CassazionedecretoSezione 3Decisione del 10 ottobre 2021
Cassazione n. 11632/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Ravenna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., soggetti terzi nell'ambito del procedimento penale nel corso del quale è stato disposto il sequestro preventivo, a fini di confisca, in relazione al reato di cui all'art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, a mezzo del difensore di fiducia e procuratore speciale, ricorre per cassazione impugnando l'ordinanza, emessa in data 10 ottobre 2021, con la quale il Tribunale di Ravenna ha dichiarato inammissibile l'istanza di riesame perché proposta senza l'osservanza dei termini per impugnare.Il Tribunale del riesame ha rilevato che il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Ravenna, nell'ambito di indagini svolte in relazione ai reati di associazione a delinquere e per reati tributari, era stato emesso il 15/07/2021 ed era stato eseguito il 03/08/2021 e che, pertanto, l'istanza di riesame, depositata via pec in data 08/09/2021, era tardiva poiché la sospensione dei termini delle indagini preliminari, di cui all'art. 240 comma 2 delle disp. coord.cod.proc.pen., non si applica nei procedimenti per reati di criminalità organizzata. 2. Per la cassazione dell'impugnata ordinanza il difensore della Casanova deduce, con un unico articolato motivo di ricorso, la violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 325 cod.proc.pen. e 240 bis comma 2 disp. coord. cod.proc.pen. e art. 2 comma 2 della legge n. 742 del 1969. Secondo il ricorrente la decisione impugnata sarebbe stata emessa in violazione di legge non potendosi applicare la disciplina derogatoria alla sospensione dei termini in periodo feriale alla vicenda in oggetto in quanto i soggetti che hanno proposto la richiesta di riesame sono soggetti terzi interessati aventi diritto alla restituzione delle somme sequestrate e non i soggetti indagati. Le disposizioni normative di cui all'art. 240 bis comma 2 disp. corr. cod.proc.pen. e art. 2 comma 2 della legge n. 742 del 1969, si riferirebbero ai soli soggetti indagati. La stessa giurisprudenza citata nel provvedimento impugnato per escludere la sospensione dei termini in periodo feriale per i reati di criminalità organizzata avrebbe fatto riferimento al "soggetto coinvolto", da cui l'esclusione dall'applicazione delle disposizioni de quo al caso in esame. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso appare inammissibile in quanto manifestamente infondato. L'assunto difensivo secondo cui l'interpretazione del disposto normativo di cui all'art. 240 bis comma 2 disp. coord. cod.proc.pen. sarebbe riferito ai soli soggetti indagati con esclusione dei soggetti terzi estranei al reato per i quali opererebbe la sospensione dei termini nel periodo feriale, poggia su una errata lettura della norma. 4. L'art. 2, legge 7 ottobre 1990, n. 742, come sostituito dall'art. 240-bis, disp. coord. cod. proc. pen. e ulteriormente modificato dall'art. 21-bis, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sancisce: «1. In materia penale la sospensione dei termini procedurali, compresi quelli stabiliti per la fase delle indagini preliminari, non opera nei procedimenti relativi ad imputati in stato di custodia cautelare, qualora essi o i loro difensori rinunzino alla sospensione dei termini. 2. La sospensione dei termini delle indagini preliminari di cui al primo comma non opera nei procedimenti per reati di criminalità organizzata (...)». La deroga alla sospensione nel periodo feriale dei termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, prevista dall'art. 240 bis, comma 2, disp. coord. cod. proc. pen., per i reati di criminalità organizzata, che riguarda non solo i procedimenti aventi ad oggetto reati di criminalità mafiosa ed i delitti associativi previsti da norme incriminatrici speciali e che si applica anche a qualsiasi tipo di associazione per delinquere ex art. 416 cod. pen., correlata alle attività criminose più diverse, aventi il requisito dell'organizzazione (Sez. U, n. 17706 del 22/03/2005, Petrarca, Rv.230895; Sez. 3, n. 36927 del 18/06/2015, Acanfora, Rv. 265023 - 01 Sez. 2, n. 6321 del 25/11/2015, P.M. in proc. Amicucci, Rv. 266404 - 01), e anche a quelli inerenti alle procedure incidentali in materia di misure cautelari reali (Sez. U, n. 37501 del 15/07/2010, Donadio, Rv. 247993 - 01; Sez. 4, n. 146 del 19/12/2018, Bolondi, Rv. 274830 - 01), non fa alcuna distinzione quanto ai soggetti. La deroga alla sospensione dei termini delle indagini preliminari, di cui al primo comma, non opera "nei procedimenti per reati di criminalità organizzata" senza distinzione di sorta dei soggetti, indagati o terzi, e ciò è in quanto, come evidenziato da S.U. Donadio, «non conta la situazione specifica del singolo indagato ma la sua collocazione nell'ambito di un procedimento di criminalità organizzata (Sez. 1, 3 aprile 1995, dep. 7 giugno 1995, n. 1264, Grimaldi), perché la ratio della disciplina in esame è quella di evitare che le indagini preliminari subiscano pause o decelerazioni potenzialmente pregiudizievoli del risultato dell'attività d'indagine, e tale esigenza può essere compromessa se si consentissero, nell'ambito dello stesso procedimento, dilazioni nella definizione di procedure incidentali riguardanti la posizione di questo o quello indagato, posto che tali procedure sono intimamente connesse all'attività d'indagine e ne influenzano la pronta definizione», sicché «ai fini dell'esclusione della sospensione feriale dei termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, prevista per i procedimenti di criminalità organizzata (...) rileva soltanto che la contestazione si inserisca nell'ambito di un procedimento di criminalità organizzata, intendendosi per tale quello che ha ad oggetto una qualsiasi fattispecie caratterizzata da una stabile organizzazione programmaticamente orientata alla commissione di più reati» (Sez. U, n. 37501 del 15/07/2010, Donadio, Rv. 247993 - 01 (Rv. 247994). E qualora nell'ambito dello stesso procedimento, si procede per un reato per il quale non è prevista la sospensione (nella specie, il reato di associazione per delinquere) e per reati connessi per i quali essa invece opera, la ratio individuata dalle citate Sezioni Unite comporta che non applicabile la sospensione feriale dei termini delle indagini preliminari nel caso di richiesta di riesame solo con limitato riguardo ai reati per i quali è prevista la sospensione (Sez. 2, n. 12799 del 09/03/2011, Bilotti, Rv. 250044 - 01) in quanto ciò che rileva, secondo la citata pronuncia, è che, non potendosi procedere alla separazione dei vari reati, è l'intero procedimento che acquista una priorità di trattazione e, quindi, anche a tutti i reati che siano connessi al reato associativo dev'essere garantita una trattazione rapida dovendosi applicare anche ad essi la regola speciale di cui all'art. 2, comma 2, legge. cit. 5. Ed allora, se ciò che rileva, secondo le citate Sezioni Unite, è la contestazione inserita in un "procedimento di criminalità organizzata, ove il termine "procedimento" si riferisce appunto al procedimento penale considerato nel suo insieme, consegue che l'indagato e il terzo interessato alla restituzione delle cose sequestrate devono essere equiparati quanto all'applicazione della disciplina derogatoria sulla sospensione dei termini delle indagini preliminari e di quelli per proporre impugnazione (riesame/ricorso per cassazione) in un contesto, si rammenta, nel quale il legislatore ha previsto per le parti diverse (indagato/terzo) gli stessi termini per impugnare. Del resto, se la rado della disposizione è quella di evitare rallentamenti delle indagini nei procedimenti di criminalità organizzata, una interpretazione diversa, come quella avanzata dalla difesa della Casanova che distingue i diversi soggetti del processo penale, frusterebbe l'esigenza sottesa alla deroga. 6. Quanto al caso in esame, nel procedimento penale nell'ambito del quale è stato disposto il sequestro preventivo a fini di confisca, si procede nei confronti di numerosi indagati per il reato di cui all'art. 416 cod.pen. e per il reato di cui all'art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, sicchè opera la deroga alla sospensione dei termini delle indagini preliminari e il riesame proposto dal terzo interessato, in data 08/09/2021, a fronte di sequestro eseguito in data 3 agosto 2021, è inammissibile per mancanza osservanza dei termini per impugnare e come tale è stato, correttamente dichiarato, dal tribunale cautelare con l'impugnato provvedimento. 7. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00