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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 32272/2021

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8032/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Sabotino, n.12 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] spa, rappresentata e difes a da gli Avv.[OSCURATO:PERSONA]OSTUNI e Fabio COCO , con domicilio eletto presso lo studio della prima in Roma, via Nazionale, n.204; –controricorrente – letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e l ’ accettazione de lla controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.Dispone che il presente decreto sia comunica to ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazionepossono chiedere che sia fissata l’udienza.

Così deciso in Roma,il 03/11/2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8032/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Sabotino, n.12 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] spa, rappresentata e difes a da gli Avv.[OSCURATO:PERSONA]OSTUNI e Fabio COCO , con domicilio eletto presso lo studio della prima in Roma, via Nazionale, n.204; –controricorrente – letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e l ’ accettazione de lla controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio.Dispone che il presente decreto sia comunica to ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazionepossono chiedere che sia fissata l’udienza. Così deciso in Roma,il 03/11/2
Decreto Cassazione n. 32272/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris