CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 44681/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Bari del 5.2.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 16.6.2016 il Tribunale di Trani aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile della ricettazione di un telefono cellulare di provenienza furtiva e della contravvenzione di cui all'art. 707 cod. pen. per aver detenuto, senza giustificato motivo, due chiavi triple in dotazione alle Ferrovie dello Stato utilizzabili come grimaldelli e, ricondotto il fatto di cui al capo a) nella ipotesi contemplata nel capoverso dell'art. 648 cod. pen., lo aveva condannato alla pena complessiva di mesi 6 di reclusione ed Euro 400 di multa oltre al pagamento delle spese processuali, 2. la Corte di Appello di Bari, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere quanto alla contravvenzione di cui al capo b) perché estinta per prescrizione ed ha rideterminato la pena per il solo capo a) in mesi 6 di reclusione ed Euro 300 di multa; 3. ricorre per cassazione il difensore del Pontecorvo lamentando: 3.1 violazione di legge con riferimento agli artt. 129 cod. proc. pen. e 157 cod. pen.: rileva, infatti, che avendo il primo giudice ricondotto il fatto nella ipotesi di cui al capoverso dell'art. 648 cod. pen. era alla pena ivi prevista che doveva essere parametrato il tempo utile per il maturarsi della prescrizione sicché il delitto, consumatosi il 25.8.2010, era prescritto, ai sensi dell'art. 159 cod. pen., alla data del 25.2.2018; 3.2 vizio di motivazione: rileva che il reato contestato non è stato correttamente qualificato atteso che, negando che il ricorrente si fosse reso responsabile del furto del telefono, la Corte ha tuttavia affermato che l'unica alternativa percorribile era quella della ricezione dello stesso che integra di per sé la fattispecie tipica; sottolinea che a tale conclusione la Corte è pervenuta ritenendo superfluo l'accertamento sul responsabile del reato presupposto ma omettendo di considerare che la condotta di ricettazione implica la consapevolezza della origine delittuosa della cosa ricevuta; 4. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del ricorso: rileva, infatti, la manifesta infondatezza del primo motivo da momento che il termine di prescrizione del delitto di ricettazione, anche nella ipotesi "lieve", è comunque quello di dieci anni parametrato sulla pena prevista per la ipotesi ordinaria di cui al comma 1 dell'art. 648 cod. pen.; sottolinea, inoltre, la manifesta infondatezza anche del secondo motivo richiamando la costante giurisprudenza di questa Corte circa la portata indiziaria della mancata o insufficiente giustificazione della disponibilità di cose di provenienza delittuosa. 5. La sentenza impugnata va annullata senza rinvio poiché il reato era già prescritto alla data della sentenza di appello. E' pacifico che l'ipotesi attenuata prevista dal secondo comma dell'art.648 cod. pen. non costituisce una autonoma previsione incriminatrice, ma una circostanza attenuante speciale; ne consegue che, ai fini dell'applicazione della prescrizione, deve aversi riguardo alla pena stabilita dal primo comma del predetto articolo (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv. 269492 - 01). Ciò non di meno, quando la Corte di Appello di Bari ha deciso sul gravame del Pontecorvo confermandone la responsabilità per il delitto di ricettazione, avrebbe in realtà dovuto prendere atto del decorso del termine di dieci anni dalla data di consumazione del reato come indicata nel capo di imputazione (25.8.2010); il termine di decennale è quello risultante dal combinato disposto degli artt. 157 comma 1 e 161 comma 2 cod. pen. non risultando, peraltro, periodi di sospensione del suo corso e pur considerando quello legato alla emergenza "COVID" ed era perciò interamente maturato alla data della sentenza, ovvero al 5.2.2021. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescri