CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 giugno 2025
Cassazione n. 28326/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 16/06/2025 della Corte d'assise d'appello di Salernovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale RaffaelePiccirilloche ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio per [OSCURATO:PERSONA] el'annullamento senza rinvio con riferimento all'aggravante di cui all'art.416 bispunto 1 c.p. per [OSCURATO:PERSONA].Sentite le difese: Avv. [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], Avv.[OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accolimento dei rispettivi ricorsi .[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza emessa in data 26 febbraio 2024 la Corte di Assise diSalerno, per quanto qui rileva, ha affermato la penale responsabilità del soloAlfano [OSCURATO:PERSONA] in relazione al delitto di omicidio pluriaggravato commesso indanno di [OSCURATO:PERSONA] (e reati connessi), con inflizione della penadell’ergastolo. Con la medesima sentenza la Corte di primo grado ha assoltoAdini [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal concorso nel delitto di omicidio, per non avercommesso il fatto.L’esito del giudizio di secondo grado è quello della parziale riforma, da partedella Corte di Assise di Appello di Salerno, della sentenza emessa in primo grado.Per quanto riguarda l’imputato [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza emessa in data16 giugno 2025, vi è stata conferma della sentenza di condanna, mentre neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] (raggiunto dalla impugnazione del P.M. unitamente alRizzo) vi è stato il ribaltamento della decisione di primo grado, con condanna allapena dell’ergastolo.Nel sintetizzare le decisioni di merito, la esposizione sarà concentrata suidue imputati condannati ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) che hanno proposto ricorso perCassazione, mentre solo in via incidentale si farà riferimento alle posizioni diAlfano [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].2. Le imputazioni sono riconducibili a due distinti fatti storici, ossia l’omicidiodi [OSCURATO:PERSONA] (avvenuto a Scafati il [OSCURATO:DATA_NASCITA]), e l’esplosione di colpidi arma da fuoco a scopo intimidatorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (avvenuta il[OSCURATO:DATA_NASCITA]). Per quanto attiene al secondo evento delittuoso, si premette sind’ora che tutti gli imputati sono stati assolti per non aver commesso il fatto.Dunque, l’oggetto degli atti di ricorso qui in valutazione riguarda esclusivamentel’omicidio [OSCURATO:PERSONA] e le posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].2.1. Imputati dell’omicidio di [OSCURATO:PERSONA] – aggravato dallapremeditazione, dai motivi abietti e futili e dal metodo mafioso – sono AdiniMarcello, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eAlfano [OSCURATO:PERSONA] rispondono anche del delitto di ricettazione della moto utilizzataper commettere l’omicidio (per la stessa vicenda [OSCURATO:PERSONA] è statogiudicato separatamente), mentre [OSCURATO:PERSONA] risponde del delittodi riciclaggio del medesimo veicolo e di ricettazione della targa apposta sullostesso. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono imputati, altresì,del delitto di cessione continuata di stupefacenti a [OSCURATO:PERSONA], per uncorrispettivo almeno pari ad euro 700,00.L’omicidio di [OSCURATO:PERSONA] (all’epoca dei fatti sottoposto alla misuradegli arresti domiciliari e autorizzato a rimanere fuori casa soltanto dalle 9 alle11 di mattina) è avvenuto in Scafati il 26 aprile 2025, intorno alle 10 di mattina.La vittima, mentre era seduta su una panchina in piazza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], è stata raggiunta alle spalle da due persone giunte sulluogo a bordo di uno scooter e vestite con caschi integrali scuri e capid’abbigliamento chiari.Questi ultimi, scesi dal veicolo, hanno sparato con due armi in direzione didella vittima, cagionandone la morte. Tre di questi colpi sarebbero stati sparatida una delle armi, in direzione del capo, a mo’ di colpo di grazia.2.2. Diversi elementi di prova hanno permesso al giudice di primo grado diritenere responsabile dell’omicidio [OSCURATO:PERSONA].In primo luogo, si fa riferimento alla teste oculare del fatto, [OSCURATO:PERSONA],le cui dichiarazioni sono state acquisite ex art. 512 cod. proc. pen. a causa dellasua irreperibilità. Sentita nell’immediatezza dei fatti, la donna ha raccontato che,mentre era seduta su una panchina in [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha vistoarrivare, circa 10 minuti prima dell’omicidio, due persone a bordo di uno scooterche indossavano il casco integrale, intente a cercare qualcuno. Dopo 10 minuti,la stessa teste ha visto arrivare sul luogo dell’omicidio [OSCURATO:PERSONA] e un’altrapersona (poi identificata in [OSCURATO:PERSONA]), i quali si sono seduti su unapanchina. Dopo pochi minuti, sono nuovamente tornati sul posto i due individui,che, una volta scesi dallo scooter, hanno sparato «cinque o sei colpi d’arma dafuoco» contro la vittima. Subito dopo il fatto, colui che era assieme alla vittima siè dato alla fuga.[OSCURATO:PERSONA], inizialmente sentito a sommarie informazioni testimoniali, hasuccessivamente assunto la qualità di indagato e poi di imputato, fatto che hadeterminato l’impossibilità di acquisire i verbali precedenti. Tuttavia, è stataoggetto di intercettazione ambientale presso la sala di attesa di una stazione deiCarabinieri una conversazione tra il predetto e il fratello della vittima, durante laquale il primo ha raccontato i fatti al secondo.Altro teste oculare è [OSCURATO:PERSONA], titolare di una tabaccheria postavicino al luogo dei fatti, il quale ha raccontato che, poco prima dell’omicidio,tempo, ha sentito un grande trambusto e ha visto diverse persone accorrere inpiazza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], abitante in prossimità dell’agguato, ha riferito diaver udito diversi spari e di aver visto passare due persone con un casco a bordodi una moto.2.3. Dalle indagini è emerso che [OSCURATO:PERSONA] e la vittima, prima di andarsi a sederesulla panchina, si sono incontrati al “[OSCURATO:PERSONA]” di via [OSCURATO:PERSONA], comeconfermato da due clienti e dalla telecamera di un distributore di benzina postedi fronte al bar, che ha inquadrato i primi due soggetti mentre uscivano da lì alle9.51.50.Tre sono le telecamere che hanno ripreso, in diverso modo, [OSCURATO:PERSONA] equella nel distributore di benzina, che non solo ha inquadrato i due alle 9.51.50,ma ha anche ripreso alle 9.55.35 una moto Honda SH di colore scuro conparabrezza ed un solo specchietto retrovisore, su cui v’erano due persone concaschi scuri, mentre percorreva lo stesso tragitto poco prima percorso a piedidalla vittima e dal suo amico; b) la seconda, sita all’angolo tra via [OSCURATO:PERSONA] eVia Matteotti, ha ripreso la stessa moto alle 9.56.07 mentre continuava adirigersi verso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; c) la terza, collocata in via [OSCURATO:PERSONA] deiBagni, ha inquadrato dopo l’omicidio, e precisamente alle 10.12.34 (circa 10minuti dopo), una FIAT 500 bianca, la cui targa ha permesso di identificare ilproprietario in [OSCURATO:PERSONA], fratello di [OSCURATO:PERSONA]. Nel tratto di stradasuccessivo a quello inquadrato dall’ultima telecamera è presente unabiforcazione: se da una parte si prosegue sulla medesima via, dall’altra siimbocca una piccola strada senza uscita che costeggia un fiumiciattolo,denominato [OSCURATO:PERSONA]. È proprio in questo luogo (all’interno delfiumiciattolo) che il giorno successivo è stato rinvenuto, su segnalazione di unabitante della zona, un motorino Honda SH 300 di colore nero, identico a quelloripreso dalle prime due telecamere.Secondo l’imputazione, a commettere l’omicidio sarebbero stati, in concorsotra loro, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Iprimi due sarebbero stati gli esecutori materiali, il terzo avrebbe avuto il compitodi portare la vittima sul luogo del delitto, e l’ultimo avrebbe dovuto recuperare idue aggressori dopo che gli stessi si erano liberati del veicolo utilizzatonell’azione delittuosa. L’ideatore dell’omicidio, sempre secondo l’ipotesiaccusatoria, sarebbe stato lo stesso [OSCURATO:PERSONA].Punto centrale della ricostruzione fattuale – per come spiegata nelladecisione di primo grado - è il ritrovamento dello scooter, dato che è proprioquesto l’elemento che ha permesso di risalire all’identità di [OSCURATO:PERSONA]. Lamoto, che si ritiene utilizzata per l’agguato, è risultata modificata in diverseparti, al fine di impedire l’identificazione del proprietario, e precisamente: nelnumero di targa (che corrispondeva a quello di una diversa moto oggetto difurto); nel numero identificativo del motore (corrispondente a diversa moto,anch’essa oggetto di furto); nel numero di telaio, che è stato completamentecancellato mediante abrasione. Tuttavia, per errore non è stata rimossa unatarghetta identificativa dal cui numero si è potuto risalire all’identità delproprietario, tale [OSCURATO:PERSONA]. A seguito dell’acquisizione di una serie difonti di prova, sono stati ricostruiti i diversi passaggi di mano della moto, chehanno condotto, a ritroso, sino ad [OSCURATO:PERSONA] e che hanno visto ilcoinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] edEsposito [OSCURATO:PERSONA]. Sono sorti quindi due interrogativi: se lo scooter trovato nelfiume fosse lo stesso ripreso dalle telecamere; se lo scooter ripreso dalletelecamere fosse quello utilizzato per compiere l’omicidio.Alla prima domanda la Corte di Assise di Salerno ha dato rispostaaffermativa, basandosi su diversi elementi: non solo la marca, il modello e ilcolore erano gli stessi, ma entrambi i motorini avevano il parabrezza e il solospecchietto retrovisore sinistro, mentre su quello destro v’era esclusivamentel’asta dello specchietto. Si segnala, altresì, che la moto è stata rivenuta susegnalazione di un contadino che lavorava in un terreno attiguo al fiume, il qualefrequentava quotidianamente quella zona; circostanza che ha permesso diaccertare con sicurezza che lo scooter è stato abbandonato proprio tra il 26 e il27 aprile.Di più difficile risoluzione è il secondo interrogativo, soprattutto perchél’unito teste oculare dell’omicidio (ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA]) ha dichiarato di avervisto una moto bianca, o comunque di colore chiaro. Interrogata sulla questioneuna seconda volta, la donna ha dichiarato di aver visto il motorino da circa ventimetri e non ha escluso di essersi anche potuta confondere, ma ha ribadito che gliè sembrato di colore chiaro. [OSCURATO:PERSONA] lo stesso [OSCURATO:PERSONA], nel dialogo intercettato con ilfratello della vittima, ha parlato di uno scooter di colore chiaro. Versioniovviamente che non collimano con le risultanze delle indagini, dato che ilmotorino di cui si è parlato in precedenza era di colore nero.La Corte di primo grado, tramite la valorizzazione di plurimi elementi, haritenuto di poter affermare con certezza che i due testi oculari sono caduti in unerrore di percezione. Anzitutto, si considera che nessuna moto di colore chiaro,con a bordo due persone dotate di casco integrale, è stata ripresa dalle tretelecamere presenti nella zona. La piazza ove è avvenuto l’omicidio èraggiungibile tramite due sole strade: ad una di esse, via Genova, si puòaccedere solamente deviando da via [OSCURATO:PERSONA] (ove si trovano due delletre telecamere). Dunque, se la moto di colore chiaro fosse giunta da via Genova,sarebbe stata sicuramente ripresa dalle telecamere, ma non v’è riscontro dialcuno scooter di colore chiaro. A ciò si aggiunga che la moto nera è stata ripresapoco prima e poco dopo l’omicidio. Resta la possibilità che la moto sia pervenutada via Ferrara, dove non vi erano telecamere, e per questo vengono indicatiulteriori elementi, di seguito riportati.Particolarmente esplicativo, per il giudice di primo grado, è il ritrovamentonel fiume di una moto completamente modificata al fine di occultarne ilproprietario, circostanza che non si spiega se non per il suo utilizzo per ilcompimento di un’attività delittuosa. Circostanza ancora più rilevante se siconsidera che l’unico crimine che è stato commesso in quella zona ed in quelgiorno risulta essere proprio l’omicidio di [OSCURATO:PERSONA].Spostando l’attenzione sugli elementi acquisti nel corso delle indagini, sideve osservare preliminarmente che l’attività investigativa attorno alla proprietàe all’utilizzo del suddetto scooter si è sviluppata in due direzioni: da una lato, laconvocazione e l’assunzione a sommarie informazioni delle persone che, via via,risultavano aver avuto la disponibilità del mezzo ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]); dall’altro, l’intercettazione ambientale delleconversazioni che si svolgevano tra queste persone presso la sala d’attesa dellaStazione dei [OSCURATO:PERSONA] ove gli stessi venivano convocati. Ulteriore fattorerilevante è la condanna di [OSCURATO:PERSONA], in separato giudizio, proprio per laricettazione dello scooter di cui ora si discorre.2.4. [OSCURATO:PERSONA] ha confermato che il motorino rinvenuto era quello che avevaceduto ad [OSCURATO:PERSONA], con la mediazione di [OSCURATO:PERSONA]. SempreTufano, dopo essere stato convocato dai [OSCURATO:PERSONA], ha scritto un messaggio aBarbato chiedendo che fine avesse fatto lo scooter, ricevendo come risposta “sosolo che lo hanno buttato”. [OSCURATO:PERSONA] ha confermato di aver trattenuto perpochi giorni il motorino, e di averlo poi restituito a [OSCURATO:PERSONA]. Quest’ultimo, invece,ha ammesso di aver avuto il possesso del motociclo, per poi riconsegnarlo adAlfano [OSCURATO:PERSONA]. In una conversazione intercettata presso la Caserma deiCarabinieri, si è potuto ascoltare [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] discorreredello scooter e delle modifiche che su esso erano state fatte, compresa lasostituzione delle originali scocche di colore grigio con altre di colore nero. Nelprosieguo della conversazione, [OSCURATO:PERSONA] tenta di convincere [OSCURATO:PERSONA] a sviare leindagini, dichiarando di aver ceduto la moto a tale [OSCURATO:PERSONA]. Invito nonaccolto, dato che [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di averla consegnata a [OSCURATO:PERSONA],circostanza che ha portato alla condanna di quest’ultimo, assieme a [OSCURATO:PERSONA], perriciclaggio della moto e ricettazione della targa.Tutto ciò, assieme alle prove dichiarative acquisite in dibattimento, haconsentito al giudice di prime cure di affermare, al di là di ogni ragionevoledubbio, che: l’omicidio di [OSCURATO:PERSONA] è stato commesso con l’utilizzo di unoscooter nero, ripreso dalle telecamere e poi abbandonato nel fiumiciattolo; che loscooter è stato modificato al fine di impedire l’identificazione; che lo stessomezzo, seppur formalmente intestato a [OSCURATO:PERSONA], ha subito una serie di passaggi,sino ad arrivare alla disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Spostando l’attenzione sull’identificazione degli esecutori materialidell’omicidio, la Corte di Assise di Salerno analizza la posizione di AlfanoCarmine, per la cui condanna hanno rilevato non solo gli accertamenti sullamoto, ma altresì le dichiarazioni accusatorie di [OSCURATO:PERSONA], le intercettazioniambientali del 20.01.2016, le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e gli accertamenti sulla Fiat500. Si esaminano in sintesi tali elementi.2.4.1. La chiamata in reità di [OSCURATO:PERSONA].Quest’ultimo, tra le varie attività criminali che svolgeva (anche nel settoredegli stupefacenti), ha formato un gruppo criminale dedito ai furti di auto e motodi cui facevano parte anche il [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. Durante la sua attivitàdi collaborazione, [OSCURATO:PERSONA] si è anche offerto di registrare con un microfono occultole conversazioni intrattenute con [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. Più precisamente, [OSCURATO:PERSONA],dopo aver ricordato di conoscere da tempo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e di averformato una banda con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato di aver ricevuto, circa duesettimane dopo l’omicidio, la richiesta di ospitare [OSCURATO:PERSONA] presso la propriaabitazione. Richiesta che perveniva da [OSCURATO:PERSONA], per il tramite di EspositoGaetano, e che è stata accettata da [OSCURATO:PERSONA], che aveva ottenuto in cambio lacorresponsione di 200 € mensili. Alla richiesta di sapere se [OSCURATO:PERSONA] fosseeconomicamente in grado di pagare l ’aff itto, [OSCURATO:PERSONA] ha rispostoaffermativamente, considerato che il futuro ospite lavorava nel traffico di drogaper [OSCURATO:PERSONA], per il quale si recava in Olanda per acquistare la droga eportarla in Italia. È in simili circostanze che [OSCURATO:PERSONA] ha appreso da [OSCURATO:PERSONA] taluneinformazioni: proprio [OSCURATO:PERSONA] era stato incaricato da [OSCURATO:PERSONA] diprocurare una moto rubata “per fare un servizio”, dopo il quale il veicolo sarebbestato buttato; [OSCURATO:PERSONA], per il tramite di [OSCURATO:PERSONA], si era procurato un mezzo diprovenienza illecita modificato, ma sul quale era restata una targhetta; la motocosì modificata è stata consegnata da [OSCURATO:PERSONA] ad [OSCURATO:PERSONA] dietro ilpagamento di 100 €; lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la mancata rimozionedella targhetta; [OSCURATO:PERSONA] ha rivelato ad [OSCURATO:PERSONA] di aver usato la moto percompiere l’omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e che suo fratello l’aveva poi gettata in unfiume; il possibile movente per l’omicidio era un debito di droga di 700,00 € cheessere un confidente dei [OSCURATO:PERSONA]; nel periodo in cui ospitava [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] mise al corrente del fatto che [OSCURATO:PERSONA] gli aveva chiesto se lui ([OSCURATO:PERSONA])fosse una persona affidabile o se avesse dovuto “fargli fare la fine di [OSCURATO:PERSONA]”.[OSCURATO:PERSONA] ha raccontato di aver ricevuto delle confidenze anche daRizzo, durante la permanenza, e precisamente inerenti al fatto che l’omicidio erastato realizzato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha poi riferito di esserestato ospitato da [OSCURATO:PERSONA], poco prima dell’omicidio, e che durante un controllodei [OSCURATO:PERSONA] ha potuto sentire il padrone di casa rivelare alle forze dell’ordine inomi di alcuni spacciatori della zona, tra cui quello di [OSCURATO:PERSONA].La Corte di primo grado ritiene sussistentela attendibilità intrinseca dellachiamata in reità, nonostante le deduzioni difensive in ordine alla diffusione suigiornali, nei giorni successivi all’omicidio, di molte informazioni riferite dalcollaboratore. Non solo tale ultima circostanza non comporta una sorta dipresunzione di falsità della deposizione, ma non risultano ragioni di risentimentoche giustificherebbero una falsa accusa. [OSCURATO:PERSONA] perché, si evidenzia, se Panicoavesse voluto costruire tale versione, avrebbe fatto ricorso ad una “narrazionelineare”, e non allo strumento della dichiarazione de relato. A ciò si aggiunga chele circostanze relative in cui ha appreso le notizie hanno trovato positivoriscontro in altre risultanze processuali, dato che nell’abitazione di [OSCURATO:PERSONA] sonostati rinvenuti effetti personali del [OSCURATO:PERSONA], e che i rapporti confidenziali traEsposito e [OSCURATO:PERSONA] sono attestati dalle intercettazioni ambientali. Le divergenzenel narrato emerse in sede di controesame sarebbero tutte inerenti a circostanzedi contorno, giustificabili anche alla luce del lasso di tempo intercorso.Secondo la Corte di merito, diversi sono gli elementi di riscontro estrinsecoalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], in riferimento alla posizione di AlfanoCarmine: le conversazioni ambientali registrate da [OSCURATO:PERSONA]; le dichiarazioni diSpinelli, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; le ulteriori acquisizioni delle indagini.2.4.2. [OSCURATO:PERSONA], dopo aver intrapreso la collaborazione, ma prima che ciòdiventasse di dominio pubblico, su proposta dell’[OSCURATO:PERSONA] (e conautorizzazione del GIP), ha accettato di registrare di nascosto degli incontri avuticon [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], durante i quali ha cercato di ottenere il maggior numerodi informazioni possibili attorno all’omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e ad altri eventidelittuosi. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno, così, parlato dell’errore del meccanico nelmodificare la moto e del cambio di colore in nero satinato, e avrebbero fattoriferimento più o meno esplicito ad [OSCURATO:PERSONA] come autore dell’omicidio.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso esplicitamente di aver chiesto a [OSCURATO:PERSONA] ospitalitàper [OSCURATO:PERSONA].La Corte risponde in seguito a obiezioni difensive mosse attorno alle fonti diconoscenza di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], basate sul fatto che non sarebbe noto sehanno riferito di circostanze di personale conoscenza, frutto di una conoscenzade relato o di semplici “voci correnti nel pubblico” o alla stampa locale. Le ultimedue opzioni vengono sicuramente escluse, per varie ragioni: nessuno deiconversanti è estraneo alla vicenda ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno riciclato la motousata per l’omicidio, [OSCURATO:PERSONA] ha ospitato [OSCURATO:PERSONA], imputato e teste oculare); tuttifanno riferimento a circostanze strettamente attinenti al processo e non ricavabiliné dai giornali né da voci correnti nel pubblico; non vi è mai un riferimento aduna terza persona dalla quale avrebbero appreso le notizie; sotto il profilo logico,è del tutto inverosimile che tre persone si siano date appuntamento perincontrarsi in un capannone, in più occasioni, solamente per parlare in modoappartato di fatti che non li riguardavano personalmente e rispetto ai quali nonavevano alcun interesse diretto. [OSCURATO:PERSONA], viene valorizzato un passaggio di unaconversazione registrata in cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si lamentano del disinteresseper la loro sorte mostrato da “Carminiello” (ossia [OSCURATO:PERSONA]), che haaddossato esclusivamente a loro la colpa di quanto successo, senza considerareche i due non hanno mai rivelato di avergli consegnato la moto. Di particolareinteresse la chiosa finale di [OSCURATO:PERSONA]: «… ragazzi, comunque un poco ho sbagliatoio, un poco il meccanico, un poco qualcun altro... e l’abbiamo presa in … tuttiquanti».A nulla rileva, invece, che [OSCURATO:PERSONA] sia stato imputato e condannato per ilsolo riciclaggio e non anche per il concorso nell’omicidio, pur avendo dato uncontributo materiale, considerato che tale decisione è stata basata sullavalorizzazione dell’elemento soggettivo. Viene ribadita la utilizzabilità dei colloquioggetto di captazione, con rigetto di questioni processuali poste dalla difesa.2.4.3. Ulteriori elementi di riscontro si possono trarre – sempre secondo icontenuti della decisione di primo grado – dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA],collaboratore di giustizia che ha fatto riferimento a vari episodi rilevanti. Il primorisale al venerdì prima dell’omicidio di [OSCURATO:PERSONA] (avvenuto di domenica) ed havisto quest’ultimo chiedere al collaboratore un prestito di 700 € al fine di pagareun debito di droga contratto con [OSCURATO:PERSONA], soggetto che vendevastupefacenti per conto di [OSCURATO:PERSONA]. In tale occasione, [OSCURATO:PERSONA] haraccontato a [OSCURATO:PERSONA] che, alcuni giorni prima, [OSCURATO:PERSONA], mentre stava in compagniadi [OSCURATO:PERSONA], lo aveva minacciato di morte in caso di mancato pagamento del debitoentro sabato 25 aprile. Non avendo potuto [OSCURATO:PERSONA] prestare dei soldi a [OSCURATO:PERSONA],quest’ultimo ha confessato al primo che, se non fosse riuscito a trovare deldenaro, il lunedì mattina avrebbe denunciato tutti. Proprio durante questaconversazione, sarebbero passati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a bordo di una Honda SH, iquali, alla vista degli interlocutori, avrebbero rallentato per poi fissarli con ariaminacciosa.Il secondo evento risale a quindici giorni dopo l’omicidio, quando [OSCURATO:PERSONA],mentre guidava, è stato avvicinato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che stavano sempre abordo della moto, con [OSCURATO:PERSONA] che si è rivolto al collaboratore dicendoespressamente: «se esce il mio nome ti sparo». Alla richiesta di [OSCURATO:PERSONA] se sistesse riferendo a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ha annuito, al che il primo ha risposto che seavesse sparato a lui avrebbe dovuto colpire tutta Scafati, dato che tutti sapevanol’identità del colpevole dell’omicidio.Il terzo episodio è avvenuto in carcere, ove sia [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] eranoreclusi, e dove il secondo ha aggredito fisicamente il primo, per poi minacciarlo difargli fare «la fine di quell’altro». In tale occasione [OSCURATO:PERSONA] ha aggiunto di averriferito dell’episodio dell’incontro con [OSCURATO:PERSONA] e delle minacce dell’[OSCURATO:PERSONA] aLoreto [OSCURATO:PERSONA] (altro collaboratore), che abitava vicino casa sua e con il qualeaveva un rapporto di confidenza. Altri episodi, sempre riguardanti l’[OSCURATO:PERSONA], manon direttamente l’omicidio [OSCURATO:PERSONA], sono riportati a pagina 37 della sentenza.La difesa ha posto in dubbio l’attendibilità intrinseca di tali dichiarazioni,ritenendo i primi due episodi “oggettivamente inverosimili”. Sul punto, il Giudicedi primo grado, dopo aver rammentato che [OSCURATO:PERSONA] non è imputato per alcunreato connesso rispetto a quello per cui si procede, e ritenuto che il rilievodifensivo attiene non tanto all’attendibilità della persona, quanto piuttosto alla«verosimiglianza delle sue affermazioni», sostiene che entrambi gli episodinarrati siano credibili e razionali.2.4.4. Per quanto concerne le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e RidossoRomolo, il primo ha dichiarato di aver appreso dell’omicidio il giorno stesso in cuisi è verificato, proprio da [OSCURATO:PERSONA], il quale venne a casa sua ad avvisarlo e glidisse che [OSCURATO:PERSONA] era stato ucciso per un debito di droga da [OSCURATO:PERSONA] eAdini [OSCURATO:PERSONA]; stessa circostanza che gli sarebbe stata confermata nei giornisuccessivi da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], invece, hariferito di aver saputo da [OSCURATO:PERSONA], dopo l’omicidio [OSCURATO:PERSONA], dell’incontroavvenuto tra i due nei giorni precedenti. Il contributo di questi ultimi duecollaboratori, seppur limitato, rafforza, secondo il percorso valutativo della Cortedi merito, la credibilità di [OSCURATO:PERSONA].2.4.5. Altro importante elemento di riscontro alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] è lagià citata Fiat 500 bianca, inquadrata dalle telecamere (anche nel numero ditarga) non lontano dal luogo di rinvenimento del motorino nero, e che è stata poitrovata nel giardino di pertinenza dell’immobile di [OSCURATO:PERSONA]. Tale veicolo èrisultato preso in leasing da [OSCURATO:PERSONA], fratello di [OSCURATO:PERSONA].Proprio l’analisi delle telecamere permette, peraltro, di sapere con esattezzaquando è stato commesso l’omicidio. Difatti, tale evento si è verificato tra le9.56.06, orario di ultima ripresa dalle telecamere dello scooter Honda SH nero, ele ore 9.58.43, orario in cui sono stati ripresi [OSCURATO:PERSONA] e Di MartinoAlfonso, ciascuno a bordo del proprio motorino, avviarsi velocemente verso viadallo stesso [OSCURATO:PERSONA], sentito a s.i.t.Tutto ciò consente, inoltre, di sapere che la Fiat 500 è stata ripresa dopoappena 12 minuti dall’omicidio mentre transitava su [OSCURATO:PERSONA] dei Bagni, pocoprima dell’incrocio con il fiumiciattolo ove è stato abbandonato il suddettoscooter. Fatto che consente alla Corte di primo grado di affermare che lamacchina si trovasse in quel posto al fine di recuperare [OSCURATO:PERSONA] e il complice dopoche questi si erano liberati del motorino.2.5. Per quanto concerne il movente e le possibili piste alternative, la Cortedi primo grado premette che, a fronte di un quadro probatorio così completo econvincente, formato da prove «autosufficienti», non assume un rilievo centraleil movente. Il quale ultimo si ritiene comunque rinvenibile nel debito assunto daPanico (che lo ha a sua volta appreso da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e da [OSCURATO:PERSONA]. Restanon dimostrato, per assenza di riscontri, il possibile movente alternativo riferitoda [OSCURATO:PERSONA] e basato sul fatto che [OSCURATO:PERSONA] era ritenuto un confidente deiCarabinieri. Per quanto concerne le possibili piste alternative, viene analizzato ilmovente alternativo di tipo passionale, e che si riferisce a relazioni con donnesposate intrattenute da [OSCURATO:PERSONA]. A simile possibilità hanno fatto riferimentonelle conversazioni intercettate presso la stazione dei [OSCURATO:PERSONA],vittima). Sentita sul fatto la moglie di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ha riferito di saperedi una breve relazione intrattenuta dal marito, durante un periodo di crisiconiugale, con una donna di Scafati già fidanzata. Tuttavia, il moventepassionale è ritenuto il mero frutto di ipotesi astratte, formulate nel momentodrammatico in cui la vittima era appena stata uccisa, alla disperata ricerca di unaspiegazione di un fatto così grave.Tutto quanto sin qui rievocato è posto alla base della pronuncia di condannadi [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di omicidio ed ai reati strettamentecorrelati.3. [OSCURATO:PERSONA] è stato invece assolto in primo grado per l’omicidio didichiarazioni de relato di [OSCURATO:PERSONA], rimaste prive di elementi di riscontro.Nessun elemento a carico di [OSCURATO:PERSONA] deriva dagli accertamenti sulla moto rinvenutanel canalone, come nemmeno sussiste alcun collegamento tra [OSCURATO:PERSONA] e la Fiat 500.L’arresto in flagranza di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] per detenzione illegale diuna pistola nulla aggiunge a supporto della tesi accusatoria, ma è idoneosolamente a provare una già nota affinità criminale tra i due soggetti;circostanza dimostrata, altresì, dalla loro condanna definitiva per concorso intentata estorsione. Più precisamente, i due sarebbero amici di infanzia, e Adininutrirebbe una sorta di grande venerazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],tanto da essersi tatuato sulla pancia il soprannome dell’amico, ossia “Bim BumBam”.Molti gli elementi che dimostrano la loro vicinanza: [OSCURATO:PERSONA] è stato più voltecontrollato a bordo di uno scooter di proprietà della moglie di [OSCURATO:PERSONA]; sono staterinvenute delle lettere manoscritte, che i due si sono inviati e dalle quali èemerso che [OSCURATO:PERSONA] corrisponde 500 euro al mese alla famiglia di [OSCURATO:PERSONA]; Spinelliha dichiarato di averli visti più volte girare in moto insieme. Tutti gli elementi,anche se quantitativamente rilevanti, si presentano inconsistenti sul pianoqualitativo, perché idonei a dimostrare solamente la caratura criminale di [OSCURATO:PERSONA] ela sua vicinanza criminale ad [OSCURATO:PERSONA], ma non sono incentrati sullo specifico fattomateriale che si vuole provare. Dunque, a giudizio della Corte di primo grado,tali elementi non corroborano la chiamata in reità proveniente da [OSCURATO:PERSONA], perassenza di specificità.3.1. [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto, per non aver commesso il fatto.Secondo l’ipotesi accusatoria, lo stesso avrebbe avuto il compito di condurreallontanarsi con la scusa di comprare delle cartine, permettendo così agliesecutori materiali di uccidere la vittima. Diversi i testimoni che hanno incontratoRizzo subito dopo l’omicidio e che lo hanno definito fortemente impaurito e inevidente stato di agitazione. È [OSCURATO:PERSONA] che ha riferito di aver saputo daRizzo stesso, durante il periodo in cui lo ha ospitato presso la propria abitazione,di aver avuto un ruolo nell’omicidio. Difatti, a precisa domanda di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] risposto di aver deciso la sera prima dell’omicidio, con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], diportare con una scusa [OSCURATO:PERSONA] sulla panchina della piazza. [OSCURATO:PERSONA] èpacificamente persona vicina ad [OSCURATO:PERSONA] nelle attività di narcotraffico (arrestato inGermania nel giugno del 2015 per detenzione di ingente quantitativo di drogainsieme al fratello di [OSCURATO:PERSONA]).Tuttavia, è stata evidenziata una contraddittorietà tra le varie dichiarazionidi [OSCURATO:PERSONA] attorno alla consapevolezza o meno del [OSCURATO:PERSONA] sul fatto che [OSCURATO:PERSONA] eAdini volessero uccidere [OSCURATO:PERSONA] (viene segnalata sul punto una progressionenarrativa a pag. 54). La chiamata in reità appare, dunque, carente sotto il profilodella costanza e della coerenza, e non su un aspetto di contorno, bensì sull’unicopunto indispensabile per accertare la colpevolezza di [OSCURATO:PERSONA]. Gli ulteriorielementi a supporto della tesi accusatoria non sono apparsi decisivi, atteso chenulla dimostra attorno alla complicità nell’omicidio l’attività criminale prestata dalRizzo in favore di [OSCURATO:PERSONA], per il quale il primo aveva il compito ditrasportare in Italia sostanza stupefacente da altri paesi Europei, attività che si èconclusa con l’arresto in flagranza, in Germania, di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Altro elemento analizzato è la chiamata che [OSCURATO:PERSONA] ha tentato di fare nelpomeriggio del giorno dell’omicidio, dalla sala d’attesa della Caserma deiCarabinieri, ad [OSCURATO:PERSONA]. Nonostante appaia di forte valenza probatoria, sideve considerare che [OSCURATO:PERSONA] si era presentato in Caserma spontaneamente, chesubito gli operanti avevano ricevuto notizie confidenziali che indicavano AlfanoCarmine come l’autore dell’omicidio, e che gli stessi, in occasione dell’escussionesull’omicidio, avevano formulato a [OSCURATO:PERSONA] delle domande sui suoi rapporti conAlfano [OSCURATO:PERSONA]. Se questo è il contesto, osserva la Corte di Assise, il tentativo ditelefonata si può spiegare con la volontà di avvertire il compagno di essere ilprincipale sospettato dell’omicidio, considerato lo stretto legame personale che lilegava.È stato assolto dall’accusa di concorso nell’omicidio anche [OSCURATO:PERSONA],considerato che l’unico elemento a suo carico è costituito dalla titolarità delcontratto di leasing della fiat 500, circostanza che non esclude la possibilità chelo stesso avesse prestato il veicolo ad un’altra persona (si ricordi, peraltro, che lamacchina è stata rinvenuta nel giardino dell’abitazione di [OSCURATO:PERSONA]).[OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il riciclaggio dello scooterHonda SH 300 usato per l’agguato e per ricettazione della targa rubata appostasullo stesso. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati assolti per non avercommesso il fatto, in riferimento al capo di imputazione n. 10). Non è apparsaprovata la cessione continuata di stupefacenti da parte degli imputati in favore diIl nome di [OSCURATO:PERSONA] è stato fatto solamente da [OSCURATO:PERSONA], senza che risulti alcunaltro riscontro. [OSCURATO:PERSONA] ha nominato [OSCURATO:PERSONA], ma solo come soggetto che siè limitato ad accompagnare [OSCURATO:PERSONA] in due incontri, prima e dopo l’omicidio.Specifica e di dettaglio la chiamata in reità formulata da [OSCURATO:PERSONA] a carico diAlfano Criminale, ma non altrettanto può dirsi delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], ilquale ha compiuto un solo riferimento incidentale a “debiti di droga”.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati assolti anche dai capi diimputazione 8 e 9 per non aver commesso il fatto, dal momento che non sonostate acquisite sufficienti prove a supporto delle accuse avanzata da PetrovaKatya.4. Avverso la sentenza di primo grado hanno proposto appello il Procuratoredella Repubblica in riferimento all’assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],e i difensori di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso le rispettive pronuncedi condanna. Verranno qui analizzate esclusivamente le posizioni degli imputatiricorrenti in Cassazione, ossia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].4.1. Per quanto concerne l’atto di appello presentato dal Procuratore dellaRepubblica, esso si incentra sulla non corretta applicazione dei canoni valutatividella chiamata in reità e sulla sottovalutazione di possibili elementi di riscontro.Si compie riferimento alla documentazione del traffico telefonico. Piùprecisamente, è emerso che [OSCURATO:PERSONA], nell’orario in cui è stato commessol’omicidio, aveva il telefono spento (cosa che non era solito fare) e che quando loha riacceso, alle 15.08, si trovava a Marina di Camerota, ossia a ben 100 km dalluogo dell’omicidio. Da quel momento in poi la scheda telefonica non ha più datosegnali, circostanza che fa pensare che sia stata buttata. Dal 28 aprile (ossia 2giorni dopo l’omicidio) nel medesimo apparecchio è risultata inserita un’altrascheda telefonica.[OSCURATO:PERSONA] la scheda telefonica di [OSCURATO:PERSONA] è risultata inutilizzata dalla tarda seratadel 25 aprile (giorno prima dell’omicidio) – quando è stato effettuato l’ultimotentativo di chiamata verso il telefono di [OSCURATO:PERSONA] – sino alle 14.31 del 28aprile (quando risulta collocata in Angri). Dunque, entrambi i soggetti avrebberospento il telefono per quasi 3 giorni, contrariamente alle loro abitudini. Nell’attodi appello si evidenzia inoltre lo stretto legame intercorrente tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], esi chiede l’escussione di [OSCURATO:PERSONA] su quanto da lui dichiarato il24.04.2024, ossia di aver appreso da [OSCURATO:PERSONA] che l’omicidio [OSCURATO:PERSONA] era statocommesso da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA]; stesse informazioni ricevuteanche da [OSCURATO:PERSONA], con il quale aveva rapporti molto stretti.4.2. La decisione di primo grado è stata impugnata anche dalla difesaAlfano, che lamenta una eccessiva semplificazione nel percorso valutativo, datele incertezze che riguardano tanto l’utilizzo per l’omicidio del ciclomotorerinvenuto nel fiume che i percorsi dichiarativi del [OSCURATO:PERSONA] e dello [OSCURATO:PERSONA].La Corte di Assise di Appello di Salerno ha dunque deciso sulle richieste dirinnovazione istruttoria, rigettando la domanda di escussione del teste Zinno,accogliendo quelle di [OSCURATO:PERSONA] (essendosi pentito successivamente alladata di emissione della sentenza impugnata) e di [OSCURATO:PERSONA] (in ragionedell’appello del PM), e acquisendo i brogliacci esibiti dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] con ilconsenso del PG.4.3. Quanto alle valutazioni, si osserva che l’errore di percezione della testeIsaac Lydmilla sul colore della moto può essere stato dovuto al fatto che, quandosi è verificata l’azione omicidiaria, la stessa era al telefono con la madre delfidanzato, oltre che a distanza di circa 20 metri dal luogo esatto dell’omicidio,circostanze che le hanno impedito di vedere bene il colore dello scooter. Ancheperché la moto era stata parcheggiata proprio alle spalle della panchina oveerano seduti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], adiacente ad un’aiuola in cui erano presentiarbusti di media altezza. Si osserva, dunque, che la teste non ha avuto unalibera e chiara visuale della scocca del mezzo utilizzato dai malviventi. Perquanto riguarda il fatto che la moto con a bordo i due malviventi potesse esserearrivata da via Ferrara, e non da via Genova, simile possibilità viene esclusa,perché la moto, non provenendo da via [OSCURATO:PERSONA], non avrebbe avuto il tempo,né la matematica possibilità, di ritrovarsi al momento giusto e al posto giusto perla commissione dell’omicidio, dopo essere già passata 10 minuti prima con i duecorrei che cercavano qualcuno, a meno che non vi avesse sostato in attesadell’arrivo dei due. Tale ultima circostanza è stata esclusa categoricamente dallateste oculare, ed inoltre si osserva che provenendo da via Ferrara non sarebbestato possibile avvistare e controllare i movimenti di [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA].5. In seguito, la Corte di Assise di Appello ha analizzato la posizione deisingoli imputati.Si conferma il giudizio di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], sulla base deglistessi elementi già valorizzati in primo grado, a cui si sono aggiunte ledichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA]. Quest’ultimo, cognato di [OSCURATO:PERSONA], ha riferito diaver appreso dell’omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi autori ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) propriodallo [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato di aver saputo da un caro amico che erastato [OSCURATO:PERSONA] a procurare il motorino utilizzato per commettere il delitto. Le variededuzioni difensive in appello sono state analizzate con riferimento alla posizionedi [OSCURATO:PERSONA].5.1. La riforma della sentenza assolutoria emessa nei confronti di AdiniMarcello è stata argomentata in riferimento a indizi di colpevolezza «molto gravi»che la Corte di primo grado avrebbe omesso di considerare. Il riferimento èsoprattutto ai già citati dati incrociati derivanti dai tabulati telefonici, che hannodato conto di un «sospetto sincronismo temporale nello spegnimento e nellariaccensione delle rispettive utenze proprio nelle ore ‘calde’ e nei giorniimmediatamente successivi all’esecuzione dell’omicidio [OSCURATO:PERSONA]».Come anche si segnala che tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 25.04.2025ci sono state più di 113 chiamate. Vengono, poi, valorizzati gli stretti rapporti chelegavano [OSCURATO:PERSONA] ad [OSCURATO:PERSONA] e si motiva intorno alla credibilità e all’utilizzabilità delledichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]. Di particolare valenza probatoria sono stati ritenuti icolloqui in carcere intercettati, dai quali è emerso che la famiglia [OSCURATO:PERSONA] eramantenuta, quanto alle spese legali, dalla famiglia [OSCURATO:PERSONA], circostanza chesecondo i Giudici di appello trova l’unica giustificazione possibile nell’intenzione diassicurarsi il silenzio dell’amico.A riprova della prospettiva accusatoria si porrebbero le dichiarazioni di DiDato [OSCURATO:PERSONA], escusso a seguito della rinnovazione dibattimentale. Dunque, siritiene «il sistema ‘coppia criminale [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]’» un «collante di tutti glielementi di prova a loro carico per esaltarsi, nel caso specifico dell’omicidiosincronica gestione delle rispettive utenze telefoniche nel medesimo periodotemporale, coincidente con quello dell’omicidio, da poco prima e fino a due giornidopo, sfuggito all’analisi della prima Corte». Nessuna spiegazione è stata fornitadagli appellanti su tale circostanza sospetta.Per quanto attiene all’attendibilità di [OSCURATO:PERSONA], si ricorda che il particolare dalui riferito in base al quale [OSCURATO:PERSONA], mentre era in compagnia della vittima sullapanchina, si era alzato per recarsi a comprare le cartine, non era uscito suigiornali. [OSCURATO:PERSONA], si segnala l’assenza di qualsiasi motivo di astio e/o rancore chepotrebbe in astratto intaccare l’attendibilità intrinseca del propalante. Si ricordaanche la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], che ha visto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] girare insieme inmotorino sia nei giorni prima che nei giorni dopo l’omicidio.Viene ritenuto inconferente il fatto che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe confessato a [OSCURATO:PERSONA] diaver partecipato all’omicidio, mentre avrebbe mentito sull’attività da svolgereall’estero poco dopo. Difatti, era abbastanza ovvio che l’ospitalità del Rizzopresso l’abitazione del [OSCURATO:PERSONA] fosse legata all’avvenuto omicidio, ed inoltre èproprio quest’ultimo che ha chiesto espressamente al suo ospite delucidazioniSi motiva, in seguito, in ordine alla credibilità e alla