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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 1999

Cassazione n. 04927/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 27/01/1999 avverso la sentenza del 05/06/2025 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, deduce la violazione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., rispetto alla sentenza di applicazione della pena concordata emessa il 5 giugno 2025 dal Tribunale di Milano, con cui gli è stata applicata la pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 3.000,00 di multa, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente l'impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; tali profili non sono ravvisabili nel caso di specie, essendo stato censurato il difetto di motivazione sul mancato proscioglimento dell'imputato, ritenendo trattarsi di detenzione di sostanza stupefacente non punibile, perché destinata ad uso personale, con affermazioni del tutto generiche e assertive.

Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso, da ciò conseguendo l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64,

I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma 1'11 dicembre 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 27/01/1999 avverso la sentenza del 05/06/2025 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, deduce la violazione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., rispetto alla sentenza di applicazione della pena concordata emessa il 5 giugno 2025 dal Tribunale di Milano, con cui gli è stata applicata la pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 3.000,00 di multa, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente l'impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; tali profili non sono ravvisabili nel caso di specie, essendo stato censurato il difetto di motivazione sul mancato proscioglimento dell'imputato, ritenendo trattarsi di detenzione di sostanza stupefacente non punibile, perché destinata ad uso personale, con affermazioni del tutto generiche e assertive. Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso, da ciò conseguendo l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'11 dicembre 2025.
Sentenza Cassazione n. 04927/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris