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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 12 gennaio 2022

Cassazione n. 45179/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2022 del TRIBUNALE di AGRIGENTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del secondo motivo di ricorso; lette le conclusioni scritte dei difensori dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno riferito di concordare con le conclusioni del Procuratore generale; Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 12 gennaio 2022 il Tribunale di Agrigento, in rito immediato conseguente ad opposizione a decreto penale di condanna, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 1.500 euro di ammenda per il porto ingiustificato fuori della propria abitazione di un coltello a serramanico (art. 4

I. 18 aprile 1975, n. 110), fatto avvenuto il 9 settembre 2019.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi di seguito descritti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

Con il primo motivo deduce erronea applicazione della legge penale e motivazione manifestamente illogica o contraddittoria in punto di dichiarazione di responsabilità, in quanto l'imputato aveva un giustificato motivo per portare con sé il coltello, che era stato impiegato nella potatura degli olivi della campagna in cui aveva lavorato durante il giorno, avrebbe riferito immediatamente tale giustificato motivo se solo i Carabinieri glielo avessero chiesto, la circostanza della giornata di lavoro in campagna è stata riferita da diversi testimoni le cui dichiarazioni sono state ingiustamente svalutate dal giudice del merito.

Con il secondo motivo deduce erronea applicazione della legge penale e motivazione manifestamente illogica o contraddittoria in punto di mancata concessione della causa di non punibilità dell'art. 131-bis cod. pen., in quanto il giudice avrebbe, in contrasto con le risultanze istruttorie, sostenuto che l'imputato aveva l'abitudine di portare con sé il coltello mentre sarebbe vero il contrario, e perché comunque la lievità della condotta era stata sostenuta dallo stesso giudice quando ha applicato l'attenuante speciale prevista nello stesso art. 4

I. n. 110 del 1975 che permette l'applicazione della sola pena pecuniaria.

Con il terzo motivo lamenta erronea applicazione della legge penale e motivazione manifestamente illogica o contraddittoria in punto di mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, che avrebbero dovuto essere riconosciute in ragione dell'utilizzo del coltello per finalità lavorative e la totale mancanza di capacità a delinquere dell'imputato.

Con il quarto motivo erronea applicazione della legge penale e motivazione manifestamente illogica o contraddittoria in punto di mancata concessione della sospensione condizionale della pena, chiesta dall'imputato, ma non riconosciuta sull'assunto che sarebbe contrario ai suoi interessi, attesa la lievità della sanzione, laddove al contrario l'imputato, che non ha alcun interesse a conservarsi la sospensione non avendo intenzione di delinquere, ritiene sia conforme ai suoi interessi sia per il risparmio di spesa sia per il più rapido effetto di estinzione della pena.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale della Cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo di ricorso.

Con nota di conclusioni scritte i difensori dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], hanno concordato con le conclusioni del Procuratore generale.Considerato in diritto

1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Le censure formulate nel motivo mirano a contestare la correttezza dell'applicazione dei criteri di valutazione degli elementi probatori mediante il quale si è formato il convincimento del giudice.

Nel giudizio di legittimità il sindacato sulla correttezza della valutazione della prova, però, è molto ristretto, perchè non può consistere nella rivalutazione della gravità, della precisione e della concordanza degli indizi, dato che ciò comporterebbe apprezzamenti riservati al giudice di merito, ma deve limitarsi al controllo logico e giuridico della struttura della motivazione, al fine di verificare se sia stata data esatta applicazione ai criteri legali ed alle regole della logica nell'interpretazione dei risultati probatori.

Nel caso in esame, il ricorrente non riesce ad individuare un travisamento per invenzione o per omissione di alcuno degli elementi di prova introdotti in giudizio, ma si limita a dare agli stessi una lettura diversa da quella cui è pervenuto il giudice del merito.

Nel contesto degli elementi di prova introdotti in giudizio non è illogico, però, che la pronuncia di primo grado abbia concluso nel senso della inesistenza del giustificato motivo dell'utilizzo del coltello per la potatura degli olivi, avendo evidenziato che l'imputato disponeva in campagna di un locale attrezzi agricoli dove la mattina aveva trovato il coltello e, pertanto, non aveva bisogno di portarlo con sé, e che, peraltro, risultava che quella sera non stava tornando a casa ma stava andando ad una serata con amici, e si era tolto gli abiti da lavoro, tranne che stranamente proprio i pantaloni.

In un contesto di questo tipo, in cui la versione fornita dall'imputato oscilla tra la necessità del porto (per essere di ritorno dalla campagna) e la dimenticanza dello stesso (per averlo dimenticato nei pantaloni usati durante il lavoro) non è illogico che il giudice non abbia in definitiva creduto alla versione dell'imputato, e si sia limitato a rilevare che l'imputato, potendolo lasciare in campagna nella cassetta dove lo aveva trovato quella mattina, non aveva alcun giustificato di motivo di portare il coltello con sé nella serata che si apprestava a passare con i suoi conoscenti.

Nè si può ritenere che il giudice abbia omesso la valutazione della giustificazione immediata dei motivi del porto del coltello, in quanto dalla sentenza impugnata emerge che i Carabinieri hanno chiesto dei motivi del porto ed hanno ottenuto in risposta che si trattava di un coltello del nonno (pag. 4 della sentenza impugnata).

In definitiva, le doglianze mosse dal ricorrente si risolvono in una ricostruzione alternativa delle evidenze probatorie, che di per sé non è apprezzabile in sede di legittimità (Sez. 2, Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv. 270519-01), e che conduce alla dichiarazione di inammissibilità del motivo di ricorso.

2. Il secondo motivo, dedicato all'applicabilità al caso in esame della causa di non punibilità dell'art. 131-bis cod. pen., è, invece, fondato.

Il giudice di primo grado ha ritenuto non possibile applicare la causa di non punibilità per "la rilevanza penale e l'offensività della condotta posta in essere, oltre che l'allarme sociale destato dal disinvolto porto di oggetti atti ad offendere; il prevenuto peraltro non ha neanche mostrato resipiscenza ma ha tentato ostinatamente senza dare cenni di ravvedimento di ridimensionare la propria responsabilità adducendo le fragili giustificazioni".

La prima frase sulla rilevanza penale e l'offensività della condotta, però, è puramente assertiva, mentre non è logico aver fondato la decisione sulla mancata resipiscenza in una fattispecie penale in cui la liceità del fatto dipende non dalla condotta in sé, che è pacifica e non è negata, ma dall'esistenza o meno di un giustificato motivo.

Nel caso in esame, caduta la ragione di fatto con cui è stato giustificato il diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., si deve rilevare come dalla stessa sentenza impugnata si possa evincere, senza necessità di ulteriori accertamenti di merito, la sussistenza di tutti i presupposti per la sua applicazione, per la personalità dell'agente e la breve durata del porto, e per la mancanza di abitualità del comportamento.

La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis cod. pen., può essere rilevata nel giudizio di legittimità, quando risulti dedotta nei motivi, e sempre che i presupposti per la sua applicazione siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali a tal fine, conformemente a quanto previsto dall'art. 620, comma 1, lett.

I), cod. proc. pen. che consente alla Corte di cassazione di decidere quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto e ed appaia evidente la superfluità del rinvio al giudice di merito (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, [OSCURATO:PERSONA]. 266589; Sez. 2, n.49446 del 03/10/2018, Zingari, Rv. 274476; Sez. 1, n. 27752 del 09/05/2017, Rv. 270271).

In conclusione, deve disporsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non è punibile ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. 3.

Il terzo ed il quarto motivo sono assorbiti.4.

Si precisa che, in conformità all'orientamento già espresso da questa Sezione, va confermata la confisca del coltello (Sez. 1, Sentenza n. 54086 del 15/11/2017, PM in proc.

Loukili, Rv. 272085: la misura di sicurezza patrimoniale della confisca è imposta per tutti i reati concernenti le armi ed è obbligatoria anche in caso di proscioglimento dell'imputato per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., restando esclusa soltanto nell'ipotesi di assoluzione nel merito per insussistenza del fatto).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'imputato non è punibile ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.

Conferma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2022 del TRIBUNALE di AGRIGENTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del secondo motivo di ricorso; lette le conclusioni scritte dei difensori dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno riferito di concordare con le conclusioni del Procuratore generale; Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 12 gennaio 2022 il Tribunale di Agrigento, in rito immediato conseguente ad opposizione a decreto penale di condanna, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 1.500 euro di ammenda per il porto ingiustificato fuori della propria abitazione di un coltello a serramanico (art. 4 I. 18 aprile 1975, n. 110), fatto avvenuto il 9 settembre 2019. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi di seguito descritti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Con il primo motivo deduce erronea applicazione della legge penale e motivazione manifestamente illogica o contraddittoria in punto di dichiarazione di responsabilità, in quanto l'imputato aveva un giustificato motivo per portare con sé il coltello, che era stato impiegato nella potatura degli olivi della campagna in cui aveva lavorato durante il giorno, avrebbe riferito immediatamente tale giustificato motivo se solo i Carabinieri glielo avessero chiesto, la circostanza della giornata di lavoro in campagna è stata riferita da diversi testimoni le cui dichiarazioni sono state ingiustamente svalutate dal giudice del merito. Con il secondo motivo deduce erronea applicazione della legge penale e motivazione manifestamente illogica o contraddittoria in punto di mancata concessione della causa di non punibilità dell'art. 131-bis cod. pen., in quanto il giudice avrebbe, in contrasto con le risultanze istruttorie, sostenuto che l'imputato aveva l'abitudine di portare con sé il coltello mentre sarebbe vero il contrario, e perché comunque la lievità della condotta era stata sostenuta dallo stesso giudice quando ha applicato l'attenuante speciale prevista nello stesso art. 4 I. n. 110 del 1975 che permette l'applicazione della sola pena pecuniaria. Con il terzo motivo lamenta erronea applicazione della legge penale e motivazione manifestamente illogica o contraddittoria in punto di mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, che avrebbero dovuto essere riconosciute in ragione dell'utilizzo del coltello per finalità lavorative e la totale mancanza di capacità a delinquere dell'imputato. Con il quarto motivo erronea applicazione della legge penale e motivazione manifestamente illogica o contraddittoria in punto di mancata concessione della sospensione condizionale della pena, chiesta dall'imputato, ma non riconosciuta sull'assunto che sarebbe contrario ai suoi interessi, attesa la lievità della sanzione, laddove al contrario l'imputato, che non ha alcun interesse a conservarsi la sospensione non avendo intenzione di delinquere, ritiene sia conforme ai suoi interessi sia per il risparmio di spesa sia per il più rapido effetto di estinzione della pena. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale della Cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo di ricorso. Con nota di conclusioni scritte i difensori dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], hanno concordato con le conclusioni del Procuratore generale.Considerato in diritto 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Le censure formulate nel motivo mirano a contestare la correttezza dell'applicazione dei criteri di valutazione degli elementi probatori mediante il quale si è formato il convincimento del giudice. Nel giudizio di legittimità il sindacato sulla correttezza della valutazione della prova, però, è molto ristretto, perchè non può consistere nella rivalutazione della gravità, della precisione e della concordanza degli indizi, dato che ciò comporterebbe apprezzamenti riservati al giudice di merito, ma deve limitarsi al controllo logico e giuridico della struttura della motivazione, al fine di verificare se sia stata data esatta applicazione ai criteri legali ed alle regole della logica nell'interpretazione dei risultati probatori. Nel caso in esame, il ricorrente non riesce ad individuare un travisamento per invenzione o per omissione di alcuno degli elementi di prova introdotti in giudizio, ma si limita a dare agli stessi una lettura diversa da quella cui è pervenuto il giudice del merito. Nel contesto degli elementi di prova introdotti in giudizio non è illogico, però, che la pronuncia di primo grado abbia concluso nel senso della inesistenza del giustificato motivo dell'utilizzo del coltello per la potatura degli olivi, avendo evidenziato che l'imputato disponeva in campagna di un locale attrezzi agricoli dove la mattina aveva trovato il coltello e, pertanto, non aveva bisogno di portarlo con sé, e che, peraltro, risultava che quella sera non stava tornando a casa ma stava andando ad una serata con amici, e si era tolto gli abiti da lavoro, tranne che stranamente proprio i pantaloni. In un contesto di questo tipo, in cui la versione fornita dall'imputato oscilla tra la necessità del porto (per essere di ritorno dalla campagna) e la dimenticanza dello stesso (per averlo dimenticato nei pantaloni usati durante il lavoro) non è illogico che il giudice non abbia in definitiva creduto alla versione dell'imputato, e si sia limitato a rilevare che l'imputato, potendolo lasciare in campagna nella cassetta dove lo aveva trovato quella mattina, non aveva alcun giustificato di motivo di portare il coltello con sé nella serata che si apprestava a passare con i suoi conoscenti. Nè si può ritenere che il giudice abbia omesso la valutazione della giustificazione immediata dei motivi del porto del coltello, in quanto dalla sentenza impugnata emerge che i Carabinieri hanno chiesto dei motivi del porto ed hanno ottenuto in risposta che si trattava di un coltello del nonno (pag. 4 della sentenza impugnata). In definitiva, le doglianze mosse dal ricorrente si risolvono in una ricostruzione alternativa delle evidenze probatorie, che di per sé non è apprezzabile in sede di legittimità (Sez. 2, Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv. 270519-01), e che conduce alla dichiarazione di inammissibilità del motivo di ricorso. 2. Il secondo motivo, dedicato all'applicabilità al caso in esame della causa di non punibilità dell'art. 131-bis cod. pen., è, invece, fondato. Il giudice di primo grado ha ritenuto non possibile applicare la causa di non punibilità per "la rilevanza penale e l'offensività della condotta posta in essere, oltre che l'allarme sociale destato dal disinvolto porto di oggetti atti ad offendere; il prevenuto peraltro non ha neanche mostrato resipiscenza ma ha tentato ostinatamente senza dare cenni di ravvedimento di ridimensionare la propria responsabilità adducendo le fragili giustificazioni". La prima frase sulla rilevanza penale e l'offensività della condotta, però, è puramente assertiva, mentre non è logico aver fondato la decisione sulla mancata resipiscenza in una fattispecie penale in cui la liceità del fatto dipende non dalla condotta in sé, che è pacifica e non è negata, ma dall'esistenza o meno di un giustificato motivo. Nel caso in esame, caduta la ragione di fatto con cui è stato giustificato il diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., si deve rilevare come dalla stessa sentenza impugnata si possa evincere, senza necessità di ulteriori accertamenti di merito, la sussistenza di tutti i presupposti per la sua applicazione, per la personalità dell'agente e la breve durata del porto, e per la mancanza di abitualità del comportamento. La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis cod. pen., può essere rilevata nel giudizio di legittimità, quando risulti dedotta nei motivi, e sempre che i presupposti per la sua applicazione siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali a tal fine, conformemente a quanto previsto dall'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen. che consente alla Corte di cassazione di decidere quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto e ed appaia evidente la superfluità del rinvio al giudice di merito (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, [OSCURATO:PERSONA]. 266589; Sez. 2, n.49446 del 03/10/2018, Zingari, Rv. 274476; Sez. 1, n. 27752 del 09/05/2017, Rv. 270271). In conclusione, deve disporsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non è punibile ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. 3. Il terzo ed il quarto motivo sono assorbiti.4. Si precisa che, in conformità all'orientamento già espresso da questa Sezione, va confermata la confisca del coltello (Sez. 1, Sentenza n. 54086 del 15/11/2017, PM in proc. Loukili, Rv. 272085: la misura di sicurezza patrimoniale della confisca è imposta per tutti i reati concernenti le armi ed è obbligatoria anche in caso di proscioglimento dell'imputato per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., restando esclusa soltanto nell'ipotesi di assoluzione nel merito per insussistenza del fatto). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'imputato non è punibile ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. Conferma
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