valenza probatoria delledichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rifacendosi sostanzialmente alleconsiderazioni già esposte dal primo giudice. Tutto ciò consente di pervenire allariforma della sentenza di assoluzione, e alla condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla penadell’ergastolo per i reati di cui ai capi 1), 2) e 3), attesa la sussistenza di tutte leaggravanti contestate, ossia la premeditazione, i motivi abietti e/o futuri e ilmetodo mafioso. Quanto a quest’ultima circostanza, si sottolinea che sono stateutilizzate le modalità tipiche del c.d. metodo mafioso, con esplosione di diversicolpi di arma da fuoco in pieno giorno e in pieno centro, con volto travisato, talida ingenerare terrore nella popolazione di un piccolo centro, ma ad alta densitàcamorristica. Non sono state applicate le attenuanti generiche, sia per l’estremagravità del fatto, che per i gravi e numerosi precedenti da cui [OSCURATO:PERSONA] è afflitto.5.2. Per quanto concerne la specifica confutazione delle deduzioni difensivesollevate nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e fatte proprie anche dal difensore diAdini [OSCURATO:PERSONA], si rimanda a quanto già esposto in ordine alla individuazione delloscooter e all’attendibilità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. In riferimentoinvece al movente, tra i due prospettati dall’accusa si ritiene più probabile eaccreditato quello per debiti di droga, dato che di questo ne parlano sia [OSCURATO:PERSONA], mentre di quello alternativo che vedeva la vittima come confidentedei [OSCURATO:PERSONA] ne ha parlato il solo [OSCURATO:PERSONA], e non ha nemmeno trovato riscontrocerto in dibattimento. Non vengono accolte, per le ragioni già esposte, nemmenole richieste di esclusione delle aggravanti della premeditazione e del metodomafioso.Viene confermata, inoltre, la assoluzione del [OSCURATO:PERSONA]. Circa tale aspetto vieneevidenziato che, pur essendo certo che la sera prima del fatto il [OSCURATO:PERSONA] si eraaccordato con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per ‘accompagnare in piazzetta’ la mattina seguenteil [OSCURATO:PERSONA], manca la prova della piena consapevolezza in capo al [OSCURATO:PERSONA] delleintenzioni omicidiarie coltivate dai due.6. Hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].6.1. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a tre motivi,esposti dopo una breve sintesi delle risultanze processuali.Al primo motivo si deducono plurimi vizi motivazionali su aspetti ricostruttividel fatto e del preteso concorso criminoso di [OSCURATO:PERSONA].Si sostiene in premessa del tutto assente una reale motivazione rafforzatarispetto all’esito assolutorio di primo grado e, comunque, non operata unaautonoma verifica di attendibilità del dichiarante principale, [OSCURATO:PERSONA]. Siritiene del tutto illogica una motivazione che scinde – secondo la difesa – ilcontributo del [OSCURATO:PERSONA] con valutazione di attendibilità a carico dell’[OSCURATO:PERSONA] e di nonpoteva trovare applicazione il criterio giurisprudenziale della frazionabilità.Si afferma inoltre che – in ogni caso – gli elementi indicati come riscontriesterni non hanno, in realtà, alcuna portata asseveratrice circa il coinvolgimentodi [OSCURATO:PERSONA] nel fatto specifico oggetto di giudizio. Si dettaglia questa affermazionesia in rapporto a [OSCURATO:PERSONA] (riscontro sul movente ma non sul fatto) che in rapportoagli altri dichiaranti.[OSCURATO:PERSONA] mancherebbe anche la verifica di attendibilità intrinseca.[OSCURATO:PERSONA], nessun elemento di riscontro specifico può derivare dai tabulati(unico elemento nuovo rispetto al percorso argomentativo della decisione diprimo grado), posto che la assenza di utilizzo e di accensione del telefono è undato di per sé neutro, non suscettibile di valutazione a carico. La esistenza dialtre schede in uso ai due imputati rende inoltre assente la certezza circa lastessa esattezza del dato di partenza.6.2. Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione su un ulteriore puntodelle argomentazioni.Si contesta la validità logica della affermazione, contenuta in sentenza, percui la attività criminale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] era realizzata conestrema frequenza in coppia, aspetto che finirebbe con il rappresentare validoriscontro alla chiamata in reità del [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la difesa si tratta di unainammissibile generalizzazione, posto che il fatto per cui si procede non è dellamedesima tipologìa degli altri episodi delittuosi contestati, in altri procedimenti,ai due attuali ricorrenti.6.3 Al terzo motivo viene – in subordine – introdotta doglianza relativa allacircostanza aggravante di aver agito con metodo mafioso.Si contesta la validità delle argomentazioni utilizzate, posto che i due killerhanno agito travisati e il luogo in cui è avvenuto l’omicidio era pressochédeserto. Le modalità di esecuzione sono dunque funzionali alla buona riuscitadella operazione stabilita e non ad altro.7. Nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati proposti due atti di ricorso.7.1 Il primo atto è a firma del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]. Siintroducono undici motivi di ricorso, qui rievocati negli stretti limiti di cuiall’art.173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen.Nel ricorso si deducono travisamento della prova e vizio di motivazione supiù punti della complessa ricostruzione in fatto, sposata nelle due decisioni dimerito.I punti di doglianza sono i seguenti.Si insiste sul fatto che la teste oculare aveva indicato il mezzo utilizzato dagliassassini come un motociclo di colore chiaro. Dunque, il ciclomotore nerorinvenuto il giorno dopo (da cui sono partite le indagini) non sarebbe quelloutilizzato per il delitto. Si contestano le valutazioni che hanno condotto ad unesito contrario.Si indicano altri elementi che non sarebbero stati correttamente valutati insede di merito e che dimostrerebbero che gli autori del delitto non hannoutilizzato il mezzo rinvenuto il giorno seguente nel torrente.Si indica come non rilevante, in virtù di quanto risulta dalla istruttoria, ilpreteso spegnimento del cellulare.Si contesta la rilevanza attribuita al fatto storico della temporaneairreperibilità dell’[OSCURATO:PERSONA].Si contesta la riconducibilità concreta ad [OSCURATO:PERSONA] della autovetturaVengono poi esaminate le fonti dichiarative poste a carico dell’[OSCURATO:PERSONA].Si ritiene omessa la valutazione dei profili di attendibilità intrinseca di PanicoAlberto. Si ritiene illogica la scissione dei contributi con assoluzione del [OSCURATO:PERSONA] econdanna di [OSCURATO:PERSONA].Si citano passi dei verbali dibattimentali da cui emergono – in tesi –incertezze o contraddizioni, anche sul momento a partire dal quale Panicoconobbe il [OSCURATO:PERSONA].Si contesta anche il giudizio di attendibilità del dichiarante [OSCURATO:PERSONA], conomessa motivazione sulle doglianze difensive, che si ripropongono (motivi diastio, scarsa verosimiglianza del racconto ed altro). Vi sarebbe contrastoinsanabile tra le dichiarazioni [OSCURATO:PERSONA] e quelle del [OSCURATO:PERSONA].Si deduce, inoltre, carenza di motivazione in riferimento al movente e altema delle piste alternative.Si deduce, infine, vizio di motivazione in riferimento alla circostanzaaggravante della premeditazione e delle modalità esecutive riconducibili almetodo mafioso.7.2. Il secondo atto di ricorso è a firma del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA].Vengono introdotti, con ampie citazioni degli atti processuali, cinque motivi diricorso.Al primo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento al segmentoistruttorio che identifica lo scooter nero rinvenuto nel rio sguazzatorio come ilmezzo utilizzato per commettere l’omicidio.Non si condivide la motivazione esposta nella decisione di secondo grado. Siripropone il contrasto con le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], come giàrievocato nel ricorso precedente.Si ritiene semplicistica la motivazione, anche in rapporto alla conformazionedei luoghi e a possibili alternative di accesso nella piazza. Si illustrano i datitopografici all’interno dell’atto di ricorso.Si contesta anche la rilevanza probatoria del transito della Fiat 500. Siritiene che trattasi di una mera suggestione, data anche la distanza tra lalocalizzazione dell’auto e il luogo di abbandono del ciclomotore.Al secondo motivo sono dedotti plurimi vizi di motivazione in merito allaanalisi dei contributi dichiarativi ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]).Si fa riferimento al contenuto di atti istruttori per evidenziare i dubbi didel merito.Al terzo motivo si deduce in particolare – come nel primo atto di ricorso – lairragionevole parcellizzazione del contributo dichiarativo del [OSCURATO:PERSONA], con esitidifformi per le posizioni del [OSCURATO:PERSONA] e dell’[OSCURATO:PERSONA].Al quarto motivo si denunciano erronea applicazione di legge e vizio dimotivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravantedella premeditazione.Si evidenzia in particolare che dagli elementi di prova emergeva al più unaordinaria preordinazione, ma non una premeditazione in senso proprio, nonessendovi prova alcuna del momento in cui sarebbe sorto il proposito criminoso.Al quinto motivo si eccepiscono erronea applicazione di legge e vizio dimotivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravantedi cui all’art.416-bis.1. cod. pen.Si ripropone il tema della assenza di modalità esecutive eccedenti ilfinalismo omicidiario connaturale all’evento prodotto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è infondato, tranneche per quanto concerne la circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1. cod.pen.; il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è fondato.2. Prendendo le mosse dalla posizione di [OSCURATO:PERSONA], il Collegio rileva cheentrambi gli atti di impugnazione si scontrano con il complesso delleargomentazioni probatorie contenute nelle due decisioni di merito,argomentazioni che appaiono logiche, coerenti e «non disallineate» dalla regoladi giudizio di cui all’art. 533 cod. proc. pen. in punto di ragionevole dubbio. Sitratta di ricorsi che sul fronte ricostruttivo vanno dichiarati inammissibili perchétendenti alla riproposizione di argomenti in fatto coerentemente vagliati in sededi merito.2.1. Si può concordare sul fatto che la ricostruzione probatoria nei confrontidell’[OSCURATO:PERSONA] abbia in prevalenza natura indiziaria, posto che l’elemento dicollegamento più forte (al di là delle dichiarazioni provenienti dai collaboranti, sucui si dirà in seguito) è rappresentato dalla disponibilità del mezzo (lo scootermarca Honda oggetto di assemblaggio di pezzi furtivi) utilizzato dagli esecutorimateriali dell’omicidio (disponibilità che, peraltro, si basa proprio sull’incrocio tradati dichiarativi e contenuto delle registrazioni operate dal [OSCURATO:PERSONA], posto che laconsegna del mezzo ad [OSCURATO:PERSONA] è avvenuta da parte di EspositoGaetano). Ma si tratta di un indizio particolarmente robusto, che si lega e siintegra con le altre risultanze istruttorie (tra cui il passaggio della Fiat 500 neipressi del luogo di abbandono del predetto scooter), così come si è ritenuto insede di merito.Va premesso, dunque, un sintetico esame del panorama giurisprudenzialesul tema del controllo della motivazione basata su prova indiziaria.La sintesi ragionata delle evidenze dimostrative è il 'nodo' essenziale di ognidecisione giudiziaria, destinata a rappresentare – quantomeno nelle intenzioni –una adeguata e razionale sintesi dei temi dimostrativi emersi nel processo,Dunque, come è stato efficacemente affermato già da Sez. 5, n. 8411 del21/05/1992, Rv. 191487, il vizio di motivazione non può essere ravvisato sullabase di una critica frammentaria dei singoli punti di essa; la sentenza, infatti,costituisce un tutto coerente ed organico, onde, ai fini del controllo critico sullasussistenza di una valida motivazione, ogni punto di essa non può essere preso asé, ma va posto in relazione agli altri.Con ciò si vuole dire che solo l'emersione di una precisa «disarticolazione» diun punto effettivamente qualificante del ragionamento decisorio può portareall'annullamento della decisione emessa, lì dove eventuali opinabilità nellatraducano in illogicità manifesta (o in una deviazione funzionale dalla regola digiudizio), possono al più portare ad una parziale rettificazione, lì dovestrettamente necessario, della motivazione espressa, ai sensi dell'art. 619,comma 1, cod. proc. pen. (come affermato, tra le altre, da Sez. 1, n. 9707 del10/08/1995, Rv. 202302), non influente, tuttavia, su un ragionamentogiustificativo che sia – nel suo complesso – adeguato (si veda anche, sul tema, lacostante affermazione per cui nell'ambito di decisioni complesse l'emersione diuna criticità su una delle molteplici valutazioni concorrenti può non comportarel'annullamento della decisione per vizio di motivazione lì dove le restantivalutazioni offrano ampia e rassicurante tenuta del ragionamento ricostruttivo,risalente già a Sez. 1, n.6922 del 11/05/1992, Rv. 190572; Sez. 4, n. 10116 del28/09/1993, Rv. 195709; Sez. 1, n. 1495 del 02/12/1998, Rv. 212223).2.2. Non è inutile, a tal proposito, ricordare alcuni 'punti di approdo' dellaelaborazione di questa Corte sui temi rilevanti per la presente decisione.Oggetto di verifica in sede di legittimità non è – di per sé – l’esitoricostruttivo compiuto nel giudizio, quanto il metodo con cui il giudice di meritoperviene al risultato valutativo, esplicitato attraverso la motivazione dellasentenza [secondo il modello legale disegnato dall'art. 546, comma 1, lett. e),cod. proc. pen.].Si suole affermare che il giudizio di legittimità, pertanto, non si costruiscesull'esame delle possibilità rappresentative – anche plausibili – del fatto, ma sullaopzione del fatto come recepita dal giudice di merito, nel senso che il controllosulla corretta applicazione dei canoni logici e normativi che presidianol'attribuzione del fatto all'imputato passa necessariamente attraverso l'analisidello sviluppo motivazionale della decisione impugnata e della sua internacoerenza logico-giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità«nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimidati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversalettura, maggiormente esplicativa (si veda, ex multis, Sez. 6, n. 11194 del08/03/2012, Lupo, Rv. 252178) e sempre che – è da aggiungersi – non siamanifesto lo ‘scollamento’ tra il percorso valutativo espresso nella decisioneimpugnata e la regola di giudizio.Quello che si esercita in sede di legittimità è, dunque, un «giudizio sulgiudizio» nell'ambito del quale non si attribuisce in via primaria il 