CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 40364/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2021 della Corte di Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] MOLINO che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Milano, in data 22 marzo 2021, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Milano, in data 7 novembre 2018, ha condannato il ricorrente alla pena di anni 1 e mesi 3 di reclusione ed euro 310,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 628, comma 2, cod. pen. 2. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione ex art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., l'inosservanza dell'art. 546, comma 3, cod. proc. pen. e l'inosservanza ed erronea interpretazione della legge penale. Secondo la difesa la sentenza impugnata è nulla in quanto il dispositivo è incompleto nei suoi elementi essenziali, non riportando il numero e gli estremi della sentenza di primo grado ed indicando una data (07/11/2018) del tutto diversa da quella in cui è stata deliberata la sentenza da parte del Tribunale di Milano. 3. Il ricorrente lamenta, con il secondo motivo di impugnazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., l'inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 192 e 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., l'insufficienza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato nonché il travisamento delle prove dichiarative. Secondo la difesa la sentenza impugnata si limita a riprodurre alcune parti delle deposizioni dibattimentali omettendo qualunque vaglio critico delle stesse e ritenendo attendibili fonti dichiarative già ritenute non credibili dal giudice di primo grado, sulla base di semplici congetture e senza indicare le ragioni per le quali possano ritenersi veritiere le loro asserzioni. La Corte territoriale non ha esaminato, inoltre, le doglianze difensive in ordine all'attendibilità del teste DELLO FIORE e del teste DIOPP Marguette. 4. Il ricorrente lamenta, con il terzo motivo di impugnazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e la carenza della motivazione in ordine alla doglianza inerente la mancanza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 588 cod. pen., contenuta nel secondo motivo dell'appello incidentale. Secondo la difesa la sentenza impugnata non contiene a cun riferimento a detto motivo di gravame ed alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di rissa contestato al ricorrente. 5. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. 6. Il primo motivo è manifestamente infondato. A differenza di quanto affermato dal ricorrente il dispositivo della sentenza impugnata è completo nei suoi elementi essenziali, riportando correttamente gli estremi della sentenza di primo grado ([OSCURATO:PERSONA] che ha deliberato la sentenza, data di emissione nonché nome e cognome dell'imputato); in particolare i giudici di appello hanno correttamente indicato nel 7 novembre 2018 la data della sentenza emessa dal Tribunale di Milano, come desumibile con certezza dalla lettura di detto provvedimento, di conseguenza appare del tutto erronea l'asserzione difensiva secondo cui il provvedimento di primo grado sarebbe stato emesso in data diversa da quella del 7 novembre 2018. Va ricordato, peraltro, che il dispositivo è incompleto e determina la nullità della sentenza soltanto quando manchino gli elementi idonei a identificare la statuizione del giudice, mancanza sicuramente non riscontrabile nel caso di specie.7. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto ha ad oggetto una doglianza non dedotta in sede di appello. Dalla lettura della sentenza impugnata emerge che i motivi di appello avevano ad oggetto esclusivamente la mancata assunzione, ex art. 441 comma 5, cod. proc. pen. del teste FALL e la ritenuta involontarietà della condotta con la quale l'imputato ha colpito la persona offesa. Va richiamato, in proposito, l'orientamento costante di questa Corte secondo cui la denuncia di violazioni di legge o di vizi di motivazioni non dedotti con i motivi di appello costituisce causa di inammissibilità originaria dell'impugnazione (vedi Sez. Un. n. 15 del 30/06/1999, Piepoli, Rv. 213981-01). Non sono proponibili in Cassazione motivi con i quali vengono sollevate per la prima volta questioni che, per non essere state dedotte nei motivi di appello, non potevano essere rilevate dai giudici di secondo grado, per non essere riconducibili nei limiti degli effetti devolutivi prodotti dall'impugnazione. In tal caso le censure dedotte nel ricorso in cassazione hanno per oggetto «punti della decisione» che hanno acquistato autorità di giudicato in base al principio del tantum devolutum, quantum appellatum). Il parametro dei poteri di cognizione del giudice di legittimità è delineato dall'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., il quale ribadisce in forma esplicita un principio già enucleabile dal sistema, e cioè la commisurazione della cognizione di detto giudice ai motivi di ricorso proposti. La disposizione in esame deve, peraltro, essere letta in correlazione con quella dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. nella parte in cui prevede la non deducibilità in cassazione delle questioni non prospettate nei motivi di appello. Il combinato disposto delle due norme impedisce la proponibilità in cassazione di qualsiasi questione non prospettata in appello, e costituisce un rimedio contro il rischio concreto di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello: in questo caso, infatti è facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della relativa sentenza con riguardo al punto dedotto con il ricorso per cassazione, proprio perché mai investito della verifica giurisdizionale. Ciò premesso va sottolineato che il motivo è comunque generico ed aspecifico non risultando esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata ma una mera declinazione di argomentazioni apodittiche, prive di un reale nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito ed erronee nella parte in cui fanno riferimento all'attendibilità di un soggetto (il teste DELLO FIORE) mai i esaminato nel presente procedimento e ad un reato di rissa non ricompreso nel capo di imputazione. 8. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato ed erroneo. Il ricorrente, infatti, fa riferimento alla mancata valutazione da parte della Corte Territoriale di un motivo contenuto nell'appello incidentale ed avente ad oggetto il reato di cui all'art. 588 cod. proc. pen.; orbene l'esame degli atti dimostra inequivocabilmente che l'imputato non ha proposto alcun appello incidentale e che la contestazione del presente procedimento non ricomprende il reato di rissa. 9. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condannai il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza con motivazion