CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 gennaio 2023
Cassazione n. 13330/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 16270/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi daWavvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati in Roma presso lo [OSCURATO:PERSONA] & Partners, in [OSCURATO:PERSONA] 57 Pec: :[OSCURATO:EMAIL] -ricorrenti - ‘:ontro Comune di [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 3777/2019 del TRIBUNALE di LECCE, depositata il 03/12/2019; JA2,3 34,5) 1 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/01/2023 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: I coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero davanti al Giudice di Pace di Lecce il Comune di [OSCURATO:PERSONA] per sentirne pronunciare la condanna al risarcimento del danno ingiusto subìto ai sensi dell'art. 2043 c.c. corrispondente alla spesa sostenuta per incaricare un 'professionista del compito di procedere davanti al giudice tributario per l'annullamento di una cartella esattoriale emessa dal Comune per presunto debito ICI. [OSCURATO:PERSONA] di Pace adito, analizzate le prove documentali e testimoniali, accolse la domanda, condannando il Comune convenuto a pagare agli attori, a titolo di risarcimento del danno, una somma corrispondente a quella sostenuta per il conferimento dell'incarico professionale. Il Comune propose appello con atto notificato in data 27/11/2017 e provvide all'iscrizione a ruolo della causa in data 15/12/2017, dunque tardivamente rispetto al termine di legge. In data 14/2/2018, successivamente alla costituzione degli appellati e alla proposizione da parte di questi di formale eccezione di tardività dell'iscrizione a ruolo dell'appello, l'appellante depositò un'istanza di rimessione in termini allegando un certificato medico dal quale• risultava che non aveva potuto effettuare tempestivamente l'iscrizione a ruolo della impuanazione per una sopravvenuta condizione morbosa. Il Tribunale di Lecce, ritenuta fondata la richiesta di rimessione in termini proposta dall'appellante relativamente all'iscrizione a ruolo della causa, e accertato che tra le parti era stato instaurato un procedimento giudiziario davanti alla Commissione Tributaria esitato nell'annullamento della cartella esattoriale con pronuncia accessoria di integrale compensazione delle spese, sia di primo sia di secondo grado, e che la sentenza era passata in giudicato, ritenne che la domanda degli attori fosse da ritenere improcedibile perché, pur formulata con riferimento ad una causa petendi diversa, la stessa era assorbita dalla discipina delle spese giudiziali di cui agli artt. 90 e ss. contenuta nella pronuncia accessoria della sentenza di annullamento della cartella, su cui era calato il giudicato. La sentenza ha fatto espresso riferimento alle "spese legali sostenute dalla parte per la sua assistenza e difesa in giudizio da parte del professionista incaricato" che costituiscono "un elemento accessorio rispetto alla domanda principale" e che non possono essere fatte valere con l'indicazione, quale "causa petendi", di "un diverso titolo posto a base della domanda", e cioè a titolo di risarcimento dannlu. La sentenza aggiunge, correttamente (ma ad abundantiam) che neppure nel caso in cui la domanda la si voglia qualificare ai sensi dell'art. 96 c.p.c. la stessa può essere fatta valere come autonoma causa petendi. Avverso la sentenza che, in accoglimento dell'appello, ha dichiarato improponibile la domanda di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannandoli alle spese del doppio grado, i soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi. L'intimato non ha svolto, attività difensiva in questa sede. La causa è stata assegnata per la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380 bis, 1 co. c.p.c. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso - "error in procedendo", violazione dell'art. 153 co. 2 e dell'art. 347 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 4 3 c.p.c, - i ricorrenti lamentano che il Tribunale abbia consentito la rimessione in termini nonostante l'iscrizione a ruolo dell'appello fosse intervenuta oltre il termine perentorio di decadenza e che abbia ammesso la rimessione nonostante l'istanza fosse stata presentata dopo oltre due mesi dalla scadenza del termine per l'iscrizione a ruolo e soltanto a seguito di specifica eccezione dei convenuti. Ciò contrasterebbe con il consolidato indirizzo di questa Corte secondo cui l'istanza di rimessione in termini deve essere presentata nell'immediatezza dell'evento da intendersi quale immediatezza della reazione al palesarsi della necessità di svolgere un'attività processuale ormai preclusa. Il motivo è inammissibile avendo il giudice valutato le ragioni della rimessione in termini, di guisa che è precluso a questa Corte il sindacato sulle ragioni della decisione, decisione peraltro del tutto conforme alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui la rimessione in termini deve essere richiesta entro un termine ragionevolmente contenuto ma non necessariamente coincidente con quello in cui si è manifestato l'impedimento (Cass., 3, [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 23561, Cass., 2, n. 4841 del 26/3/2012; Cass., 3, n. 25289 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]). Con il secondo motivo di ricorso - violazione dell'art. 112 cpc e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. - i ricorrenti assumono che il giudice sia andato ultra petita partium avendo pronunciato in modo difforme rispetto alla domanda: mentre questa era stata formulata ai sensi dell'art. 2043 c.c./ e correttamente qualificata dal giudice di primo grado quale domanda risarcitoria, il Tribunale ha pronunciato in modo difforme ritenendo che la domanda fosse assorbita dalla disciplina delle spese processuali.Con il terzo motivo di ricorso - nullità del procedimento per omessa pronuncia in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. - i ricorrenti lamentano che la sentenza d'appello, avendo riqualificato la domanda quale volta ad ottenere una sostanziosa refusione delle spese processuali, abbia omesso di pronunciare sulla richiesta risarcitoria che trovava titolo nella spendita di attività stragiudiziale, quale riportata nel preavviso di fattura con specificazione delle singole attività difensive. Con il quarto motivo di ricorso - falsa applicazione degli artt. 90 e ss. c.p.c. , violazione dell'art. 2043 c.c. in relazione all'art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c. - i ricorrenti insistono nel censurare la sentenza per non avere pronunciato sulle spese sostenute per l'attività stragiudiziale svolta dal professionista incaricato. Con il quinto motivo di ricorso - falsa applicazione degli artt. 90 e ss, c.p.c. e violazione dell'art. 2043 c.c. in relazione all'art. 360 cc. 1 n. 3 c,p.c, - i ricorrenti tornano a lamentare che il giudice del gravame abbia ricondotto la domanda risarcitoria al , regime delle spese processuali pur in presenza di pronunce di questa Corte che hanno ritenuto costituire danno risarcibile la spesa sostenuta per ottenere l'annullamento giudiziale di un atto amministrativo illegittimo. Con il sesto motivo di ricorso - falsa applicazione degli artt. 90 e ss. c.p.c. e violazione dell'art. 2043 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.- i ricorrenti tornano a lamentare che il giudice del gravame abbia erroneamente applicato la disciplina delle spese processuali senza considerare che la domanda aveva quale petitum e causa petendi un danno ingiusto commesso con dolo o colpa grave. Mentre i motivi terzo e quarto - afferenti alle spese sostenute per l'attività stragiudiziale - non rispettano i requisiti di contenuto-forma del ricorso prescritti dall'art. 366 n. 6 c.p.c. in quanto i ricorrenti non riproducono di quali spese si tratti, e come ne abbiano specificamente veicolato la richiesta nel grado d'appello, ,così da non porre questa Corte nella possibilità di valutare l'ammissibilità della censura, i residui motivi secondo, quinto e sesto possono essere trattati congiuntamente per ragioni di connessione avendo tutti ad oggetto il capo di sentenza che ha ritenuto improcedibile la domanda ex art. 2043 c.c. in quanto la stessa era assorbita dalla pronuncia accessoria sulle spese contenuta nella sentenza di annullamento della cartella esattoriale: ad avviso dei ricorrenti la domanda non avrebbe dovuto essere considerata assorbita dalla pronuncia sulle spese in quanto gli attori avevano prospettato una autonoma lesione del proprio diritto soggettivo all'integrità patrimoniale. i motivi sono inammissibili perché non impugnano in modo idoneo la ratio decidendi dell'impugnata sentenza secondo la quale la pronuncia sulle spese legali sostenute dalla parte per la sua assistenza e difesa in giudizio è sempre accessoria rispetto a quella che pronuncia - nel caso in esame sentenza di annullamento di una cartella esattoriale - e non può costituire oggetto di un'autonoma domanda ai sensi delVart. 2043 c.c. Se perfino sulla domanda di danni per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. la pronuncia del giudice ha natura accessoria rispetto alla pronuncia di merito, secondo quanto espressamente ritenuto da questa Corte, senza che sia configurabile un concorso, anche alternativo, tra le due domande, dovendo la domanda per i danni asseritamente derivati da una condotta di carattere processuale, essere formulata esclusivamente nel relativo giudizio di merito (Cass., 1, n. 32029 del 9/12/2019; Cass., 3, n. 26545 del 30/9/2021), ciò vale a fori-fori per la pronuncia sulle spese ai sensi degli artt. 90 e ss. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile. Non occorre provvedere sulle spese perché la parte intimata non ha svolto difese in questa sede; P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile; Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nell