proc. pen.), l'obiettiva esistenza di tutti gli elementi richiesti dalla legge processuale per affermare l'ontologica e giuridica sussistenza del conato estorsivo contestato, così come per la (neppure contestata in fatto) condotta fuorviante e agevolatrice descritta al capo F. Né le modalità dei fatti o le evidenze intercettive acquisite danno contezza di un immanente pericolo per il dichiarante, che anzi è parso spontaneamente partecipe di un metodo, una cultura ed uno scopo di favor associativo. 1.4. Del pari è a dirsi quanto ai ben rappresentati pericula libertatis, concretamente descritti quanto a pericolo di reiterazione nel tempo di condotte consimili. Del resto, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari (art. 275, comma 3, cod. proc. pen.) non appare vinta da alcuna allegazione difensiva. Né la motivazione che sorregge la scelta della misura autocustodiale offre il fianco alle generiche censure mosse con l'ultimo motivo di ricorso. 2. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. 2.1. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, per la parte privata ricorrente, la condanna, ai sensi dell'art. 616 del codice di rito, al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di
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