CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 gennaio 2025
Cassazione n. 14445/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di erede del dott.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege presso l’indirizzo pec dell’AvvocatoMarco Tortorella, che li rappresenta e difende-ricorrenti-controPresidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Economia e delledomiciliati ope legis presso l’indirizzo pec dell’Avvocatura Generale DelloStato, che li rappresenta e difende-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.113/2025 depositatail 09/01/2025;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 15853/2025Numero sezionale 225/2026Numero di raccolta generale 14445/2026Data pubblicazione 15/05/2026dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente alpagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudiziodi legittimità, che liquida in Euro 6.500,00 per compensi, oltre a eventualispese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 14/05/2026Il PresidenteLina Rubino