CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 novembre 2025
Cassazione n. 14140/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2025 della CORTE APPELLO di CAGLIARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Cagliari, con sentenza n. 856/2025, emessa in data 25 novembre 2025, ha confermato la sentenza, resa in data 5 dicembre 2022, dal Tribunale di Oristano a carico di [OSCURATO:PERSONA], ritenuta responsabile del reato di cui all'art. 95 DPR 115/2002, per aver omesso, nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, di dichiarare redditi sia dal fratello che dalla stessa percepiti nell'anno di riferimento 2018. La predetta veniva, pertanto, condannata alla pena di anni uno e mesi due di reclusione ed euro 400,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, con il beneficio della sospensione condizionale ex art. 163 cod.pen. 2. L'imputata, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello deducendo: con un primo motivo erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato con riferimento all'omessa dichiarazione del reddito del fratello [OSCURATO:PERSONA]; con un secondo motivo lamenta erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato con riferimento all'omessa dichiarazione del reddito di inclusione sociale. 3. Il ricorso deve dichiararsi inammissibile. 4. Entrambi i motivi di ricorso sono inammissibili, in quanto non deducibili in questa sede di legittimità. Gli stessi, in particolare, si limitano a reiterare profili di censura già adeguatamente e correttamente vagliati e disattesi dalla Corte di appello (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). 5. In particolare quanto alla prima doglianza, la Corte territoriale motiva nel senso che quand'anche in ragione della riservatezza del fratello della [OSCURATO:PERSONA], l'imputata non fosse stata a conoscenza dell'entità dei suoi guadagni, è da ritenersi certamente falsa l'affermazione della medesima nell'autocertificazione, presentata ai fini dell'ammissione al beneficio, circa il reddito del fratello come pari a zero, poiché la ricorrente era a conoscenza dei lavori svolti dallo stesso mediante i quali il [OSCURATO:PERSONA] non solo produceva reddito ma contribuiva anche alla gestione delle spese familiari. Ne consegue che risultano integrati sia l'elemento oggettivo che soggettivo del reato ascritto alla [OSCURATO:PERSONA] e che tale conclusione sia, a dispetto di quanto lamentato, adeguatamente sorretta dall'apparato logico argomentativo svolto dal giudice di merito al quale si rinvia (v. pag. 5 dell'atto impugnato).6. Alla stregua di quanto sopra, anche il secondo motivo è parimenti inammissibile. La corte territoriale ha, infatti, evidenziato che non vi è alcun dubbio in ordine alla colpevolezza dell'imputata poiché è stato documentato in modo inconfutabile che la stessa riscosse la somma di euro 2.250,00 a titolo di reddito di inclusione sociale nel 2018. E' dunque da ritenere manifestamente infondata la censura inerente all'affermazione, res? dall'imputata in sede di esame, di non aver mai ottenuto quella somma della quale non fece menzione nell'autocertificazione del reddito del 2018. Anche sul punto, pertanto, si ritiene che la Corte di Appello abbia ragionevolmente e adeguatamente motivato ritenendo altresì certamente ed evidentemente integrato l'elemento soggettivo del reato ascrittole. 7. Entrambe le doglianze sollevate non sono comunque consentite dalla legge in sede di legittimità, perché volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali invece correttamente valorizzate dai giudici di merito. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di un'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, anche qualora indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. I, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). 8. Va altresì segnalato come il ricorso non rispetti comunque il necessario onere di autosufficienza. Difatti, la predetta causa di inammissibilità si concretizza in ordine ai motivi che deducano il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione; avendo questa Corte specificato che il relativo onere può essere soddisfatto nei modi più diversi (quali, ad esempio, l'integrale riproduzione dell'atto nel testo del ricorso, l'allegazione in copia, l'individuazione precisa dell'atto nel fascicolo processuale di merito), purché detti modi siano comunque tali da non costringere la Corte di cassazione ad una lettura totale degli atti, dandosi luogo altrimenti ad una causa di inammissibilità del ricorso, in base al combinato disposto degli artt. 581, comma primo, lett. c), e 591 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 43322 del 02/07/2014, Sisti, Rv. 260994; Sez. 4, n. 3937 del 12/01/2021, Centofanti, Rv. 280384). 9. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M