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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2022

Cassazione n. 39731/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Salerno, con sentenza del 18/03/2022, ha confermato la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Salerno, del 10/02/2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione a due episodi del reato di cui all'art. 640, comma secondo n. 2-bis, cod. pen. in forma consumata e tentata.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso con cui si contesta il vizio della motivazione in relazione all'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen., è generico nonchè meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (si veda, in particolare, pag. 5 sulle evidenti condizioni di minorata difesa della vittima, soggetto prossimo agli 80 anni, che credendo di trovarsi di fronte ad un ex collega di lavoro gli aveva consegnato, nell'arco di pochi minuti, una ingente somma di denaro, mentre la stessa condotta truffaldina dell'imputato aveva immediatamente insospettito la seconda vittima, più giovane); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso, il 13 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Salerno, con sentenza del 18/03/2022, ha confermato la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Salerno, del 10/02/2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione a due episodi del reato di cui all'art. 640, comma secondo n. 2-bis, cod. pen. in forma consumata e tentata. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso con cui si contesta il vizio della motivazione in relazione all'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen., è generico nonchè meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (si veda, in particolare, pag. 5 sulle evidenti condizioni di minorata difesa della vittima, soggetto prossimo agli 80 anni, che credendo di trovarsi di fronte ad un ex collega di lavoro gli aveva consegnato, nell'arco di pochi minuti, una ingente somma di denaro, mentre la stessa condotta truffaldina dell'imputato aveva immediatamente insospettito la seconda vittima, più giovane); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 13 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 39731/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris