CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 29407/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 23176-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona dell'institore e rappresentante speciale per procura rilasciata Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.88, in virtù di procura in calce al presente atto; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., -intimati- avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma, comunicata in data 28 luglio 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 giugno 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ricorre per cassazione avverso l'ordinanza resa il 25 luglio 2017 dal Tribunale di Roma, che ha rigettato l'opposizione proposta dalla ricorrente avverso due decreti che - nell'ambito di un processo civile promosso in suo danno da [OSCURATO:SOCIETA]. per il riconoscimento e il pagamento di riserve formulate nel corso dell'esecuzione dell'appalto relativo alla realizzazione della stazione dell'alta velocità di [OSCURATO:PERSONA] - l'avevano condannata a pagare 32.285 euro in favore di ciascuno dei due consulenti tecnici nominati dal giudice. L'opponente aveva contestato la liquidazione, sostenendo la collegialità dell'incarico affidato dal giudice, l'erronea adozione quale parametro di riferimento dei valori delle singole riserve anziché quello del valore complessivo della controversia, l'intima connessione delle riserve e la ripetitività delle tematiche affrontate dai consulenti e la mancata esplicitazione delle modalità di computo degli importi. Gli intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. non hanno proposto difese. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in quattro motivi. 1) I primi due motivi sono strettamente connessi e attengono al mancato riconoscimento della collegialità dell'incarico conferito ai due consulenti tecnici. a) Il primo motivo contesta "violazione del disposto dell'art. 53 del d.P.R. 115/201211 : la collegialità dell'incarico risulterebbe "di ogni evidenza" dalla lettura del provvedimento reso dal giudice nel corso dell'udienza del 2 luglio 2014, ove non vi è distinzione di ruoli tra i due consulenti né si chiede loro di compiere separatamente le indagini e/o di depositare distinti elaborati, così che il giudice non avrebbe potuto procedere alla liquidazione di un compenso distinto per i due consulenti, ma avrebbe dovuto invece determinare un corrispettivo unitario contenente gli onorari del singolo perito con la maggiorazione prevista per il secondo consulente. b) Il secondo motivo denuncia "violazione dell'art. 115 c.p.c." in relazione alla negata natura collegiale dell'incarico: il Tribunale ha affermato che la ricorrente non ha dato prova della natura collegiale dell'incarico "non avendo prodotto il provvedimento con cui il Tribunale aveva disposto lo svolgimento di una consulenza tecnica d'ufficio con l'individuazione dei periti da nominare", quando invece è stata fornita piena prova della collegialità "tramite la produzione del provvedimento di nomina e giuramento dei consulenti tecnici d'ufficio". I motivi non possono essere accolti. È vero che l'art. 53 dispone che "quando l'incarico è stato conferito a un collegio di ausiliari il compenso globale è determinato sulla base di quello spettante al singolo, aumentato del 40% per ciascuno degli altri componenti del collegio". Nel caso in esame, però, la collegialità è stata esclusa dal Tribunale, che ha sottolineato come questa non emerga dal provvedimento di nomina dei tecnici e che invece la nomina di due consulenti autonomi si ricava dai seguenti elementi: anzitutto la diversa natura degli oggetti degli accertamenti richiesti ai due professionisti (rispettivamente tecnico-ingenieristica ed amministrativo- contabile), cui corrisponde la loro differenza di specializzazione e di competenze, e poi la determinazione di distinti acconti a favore di ciascun consulente. Il ragionamento del Tribunale non si pone in contrasto - a differenza di quanto sostiene la ricorrente - con quanto affermato in materia da questa Corte.Come ha puntualizzato Cass. n. 11178/2017, richiamata dalla ricorrente, un incarico è collegiale quando "avviene in necessario coordinamento con altro incarico (principale), con accertamenti che tendono ad uno ed uno solo accertamento", il che è stato appunto escluso per il caso in esame dal Tribunale. 3. Il terzo motivo fa valere "violazione dell'art. 1 del d.m. 30 maggio 2002 in tema di modalità di computo del corrispettivo": nell'ambito del procedimento di opposizione la ricorrente aveva contestato che il giudice avesse assunto quale parametro per la determinazione del compenso non il valore della controversia, come prescritto dal d.m., ma quello di ciascuna delle riserve, senza tenere conto dell'unitarietà e identità dei temi d'indagine. Il motivo non può essere accolto. La ricorrente ripropone a questa Corte la doglianza già fatta valere in sede di opposizione. La doglianza è stata considerata dal Tribunale, che ha negato, con accertamento in fatto insindacabile da questa Corte di legittimità ove motivato (si veda al riguardo Cass. 21963/2017), l'unitarietà e intima connessione e ripetitività degli accertamenti, essendo stato chiesto ai consulenti di svolgere indagini di diversa natura e di farlo su una serie di riserve aventi ciascuna - con l'eccezione di alcune, accorpate e considerate unitariamente - diverso oggetto e incidenza economica, in relazione a ciascuna delle quali andavano compiute indagini. 4. Il quarto motivo denuncia "violazione dell'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c., in relazione al d.m. 30 maggio 2002, artt. 2 e 3 per nullità e comunque per mancanza di motivazione su un punto decisivo del provvedimento impugnato": la ricorrente aveva contestato con l'opposizione che i decreti erano viziati dal fatto che il giudice, aderendo acriticamente a quanto dedotto nelle istanze di liquidazione presentate dai tecnici, non aveva in alcun modo esplicitato le modalità del computo operato e al riguardo il Tribunale ha risposto con "motivazione del tutto inesistente", essendosi limitato a dire che le modalità di computo degli importi liquidati devono ritenersi implicitamente corrispondenti a quelle risultanti da dette istanze, cui il giudice ha fatto tacito rinvio. Il motivo è inammissibile. La ricorrente non considera che il Tribunale, dopo avere sottolineato l'implicito rinvio operato dal giudice della liquidazione, ha rilevato il valore meramente formale della censura, dovendosi ritenere corretta l'individuazione della norma tariffaria applicabile, l'art. 11 del d.m. 30 maggio 2011, ratio decidendi non censurata dalla ricorrente. II. Il ricorso va pertanto rigettato. Non vi è provvedimento sulle spese, non essendosi gli intimati difesi nel giudizio di cassazione. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dov