CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 maggio 1980
Cassazione n. 17478/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il 20/05/1980 avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche per il reato di cui all'art. 73, comma 5, DPR 309/90. Considerato che le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico- giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento (cfr. pag. 4) alla personalità dell'imputato, che non ha fornito alcuna collaborazione né mostrato alcuna resipiscenza, è gravato da precedenti penali specifici, pur avendo fruito della sospensione del beneficio della pena ha continuato a delinquere in modo sempre più organizzato; pertanto, non riscontrando elementi positivi, la corte territoriale ha ritenuto di non applicare una ulteriore attenuazione del trattamento sanzionatorio. Ritenuto che, stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 marzo 2023 Il c9nsigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]