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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 33786/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2022 della CORTE di APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 28 marzo 2022 dalla Corte di appello di Venezia, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Vicenza che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 624 cod. pen.

Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, le imputate si sarebbero impossessate della somma di euro 3.000,00, prelevandola dalla cassa del supermercato "[OSCURATO:PERSONA]", sito in Sovizzo, approfittando della circostanza che la commessa era distratta dalla richiesta di altre persone.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello, le imputate, con un unico atto di impugnazione, hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo del loro difensore.

2.1. Con un unico motivo, deducono il vizio di motivazione.

Le ricorrenti contestano la motivazione della sentenza impugnata e sostengono che la Corte di appello avrebbe travisato le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], commessa del supermercato.

In particolare, avrebbe ritenuto che la Bovo avrebbe riferito che: sentendo il rumore di chiusura del cassetto, si sarebbe precipitata presso la cassa e avrebbe visto le imputate prelevare il denaro per poi darsi alla fuga; all'interno del supermercato, si trovavano solo le imputate.

Dal verbale delle sommarie informazioni rese dalla Bovo, invece, emergerebbe che: quest'ultima, dopo aver sentito il rumore della chiusura del cassetto, si era precipitata presso la cassa e, trovandola aperta e senza denaro, si era insospettita per il comportamento tenuto in precedenza dalle imputate; all'interno dell'esercizio commerciale, nel momento del furto, erano presenti altre due donne e un uomo.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.

1.1. L'unico motivo è inammissibile, essendo completamente versato in fatto.

La Corte di appello, in ogni caso, ha reso una motivazione adeguata e priva di vizi logici, fondando il giudizio di responsabilità non sulla presunta dichiarazione della commessa di avere visto le imputate prelevare il denaro, ma sul comportamento complessivo tenuto delle due donne: che si fermavano a parlare tra loro mentre pagavano la merce da loro acquistata; che si trattenevano nei pressi della cassa senza alcuna effettiva ragione; che poi si davano alla fuga.

La Corte territoriale, dunque, non è incorsa in alcun travisamento delle dichiarazioni rese dalla commessa, che, nella parte della sentenza nella quale è riassunto il contenuto delle sommarie informazioni, sono correttamente riportate, anche con riferimento al numero di persone presenti nell'esercizio commerciale.

Al riguardo, va ribadito che il travisamento della prova non può essere confuso con un'alternativa lettura degli esiti delle risultanze istruttorie, come fatto dal ricorrente, in quanto esso è configurabile solo quando si introduce nella motivazione un'informazione rilevante che non esiste nel processo, quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia o quando si incorre in un errore percettivo (e non valutativo) della prova stessa; l'errore deve essere tale da minare alle fondamenta il ragionamento del giudice, e deve cadere sul significante, ossia sul documento, e non sul significato, ossia sul documentato (Sez.

U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269787).

2. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2022 della CORTE di APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 28 marzo 2022 dalla Corte di appello di Venezia, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Vicenza che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 624 cod. pen. Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, le imputate si sarebbero impossessate della somma di euro 3.000,00, prelevandola dalla cassa del supermercato "[OSCURATO:PERSONA]", sito in Sovizzo, approfittando della circostanza che la commessa era distratta dalla richiesta di altre persone. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, le imputate, con un unico atto di impugnazione, hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo del loro difensore. 2.1. Con un unico motivo, deducono il vizio di motivazione. Le ricorrenti contestano la motivazione della sentenza impugnata e sostengono che la Corte di appello avrebbe travisato le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], commessa del supermercato. In particolare, avrebbe ritenuto che la Bovo avrebbe riferito che: sentendo il rumore di chiusura del cassetto, si sarebbe precipitata presso la cassa e avrebbe visto le imputate prelevare il denaro per poi darsi alla fuga; all'interno del supermercato, si trovavano solo le imputate. Dal verbale delle sommarie informazioni rese dalla Bovo, invece, emergerebbe che: quest'ultima, dopo aver sentito il rumore della chiusura del cassetto, si era precipitata presso la cassa e, trovandola aperta e senza denaro, si era insospettita per il comportamento tenuto in precedenza dalle imputate; all'interno dell'esercizio commerciale, nel momento del furto, erano presenti altre due donne e un uomo. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 1.1. L'unico motivo è inammissibile, essendo completamente versato in fatto. La Corte di appello, in ogni caso, ha reso una motivazione adeguata e priva di vizi logici, fondando il giudizio di responsabilità non sulla presunta dichiarazione della commessa di avere visto le imputate prelevare il denaro, ma sul comportamento complessivo tenuto delle due donne: che si fermavano a parlare tra loro mentre pagavano la merce da loro acquistata; che si trattenevano nei pressi della cassa senza alcuna effettiva ragione; che poi si davano alla fuga. La Corte territoriale, dunque, non è incorsa in alcun travisamento delle dichiarazioni rese dalla commessa, che, nella parte della sentenza nella quale è riassunto il contenuto delle sommarie informazioni, sono correttamente riportate, anche con riferimento al numero di persone presenti nell'esercizio commerciale. Al riguardo, va ribadito che il travisamento della prova non può essere confuso con un'alternativa lettura degli esiti delle risultanze istruttorie, come fatto dal ricorrente, in quanto esso è configurabile solo quando si introduce nella motivazione un'informazione rilevante che non esiste nel processo, quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia o quando si incorre in un errore percettivo (e non valutativo) della prova stessa; l'errore deve essere tale da minare alle fondamenta il ragionamento del giudice, e deve cadere sul significante, ossia sul documento, e non sul significato, ossia sul documentato (Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269787). 2. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa del
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