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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28331/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso straordinario ex art. 625b1s cod. proc. pen. avverso l'ordinanza della Corte di cassazione (Sez. 7, n. 28497 del 25705/2023) che aveva dichiarato inammissibile, per difetto di specificità, un procedente ricorso in materia di riconoscimento della continuazione in fase esecutiva; Ritenuto che le doglianze coltivate, pur formalmente qualificate come errori di fatto, esulano dall'ambito applicativo del rimedio straordinario azionato, poiché, nella sostanza, lamentano l'asserita mancata valutazione di elementi fattuali che avrebbero dovuto condurre il giudice al riconoscimento dell'istituto del reato continuato in executivis; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta equa, di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso straordinario ex art. 625b1s cod. proc. pen. avverso l'ordinanza della Corte di cassazione (Sez. 7, n. 28497 del 25705/2023) che aveva dichiarato inammissibile, per difetto di specificità, un procedente ricorso in materia di riconoscimento della continuazione in fase esecutiva; Ritenuto che le doglianze coltivate, pur formalmente qualificate come errori di fatto, esulano dall'ambito applicativo del rimedio straordinario azionato, poiché, nella sostanza, lamentano l'asserita mancata valutazione di elementi fattuali che avrebbero dovuto condurre il giudice al riconoscimento dell'istituto del reato continuato in executivis; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta equa, di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0
Sentenza Cassazione n. 28331/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris