CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 ottobre 2025
Cassazione n. 31268/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10662/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] a r.l., rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])per procura speciale in atti -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] ai CREDITORI della FEDERCONSORZI ITALIANA deiCONSORZI AGRARI soc. coop. a r.l. in concordato preventivo, rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])per procura speciale in atti -controricorrente – nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]. e FEDERAZIONE ITALIANA dei [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a r.l. -intimati – avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 7227/2022 depositata il 14/11/2022; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/10/2025dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso, alla luce dell’intervenuta rinuncia al ricorso e della relativa accettazione, associandosi alla richiesta di estinzione del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 7227/2022, rigettava le impugnazioni presentate in via principale da [OSCURATO:PERSONA], Franco (Orso) Sbernadori e [OSCURATO:PERSONA] avverso il lodo non definitivo del 29 dicembre 2016 e il lodo definitivo del 17 dicembre 2018, in via incidentale dalla Liquidazione giudiziale dei beni ceduti ai creditori della Federazione Italiana dei [OSCURATO:PERSONA] soc. coop a r.l. in concordato preventivo (di seguito Liquidazione giudiziale Fedit) e in via autonoma dal Fall imento della [OSCURATO:SOCIETA] a r.l.. 2. Quest’ultima procedura ha proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza prospettando sei motivi di doglianza, ai quali ha resistitola Liquidazione giudiziale Fedit con controricorso. Gli intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Franco (Orso) Sbernadori, [OSCURATO:PERSONA], Federazione Italiana dei [OSCURATO:PERSONA]. Coop. a r.l. e G.C.F.C. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. non hanno svolto difese. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, exart. 378 cod. proc. civ., sollecitando il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 3. [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA] a r.l., con memoria depositata in data 15 ottobre 2025, ha dichiarato di rinunciare al ricorso, rappresentando che tra la procedura e la Liquidazione giudiziale Fedit è stata raggiunta una transazione a tacitazione definitiva di reciproche pretese anche in ordine a quanto dedotto, eccepito e rilevato nell’intestato giudizio. [OSCURATO:PERSONA] giudiziale Fedit, con atto contestualmente depositato, ha aderito a questa rinuncia, anche ai sensi dell’art. 391, comma 4, cod. proc. civ.. Ricorrono, pertanto, le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di cassazione, con esclusione di ogni statuizione in merito alle spese, ai sensi dell'art. 391, comma4, cod. proc. civ.. Non è dovuto il raddoppio del contributo unificato: infatti, l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (v. Cass. 19071/2018, Cass.23175/2015). P.Q.M La Corte d