Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 aprile 2025

Cassazione n. 18049/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 75 d.

Igs. 6 settembre 2011, n.159 - non sono consentite in sede di legittimità, risolvendosi in doglianze di fatto.

Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello di Messina con la sentenza impugnata.

Invero, in detta pronuncia si evidenzia che è inverosimile che l'imputato - che al momento dei controlli non era affetto da alcuna patologia, né ha dedotto di aver assunto farmaci o altre sostanze con effetto soporifero - in occasione di ben cinque controlli effettuati in orario notturno, non abbia sentito il suono del citofono che si è prolungato con insistenza per almeno dieci minuti.

Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 17 aprile 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 75 d. Igs. 6 settembre 2011, n.159 - non sono consentite in sede di legittimità, risolvendosi in doglianze di fatto. Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello di Messina con la sentenza impugnata. Invero, in detta pronuncia si evidenzia che è inverosimile che l'imputato - che al momento dei controlli non era affetto da alcuna patologia, né ha dedotto di aver assunto farmaci o altre sostanze con effetto soporifero - in occasione di ben cinque controlli effettuati in orario notturno, non abbia sentito il suono del citofono che si è prolungato con insistenza per almeno dieci minuti. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 aprile 2025.
Sentenza Cassazione n. 18049/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris