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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33726/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CREMANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Napoli del 6 novembre 2025, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Napoli il 14 febbraio 2025, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pana, condizionalmente sospesa, di anni 1 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 2 del d.lgs. 74 del 2000; fatto commesso a Napoli il 31 dicembre 2016.

Osservato che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato, in quanto ripropositivo di un tema già adeguatamente trattato nella sentenza impugnata (pagina 4), nella quale, in modo pertinente, sono state sottolineate, in senso ostativo all'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., la pluralità delle fatture per operazioni inesistenti utilizzate nella dichiarazione fiscale fraudolenta e la significativa entità dell'iva evasa (per euro 63.060).

Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentiti in sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CREMANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Napoli del 6 novembre 2025, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Napoli il 14 febbraio 2025, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pana, condizionalmente sospesa, di anni 1 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 2 del d.lgs. 74 del 2000; fatto commesso a Napoli il 31 dicembre 2016. Osservato che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato, in quanto ripropositivo di un tema già adeguatamente trattato nella sentenza impugnata (pagina 4), nella quale, in modo pertinente, sono state sottolineate, in senso ostativo all'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., la pluralità delle fatture per operazioni inesistenti utilizzate nella dichiarazione fiscale fraudolenta e la significativa entità dell'iva evasa (per euro 63.060). Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentiti in sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 33726/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris