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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 marzo 2025

Cassazione n. 29766/2025

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; Ritenuto che gli stessi non appaiono scanditi dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.

In ogni caso è, all'evidenza, infondato, quando si abbia riguardo alla lineare e logica motivazione con cui la decisione di appello, ritiene sussistenti gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 385 cod. pen.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 3 marzo 2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; Ritenuto che gli stessi non appaiono scanditi dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. In ogni caso è, all'evidenza, infondato, quando si abbia riguardo alla lineare e logica motivazione con cui la decisione di appello, ritiene sussistenti gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 385 cod. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 marzo 2025
Sentenza Cassazione n. 29766/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris