CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 2021
Cassazione n. 47362/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La CORTE APPELLO di FIRENZE, con sentenza in data 14/01/2021, riformava la sentenza con la quale il GUP del TRIBUNALE di FIRENZE in data 13/07/2020, all'esito di giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva condannato SIGNORELLI Mario e COPPOLA Vincenzo a pena di giustizia per i reati, riuniti per continuazione, di rapina pluriaggravata e di porto ingiustificato di arma, commessi a FIRENZE il 28/03/2019, nel senso che rideterminava per entrambi la pena inflitta, riducendola. SIGNORELLI e COPPOLA propongono entrambi ricorso per cassazione, a mezzo del difensore. SIGNORELLI deduce un vizio di motivazione che non ha esplicitato, limitandosi a enunciazioni di principio. COPPOLA deduce i seguenti motivi: - come primo e come quarto, vizio di motivazione quanto alla prova della responsabilità, senza ulteriori precisazioni; - come secondo, vizio di motivazione in ordine alla partecipazione alla rapina, essendosi egli fermato alla sola fase preparatoria; come terzo, travisamento della prova circa la sua identificazione, posto che era stato indicato come persona di 50 anni, mentre invece al momento del fatto ne aveva 75; - come quinto, vizio di motivazione sul calcolo della continuazione. I ricorsi sono inammissibili. Quello proposto da [OSCURATO:PERSONA] è del tutto generico, e quindi manifestamente infondato. Altrettanto manifestamente infondati sono quelli proposti da COPPOLA: - i primi quattro, articolati in fatto, sono stati proposti al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass. pen., sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, rv. 253099) che è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). La CORTE di APPELLO ha fornito congrua e logica motivazione sulla responsabilità del ricorrente, alla stregua delle dichiarazioni dei testimoni, sull'accento campano di uno dei rapinatori, e sulle circostanze che fosse più anziano del complice e che indossasse abiti del tutto simili a quelli che aveva il giorno precedente la rapina, quando era stato ripreso dalla videosorveglianza, mentre ha spiegato perché la ricostruzione alternativa da lui fornita è del tutto inattendibile; - il quinto motivo ha trovato puntuale replica da parte del Collegio di appello al n. 3 della motivazione, allorché ha distinto fra due condotte di rapina, una riguardante la pistola e l'altra il denaro, poi riunite per continuazione. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23/11/2021 Il conigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]