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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 31319/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2486/2020 R.G. proposto da Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] II n. 18, presso lo studio [OSCURATO:PERSONA] srl; –controricorrente – Oggetto: accise -agevolazioni avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, n. 3436/25/19, depositata il 9 settembre 2019.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 28 settembre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] , che non si oppone all'istanza di sospensione; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] la ricorrente ; Rilevato che: Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, respingeva l’appello proposto dall’ Agenzia delle dogane e dei monopoli, ufficio locale, avverso la sentenza n. 193/2/2017 della Commissione tributaria provinciale di Bergamo che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl contro l’avviso di pagamento e l'atto di irrogazione di sanzioni per mancato pagamento di accisa su consumi di olio vegetale in un impianto per la produzione dell'energia elettrica.

La CTR osservava in particolare che non poteva considerarsi fondata la pretesa erariale, non essendo vincolante la previsione della circolare n. 42337 dell'Ente impositore in ordine al parametro di consumo standard di detto olio combustibile ai fini dell'agevolazione fiscale de qua, in assenza di norme cogenti al riguardo e dovendosi quindi ritenere invece fondate le controdeduzioni in fatto della società contribuente sul consumo effettivo del prodotto soggetto ad accisa e conseguentemente spettante detta agevolazione.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle dogane e dei monopoli deducendo cinque motivi.

Resiste con controricorso la società contribuente.

Nelle more del giudizio la controricorrente ha depositato istanza di sospensione ex art. 1, commi 186 ss., legge 197/2022, e, nell’imminenza dell’adunanza, documentazione relativa alla definizione agevolata di cui alla medesima legge.

Considerato che: va accolta l’istanza della controricorrente, al fine di valutare la possibilità di dichiarare l’estinzione del processo per decreto, ai sensi della citata legge.

PQM La Corte rinv

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2486/2020 R.G. proposto da Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] II n. 18, presso lo studio [OSCURATO:PERSONA] srl; –controricorrente – Oggetto: accise -agevolazioni avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, n. 3436/25/19, depositata il 9 settembre 2019. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 28 settembre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] , che non si oppone all'istanza di sospensione; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] la ricorrente ; Rilevato che: Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, respingeva l’appello proposto dall’ Agenzia delle dogane e dei monopoli, ufficio locale, avverso la sentenza n. 193/2/2017 della Commissione tributaria provinciale di Bergamo che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl contro l’avviso di pagamento e l'atto di irrogazione di sanzioni per mancato pagamento di accisa su consumi di olio vegetale in un impianto per la produzione dell'energia elettrica. La CTR osservava in particolare che non poteva considerarsi fondata la pretesa erariale, non essendo vincolante la previsione della circolare n. 42337 dell'Ente impositore in ordine al parametro di consumo standard di detto olio combustibile ai fini dell'agevolazione fiscale de qua, in assenza di norme cogenti al riguardo e dovendosi quindi ritenere invece fondate le controdeduzioni in fatto della società contribuente sul consumo effettivo del prodotto soggetto ad accisa e conseguentemente spettante detta agevolazione. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle dogane e dei monopoli deducendo cinque motivi. Resiste con controricorso la società contribuente. Nelle more del giudizio la controricorrente ha depositato istanza di sospensione ex art. 1, commi 186 ss., legge 197/2022, e, nell’imminenza dell’adunanza, documentazione relativa alla definizione agevolata di cui alla medesima legge. Considerato che: va accolta l’istanza della controricorrente, al fine di valutare la possibilità di dichiarare l’estinzione del processo per decreto, ai sensi della citata legge. PQM La Corte rinv