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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20824/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 052EP9Q) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt.624-625 cod. pen. (capo 1), 4 comma 2 legge n. 110 del 1975 (capo 2), 116 CdS (capo 3); Rilevato che tutti e tre i motivi di ricorso sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica alle ragioni poste a base della sentenza impugnata (cfr. paragrafo 2 pag. 5 - numero dattiloscritto- sulla sussistenza della contravvenzione di cui al capo 2; paragrafo 3, pag. 6 - numero dattiloscritto- sul diniego della continuazione; paragrafo 6 pag. 8 - numero dattiloscritto- sulla mancata applicazione di pene sostitutive); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 052EP9Q) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt.624-625 cod. pen. (capo 1), 4 comma 2 legge n. 110 del 1975 (capo 2), 116 CdS (capo 3); Rilevato che tutti e tre i motivi di ricorso sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica alle ragioni poste a base della sentenza impugnata (cfr. paragrafo 2 pag. 5 - numero dattiloscritto- sulla sussistenza della contravvenzione di cui al capo 2; paragrafo 3, pag. 6 - numero dattiloscritto- sul diniego della continuazione; paragrafo 6 pag. 8 - numero dattiloscritto- sulla mancata applicazione di pene sostitutive); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1
Sentenza Cassazione n. 20824/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris