CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 33127/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rdinanza del 16/12/2025 della Corte d'assise d'appello di Catanzaroudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'ordinanza sopra indicata, la Corte d’assise d’appello di Catanzaro,quale giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta di applicazione dell’istitutodella continuazione, presentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], ai sensidegli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., non ravvisando la sussistenza delmedesimo disegno criminoso tra i fatti di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, relativi alle sentenze emesse il 23/3/2022 dalla Corte d’appello diCatanzaro, irrevocabile il 06/9/2022 (fatto commesso in [OSCURATO:PERSONA], il 7luglio 2018) ed il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte d’appello di Catanzaro, irrevocabile il03/4/2024 (fatto commesso in Provincia di Crotone, il 22 marzo 2018) -ordinanza del 19/5/2025, proc. n. 530/2024 R. Es. - e la condanna intervenuta,per la partecipazione ad un’associazione per delinquere di stampo mafioso di cuiall’art. 416-bis cod. pen., con la sentenza emessa il 18/12/2023 dalla Corted’assise d’appello di Catanzaro, irrevocabile il 19/02/2025 (fatto commesso inPetilia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal 19 febbraio 2016, con condotta tuttoraperdurante). In particolare, il Giudice dell’esecuzione ha evidenziato ilconsiderevole divario temporale tra i delitti relativi all’acquisto e detenzione disostanze stupefacenti commessi nel marzo e nel luglio 2018 e l’adesione delCastagnino alla cosca mafiosa di [OSCURATO:PERSONA] tra la fine del 2014 e il 2015,non potendosi ritenere che, già al momento dell’affiliazione, egli potesse averprogrammato, o essersi prefigurati, sia pure in linea generale i fatti di cui al T.U.n. 309 del 1990 perché commessi dopo circa tre anni. La Corte aggiunge che idelitti relativi agli stupefacenti, dalla lettura delle sentenze, non risultano essereprevisti nel progetto associativo della cosca mafiosa, né era stata contestata edaccertata la relativa aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., per cui i fattiper i quali è stata richiesta la continuazione dovevano essere considerati comeslegati tra loro e rivelatori di una generica propensione all’attività delinquenziale.2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione GiacintoCastagnino, con rituale ministero difensivo, affidandosi a tre motivi.Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione di legge in relazioneagli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e il vizio della motivazione contravisamento della prova in relazione al perimetro del programma associativo edal ruolo specifico del [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui il giudice dell’esecuzione hanegato la richiesta continuazione, sulla base dell’estraneità dei delitti concernentigli stupefacenti rispetto all’associazione mafiosa a cui il ricorrente aveva aderito,senza considerare che, dalla lettura delle sentenze, il [OSCURATO:PERSONA] “contribuiva agestire i proventi della consorteria…destinandoli alla cd. bacinella della cosca,nonché ai sodali detenuti, anche intrattenendo rapporti con la famiglia‘ndranghetista [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Cutro” da cui acquistava lostupefacente, con condotte costituenti reati satelliti del delitto associativo inesecuzione del suo ruolo.Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione di legge in relazioneagli artt. 81 e 416-bis cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e il vizio della motivazionecon travisamento della prova in ordine alla valutazione del fattore cronologico,dell’origine dei reati satelliti e della nozione di “medesimo disegno criminoso” nelreato associativo mafioso, laddove la Corte non avrebbe considerato che, nellasentenza del 13/7/2022 (proc. “Eleo”), il GUP di Catanzaro, nel riportare che iprimi contatti tra il [OSCURATO:PERSONA] e la cosca sarebbero avvenuti tra il 2014 e il2015, colloca il rito di affiliazione mafiosa solo in data 15 settembre 2018,allorquando il ricorrente avrebbe consolidato la “collaborazione”, avviata nelmarzo-luglio 2018, con il gruppo associativo nel quale sarebbe poi stato“cooptato”; quindi, nel medesimo periodo ed in adesione al medesimo disegnocriminoso, egli, accettando il suo ruolo strutturale nel sodalizio mafioso, avrebbeeseguito il mandato associativo conferitogli, con l’esecuzione del programmacriminoso relativo agli stupefacenti i cui proventi sarebbero stati destinati agliappartenenti alla cosca.Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione di legge in relazione agliartt. 81, 416-bis e 416-bis.1 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e i vizi dellamotivazione nella parte in cui il giudice dell’esecuzione ha negato la richiestacontinuazione, sulla base della mancata contestazione dell’aggravantedell’agevolazione mafiosa nei giudizi di cognizione dei reati concernenti glistupefacenti, circostanza che non potrebbe avere alcuna “efficacia preclusivaautomatica”, mentre la Corte avrebbe dovuto considerare i fatti storici comericostruiti nelle sentenze irrevocabili al fine di verificare in concreto se i reatirelativi agli stupefacenti potessero essere ricompresi nel programma associativomafioso a cui il ricorrente aveva aderito, come desumibile dalla sentenza del GUPdi Catanzaro del 13/7/2022 (proc. “Eleo”), e gli ulteriori fatti del 2018 (proc.“Malapianta”), laddove è stato accertato che il [OSCURATO:PERSONA] acquistava la drogaesclusivamente da [OSCURATO:PERSONA], come impostogli dalla cosca di appartenenza,potendo altresì usufruire di un pagamento dilazionato nel tempo, tipico deirapporti tra associazioni mafiose.3. Il Procuratore generale ha chiesto una dichiarazione d’inammissibilità delricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e quindi deve essere rigettato.2. Le censure formulate con i motivi di impugnazione, da esaminarsicongiuntamente in ragione della loro stretta connessione logico-giuridica,investono la correttezza della decisione con la quale il giudice dell'esecuzione haescluso la configurabilità del vincolo della continuazione tra il delitto dipartecipazione ad associazione di tipo mafioso e i reati concernenti glistupefacenti oggetto delle ulteriori sentenze indicate nell'istanza proposta aisensi dell'art. 671 cod. proc. pen., vincolo che era stato richiesto assumendosiche tali condotte costituirebbero espressione del ruolo rivestito dal ricorrentenell'ambito della consorteria criminale e si collocherebbero nell'attuazione delmedesimo programma criminoso.3. I motivi di ricorso non meritano accoglimento per le ragioni di seguitoesposte.3.1. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ilriconoscimento della continuazione presuppone l'accertamento di un'originariadeliberazione criminosa unitaria, antecedente alla commissione dei singoli reati,con la quale risoluzione questi risultino previamente programmati, almeno nelleloro linee essenziali, quali momenti esecutivi di un progetto criminoso unitario.La relativa prova deve essere ricavata da elementi oggettivi e significativi,desunti dalle concrete modalità di realizzazione delle condotte, dal loro contestospazio-temporale, dalla natura delle violazioni e dalla convergenza verso unafinalità preventivamente concepita, non essendo invece sufficiente la meraomogeneità dei reati, la loro riconducibilità ad un medesimo ambiente criminaleo la manifestazione di una stabile inclinazione a delinquere.In tale prospettiva, la giurisprudenza di questa Corte si è consolidataaffermando che l'unicità del disegno criminoso non può essere desunta dalla solareiterazione di condotte illecite omogenee né da una generica scelta di vitadelinquenziale, poiché la continuazione postula una preventiva ed unitariaideazione delle diverse violazioni, da accertarsi alla luce di elementi sintomaticiquali la vicinanza cronologica tra i fatti, le modalità dell'azione, la tipologia deireati, il bene giuridico leso e il contesto entro il quale le condotte sono maturate(Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Rv. 270074).È stato altresì chiarito che, in materia di rapporti tra reato associativo e reati-fine, il riconoscimento della continuazione non deriva automaticamente dallapartecipazione del soggetto all'associazione criminale, richiedendosi, invece, ladimostrazione che le singole violazioni costituiscano espressione di unapreordinazione unitaria e risultino già contemplate, almeno nelle loro lineeessenziali, nel programma criminoso originariamente elaborato. Ne consegue chela comune riferibilità dei reati ad un medesimo contesto associativo non è di persé sufficiente a dimostrare l'esistenza del medesimo disegno criminoso, essendonecessario verificare in concreto l'effettiva sussistenza di un rapporto dip r e v e n t i v a p r o g r a m m a z i o n e t r a l e d i v e r s e c o n d o t t e( S e z . 1 , n . 2 3 8 1 8 d e l 2 2 / 0 6 / 2 0 2 0 , R v . 2 7 9 4 3 0 ) .3. Alla luce di tali principi, la decisione impugnata risulta immune dallecensure formulate dal ricorrente.3.1. La Corte d'assise d'appello, in funzione di giudice dell'esecuzione, haevidenziato che l'adesione del [OSCURATO:PERSONA] alla cosca mafiosa si colloca in un arcotemporale significativamente anteriore rispetto agli episodi concernenti l'acquistoe la detenzione di sostanze stupefacenti commessi nel marzo e nel luglio del2018, valorizzando il considerevole divario cronologico intercorrente tra lediverse condotte e rilevando come tale elemento fosse incompatibile conl'affermazione di una preventiva programmazione unitaria dei fattisuccessivamente commessi.Il giudice dell'esecuzione ha inoltre rilevato che dalle sentenze irrevocabiliposte a fondamento della richiesta di continuazione non emerge alcun elementoidoneo a dimostrare che i reati concernenti gli stupefacenti costituisserosegmenti esecutivi del programma associativo della cosca ovvero fossero statipreviamente concepiti quali modalità attuative delle finalità perseguite dalsodalizio mafioso. Al contrario, le decisioni richiamate evidenziano l'autonomiastrutturale e funzionale delle condotte, senza fornire dati fattuali dai qualidesumere l'esistenza di un'unica matrice ideativa sottesa ai diversi episodicriminosi.Né può attribuirsi decisivo rilievo alle deduzioni difensive secondo cui l'attivitàconcernente gli stupefacenti sarebbe stata comunque funzionale agli interessieconomici dell'associazione o collegata ai rapporti intercorrenti con altri soggettigravitanti nell'orbita della criminalità organizzata. Anche a voler ritenere talericostruzione compatibile con le risultanze processuali, essa non vale, infatti, adimostrare la preventiva deliberazione unitaria richiesta dall'art. 81 cod. pen.,risolvendosi nella mera prospettazione di un collegamento finalistico tra lediverse condotte, concettualmente distinto dal requisito della comuneprogrammazione originaria richiesto dalla disciplina del reato continuato.Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, la contiguità teleologica trapiù fatti di reato e la loro astratta riconducibilità ad interessi convergenti nonconsentono di per sé di ravvisare il medesimo disegno criminoso, laddove difettila prova che le singole violazioni fossero già state previste e deliberate almomento della formulazione del programma criminoso complessivo.3.2. Parimenti corretta risulta la valutazione concernente la mancatacontestazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.L'ordinanza impugnata non ha infatti attribuito a tale circostanza alcunaefficacia preclusiva automatica, ma l'ha valorizzata quale elemento sintomatico,da apprezzarsi unitamente agli altri dati disponibili, dell'assenza di elementicapaci di dimostrare che i reati concernenti gli stupefacenti fossero stati concepitie realizzati nell'esecuzione del programma associativo della cosca.Ne consegue che la motivazione del provvedimento impugnato si rivelapienamente coerente con i principi elaborati dalla giurisprudenza di questa Cortein tema di continuazione tra reato associativo e reati-satellite, avendo escluso lasussistenza del vincolo sulla base di una valutazione complessiva degli elementidisponibili, fondata sul significativo iato temporale tra i fatti, sulla mancataemersione di dati dimostrativi di una preventiva programmazione unitaria esull'assenza di elementi idonei a ricondurre i reati concernenti gli stupefacenti alprogramma criminoso dell'associazione mafiosa.Le deduzioni difensive, pertanto, si risolvono nella prospettazione di unalettura alternativa delle risultanze già esaminate dal giudice dell'esecuzione e, indefinitiva, nella richiesta di una rivalutazione di merito non consentita in sede dilegittimità, a fronte di una motivazione completa, logicamente coerente eimmune da vizi giuridici.4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 03/06/2026Il Consigliere estensore Il Presidente