'pesodimostrativo' al singolo elemento di prova (attività che è di competenza esclusivadel giudice di merito), ma si verifica la complessiva congruità logica e finalisticadell'apparato motivazionale, nel senso che si può cogliere – sulla base dei motiviaddotti – l’eventuale inconsistenza della induzione probatoria – quale risulta dallacarenza o incongruenza della motivazione – e pertanto sindacare il rispetto omeno dei criteri dell'induzione, ossia le condizioni epistemologiche in assenzadelle quali un determinato 'insieme' di dati probatori non può considerarsi, nelcaso specifico, prova adeguata a sostenere l'esito del giudizio.In tal senso, le operazioni di verifica da compiersi in sede di legittimità inrapporto ai motivi di ricorso (e alla tipologia di atti istruttori oggetto divalutazione) ed al fine di riconoscere o meno il vizio argomentativo delprovvedimento impugnato, possono essere così schematizzate:- verifica circa la completezza e la globalità della valutazione operata in sededi merito, non essendo consentito operare irragionevoli parcellizzazioni delmateriale indiziario raccolto (in tal senso, tra le altre, Sez. 2, n. 9269 del05/12/2012, Della Costa, Rv. 254871) né omettere la valutazione di elementiobiettivamente incidenti nella economia del giudizio (in tal senso Sez. 4, n.14732 del 01/03/2011, Molinario, Rv. 250133 nonché Sez. 1, n. 25117 del14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167);- verifica circa l'assenza di evidenti errori nell'applicazione delle regole dellalogica tali da compromettere passaggi essenziali del giudizio formulato (si vedain particolare la ricorrente affermazione della necessità di scongiurare laformulazione di giudizi meramente congetturali, basati cioè su dati ipotetici e nonsu massime di esperienza generalmente accettate, rinvenibile tra le altre in Sez.6, n. 6582 del 13/11/2012, dep. 2013, Cerrito, Rv. 254572 nonché in Sez. 2, n.44048 del 13/10/2009, Cassarino, Rv. 245627);- verifica circa l'assenza di insormontabili contraddizioni interne tra i diversimomenti di articolazione del giudizio (cd. contradditorietà interna);- verifica circa la corretta attribuzione di significato dimostrativo aglielementi valorizzati nell'ambito del percorso seguito e circa l'assenza diincompatibilità di detto significato con specifici atti del procedimento indicati edallegati in sede di ricorso ( travisamento della prova), lì dove tali atti siano dotatidi una autonoma e particolare forza esplicativa, tale da disarticolare l'interoragionamento svolto dal giudicante (in tal senso, ex multis , Sez. 1 n. 41738 del19/10/2011, Rv. 251516). Nella decisione da ultimo richiamata si è precisato che«[…] non è, dunque, sufficiente che gli atti del processo invocati dal ricorrentesiano semplicemente contrastanti con particolari accertamenti e valutazioni delgiudicante o con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e delleresponsabilità, né che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione piùpersuasiva di quella fatta propria dal giudicante. Ogni giudizio, infatti, implical'analisi di un complesso di elementi di segno non univoco e l'individuazione, nelloro ambito, di quei dati che – per essere obiettivamente più significativi,coerenti tra loro e convergenti verso un'unica spiegazione – sono in grado disuperare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento delgiudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, adun pubblico composto da lettori razionali del provvedimento. È, invece,necessario che gli atti del processo richiamati dal ricorrente per sostenerel'esistenza di un vizio della motivazione siano autonomamente dotati di una forzaesplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione sia in grado didisarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suointerno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamenteincongrua o contraddittoria la motivazione [...]».In altre parole, può dirsi, pertanto, che il giudice di legittimità è chiamato asvolgere un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva, nonmanifestamente illogica e internamente coerente, a seguito delle deduzioni delricorrente concernenti specifici atti del processo. Tale controllo, per sua natura, èdestinato a tradursi in una valutazione, di carattere necessariamente unitario eglobale, sulla reale «esistenza» della motivazione, sul correlato rispetto delleregole normative di giudizio (tipiche della fase in questione) e sulla permanenza– a fronte delle specifiche deduzioni – della «resistenza logica» del ragionamentodel giudice.2.3. In simile contesto, anche il rispetto del canone decisorio secondo cui lacolpevolezza dell'imputato deve risultare «al di là di ogni ragionevole dubbio»(art. 533 cod. proc. pen. come novellato dalla legge n. 46 del 2006) nonintroduce un’ ulteriore 'tipologia' di vizio, tale da consentire – di fatto – l’esamedel merito, ma si pone come criterio generale alla cui stregua valutare laconsistenza logica (e dunque la tenuta dimostrativa) delle affermazioniprobatorie contenute nella sentenza impugnata (sicché il mancato rispetto delcriterio rifluisce come ipotesi particolare di «apparenza» di motivazione, secondoquanto affermato da Sez. 6, n. 8705 del 24/01/2013 e successive ).2.4. Il dubbio, peraltro, per determinare l'ingresso di una reale ipotesialternativa di ricostruzione dei fatti, tale da determinare una valutazione diinconsistenza dimostrativa della decisione, è solo quello «ragionevole» e, cioè,quello che trova conforto nella buona logica, non certo quello che la logica stessaconsente di escludere o di superare, così come la sua riconoscibilità – dunque lapresa d'atto dell'esistenza del limite alla affermazione di responsabilitàdell'imputato – impone un confronto con le emergenze processuali, nel senso cheper convalidare sul piano logico l' affermazione di responsabilità è necessario cheil dato probatorio acquisito deve essere tale da lasciar fuori solo eventualitàremote, pur astrattamente formulabili come possibili 'in rerum natura', ma la cuieffettiva realizzazione nella fattispecie concreta risulti priva del benché minimoriscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturaledelle cose e della ordinaria razionalità umana, come affermato da Sez. 1, n.31456 del 21/05/2008, Rv. 240763, con orientamento ripreso, tra le altre, daSez. 4, n. 22257 del 25/03/2014, Rv. 259204 (ove si è esplicitamente esclusoche possa aver rilievo, a fini inibitori della pronunzia di sentenza di condanna,una ipotesi alternativa del tutto congetturale, pur se in astratto plausibile).L'affermazione implica, pertanto, la verifica – da operarsi in rapporto alcontenuto dei motivi di ricorso – del corretto utilizzo delle massime logiche e diesperienza indicate come tali dal giudice di merito per attribuire o negare la«valenza indicativa» ai singoli dati indizianti, alla stregua delle condivisibiliaffermazioni contenute in Sez. 6, n. 31706 del 07/03/2003, Rv. 224801, secondocui il controllo di questa Corte sui vizi di motivazione della sentenza di merito,sotto il profilo della manifesta illogicità, non può estendersi al sindacato sullascelta delle massime di esperienza del quale il giudice abbia fatto uso nellaricostruzione del fatto, purché la valutazione delle risultanze processuali sia statacompiuta secondo corretti criteri di metodo e con l'osservanza dei canoni logiciche presiedono alla forma del ragionamento, e la motivazione fornisca unaspiegazione plausibile e logicamente corretta delle scelte operate.Ne consegue che la doglianza di illogicità può essere accolta solo quando ilragionamento non si fondi realmente su una massima di esperienza (cioè su ungiudizio ipotetico a contenuto generale, indipendente dal caso concreto, fondatosu ripetute esperienze ma autonomo da esse, e valevole per nuovi casi), evalorizzi piuttosto una congettura (cioè una ipotesi non fondata sull' id quodplerumque accidit, insuscettibile di verifica empirica o logicamente scorretta), ouna pretesa regola generale che risulti priva, però, di qualunque e pur minimaplausibilità, dunque non idonea a fondare l’attribuzione della condottaall’imputato al di là di ogni ragionevole dubbio.Negli stessi termini si è espressa, di recente, Sez. 6, n. 45506 del27/04/2023, Rv. 285548, dove si è ribadito che il canone dell’oltreogni ragionevole dubbio enuncia sia una «regola di giudizio» che definisce lostandard probatorio necessario per pervenire alla condanna dell’imputato, sia un«metodo legale di accertamento del fatto» che obbliga il giudice a sottoporre,nella valutazione delle prove, la tesi accusatoria alle confutazioni costituite dallericostruzioni antagoniste prospettate dalle difese, sicché la violazione di taliparametri rende la motivazione della sentenza manifestamente illogica.2.5. Va, pertanto, ribadito che il profilo funzionale della motivazione è reso«incoerente» nelle ipotesi in cui le argomentazioni utilizzate per attribuire unfatto o una condizione all’imputato non siano tali da superare il ragionevoledubbio circa l’esistenza di ipotesi alternative che abbiano raggiunto una obiettivaconsistenza processuale; analogamente il «disallineamento» dalla regola digiudizio può derivare anche dalla assenza di reale peso dimostrativo delcompendio probatorio oggetto di valutazione, stante la perdurante validitàgiuridica ed epistemologica dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen. Comeautorevoli arresti di questa Corte confermano (il riferimento è alla decisione Sez.U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267488, nel cui ambito si è ritenutasindacabile la modalità di superamento del dubbio in caso di avvenuta condannain secondo grado), il controllo sulla motivazione della sentenza – sempre neilimiti delle doglianze contenute nel ricorso, salve le ipotesi di rilevabilità di ufficiodi vizi non denunziati dalla parte – è pertanto anche di natura finalistica, nelsenso che, oltre alla coerenza interna delle affermazioni contenute nel testo (edoltre al travisamento del contenuto della fonte informativa), è rilevabilel’eventuale ‘disallineamento’ della decisione dai contenuti della regola di giudizioper cui la colpevolezza dell’imputato non può essere affermata in presenza di‘dubbio ragionevole’, il che equivale ad affermare che la motivazione deve offriresolida e razionale giustificazione complessiva circa il valore persuasivo attribuitoagli elementi posti a carico e circa l’irrilevanza degli elementi prospettati – nelladialettica delle parti – come antagonisti.Tale compito, ovviamente, deve essere svolto dal giudice di legittimitàespressivi in cui si articola la decisione e non mediante una impropriarivalutazione ‘diretta’ di singoli elementi istruttori o mediante l’apprezzamento‘diretto’ di prospettazioni difensive su piste alternative rimaste, secondo ilricorrente, inesplorate.3. Tutto ciò posto, le valutazioni compiute in sede di merito trovanofondamento in elementi probatori di natura indiziaria, la cui effettiva valenzaviene contestata negli atti di ricorso.3.1. Va dunque ricordato, ancora, che la prova del fatto è sempre fondata suun giudizio di 'correlazione' tra un fatto principale (la proposizione fattualecontenuta nella ipotesi di accusa) e 'fatti secondari' capaci, in rapporto al lorocontenuto informativo, di evidenziare un significato di 'corrispondenza al vero'dell'enunciato introdotto nell'atto di accusa (secondo il principio di inerenzaespresso dall'art. 187 cod. proc. pen.). Lì dove un dato informativo sia privo dicertezza in sé o non si diriga, nel suo significato, verso l'imputazione non è un'elemento di prova', ma un semplice dato di contorno alla ricostruzionecomplessiva del fatto, in termini di eventuale compatibilità o di mancata smentitadell'ipotesi prescelta.La classificazione logica e giuridica degli elementi probatori tra prova storica(o diretta) e prova critica (o indiziaria) si muove esclusivamente sul piano dellaloro «idoneità rappresentativa» (dello specifico contenuto informativo) rispetto alfatto da provare. Tale partizione non riguarda la tipologia della fonte probatoria(un testimone può essere portatore, ad es., quanto dell’una che dell’altra ‘classe’di elementi), bensì il rapporto esistente tra la ‘capacità dimostrativa’, del singoloelemento considerato, ed il ‘fatto da provare’ nella sua oggettiva materialità, cosìcome descritto nella imputazione.In tal senso, è definibile quale prova critico-indiziaria, ogni contributoconoscitivo che, pur non rappresentando in via diretta il fatto da provare,consenta – sulla base di una operazione di raccordo logico tra più circostanze –di contribuire al suo disvelamento (dal fatto noto, l'indizio, si perviene allaconoscenza di quello ignoto). L’ indizio, pertanto, ha una sua autonoma capacitàrappresentativa, che tuttavia per la sua parzialità – e per il rappresentare unacircostanza diversa (pur se logicamente collegata) rispetto al fatto da provare –consente esclusivamente di attivare, nella mente del soggetto chiamato adoperare la ricostruzione, un meccanismo di inferenza logica capace di condurread un accettabile risultato di conoscenza di ciò che rileva ai fini del giudizio. E’proprio in ragione di tale «deficit strutturale» di capacità dimostrativa, che laprova indiziaria è oggetto di una particolare cautela valutativa da parte dellegislatore, che àncora il risultato probatorio (art. 192, comma 2) all’esistenza diparticolari caratteristiche degli elementi posti a base della suddetta inferenza(gravità, precisione, concordanza), il tutto nell'ambito di una doverosavalutazione unitaria e globale dei dati raccolti (v. Sez. U, 04/02/1992, Ballan,con insegnamento ribadito da Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Rv. 231678:poiché l’indizio è significativo di una pluralità, maggiore o minore di fatti non noti– tra cui quello da provare – nella valutazione di una molteplicità di indizi ènecessaria una preventiva valutazione di indicatività di ciascuno di essi – sia puredi portata possibilistica e non univoca – sulla base di regole collaudate diesperienza e di criteri logici e scientifici, e successivamente ne è doveroso elogicamente imprescindibile un esame globale e unitario, attraverso il quale larelativa ambiguità indicativa di ciascun elemento probatorio possa risolversi,perché nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con glialtri, sicché il limite della valenza di ognuno risulta superato e l’incidenza positivaprobatoria viene esaltata nella valutazione unitaria, in modo da conferire alcomplesso indiziario pregnante e univoco significato dimostrativo, per il qualepuò affermarsi conseguita la prova logica del fatto) .3.2. Il singolo indizio, inteso come dato con contenuto informativo tale da'concorrere' all'accrescimento della verità contenuta nell'ipotesi di partenza, va,pertanto, sottoposto a verifica al fine di individuarne il «grado di persuasività» (siveda, sul tema, Sez. 1, n. 42750 del 09/11/2011, Rv. 251502), fermo restandoche non può pretendersi che il giudizio di 'gravità' (ossia il peso dimostrativo inrapporto al fatto da provare) sia uguale per ogni singolo dato indiziante, essendodel tutto logica – nell’ambito della valutazione unitaria richiesta dalla norma – laconcorrenza di elementi indizianti di maggiore o minore gravità, da vagliarsiunitamente alla loro necessaria (al fine di raggiungere il risultato dimostrativo)precisione (intesa come direzione tendenzialmente univoca del contenutoinformativo) e concordanza (il che implica – almeno sul piano tendenziale – lapluralità dei dati sottoposti a valutazione, la loro convergenza dimostrativa e, inogni caso, l'assenza di dati antagonisti, di 'smentita').Il diverso 'grado' di gravità del singolo indizio influisce sulla valutazionecomplessiva, nel senso che, come è stato ribadito, tra le altre, da Sez. 5, n.16397 del 21/02/2014, Rv. 259552, in tema di prova indiziaria, il requisito dellamolteplicità, che consente una valutazione di concordanza, e quello della gravitàsono tra loro collegati e si completano a vicenda, nel senso che, in presenza diindizi poco significativi, può assumere rilievo l'elevato numero degli stessi,quando una sola possibile è la ricostruzione comune a tutti, mentre, in presenzadi indizi particolarmente gravi, può essere sufficiente un loro numero ridotto peril raggiungimento della prova del fatto. Al contempo, va ribadito che la provaindiziaria, proprio in rapporto alle sue caratteristiche ontologiche, non può – perdefinizione – offrire una rappresentazione del fatto sovrapponibile a quella di unaprova diretta, posto che la dimostrazione è figlia non già di una conclamataaffidabilità di una voce narrante (o di un documento) in grado di riprodurrel'azione criminosa (in quanto tale), ma di un «raccordo logico» tra un fatto'secondario' e il 'fatto da provare'.La prova indiziaria conduce alla scoperta dell'identità dell'autore di un fattodi reato attraverso 'significati intermedi', tali da attivare un fondato erassicurante percorso logico di dipendenza tra più circostanze; dunque, fermarestando la certezza (in senso processuale) del risultato di prova, non puòpretendersi dalla prova indiziaria un tasso esplicativo delle 'modalità realizzative'del fatto che vada oltre i limiti ontologici della prova stessa (questa Corte, in piùoccasioni ha affermato che il procedimento logico deve condurre alla conclusionecaratterizzata da un alto grado di credibilità razionale, quindi alla certezzaprocessuale che, una volta esclusa l'interferenza di decorsi alternativi, lacondotta sia attribuibile all'agente come fatto proprio; così Sez. 1, n. 17921 del03/03/2010, Rv. 247449).Operate tali precisazioni – utili alla risoluzione dei quesiti posti dalla difesadel ricorrente – va, anche, ribadito che lì dove il procedimento valutativo sin quidescritto risulti corretto sul piano del metodo, è costante e condivisibilel'affermazione per cui la prova logica non costituisce uno strumento menoqualificato rispetto alla prova diretta (o storica), posto che, tra l'altro, la stessaprova storica, se, da un lato, ha il pregio di rappresentare il fatto in via diretta(ad es. la narrazione del teste che abbia assistito all'azione delittuosa o unavideoripresa del delitto), dall'altro annida in sé rischi di errore (falsità delladeposizione, errore percettivo del teste, alterazione del dato teconologico) tali dadeterminare la necessità di un dovuto approccio 'critico' da parte del giudiceanche alle ipotetiche fonti dirette, nell'ambito di una ricostruzione che deve inogni caso assicurare il massimo livello possibile di corrispondenza della decisioneai fatti, dati i valori in gioco (in tal senso, tra le altre, già Sez. 1, n. 6992 del30/01/1992, ove si ribadisce, in via generale, che il legislatore all’art. 192 non hainteso introdurre alcuna «gerarchia di valore» nell’ambito delle diverseacquisizioni probatorie, ma ha unicamente indicato il criterio argomentativo cheva applicato nella operazione ricostruttiva, nonché, tra le altre, Sez. 1 n. 8511del 06/07/1992, Rv. 191509).3.3. In presenza di dati indizianti, peraltro, è sempre necessariol'apprezzamento di ulteriori circostanze fattuali di contesto, posto che ilgiudicante deve porsi il problema della compatibilità di tali risultanze con l'ipotesidi accusa. E' evidente, infatti, che lì dove emergano dati idonei a minare dettacompatibilità, il procedimento logico-ricostruttivo subisce una frattura, mente i«dati compatibili» con l'ipotesi formulata, pur avendo una portata conoscitivanon decisiva, finiscono con il concorrere, come si è detto, al raggiungimento delrisultato dimostrativo nell'ambito della verifica di compatibilità dell'ipotesiricostruttiva globale con gli altri dati raccolti nel processo, al fine di escluderel'emersione di dati antagonisti. Non si tratta, pertanto, di elementi del tutto'neutri' ed il procedimento logico seguito dai giudici del merito risponde a criteridi metodo più volte ricordati da questa Corte di legittimità, lì dove si è affermatoche in sede di motivazione la prospettazione di ipotesi deve ritenersi vietataquando il giudice intenda trarre da esse, e non da fatti obiettivamente accertati,la prova della colpevolezza; un tale divieto, però, non sussiste e non potrebbelogicamente sussistere quando, in presenza di altri elementi non ipotetici e idoneia dimostrare la colpevolezza, il giudice debba affrontare l'esame delle risultanzeche si assumano come potenzialmente idonee a vanificare la loro valenza.In tal caso, infatti, il giudice altro non potrà né dovrà fare se non verificare,ricorrendo necessariamente a delle ipotesi, se le dette risultanze siano in effetticompatibili o meno con la ricostruzione dei fatti in chiave accusatoria, la quale,peraltro, anche in caso di esito positivo di detta verifica, rimarrà comunquebasata sulle prove acquisite e non sulle ipotesi formulate in funzione dellaverifica stessa (così Sez. 1, n. 3754 del 13/03/1992, Rv. 189724).4. Dunque, nel caso in esame – alla luce dei principi sinora ricordati – varilevato che tutte le deduzioni difensive che mirano a «ridiscutere» singolisegmenti della ricostruzione del fatto non solo scontano il vizio prospettico dellaparcellizzazione del ragionamento giustificativo ma, soprattutto, non tengonoconto della logicità degli argomenti già espressi in sede di merito.4.1. La imprecisione della testimone oculare nella indicazione del colore delmotociclo su cui giunsero i due killer è stata oggetto di puntuale disamina conargomentazioni in fatto che appaiono logiche e coerenti e che non è compito diquesta Corte rivalutare.Il motociclo – oggetto di plurime alterazioni – rinvenuto nel [OSCURATO:PERSONA] giorno successivo al delitto presenta caratteri peculiari che ne hanno consentitol’identificazione come quello che a distanza di due minuti circa ebbe a seguire ilmedesimo percorso del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] ‘verso’ la piazzetta ove di lì a pocoil [OSCURATO:PERSONA] avrebbe trovato la morte. Si tratta di un punto logicamenteargomentato in sede di merito e non rivalutabile.Le particolari caratteristiche del mezzo (quanto all’assemblaggio dei suoicomponenti) portano a ritenere – secondo massime di esperienza consolidate –che si tratta di un mezzo utilizzato per una azione illecita e per tale ragione lìabbandonato. Da qui un ragionamento di logica indiziaria che in modoineccepibile (per il transito lungo il percorso appena seguito dal [OSCURATO:PERSONA], per lecaratteristiche del mezzo, per l’assenza di altri fatti criminali di particolare rilievocommessi in quella data) ha condotto a ritenere «quel mezzo» utilizzato per lacommissione dell’omicidio. Le ipotesi alternative sollecitate dalla difesa siscontrano con la assoluta convergenza di tutti i dati storici disponibili nella unicadirezione, di assoluta identità.Non è un caso, peraltro, che tutti i soggetti coinvolti nell’assemblaggio delmezzo abbiano avvertito la particolare necessità di tenersi «lontani» dal mezzomedesimo, arrivando a considerare un vero «guaio» l’errore commesso da chinon aveva rimosso tutte le targhette di identificazione (come emerge daicontenuti delle conversazioni registrate dal [OSCURATO:PERSONA] ed evidenziate in sede dimerito), in contesti dichiarativi che in modo non irragionevole sono stati ritenutiespressivi del riferimento a [OSCURATO:PERSONA] e al delitto oggetto del processo.Da ciò è derivata una chiara attribuzione a [OSCURATO:PERSONA] della condottadelittuosa realizzata con il mezzo abbandonato nel [OSCURATO:PERSONA] e ciò al di làdelle «conferme ulteriori» di natura logico-indiziaria (il transito 12 minuti dopo ildelitto della Fiat 500, in uso a membri della famiglia [OSCURATO:PERSONA], in un luogo prossimoa quello dell’abbandono del mezzo) o dichiarativa (essenzialmente i contributiresi da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non avendo particolare rilevanza gli altricontributi dichiarativi).4.2. Il dato indiziante, di elevatissima portata, della disponibilità del mezzoutilizzato per commettere l’omicidio ha trovato conferma nei richiamati apportidichiarativi, la cui validità va ribadita, essendo manifestamente infondate lecritiche difensive sul tema.Il principale dichiarante [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto attendibile –dovendosi rapportare tale qualifica alla condizione di chi ha avuto reale contezzadelle vicende narrate – in rapporto a plurimi indicatori, non smentiti dalle critichedifensive.In particolare, è stato ricordato nelle decisioni di merito che nell’abitazionedel [OSCURATO:PERSONA] sono stati rinvenuti indumenti del [OSCURATO:PERSONA], il che ha portato a ritenerecredibile il dichiarante in modo del tutto logico, così come il solido rapporto delPanico con [OSCURATO:PERSONA] è derivato dalla presa d’atto dei rapporti illeciti tra idue derivanti dai contenuti delle conversazioni oggetto di registrazione.Dunque, su entrambe le «fonti» del [OSCURATO:PERSONA] vi è conferma ab externo circa lavicinanza e la possibilità di conoscere dettagli sui fatti oggetto di narrazione, népuò essere accolta la doglianza (in particolare introdotta nel ricorso del difensoreavv. Della [OSCURATO:PERSONA]) sulla avvenuta ‘parcellizzazione’ del contributo dichiarativo delPanico sul [OSCURATO:PERSONA], per più ordini di ragioni.La prima è che rispetto alla posizione dell’[OSCURATO:PERSONA] basterebbe la dichiarazionede relato che [OSCURATO:PERSONA] riporta da [OSCURATO:PERSONA] circa le ragioni della consegnadel ciclomotore a [OSCURATO:PERSONA] (con conferma successiva dell’avvenuto utilizzoper eseguire il programmato omicidio [OSCURATO:PERSONA]); quanto al de relato dal [OSCURATO:PERSONA],inoltre, la Corte di secondo grado evidenzia in modo ragionevole che vi è pienadell’assoluzione del [OSCURATO:PERSONA] sta in una scrupolosa valutazione dei possibili esitialternativi dell’incontro che si era chiesto al [OSCURATO:PERSONA] di «agevolare». Che sia unamotivazione ragionevole o meno questo riguarda la posizione del [OSCURATO:PERSONA] (su cuinon vi è stata proposizione di ricorso da parte della pubblica accusa, anche, è daritenersi, in ragione dei limiti di cui all’art.608 cod. proc. pren.), ma non certo iprofili di attendibilità della fonte dichiarativa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].Le doglianze sulla fonte [OSCURATO:PERSONA] mirano, perciò, ad una rivalutazione di profilisquisitamente in fatto, ragionevolmente apprezzati in sede di merito, e sonopertanto inammissibili.Lo stesso può dirsi in riferimento alle doglianze relative alla fonte [OSCURATO:PERSONA],posto che il contributo di costui – di limitata rilevanza nella economia delladecisione, per quanto sinora detto – è stato apprezzato con le ordinarie cautelevalutative proprio in ragione della ascrivibilità di [OSCURATO:PERSONA] ad un contesto criminaledi contrapposizione ad [OSCURATO:PERSONA] per ragioni inerenti alla esistenza di attività dismercio delle sostanze stupefacenti. Per tale ragione il contenuto dichiarativo èstato utilizzato, in modo coerente, in rapporto essenzialmente alla ricostruzionedel movente dell’evento criminale e come riscontro ai contributi indiziari edichiarativi già esposti.Nessuna delle doglianze che riguardano la ricostruzione del fatto può dirsi,pertanto, ammissibile.4.3. Restano da valutare i profili relativi alla ricorrenza delle circostanzeaggravanti della premeditazione e del cd. metodo mafioso.4.3.1. I motivi in punto premeditazione sono infondati. La motivazioneespressa nelle due decisioni di merito valorizza plurimi indicatori che, purriguardando la programmazione complessiva dell’evento (predisposizione deimezzi, elaborazione di un piano per approfittare dei momenti in cui il Faucitanopoteva allontanarsi dalla abitazione), sono di tale intensità e rilevanza da averdeterminato in modo logico la considerazione di un apprezzabile intervallotemporale in cui il proposito criminoso si è stabilizzato e mantenuto fermo.In ciò la decisione impugnata ha fatto una congrua applicazione dei principipiù volte espressi da questa Corte di legittimità secondo cui, in tema di omicidio,la mera preordinazione del delitto, intesa come apprestamento dei mezzi miniminecessari all'esecuzione, nella fase a quest'ultima immediatamente precedente,non è sufficiente a integrare l'aggravante della premeditazione, che postulainvece il radicamento e la persistenza costante, per un apprezzabile lasso ditempo, nella psiche del reo del proposito omicida, del quale posso essere sintomiil previo studio delle occasioni e dell'opportunità per l'attuazione, un'adeguataorganizzazione di mezzi e la predisposizione delle modalità esecutive (per tutte,Sez. 1, n. 37825 del 29/04/2022, Rv. 283512).La infondatezza del motivo rende non rivedibile la sanzione, posto che laaggravante in parola determina – come è noto – la pena dell’ergastolo.4.3.2 È, invece, fondato il motivo – comune ad entrambi gli atti di ricorso –relativo alla circostanza aggravante del cd. metodo mafioso, aggravante che vaesclusa.Sul tema va rilevato che il particolare incremento sanzionatorio previsto dallegislatore del 1991 all'art. 7 l. n.203, attualmente art. 416-bis.1. cod. pen.(pena aumentata da un terzo alla metà/sottrazione dell'aggravante agli effettidel giudizio di comparazione con le attenuanti diverse da quelle previste negliarticoli 98 e 114) ha posto l'interprete nella necessità di individuare non tanto ilfondamento politico-criminale della scelta legislativa (compito che può definirsisolo di ausilio nell'opera applicativa), quanto la concreta dimensione fenomenicadelle condotte descritte nella norma, allo scopo di evitare la maggior punizione dicondotte in realtà estranee al modello tipizzato o già altrove incriminate.Sul punto, è ormai pacifica la considerazione dell’esistenza, nell'ambito dellanorma in parola, di una duplice «direzione» dei contenuti precettivi.Da un lato si valorizza – in negativo – una particolare modalità commissivadel delitto, rappresentata dall'essersi gli agenti avvalsi delle condizioni di cuiall'art. 416-bis cod. pen.Tali condizioni sono, per dettato normativo, rappresentate dalla forza diintimidazione del vincolo associativo e dalla condizione di assoggettamento eomertà che ne deriva tra i consociati.Si è ritenuto, sul punto, che tale 'corno' dell'aggravante – di naturaoggettiva – incrimini essenzialmente le condotte degli associati, espressive inconcreto di una maggior valenza intimidatoria, o anche dei soggetti non associati(o comunque del cui inserimento nel gruppo non vi sia prova: si veda Sez. 1, n.33245 del 09/05/2013, Rv. 256990 nonché Sez. 2, n. 38094 del 05/06/2013,Rv. 257065) lì dove venga espressamente evocata o comunque sfruttata inmodo evidente come fattore di semplificazione della condotta illecita (per lacorrelata riduzione dei poteri di reazione della vittima) la capacità intimidatoria diun gruppo criminoso.In particolare, si è di recente ribadito – con orientamento condiviso dalCollegio – che per ritenere integrata la fattispecie in parola (l'avvalersi dellecondizioni) non è sufficiente il mero ‘collegamento’ degli autori con contesti dicriminalità organizzata o la mera 'caratura mafiosa' degli autori del fatto (menche mai il riferimento a contesti ambientali), occorrendo invece l'effettivo utilizzodel metodo mafioso e, dunque, l'impiego della forza di intimidazione derivantedal vincolo associativo in modo incidente e collegato causalmente allaconsumazione del reato stesso (in tal senso, tra le altre, v. Sez. 1, n. 37621 del14/07/2023, Rv. 285761; Sez. 1, n. 26399 del 28/02/2018, Rv. 273365; Sez. 1,n. 39836 del 19/04/2023, Rv. 285059; vedi anche Sez. 1, n. 28861 del14/06/2013, Rv. 256740 e Sez. 6, n. 27666 del 04/07/2011, Rv. 250357).In altre parole, il richiamo alle ‘condizioni’ di cui all’art. 416-bis cod. pen.evidenzia la necessità di una più intensa coartazione psicologica della vittima (v.Sez. 6, n. 21342 del 02/04/2007, Rv. 236628), o, comunque, la visibilefacilitazione della condotta illecita, in rapporto alla particolare sicurezza mostratadai soggetti agenti di evitare – in ragione del predominio mafioso – identificazionio denunzie.Dall'altro lato, la previsione di legge incrementa la connotazione di gravitàdella condotta lì dove la stessa sia stata commessa al fine di agevolare l'attivitàdelle associazioni previste nel medesimo art. 416-bis cod. pen.Si tratta di profilo soggettivo (come confermato da Sez. U, Chioccini, del2020) e si richiede pertanto, sia una particolare consistenza e direzionedell'elemento volitivo (cosciente e univoca finalizzazione agevolatrice delsodalizio, come ritenuto già da Sez. 6, n. 31437 del 12/07/2012) che unaconcreta strumentalità del reato commesso rispetto alle finalità perseguite dalgruppo criminoso di riferimento.Nel caso in esame il richiamo alle particolari modalità realizzative –contenuto nelle decisioni di merito – non appare aderente alla reale dinamica delfatto, commesso da persone travisate in un luogo ove non vi era presenza dimolte persone, né può dirsi che la condotta illecita abbia ricevuto agevolazionecommissiva da meccanismi intimidatori correlati alla esistenza di associazioni distampo mafioso. In tale punto la sentenza impugnata va, pertanto, annullatasenza rinvio, fermo restando il trattamento sanzionatorio.5. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è fondato.5.1. Vanno premesse alcune considerazioni – di ordine generale – sul temadel ribaltamento in secondo grado di una decisione liberatoria e su quello della«maggior forza persuasiva» della pronunzia che dichiari come avvenuto ilsuperamento del ragionevole dubbio in punto di responsabilità, a pena di rilievodi una insufficienza funzionale della motivazione.Pur essendo tema ampiamente arato in giurisprudenza, la rievocazioneappare necessaria nel caso che ci occupa, caratterizzato da un radicale ‘contrastodi opinioni’ circa la ricostruzione fattuale del concorso nel reato di [OSCURATO:PERSONA].5.2. In punto di metodo va ricordato che in riferimento allo standardgiustificativo della decisione, in ipotesi di ribaltamento della pronuncia di primogrado, le linee ermeneutiche, autorevolmente tracciate da questa Corte, siesprimono – da tempo – nel senso che la decisione di riforma della sentenza diprimo grado deve confutare specificamente, pena il vizio di motivazione, leragioni poste dal primo giudice a sostegno della decisione assolutoria,dimostrando puntualmente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degliargomenti più rilevanti della sentenza di primo grado, anche avuto riguardo aicontributi eventualmente offerti dalla difesa nel giudizio di appello, e deve,quindi, rappresentare una motivazione che, sovrapponendosi pienamente aquella della decisione riformata, dia chiara ragione delle scelte operate e della«maggiore considerazione» accordata ad elementi di prova diversi odiversamente valutati (già Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005, Rv. 233083; Sez. 6,n. 8361 del 17/01/2013, Rv. 254638).Non basta, in sede di merito, prendere in esame con completezza i puntiargomentativi che hanno determinato l’insorgenza del dubbio o della insufficienzadimostrativa determinante l’assoluzione, ma è necessario – pertanto – chel’attribuzione di «diversa valenza» all’uno o all’altro elemento di prova siarealizzata con particolare chiarezza e sia capace di raffigurare l’erroneità dellaprecedente attribuzione di valore (in positivo o in negativo) al singolo elementodi prova considerato. Analogamente, l’elemento di prova «aggiuntivo», oveesistente, deve essere capace di assicurare alla decisione di condanna quella«maggiore forza persuasiva» tale da superare le incertezze ricostruttive espressenella decisione assolutoria, in rapporto al canone dimostrativo di cui all’art. 533,comma 1, cod. proc. pen.Viene accentuato – in tale chiave – il controllo di legittimità sul cd. profilofinalistico della motivazione con cui si afferma la responsabilità, posto che laprecedente statuizione assolutoria (intervenuta nel giudizio di primo grado) ponela necessità di un’argomentazione, in secondo grado, capace di fugare ogni«ostacolo logico» alla affermazione di responsabilità. Ciò non comporta lasingole emergenze probatorie, ma piuttosto quello di verificare – sulla scortadelle doglianze difensive – la tenuta complessiva di una decisione di merito che,nel ribaltare la statuizione assolutoria, deve fornire un supporto argomentativoimmune da forzature logiche.5.3. Ora, tutto ciò premesso, il Collegio rileva che, effettivamente, il soloelemento con portata – in ipotesi – rafforzativa del carico probatorio (rispetto algiudizio assolutorio di primo grado) è rappresentato dall’«analisi» dei tabulatitelefonici degli apparecchi abitualmente in uso, in quel lasso temporale, adAlfano e [OSCURATO:PERSONA].Si tratta di un dato che la Corte di Assise di Appello più volte menziona nelcorso della sua esposizione ma che non ha – per le ragioni che seguono – quellaparticolare efficacia dimostrativa invocata, a piene mani, nella decisioneimpugnata.Prima di esaminare questo punto, evidenziato dal ricorrente in modospecifico, occorre, peraltro, realizzare alcune precisazioni sul complessivocontesto dimostrativo venuto fuori dalla decisione di primo grado.5.4. In particolare, va qui evidenziato che la decisione di primo grado,quanto alla posizione dell’[OSCURATO:PERSONA], compie affermazioni che risultano essere deltutto in linea con gli arresti giurisprudenziali di questa Corte in tema diindividuazione dei possibili riscontri alla chiamata in reità o correità.5.4.1. Va, infatti, ribadito che la copiosa elaborazione giurisprudenziale dellaregola normativa di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., in tema di valoreprobatorio della chiamata in correità, ha consentito di superare lo scetticismoiniziale espresso da autorevole dottrina nei confronti del dato normativo inquestione (definito come formula malriuscita, trattandosi di argomento noncodificabile, in quanto involge questioni da...clinica giurisprudenziale).Il dato di partenza – come è noto – è rappresentato dalla 'nonautosufficienza dimostrativa' delle dichiarazioni del soggetto 'coinvolto'nell'accadimento posto al centro dell'accertamento (perché si tratta delcoimputato, in medesimo o separato procedimento, o dell'imputato di reatoconnesso o collegato) ai fini di sorreggere una affermazione di penaleresponsabilità (connotata ai sensi dell'art. 533 cod. proc. pen.) del soggetto'chiamato' in reità o in correità.La ragione di tale ‘cautela valutativa’, di particolare incidenza, va cercata nelriconoscimento – a monte – dell’esistenza di un interesse di cui il soggettonarrante (proprio in quanto coinvolto, sia pure in diversa misura, negli stessi fattinarrati) è in tutta evidenza portatore (interesse astrattamente identificabile inpiù possibili matrici, che vanno dalla eventuale scelta di accrescere leresponsabilità altrui tendendo a ridimensionare le proprie, alla eventualità diutilizzo della sede processuale come strumento di ‘regolamento di conflitti’maturati altrove, sino alla necessità di maturare l’accesso a benefici di carattereprocessuale e sostanziale) e che, pertanto, si pone come elemento tale dadeterminare un deficit parziale di attendibilità, colmabile solo mediante ilrinvenimento di elementi autonomi, capaci di asseverare la veridicità delcontenuto rappresentativo.Da qui l'esistenza di una necessaria valutazione congiunta con dati diconferma esterni alla dichiarazione (lì dove si voglia affermare la responsabilitàdel chiamato) o la 'presa d'atto' dell'assenza di ulteriori elementi capaci diaccrescere la qualità dimostrativa delle dichiarazioni e la loro portata cognitiva(ossia con mancata prova della responsabilità del chiamato).Nell'interpretare la locuzione altri elementi di prova che ne confermanol'attendibilità – contenuta nell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. – va, peraltro,ricordato che la conferma imposta dalla norma non è direzionata alla persona deldichiarante (soggetto la cui attendibilità è da valutarsi previamente, in rapportoalla esistenza di indicatori logici e storici tali da asseverare la sua partecipazioneal fatto narrato o comunque da rappresentare in modo chiaro le modalità dellasua conoscenza), ma alle specifiche dichiarazioni (come già ritenuto, tra le altre,da Sez. 6 nella decisione del 07/05/1999, ric. Emmanuello, ove si è affermatocon chiarezza che una lettura del genere sarebbe contraria non solo alla ratiolegis, ma anche alla lingua italiana, perché la particella “ne”, nell’espressione 'neconfermano l’attendibilità', va riferita al soggetto della frase, che è il sostantivo'le dichiarazioni', le quali, appunto, devono essere confortate da altri elementiche ne confermino l’attendibilità). Tale deve essere la 'direzione' degli elementi diriscontro.Con ciò, peraltro, non si intende, certo, negare che il primo momento di'apprezzamento' di un contributo narrativo resta quello della verifica soggettivadi attendibilità del dichiarante, commisurata essenzialmente alla costanza ecomplessiva coerenza logica della narrazione in sé considerata (con eventualegiustificazione di accrescimenti narrativi solo se ed in quanto dipendenti dalleprove 'di resistenza' cui la fonte è sottoposta attraverso il contraddittoriodibattimentale, ove realizzato). Ma è pur vero che nel particolare ambitorelazionale dei contesti criminali, gli indicatori di attendibilità 'tradizionali' –storicamente elaborati sul modello del 'teste indifferente' – appaiono ribaltati,posto che il livello di attendibilità soggettiva è qui correlato alla avvenutaemersione di indicatori tesi a rappresentare l'effettiva 'inclusione' del dichiarantenel contesto umano che ha condotto alla realizzazione del crimine (l'esperienzaumana deviante crea, dunque, le condizioni di 'inclusione' nel circuito ove, inipotesi, si sono appresi i fatti; v. per tutte Sez. 6, n. 4108 del 17/02/1996, Rv.204436). Del resto, se così non fosse, non vi sarebbe necessità dell'elementoconvalidante 'autonomo' per orientare il giudizio verso la responsabilitàdell'incolpato.E' pertanto con tale consapevolezza che in sede di merito va affrontato iltema della attendibilità intrinseca, orientato – al di là degli ovvi profili dicoerenza logica della narrazione – alla constatazione di: a) esistenza, o meno, didati storici rappresentativi della avvenuta inclusione del dichiarante nelparticolare contesto relazionale in cui risulta maturato il fatto narrato; b)esistenza, o meno, di elementi di chiara smentita su un segmento 'significativo'della specifica narrazione, tali da incidere complessivamente sul giudizio diIn particolare, quanto al secondo aspetto, va anche precisato che è compitodel giudice del merito, in presenza di elementi di fatto chiaramente antagonisti aicontenuti narrativi portati dal dichiarante, esporre in modo logico i criteriadoperati per realizzare un eventuale, possibile «frazionamento» della narrazionecomplessa. Ove tale esposizione non soddisfi i criteri della piena coerenza logica,il passaggio esplicativo si espone ad annullamento.Va dunque evidenziato – restando sul tema – che vi può essere 'irrilevanza'di un elemento di smentita lì dove il suo oggetto possa ritenersi marginalenell'economia del racconto (si veda, sul tema, Sez. 1, n. 34102 del 14/07/2015,Rv. 264368), mentre si ricorre alla «frazionabilità» lì dove la smentita è – su unfatto specifico – rilevante, ma la narrazione è stata positivamente vagliata inriferimento ad altri episodi storici. In particolare, il limite intrinseco della«frazionabilità» è rappresentato dalla complessità e articolazione delladichiarazione che, per essere frazionabile, deve avere ad oggetto episodi storiciautonomi e distinti, non intimamente correlati. La c.d. valutazione frazionatadelle dichiarazioni accusatorie (per la quale l'attendibilità del dichiarante, anchese denegata per una parte del suo racconto, non viene necessariamente menocon riguardo alle altre parti, quando queste reggano alla verifica giudiziale delriscontro), in tanto è ammissibile in quanto non esista un'interferenza fattuale elogica fra la parte del narrato ritenuta falsa e le rimanenti parti che sianoadeguatamente riscontrate.Detta interferenza, peraltro, si verifica solo quando fra la prima parte e lealtre esista un rapporto di causalità necessaria ovvero quando l'una siaimprescindibile antecedente logico dell'altra (così Sez. 1, n. 468 del 18/12/2000,Rv. 218720; Sez. 6, n. 35327 del 22/08/2013, Rv. 256097; Sez. 5, n. 46471 del19/10/2015, Rv. 265874).5.4.2. Va, anche, sottolineato che nella scelta semantica operata dallegislatore