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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32624/2025

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con separato atto, avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che ne ha confermato la penale responsabilità per furto aggravato (artt. 624 e 625, nn. 2 e 5, cod. pen.); considerato che: - il primo motivo di entrambi i ricorsi - con cui si denuncia la violazione dell'art. 530, comma 1, cod. proc. pen. circa l'offensività del fatto - si affida a enunciati del tutto assertivi, inidonei a costituire effettive censure di legittimità al provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01) - il secondo motivo di entrambi i ricorsi - con cui si lamenta la violazione degli artt. 131- bis e 56 cod. pen. - non si confronta con la motivazione della decisione impugnata (Sez. 6, n. 8700/2013, cit.), che ha indicato in maniera congrua e logica le ragioni per cui si è ritenuto che, al momento dell'intervento della polizia giudiziaria, vi era già stato l'impossessamento dell'oggetto materiale del reato (cfr. p. 6) e, dunque, esso era consumato, con la conseguenza che - ricorrendo le due aggravanti del delitto di furto - la pena edittale minima non consente di fare applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cit.; tale iter non può qui essere utilimente censurato per il tramite delle allegazioni in fatto contenute nei ricorsi; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con separato atto, avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che ne ha confermato la penale responsabilità per furto aggravato (artt. 624 e 625, nn. 2 e 5, cod. pen.); considerato che: - il primo motivo di entrambi i ricorsi - con cui si denuncia la violazione dell'art. 530, comma 1, cod. proc. pen. circa l'offensività del fatto - si affida a enunciati del tutto assertivi, inidonei a costituire effettive censure di legittimità al provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01) - il secondo motivo di entrambi i ricorsi - con cui si lamenta la violazione degli artt. 131- bis e 56 cod. pen. - non si confronta con la motivazione della decisione impugnata (Sez. 6, n. 8700/2013, cit.), che ha indicato in maniera congrua e logica le ragioni per cui si è ritenuto che, al momento dell'intervento della polizia giudiziaria, vi era già stato l'impossessamento dell'oggetto materiale del reato (cfr. p. 6) e, dunque, esso era consumato, con la conseguenza che - ricorrendo le due aggravanti del delitto di furto - la pena edittale minima non consente di fare applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cit.; tale iter non può qui essere utilimente censurato per il tramite delle allegazioni in fatto contenute nei ricorsi; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
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