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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36145/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Nola, pronunciata nei confronti del predetto ricorrente per i reati di danneggiamento e lesioni personali aggravate avvinti dal vincolo della continuazione.

Letta, altresì, la memoria difensiva dell'imputato, con cui si ribadiscono le ragioni principali di ricorso;

2. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale l'imputato contesta la completezza e la logicità della motivazione sul punto della responsabilità penale - in particolare contestando l'attendibilità della persona offesa - è, in primo luogo, inammissibile perché in fatto: si risolve in una sostanziale rilettura del quadro probatorio estranea al sindacato di legittimità, sostenuta attraverso l'attribuzione di un diverso significato ad elementi fattuali già analiticamente valutati dal giudice di merito (si veda al riguardo pag. 3 dell'impugnata sentenza).

Inoltre, sul piano contenutistico, il predetto motivo risulta manifestamente infondato, in quanto non emergono in alcun modo dalla sentenza impugnata i vizi motivazionali denunciati; anzi, il Giudice di merito argomenta in maniera logica la tesi ricostruttiva accolta confutando punto per punto le deduzioni difensive (si veda in particolare pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata).

Al riguardo va ribadito l'orientamento consolidato di questa Corte secondo il quale il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).

Inoltre, la mancanza del movente accertato non incide sulla valutazione della prova quanto alla affermazione di responsabilità e la motivazione d'appello supera le dedotte discrasie temporali nel racconto della vittima; né aggiungono elementi difensivi le annotazioni contenute nella memoria presentata successivamente al ricorso, che, anzi, evidenziano proprio l'inutilità del teste di alibi indicato dalla difesa.

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Nola, pronunciata nei confronti del predetto ricorrente per i reati di danneggiamento e lesioni personali aggravate avvinti dal vincolo della continuazione. Letta, altresì, la memoria difensiva dell'imputato, con cui si ribadiscono le ragioni principali di ricorso; 2. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale l'imputato contesta la completezza e la logicità della motivazione sul punto della responsabilità penale - in particolare contestando l'attendibilità della persona offesa - è, in primo luogo, inammissibile perché in fatto: si risolve in una sostanziale rilettura del quadro probatorio estranea al sindacato di legittimità, sostenuta attraverso l'attribuzione di un diverso significato ad elementi fattuali già analiticamente valutati dal giudice di merito (si veda al riguardo pag. 3 dell'impugnata sentenza). Inoltre, sul piano contenutistico, il predetto motivo risulta manifestamente infondato, in quanto non emergono in alcun modo dalla sentenza impugnata i vizi motivazionali denunciati; anzi, il Giudice di merito argomenta in maniera logica la tesi ricostruttiva accolta confutando punto per punto le deduzioni difensive (si veda in particolare pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata). Al riguardo va ribadito l'orientamento consolidato di questa Corte secondo il quale il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). Inoltre, la mancanza del movente accertato non incide sulla valutazione della prova quanto alla affermazione di responsabilità e la motivazione d'appello supera le dedotte discrasie temporali nel racconto della vittima; né aggiungono elementi difensivi le annotazioni contenute nella memoria presentata successivamente al ricorso, che, anzi, evidenziano proprio l'inutilità del teste di alibi indicato dalla difesa. 3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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