quanto alla identità dell'elemento convalidante (altri elementi diprova) si sono volute evidenziare:- la natura ontologica degli elementi utilizzati come riscontro, nel senso chegli stessi non possono consistere in meri sospetti (non basati su dati sensibili concapacità informativa, ma solo su elaborazioni soggettive), ma devono possedereun’autonoma consistenza e una, sia pur limitata, capacità rappresentativa delfatto da provare;- la correlazione con il principio di pertinenza (ai sensi dell'art. 187 cod. proc.pen.) tra detti elementi e l’imputazione contestata.Dunque, il riscontro – seppure in via mediata – non può limitarsi adaccrescere l’attendibilità intrinseca del dichiarante, ma deve essere riferibile (siapure solo sul piano logico-deduttivo) ai fatti delittuosi attribuiti nella specificadecisione all’indagato (principio di specificità del riscontro).Ovviamente, tale idoneità probatoria dell’elemento di riscontro non va intesa– a sua volta – in termini di «autosufficienza», dovendo, comunque, lo stessofungere da ‘necessario completamento’ della narrazione oggetto di verifica (cfr.,tra le molte, già Sez. 6, n. 5649 del 22/01/1997, ric. Dominante, nella parte incui si precisa che la funzione processuale degli ‘altri elementi di prova’ èsemplicemente quella di confermare l’attendibilità delle dichiarazioni accusatorie,il che significa che tali elementi sono in posizione subordinata ed accessoriarispetto alla prova derivante dalla chiamata in correità, avendo essi idoneitàprobatoria rispetto al thema decidendum non da soli, ma in riferimento allachiamata; altrimenti, in presenza di elementi dimostrativi della responsabilitàdell’imputato, non entra in gioco la regola dell’art. 192, comma 3, ma quellagenerale in tema di pluralità di prove e di libera valutazione di esse da parte delgiudice; nello stesso senso, tra le molte, Sez. 6, n. 4108 del 17/02/1996, Rv.204439). Così come, secondo il chiaro insegnamento derivante già da Sez. 6,06/03/2000, ric. Fortugno, il dato probatorio (della più diversa natura eprovenienza) valorizzabile in chiave di riscontro può anche riferirsi a fattiapparentemente secondari, dai quali sia possibile risalire, con logica deduzione,all'oggetto dell'accusa.Nel compiere l'operazione valutativa, pertanto, va accuratamente vagliata la‘capacità dimostrativa’ del singolo elemento di riscontro, secondo criteri capaci diselezionare – sul piano logico – l’apporto fornito.5.4.3. Non appare inutile, pertanto, evidenziare (come già accaduto inprecedenti arresti) la distinzione di carattere generale – nel territorio quiesaminato – tra:a) elementiche rappresentano la mera possibilità che il narrato delcollaborante corrisponda al vero (ciò accade, ad esempio, nell’ipotesi in cui ildichiarante abbia rappresentato, come elemento rilevante, l’avvenuto colloquiocon altre persone in carcere o in un determinato luogo frequentato daiprotagonisti del colloquio; la comune detenzione di tali soggetti nel periodoindicato o la frequentazione del luogo in questione è un dato che obiettivamentesorregge la possibile verificazione del colloquio, ma nulla dimostra, in viaaggiuntiva, circa la sua effettività o il suo contenuto; o, ancora, lo stato di libertàdell’incolpato al momento della commissione del fatto rende solo astrattamentepossibile la sua attribuzione al soggetto indicato, e così via): si tratta, in tal caso,di semplici elementi di non/smentita, di certo utili sul piano della verifica dicapacità di asseverazione dei fatti posti a base della contestazione e nonpossono, quindi, ritenersi riscontri alla narrazione operata nel senso impostodall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen.;b) elementi che accrescono la verosimiglianza della narrazione, purrappresentando un fattodiverso da quello oggetto di prova, ma ad essoricollegabile sia sul piano oggettivo che, soprattutto, soggettivo. Sul punto, èstato ritenuto, in più arresti giurisprudenziali, che la riscontrata, duraturaappartenenza ad un gruppo delittuoso, con uno specifico ruolo, accresce laprobabilità della partecipazione, dei diversi soggetti chiamati, alle azionidelittuose comesse da quel gruppo, in ciò incrementando il quantum diconoscenza posto a base della chiamata, e ciò specie in relazione allaconsumazione di quei reati che siano concretamente ‘espressivi’ del programmadelittuoso comune (tra le molte, Sez. 6, n. 47304 del 12/11/2015, Rv. 265355;Sez. 6, n. 41352 del 24/09/2010, Rv. 248713; Sez. 1, n. 17886 del 30/03/2004,Rv. 228282; Sez. 4, n. 5821 del 10/12/2004, Alfieri; nonché Sez. 6, n. 1472 del02/11/1998, Rv. 213446) così come gli elementi tesi ad asseverare taluniantecedenti causali del fatto, indicati nella dichiarazione principale, accrescono ilvalore persuasivo della chiamata in correità. Si tratta, in tal caso, di riscontriindiretti o logici, di natura logico-indiziaria, atteso che il rapporto tra il fatto daprovare e il contenuto informativo del dato conoscitivo «di supporto» richiedel’applicazione di un criterio inferenziale che consente di operare, nell'ambito dellanecessaria valutazione unitaria e congiunta, il raccordo tra le diverse circostanzeprobatorie (si veda, sul punto Sez. 1, n. 16792 del 09/04/2010, Rv. 246948,nonché Sez. 1, n.16548 del 14/03/2010, Rv. 246935, sull'obbligo di valutazioneunitaria e congiunta dei diversi dati conoscitivi acquisiti);c) elementi che accrescono la verosimiglianza della narrazione,rapportandosi, in via diretta ai fatti (o alle persone) oggetto di prova (in talsenso, la verifica positiva circa particolari specifici dell’azione delittuosa –difficilmente conoscibili o non divulgati in precedenza – accresce la complessivaidoneità rappresentativa della narrazione ; il possesso di mezzi o cose utilizzateper la commissione del reato o dallo stesso derivate, conformemente allanarrazione del dichiarante, in capo all’incolpato, è da ritenersi altamentesignificativo, in assenza di razionali ipotesi alternative; la stessa acclarataconvergenza di più fonti dichiarative – dotate di reciproca autonomia genetica –parimenti si pone come dato accrescitivo rispetto alla dichiarazione di base,come riaffermato da Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina edaltri): si tratta di elementi qualificabili come riscontri «diretti», atteso il rapportoimmediato tra il fatto da provare e il contenuto informativo dell’elemento disostegno alla narrazione.In particolare, la convergenza di più chiamate è fenomeno anch’essoampiamente arato.Se è corretto – per quanto sinora detto – ipotizzare il reciproco incrementoprobatorio, tra le diverse chiamate, ciò chiama in causa la massima di tipo logicoper cui quando più fonti, dotate di piena autonomia sul piano della esperienzapercettiva, finiscono con il riferire fatti tendenzialmente coincidenti nel loronucleo essenziale, ciò aumenta oggettivamente le probabilità che i fatti narraticorrispondano al vero.Ma tale assunto è strettamente correlato alla verifica non solo in punto didella coerenza e costanza narrativa (con assenza di sospetti incrementi tra ilcontenuto originario delle dichiarazioni e le affermazioni successive) nonché sullaricorrenza degli ulteriori presupposti messi in rilievo nella citata decisione Sez. U,Aquilina, intervenuta sul tema del cd. riscontro «incrociato» tra più chiamate inreità (le fonti plurime de auditu). Nella indicata pronunzia (a sua volta punto diapprodo di precedenti orientamenti che ormai risulta inutile citare), purconstatandosi l'assenza di una «catalogazione gerarchica in senso piramidale»dei tipi di prova, sganciata dal concreto contesto processuale, e purriaffermandosi, in via generale, il valore e l'immanenza del principio del liberoconvincimento del giudice, si pone particolare attenzione al rigore metodologicoche deve governare un simile procedimento valutativo e al correlato «aggravio»dell'onere motivazionale.In termini generali, la valutazione congiunta delle chiamate (siano essedirette o de relato) risulta significativa – a fini di dimostrazione del fatto – lì dovericorrano le seguenti evenienze:- la convergenza delle chiamate in ordine al fatto materiale oggetto dellanarrazione;- l'indipendenza delle medesime, intesa come mancanza di pregresse intesefraudolente o di altri condizionamenti inquinanti;- la specificità nel senso che la c.d. convergenza del molteplice deve esseresufficientemente individualizzante e deve riguardare sia il fatto nella suaoggettività che la riferibilità dello stesso all'incolpato, fermo restando che deveprivilegiarsi l'aspetto sostanziale della concordanza delle plurime dichiarazioni diaccusa sul nucleo centrale e più significativo della questione fattuale da decidere;- l'autonomia genetica, vale a dire la derivazione non ex unica fonte ondeevitare il rischio della circolarità della notizia, che vanificherebbe la valenzadell'elemento di riscontro esterno e svuoterebbe di significato lo stesso concettodi convergenza del molteplice.In presenza di tali caratteristiche, anche le «plurime chiamate in correità (oin reità)» legittimamente concorrono a formare – in modo non rivalutabile insede di legittimità – la base fattuale della affermazione di responsabilità delchiamato (in assenza di concrete ipotesi alternative di ricostruzione dei fatti)proprio in ragione della loro verificata autonomia genetica e in riferimento allamassima di esperienza prima ricordata, rispettosa dei canoni normativi divalutazione della prova (quando più fonti, ritenute affidabili e rilevanti nonchédotate di piena autonomia sul piano della esperienza percettiva, riferiscono fattitendenzialmente coincidenti nel loro nucleo essenziale, ciò crea le condizioni perl'affidamento del giudice sulla corrispondenza al vero dei fatti narrati).5.4.4. In sede di legittimità, pertanto, essendo inibita la rielaborazioneautonoma della rilevanza e consistenza del dato probatorio, è doverosa laverifica – in rapporto al contenuto delle doglianze - del corretto inquadramentodelle categorie logiche e giuridiche in punto di qualificazione dell' elemento diprova, realizzate in sede di merito su tale complesso terreno ricostruttivo,nonché l'avvenuta applicazione dei profili metodologici sin qui richiamati (in talsenso, di recente, Sez. 6, n. 33875 del 12/05/2015, Rv. 264577), frutto dellacostante opera di mediazione interpretativa affidata alla Corte di Cassazione.6. Ora, tornando al contenuto della decisione di primo grado sulla posizioneAdini e al suo ribaltamento in secondo grado, va evidenziato, in aderenza aicanoni di metodo sin qui esposti, in primis che:a) è aderente ai principi di diritto sin qui ricordati l’affermazione del giudicedi primo grado secondo cui l’essere [OSCURATO:PERSONA] un ‘uomo’ dell’[OSCURATO:PERSONA] – in senso diappartenenza criminale – non rappresenta un idoneo riscontro alla chiamata inreità de relato proveniente dal [OSCURATO:PERSONA] (e avente come fonte il [OSCURATO:PERSONA]): ciò perché,pur in un contesto di possibile riscontro logico di tipo indiretto (v. sopra), mancauna idonea base cognitiva circa il fatto che l’omicidio [OSCURATO:PERSONA] fosse statooggetto di specifica programmazione all’interno del gruppo e manca il riscontro‘di ruolo’, nel senso che le compartecipazioni dell’[OSCURATO:PERSONA] a reati commessidall’[OSCURATO:PERSONA] hanno ad oggetto condotte estorsive e di detenzione di armi, non giàdi omicidio; le argomentazioni del giudice di secondo grado su tale punto nonhanno alcuna forza persuasiva superiore, ben potendo essere stato un altrosoggetto – nel caso concreto – a coadiuvare [OSCURATO:PERSONA];b) è aderente ai principi di diritto qui ricordati la particolare cautela espressanella decisione di primo grado verso la parte del narrato del [OSCURATO:PERSONA] riguardantela posizione [OSCURATO:PERSONA], dato che la fonte principale del [OSCURATO:PERSONA] resta il [OSCURATO:PERSONA], soggettoche in entrambi i gradi di giudizio non è stato ritenuto realmente compartecipedel gesto delittuoso e della sua progettazione; ciò, pur ritenendosi attendibile ilPanico in via generale, resta un dato ambiguo, quanto alla affidabilità della fonteprimaria e su tale punto non vi sono argomentazione persuasive del giudice disecondo grado;c) non vi è coinvolgimento soggettivo dell’[OSCURATO:PERSONA] negli elementi di provariguardanti il mezzo utilizzato per commettere il delitto, così come evidenziato inprimo grado, e la fonte [OSCURATO:PERSONA], sicuramente di interesse, parla però diavvenimenti che al più fanno luce su una fase antecedente e non sul momentoesecutivo in senso stretto; anche in tal caso non può parlarsi di riscontroconnotato da specificità sulla condotta concorsuale dell’[OSCURATO:PERSONA].6.1 Da ciò la considerazione per cui l’aspetto di interesse – a fini dirivalutazione della piattaforma probatoria – sarebbe rappresentato dalladocumentazione del traffico telefonico, aspetto ritenuto essenziale nellamotivazione della decisione impugnata.Ma si tratta, a ben vedere, di un dato che non ha alcun reale contenutoinformativo specifico, potendo essere ascritto (il silenzio prolungato degliapparecchi dei due) a più matrici (diverse dalla compresenza di [OSCURATO:PERSONA] sulla motodei killer) e non necessariamente alla comunanza dell’azione delittuosa. Manca,pertanto, quella univocità del dato a rappresentare un anello di una catenacognitiva capace di collocare [OSCURATO:PERSONA] sulla scena del crimine.Tra l’altro, dalle stesse argomentazioni espresse nella decisione di secondogrado si evince che, quando le schede telefoniche sono tornate in uso, i duesoggetti ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) si trovavano in luoghi tra loro assai distanti (Marina diCamerota / Angri), il che rappresenta un elemento di fatto a sostegno dellaipotesi alternativa di una autonomia operativa tra i due, fermo restando il notocollegamento amicale e criminale.Non vi è pertanto, nel complesso della motivazione espressa dalla Corte disecondo grado, alcun attributo di maggiore persuasività, quanto un dissenso daalcune opzioni valutative del giudice di primo grado, opzioni che, peraltro,risultano maggiormente in linea con i principi di metodo espressi da questa Cortedi legittimità.Ciò conduce all’annullamento della decisione con rinvio per nuovo giudizio –quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] – come da dispositivo. Assorbito ma non precluso(in rapporto alle scelte del giudice del rinvio) il motivo sulla configurabilità dellaaggravante del metodo mafioso. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di alfano carminelimitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1. cod. pen., cheesclude, ferma restando la pena inflitta. rigetta nel resto il ricorso di alfano.annulla la sentenza impugnata nei confronti di adini marcello, con rinvio pernuovo giudizio alla corte di assise di appello di napoli.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA]