CassazionedecretoSezione 3Decisione del 21 aprile 2022
Cassazione n. 44873/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla SIAL ([OSCURATO:PERSONA] soc. coop.) in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del 21-04-2022 del Tribunale della libertà di Palermo; Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso trattato ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020 con discussione orale; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La SIAL ([OSCURATO:PERSONA] soc. coop.), in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], ricorre per la cassazione dell'ordinanza emessa in data 21 aprile 2022 con la quale il Tribunale del riesame di Palermo ha confermato il decreto di sequestro preventivo del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo che, in data 29 marzo 2022, aveva disposto il sequestro della somma di denaro pari ad C 250.312,36, corrispondente al profitto del reato di cui al capo 7) della rubrica, nell'effettiva disponibilità della [OSCURATO:PERSONA] e, in subordine, ove anche parzialmente non rinvenute le disponibilità finanziarie in capo alla società, il sequestro preventivo di denaro o altri beni mobili ovvero immobili di cui [OSCURATO:PERSONA] aveva la disponibilità, anche in via mediata o indiretta, fino al valore di C 250.312,36, in relazione al reato, addebitato al suo rappresentante legale, [OSCURATO:PERSONA], di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 2 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso anche in tempi diversi ed in violazione della medesima disposizione di legge, in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture per operazioni totalmente o parzialmente inesistenti, indicava nelle dichiarazioni fiscali relative agli anni d'imposta 2014, 2015, 2016 e 2017 elementi passivi fittizi (riportando le fatture in contabilità nei registri I.V.A. e utilizzandole nelle dichiarazioni fiscali annuali, così da gonfiare il passivo ed evadere l'imposta diretta). In particolare, in questo modo, evadendo: esercizio 2014: totale IRES evasa 44.004,94; I.V.A. evasa 6.400,73; esercizio 2015: totale IRES evasa 48.129,90; I.V.A. evasa 7.000,71; esercizio 2016: totale IRES evasa 74.442,45; I. VA evasa 10.827,87; esercizio 2017: totale IRES evasa 51.004,43; I.V.A. evasa 8.500,83. 2. Il ricorso, presentato dal difensore di fiducia, è affidato a due motivi, di seguito riassunti ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione di legge (art. 606, comma 1, lettera b), cod. proc. pen.), sul presupposto che il decreto di sequestro impugnato fosse viziato da omessa motivazione in relazione al periculum in mora. Sostiene che il Giudice, al di là della mera clausola di stile, nulla avrebbe dedotto sul punto, essendosi limitato ad affermare che il periculum in mora consistesse nel concreto ed attuale pericolo che la società potesse disperdere le risorse economiche illecitamente acquisite tramite la commissione dei reati tributari per cui si procedeva. In sostanza, il GIP nulla aveva aggiunto, neanche succintamente, sulle ragioni che avrebbero dovuto sorreggere l'ipotesi dell'attualità della sussistenza della causa giustificativa del provvedimento ablativo, con la conseguente illegittimità di detto provvedimento anche alla luce del principio di diritto recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il provvedimento di sequestro preventivo di beni ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca prima della definizione del giudizio. Nessuna giustificazione, in ordine alla necessità di disporre il vincolo ablativo in itinere iudicio, era stata articolata nel provvedimento impugnato, che, pertanto, meritava di essere revocato, non essendo in effetti possibile individuare ragioni concrete che integrassero i connotati propri del periculum in mora. Peraltro, aggiunge che sia la società ricorrente che il suo legale rappresentante erano perfettamente a conoscenza dell'esistenza del procedimento sin dal 7 febbraio 2019, quando si era conclusa la verifica fiscale e, nonostante il lungo tempo disponibile e, come risulta dagli atti del procedimento, la piena contezza delle ipotesi accusatorie, né l'indagato, né la SIAL avevano operato alcuna forma di distrazione e/o di alienazione del proprio patrimonio. 2.2. Con il secondo motivo la società ricorrente deduce la violazione di legge (art. 606, comma 1, lettera b), cod. proc. pen.), sul rilievo che l'originario decreto di sequestro si fondava, in massima parte, su un dato offerto dalla Guardia di Finanza, secondo cui le ditte che avevano venduto alla SIAL i prodotti agricoli non avessero la capacità di produrre la quantità di prodotto ceduto. Osserva la ricorrente come, a fronte di queste considerazioni, del tutto generiche e basate su meri dati statistici (peraltro errati), la difesa aveva offerto al tribunale del riesame una serie di consulenze e di calcoli che dimostravano inconfutabilmente come si trattasse di deduzioni infondate. Sennonché i giudici territoriali hanno evidenziato che, in questa fase, la limitata cognizione non permettesse di approfondire le deduzioni difensive e i documenti versati, di guisa che la ricostruzione operata dal P.M. e dalla GdF, fatta integralmente propria dal GIP, dovesse essere considerata idonea a supportare il rigetto della richiesta di riesame. Obietta la ricorrente come, invece, la ricostruzione contabile fosse di una semplicità disarmante e sarebbe bastato che i giudici territoriali ne approfondissero la lettura, per rendersi conto che non fosse necessaria alcuna perizia. Sarebbe bastato che il tribunale si fosse limitato a leggere il verbale di accertamento, nel quale il ricorrente aveva confutato, punto per punto, tutti i rilievi mossi. Ne consegue come l'impianto argomentativo del provvedimento impugnato sia totalmente assente, anche nella parte in cui ha fondato la motivazione sul dato marginalissimo dei documenti di trasporto (DDT), la cui valenza dimostrativa sarebbe del tutto inconsistente, in considerazione della particolare configurazione della cessione dei prodotti agricoli, che venivano prelevati direttamente nei campi dalle ditte acquirenti, cosicché i documenti di trasporto erano compilati dai contadini e dagli autisti dei camion. Peraltro, a fronte delle fatture di acquisto, la SIAL aveva sempre pagato il corrispettivo con bonifici ed assegni, vale a dire solo ed esclusivamente con mezzi di pagamento tracciabili. Mentre, al contrario, non risulta in alcun modo che queste somme (regolarmente corrisposte) fossero state in alcun modo retrocesse al suo legale rappresentate o fossero scomparse nelle pieghe del bilancio della SIAL. Rileva la ricorrente come questi prelievi riguardassero, innanzitutto, solo alcune delle ditte fornitrici e, in secondo luogo, come i giudici cautelari avessero riscontrato solo il prelievo da parte dei beneficiari, senza che tuttavia vi fosse alcun indizio che tali somme fossero state da costoro retrocesse all'amministratore della società o ad altri soci della SIAL. 3. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso sul rilievo che il gravane sarebbe prevalentemente incentrato su doglianze relative a vizi della motivazione, la cui denuncia è preclusa in sede di giudizio di legittimità sui provvedimenti cautelari reali. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato per le seguenti ragioni. 2. Partendo, nell'ordine logico, dal secondo motivo, osserva la Corte come, ai fini della sussistenza del fumus criminis, il Tribunale abbia valorizzato la preliminare circostanza, ampiamente comprovata e spiegata con adeguata motivazione, secondo la quale i fornitori avessero alienato di fatto alla Sial un quantitativo di prodotti alimentari inferiori, o non avessero alienato alcunché, rispetto a quanto venisse fatto documentalmente figurare. Pertanto, al cospetto di vendite apparenti e/o parziali di prodotti agricoli, la Sial, secondo la ricostruzione operata dai giudici cautelari, provvedeva ad eseguire i relativi pagamenti a mezzo bonifico bancario per poi ricevere in contanti le somme erogate senza causa, cosicché utilizzava le fatture emesse dai suoi fornitori, relative alle predette operazioni in tutto o in parte inesistenti, registrandole e facendo confluire nelle dichiarazioni Iva e Ires, per gli anni di imposta dal 2014 al 2017, gli elementi passivi fittizi generati dalle predette fatture così evadendo le suddette imposte per ciascuno degli esercizi considerati. A sostegno di tale ricostruzione, sono state poste le risultanze investigative, compendiate nell'attività di indagine espletata dalla Guardia di Finanza, alla luce delle quali l'inesistenza, totale o parziale, delle operazioni oggetto di fattura, è stata desunta: - dalle anomalie e dalle discrasie tra le quantità di prodotti che, secondo la documentazione contabile, sarebbero state cedute dalle aziende fornitrici alla SIAL e quelle che effettivamente, secondo le stime degli inquirenti e i registri aziendali, erano state prodotte o erano potenzialmente producibili dalle stesse aziende; - dalle incongruenze tra le annotazioni nei registri di scarico, i documenti di trasporto e le fatture emesse; - dalle dichiarazioni discordanti e le omissioni circa la documentazione contabile e di trasporto da parte dei rappresentanti legali delle varie aziende fornitrici; - dai prelievi in contanti dai conti delle società di somme, il cui ammontare era risultato coincidente, in tutto o in parte, con l'ammontare dei pagamenti effettuati, a titolo di corrispettivo per la merce "acquistata", dalla SIAL. A fronte di tale quadro indiziario, pienamente comprovato ai fini dell'adozione della misura cautelare reale, il Collegio distrettuale si è fatto carico di esaminare la deduzione difensiva che aveva eccepito l'erroneità delle analisi e dei rilievi svolti dagli inquirenti, nonché l'infondatezza della ricostruzione fornita dalla Guardia di finanza, sostenendo che le risultanze fossero basate su meri principi statistici, non già su calcoli oggettivi e che, a ben vedere, vi sarebbe perfetta corrispondenza tra quanto venduto dalle aziende fornitrici della SIAL e quanto prodotto o producibile, specie alla luce delle osservazioni svolte nella relazione tecnica redatta dal consulente di parte ed allegata alla memoria difensiva. Al riguardo, tuttavia, il tribunale del riesame ha chiarito che la risoluzione delle questioni tecniche e contabili prospettate dalla difesa, attraverso la documentazione rinviante anche ad altre consulenze aventi ad oggetto la produttività delle singole aziende coinvolte (come quella del dott. [OSCURATO:PERSONA] per le ditte Ricupati), non consentisse, nella fase incidentale e in considerazione della limitata cognitio, di esprimere un giudizio sulla correttezza dei calcoli come operati dai consulenti, anche a fronte del contrasto tra i dati da questi rappresentati e quelli emergenti dalla richiamata nota della Guardia di Finanza, cosicché non risultava, invero, possibile procedere ad una sintesi tra le diverse prospettazioni per stabilire poi quale di esse fosse coerente con le risultanze processuali. Nel pervenire a tale corretta conclusione, il Tribunale cautelare si è attenuto al principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il Tribunale del riesame - sia in sede di decisione adottata a seguito di presentazione di istanza di riesame sia in sede di pronuncia emessa a seguito di presentazione di appello cautelare, in caso di insanabile contrasto, non superabile con gli ordinari poteri di valutazione spettanti al giudice cautelare nella fase incidentale caratterizzata dalla necessaria sommarietà della delibazione - è legittimato a demandare alla fase del merito tutte le questioni di tipo tecnico e contabili non risolvibili in tale fase di semiplena cognitio tipica dell'incidente cautelare, ove esse necessitino dell'apporto di un sapere tecnico-scientifico, estraneo alla cognizione giuridica del giudice del riesame, questioni che presupporrebbero, ove proposte in sede di merito, il ricorso a un accertamento peritale, trattandosi di mezzo istruttorio incompatibile con l'incidente cautelare (Sez. 3, n. 19011 del 11/02/2015, Citarella, Rv. 263554 - 01). Esclusa, pertanto, la possibilità, nella sede incidentale, di approfondire e valutare gli aspetti relativi alla produzione di ciascuna delle aziende coinvolte, il Collegio cautelare ha tuttavia sottolineato come la tesi difensiva fosse contraddetta e superata dalle risultanze investigative, con il solo dubbio concernente alcune aziende (in specie per la [OSCURATO:PERSONA] e per le due ditte dei fratelli Ricupati) per le quali i dati di produzione allegati dalla difesa, diretti a smentire la tesi accusatoria, avrebbero perciò richiesto di dare ingresso a una perizia tecnica, incompatibile con la fase cautelare in corso. Peraltro, è apparsa assolutamente decisiva la circostanza, circa la ritenuta retrocessione in contanti delle somme che risultavano, documentalmente ma solo apparentemente, corrisposte dalla Sial per l'acquisto dei prodotti agricoli, secondo la quale, per come risultato dagli accertamenti bancari, le aziende fornitrici si erano approvvigionate, in contesti temporali compatibili con la riconsegna, di ingenti somme di denaro in contanti, desumendosi da ciò, unitamente agli elementi a sostegno dell'inidoneità a produrre o a produrre i quantitativi ceduti, un grave indizio quanto alla restituzione alla Sial delle somme da questa apparentemente corrisposte alle aziende che figuravano fornitrici dei prodotti agricoli.Sul punto, la motivazione del Tribunale del riesame è tutt'altro che illogica e, nella sua oggettiva e consistente esistenza, non è neppure contrastabile con l'incidente cautelare reale, al cospetto del quale sono precluse le doglianze che investono un apparato argomentativo della decisione ossia, come nel caso di specie, una motivazione oggettivamente desumibile dal testo della pronuncia impugnata. 3. Ciò posto, anche il secondo motivo non è fondato. La società ricorrente si duole dell'omessa o apparente motivazione del tribunale del riesame in ordine al periculum in mora. Occorre chiarire, a questo proposito, come la giurisprudenza di legittimità abbia significativamente affermato, in linea con una interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata del sequestro preventivo funzionale alla confisca, la necessità del ricorso ad una soluzione ermeneutica che vincoli tale tipologia di sequestro ad una motivazione anche sul periculum in mora, in modo da garantire coerenza con i criteri di proporzionalità, adeguatezza e gradualità della misura cautelare reale, evitando appunto un'indebita compressione di diritti costituzionalmente e convenzionalmente garantiti, quali il diritto di proprietà o la libertà di iniziativa economica, e la trasformazione della misura cautelare in uno strumento, in parte o in tutto, inutilmente vessatorio (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, in motivazione). Su queste basi, è stato precisato che il decreto di sequestro debba spiegare le ragioni per le quali il giudice cautelare ritenga di anticipare gli effetti della confisca che, diversamente, nascerebbero solo a giudizio concluso, cosicché la valutazione del periculum non potrà non riguardare esattamente un tale profilo motivazionale, dovendosi perciò dare atto della "causa arresti" e, dunque, degli elementi indicativi del fatto che la definizione del giudizio non possa essere attesa, posto che, diversamente, la confisca rischierebbe di divenire, successivamente, impraticabile. Ed è stato conseguentemente aggiunto come ciò comporti una diversa modulazione del contenuto motivazionale del provvedimento coercitivo, dove «è il parametro della "esigenza anticipatoria" della confisca a dovere fungere da criterio generale cui rapportare il contenuto motivazionale del provvedimento, con la conseguenza che, ogniqualvolta la confisca sia dalla legge condizionata alla sentenza di condanna o di applicazione della pena, il giudice sarà tenuto a spiegare, in termini che, naturalmente, potranno essere diversamente modulati a seconda delle caratteristiche del bene da sottrarre, e che in ogni caso non potranno non tenere conto dello stato interlocutorio del provvedimento, e, dunque, della sufficienza di elementi di plausibile indicazione del periculum, le ragioni della impossibilità di attendere il provvedimento definitorio del giudizio» (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, cit., in motivazione). Ciò posto, e per quanto qui interessa, il Tribunale del riesame, avuto particolare riguardo all'oggetto del sequestro (= somme di denaro) disposto nei confronti della società, si è attenuto a tali principi, evidenziando come il giudice della cautela avesse adeguatamente argomentato (pagine 42 e 43 del decreto di sequestro) la sussistenza di tale presupposto, sul rilievo che la permanente disponibilità dei beni (recte delle somme di denaro) in capo alla società, avrebbe aggravato e protratto le conseguenze del reato, agevolando la dispersione delle risorse economiche detenute e indebitamente sottratte al fisco, ed ha perciò sottolineato, proprio in ragione della natura del bene, l'esistenza di un oggettivo pericolo di dispersione, che è stato, e non illogicamente, stimato idoneo a giustificare l'esigenza anticipatoria del sequestro, onde evitare che la confisca fosse, in prospettiva, inutiliter data. Deve, pertanto, ritenersi che, ai fini dell'adempimento dell'obbligo motivazionale stante anche la necessità che la motivazione possa essere diversamente modulata in considerazione della fase processuale interessata, il perículum in mora può essere desunto sia da elementi obiettivi, attinenti alla consistenza quantitativa (in ragione cioè dell'entità del profitto determinante il quantum sequestrabile e successivamente confiscabile, che, nel caso di specie, è pari alla rilevante cifra di euro 250.312,36 costituente il diretto profitto del reati) o alla natura e composizione qualitativa del patrimonio che deve essere attinto dal vincolo, e sia da elementi soggettivi, desumibili dal comportamento dell'onerato, che lasci fondatamente temere il compimento di atti dispositivi comportanti il depauperamento del suo patrimonio, senza che, ai fini della validità del provvedimento di sequestro, i suddetti elementi (oggettivo o soggettivo) debbano necessariamente concorrere, essendo tra di loro alternativi per fondare la giustificazione del sequestro preventivo. Nel caso in esame, infatti, la rilevante entità (=consistenza quantitativa) del profitto confiscabile (euro 250.312,36) e, in via anticipatoria, sequestrabile nonché la natura dei beni (denaro) ritenuti esistenti nel patrimonio dell'indagato, rendono non apparente, ma realmente esistente, una motivazione facente leva sul fatto che dalla permanente disponibilità di essi, anche in considerazione appunto alla componente qualitativa della risorsa (trattandosi di un bene fungibile e, quindi, facilmente occultabile), si possa desumere la dispersione, in ragione della difficile, dal punto di vista obiettivo, rintracciabilità del denaro e, di conseguenza, del suo recupero ai fini della confisca in caso di condanna.4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba rigettato, con conseguente one