Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 24556/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o Vasarri e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatosi presso lo studio del secondo in Roma, al corso [OSCURATO:PERSONA] II, n. 18 -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] (nato nel 1953), rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatosi nello studio del primo in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 3 -controricorrente- enei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (nato nel 1943), [OSCURATO:PERSONA] (nato nel 1945), [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legali rappresentanti di s.p.a. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (nato nel 1966), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- RG n. 27063/19 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore per la cassazione della sentenza della corte d’appello di Firenze, depositata in data 11 febbraio 2019; udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 27 giugno 2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa Emerge dalla sentenza impugnata che con la scrittura del 12 giugno 1997 tutti e cinque i nuclei familiari della famiglia Neri stabilirono, da un lato, che [OSCURATO:PERSONA] nato nel 1953, [OSCURATO:PERSONA] nato nel 1956, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nato nel 1966 e [OSCURATO:PERSONA] avrebbero venduto a [OSCURATO:PERSONA] nato nel 1943 e a [OSCURATO:PERSONA] nato nel 1945 le quote di capitale della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], delle quali erano titolari, al valore stabilito da un collegio peritale appositamente nominato; d’altro lato, concordarono di affidare al medesimo collegio la valutazione della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] (Nerifin), ai fini della vendita delle quote di questa.

Di questa scrittura [OSCURATO:PERSONA] nato nel 1956 promosse un’azione di risoluzione parziale e chiese il risarcimento del danno conseguente, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nato nel 1945, di [OSCURATO:PERSONA] nato nel 1953 e di [OSCURATO:PERSONA] nato nel 1966, amministratori di Nerifin, ai quali ascrisse l’inadempimento dell’obbligo di conferimento dell’incarico di stima e di successiva vendita delle quote di questa società; gli altri soci della Nerifin furono evocati in giudizio «vertendosi in un’ipotesi di litisconsorzio necessario» (punto 2.1 della motivazione della sentenza impugnata).

Nel giudizio si costituirono i convenuti (esclusi [OSCURATO:PERSONA] nato nel 1966, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), e intervenne la [OSCURATO:SOCIETA], che nel frattempo aveva acquistato le quote di [OSCURATO:PERSONA] nato nel 1943, di [OSCURATO:PERSONA] nato nel 1945 e di [OSCURATO:PERSONA] (oltre a quella di [OSCURATO:PERSONA]), divenendo proprietaria del 40% di Nerifin. [OSCURATO:PERSONA] nato nel 1943, [OSCURATO:PERSONA] nato nel 1945, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposero anche domande riconvenzionali per i RG n. 27063/19 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore danni che assumevano di aver subito per effetto dell’inadempimento dei venditori delle azioni della D.O.C. dell’obbligo, da loro assunto, di saldare il compenso del collegio peritale che le aveva stimate, il quale, a loro avviso proprio a causa dell’omesso saldo, non aveva accettato l’incarico di stimare le quote della Nerifin.

Il tribunale di Livorno respinse le domande rispettivamente proposte e dichiarò inammissibile quella, formulata con la memoria ex art. del d.lgs. n. 5/2003, con la quale l’attore aveva esteso la richiesta risarcitoria agli altri convenuti.

La corte d’appello di Firenze ha rigettato nel merito gli appelli, principale e incidentale, che le parti avevano proposto per i profili di rispettiva soccombenza, limitandosi a incidere sulla regolamentazione delle spese, in quanto ha incluso tra i soggetti tenuti al pagamento delle spese legali sostenute dal convenuto [OSCURATO:PERSONA] nato nel 1953 anche l’attore [OSCURATO:PERSONA] nato nel 1956.

A fondamento della decisione e per i profili ancora d’interesse, che riguardano il solo rigetto dell’appello principale, il giudice d’appello ha escluso che la scrittura potesse essere equiparata, come voleva l’appellante, a una delibera assembleare, poiché in realtà consisteva in un patto parasociale, in quanto tale dotato di efficacia meramente obbligatoria nei confronti dei sottoscrittori: nessun obbligo di eseguirla scat uriva quindi da quella scrittura in capo a [OSCURATO:PERSONA] nato nel 1945, a [OSCURATO:PERSONA] nato nel 1953 e a [OSCURATO:PERSONA] nato nel 1966 nella qualità di amministratori della Nerifin.

A tanto ha aggiunto che effettivamente, come già aveva rimarcato il giudice di primo grado, la domanda ulteriore proposta dall’attore con la RG n. 27063/19 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore memoria ex art. 6 del d.lgs. n. 5/2003era inammissibile, perché nuova e perciò tardiva.

Contro questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] nato nel 1956 propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida a undici motivi e illustra con memoria, cui solo [OSCURATO:PERSONA] nato nel 1953 risponde con controricorso, pure corredato di memoria.

Ragioni della decisione 1.- Col primo motivo di ricorso , il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 111, comma 6, Cost. e dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. in quanto la motivazione della sentenza impugnata, che avrebbe omesso qualsiasi riferimento ai motivi d’appello e non avrebbe spiegato perché le ragioni addotte fossero da rigettare, sarebbe omessa o apparente.

Il motivo è infondato.

Il giudice d’appello ha dato conto, al punto

3.3.1. della narrativa della sentenza impugnata , delle argomentazioni per il rigetto in primo grado della domanda principale, basate sulla considerazione che la Nerifin non era parte dell’accordodel 1997, di modo che nessun obbligo si configurava per i suoi amministratori di conferire l’incarico al collegio peritale per la stima della società, che ivi era previsto e, quindi, non sussisteva alcun loro inadempimento.

Ha proseguito esponendo ai punti 4.1 e 4.2 della narrativa le ragioni dell’appello principale, con le quali, per un verso, si evidenziava che la scrittura del 1997 impegnava anche la società, a carico della quale erano state poste le spese di stima, come si desumeva anche dalla pattuizione concernente lo spostamento della sede, di modo che gli amministratori della Nerifin avrebbero dovuto adempiere la volontà espressa da tutti i soci di stimare e vendere la società, e conseguentemente agire a tal fine.

Per altro verso, ha esposto, con l’appello si contestava la valutazione d’inammissibilità dell’estensione della domanda RG n. 27063/19 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore originaria, ritenuta mera conseguenza di quelle riconvenzionali di alcuni convenuti, nonché delle eccezioni proposte.

Infine, la corte d’appello ha respinto i motivi d’appello dando conto del proprio ragionamento in relazione a entrambi gli aspetti in contestazione: ai punti 2.2 e

2.3. della motivazione ha stabilito che le circostanze valorizzate dall’appellante (ossia che l’accordo era stato sottoscritto da tutti i soci della società e che le spese di stima erano state poste a carico della società) non valevano a qualificare la scrittura come delibera assembleare della Nerifin e, per conseguenza, a configurare l’obbligo di eseguirla per gli amministratori della società; al successivo punto 2.4 ha escluso che la domanda proposta con la memoria ex art. 6 del d.lgs. n. 5/03 fosse conseguenza delle domande riconvenzionali propost e da alcuni dei convenuti, perché basata su una causa petendi diversa da quella posta a fondamento della domanda originaria.

La motivazione, quindi, c’è e con essa si espongono le ragioni di gravame e quelle addotte per respingerle.

Il motivo è rigettato. 2.- Col secondo , col terzo, col quarto , col quinto , col sestoe col settimo motivo , da esaminare congiuntamente, perché connessi, il ricorrente lamenta: - la nullità derivante dalla violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, dovuta all’erronea qualificazione della domanda, che la corte d’appello avrebbe arbitrariamente trattato come se fosse un’azione di responsabilità gestoria degli amministratori, in violazione dell’art. 112 c.p.c. (secondo motivo); - l’omessa motivazione o comunque la motivazione apparente della sentenza, in violazione dell’art. 111, comma RG n. 27063/19 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore 6, Cost., e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., perché la corte d’appello non avrebbe spiegato perché mai le circostanze addotte della firma dell’accordo da parte di tutti i soci e della determinazione dell’onere delle spese a carico della società non sarebbero sufficienti a configurare una delibera assembleare, né avrebbe indicato quale altro elemento manchi a tal fine (terzo motivo); - la violazione delle norme d’interpretazione del contratto, con particolare riguardo a quelle concernenti l’individuazione della comune volontà delle parti, volta all’adozione di una deliberazione assembleare totalitaria, come sarebbe emerso: a) dalla partecipazione all’accordo di tutti i soci e di tutti gli amministratori della Nerifin; b) dalla previsione che le spese di stima sarebbero state poste a carico della società; c) dall’avvenuto adeguamento della società alla previsione concernente lo spostamento della sede sociale; d) dalla previsione del mantenimento delle rappresentanze nei consigli di amministrazione di Nerifin, Sintermar, Cir e Sogeter, nonché dell’inamovibilità degli amministratori; e) dal riferimento della valutazione al valore economico dell’unico assetdi Nerifin, alla quale si sarebbe potuto procedere solo per il tramite degli amministratori di Sintermar, dai quali gli amministratori di Nerifin avevano diritto di ottenere tutte le informazioni necessarie, da trasmettere ai periti ( quarto motivo); - la violazione o falsa applicazione degli artt. 1321, 1322, 1398 e 1399 c.c., là dove la corte d’appello avrebbe trascurato che la Nerifin ha successivamente ratificato l’accordo oggetto della scrittura del 1997, mutando la sede sociale come in esso previsto (quinto motivo); - l’omessa pronuncia sulla domanda di accertamento della responsabilità dei convenuti per non aver rispettato gli accordi di gestione previsti dalla precedente scrittura del 1995, richiamata RG n. 27063/19 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore da quella del 1997, nonché l’impegno di non trasferire le quote della Nerifin (sesto motivo); -la violazione o falsa applicazione dell’art. 6 del d.lgs. n. 5/03, là dove la corte d’appello ha ritenuto tardiva la domanda proposta nei confronti dei socinon amministratori, che era, invece, diretta conseguenza di quelle riconvenzionali che erano state avanzate da alcuni di loro, nonché delle difese e delle eccezioni delle controparti (settimo motivo). 2.1.- Dai motivi in questione emergono diverse prospettazioni, contraddittorie e per conseguenza inconciliabili: secondo la prima, che sorregge il terzo e il quarto motivo, la scrittura del 1997non è un patto parasociale, ma una delibera della Nerifin, assunta da tutti i soci, alcuni dei quali, essendo anche amministratori, avrebbero dovuto eseguirla; dunque, in base a questa prospettazione, la società, prima ancora che parte dell’accordo, è l’autrice di esso, proprio perché l’accordo corrisponderebbe a una delibera adottata dall’assemblea totalitaria della società; in base alla seconda, posta a fondamento del quinto motivo, l’accordo del 1997 è attività negoziale realizzata da falsus procurator e poi ratificata dalla s ocietà; la scrittura non sarebbe una delibera, ma un negozio, gli effetti del quale sarebbero stati fatti propri dalla società successivamente; stando alla terza, compendiata nel secondo, nel sesto e nel settimo motivo, tutti i soci della Nerifin si sono resi inadempienti degli accordi di gestione contemplati negli artt. 3 e 4 della precedente scrittura del 22 aprile 1995, richiamata da quella del 1997 (sesto e settimo motivo); e RG n. 27063/19 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore comunque degli obblighi scaturenti da i patti parasociali di gestione rispondon o anche gli amministratori di Nerifin, nella loro qualità di soci (secondo motivo).

L’inconciliabilità di queste distinte prospettazioni, poste sullo stesso piano nell’allestimento del ricorso, basta di per sé a renderlo quantomeno perplesso. 3.-Giova comunque chiarire, di là dalle eccezioni di carenza di autosufficienza e d’inammissibilità dei singoli motivi per altri profili poste col controricorso, che il criterio identificativo della convenzione parasociale di norma risiede nella portata degli effetti dell’obbligazione derivante dall’accordo e quindi, in definitiva, su considerazioni empiriche: vale pur sempre la definizione del patto parasociale come quello che genera diritti e obblighi personali tra i soci, ma non produce, almeno direttamente, effetti sul funzionamento e sull’organizzazione della società.

I soci raggiungono un accordo, anche con terzi, obbligandosi a esercitare diritti che derivano loro dall'adesione al contratto di società secondo modalità concordate.

Funzione tipica del patto è stabilire in anticipo un indirizzo unitario, quale strumento di razionalizzazione e stabilizzazione dell’assetto proprietario o del governo della società.

È per questo che il patto ha effetti obbligatori e interni e non produce alcuna efficacianei confronti della società, della quale i sottoscrittori del patto si occupano sì, ma con decisioni meramente propedeutiche alle successive deliberazioni (o decisioni) societarie, le uniche idonee a produrre effetti diretti nella vita sociale (cfr., tra varie, Cass. n. 36092/21). 3.-E allora, sono proprio le argomentazioni del ricorrente a evidenziare la natura parasociale del patto del quale si discute: la scrittura in questione (quella del 12 giugno 1997) , difatti, si riferisce in ricorso, faceva seguito a una sequenza di patti, coi RG n. 27063/19 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore quali si era inteso attuare il « complesso procedimento di ristrutturazione delle partecipazioni del gruppo…» (così si legge a pag. 4 del ricorso); tra questi patti, quello del 22 aprile 1995 programmava la vendita della [OSCURATO:PERSONA], composta da numerose società, tra le quali la Nerifin, e determinava le modalità di adozione delle decisioni da assumere nel frattempo(pagine 5-8 del ricorso).

Questa successione di accordi, dunque, compreso quello del 1997, s’inscriv e pienamente nell’area della parasocialità, perché volto, come l’art. 2341-bis c.c. sia pure a proposito delle s.p.a. eloquentemente indica, a «stabilizzare gli assetti proprietari» della società .

In particolare,la scrittura del 1997 ha pianificato giustappunto l’assetto della titolarità delle quote di Nerifin.

Quel che ne ha formato oggetto, infatti, sono stati pur sempre diritti, aventi a oggetto le quot e di partecipazione nella società , rispettivamente esistenti nei patrimoni personali dei soci , agli atti di disposizione dei quali la società, in quanto persona giuridica titolare di un patrimonio ben distinto da quello dei propri stessi soci, è estranea(in termini, Cass. n. 24559/15, punto 1.3.1.2).

Che a quel fine fossero volte le ulteriori pattuizioni sulle quali si fa leva col quarto motivo, nonché la previsione dei vincoli di non trasferibilità delle quote della Nerifin,sulla quale si punta col sesto motivo (di là dall’eccezione di tardività proposta in controricorso) è lo stesso ricorrente a riconoscerlo, là dove riferisce (pag. 27, punto 42 , del ricorso) che «lo scopo ultimo era vendere la “[OSCURATO:PERSONA]”, e gli assetti regolamentari posti in essere dalle parti erano conseguenza di questa volontà». 3.1.-Anche quanto al l a sede, d’altronde, è stata pur sempre RG n. 27063/19 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore la società, come del resto il ricorrente ammette col quinto motivo, là dove discorre di “ratifica”, a deliberar ne il mutamento , successivamente alla scrittura del 1997.

La relativa pattuizione della scrittura in questione (trascritta in nota 19 di pag. 8 del ricorso, poi menzionata a pag. 25) è significativamente coniugata al futuro («La sede della [OSCURATO:PERSONA] dovrà pertanto essere…mutata rispetto a quella attuale…» -enfasi aggiunta).

C oerentemente, in controricorso si richiama (al punto

5. sub c) di pag. 29) la delibera di modifica dell’atto costitutivo da parte dell’assemblea dei soci dinanzi al notaio [OSCURATO:PERSONA] in data 19 novembre 1998, iscritta nel Registro delle imprese in data 19 gennaio 1999, risultante dalla visura camerale storica allegata in primo grado, sull’esistenza delle quali, comunque allegate al controricorso, non v’è contestazione in memoria da parte del ricorrente.

La prima prospettazione, dunque, che assume la sussistenza della deliberazione totalitaria, è radicalmente infondata. 3.-Altrettanto infondata, oltre che nuova, in quanto non risulta sottoposta all’esame del giudice di merito, è la seconda prospettazione, che pur sempre evoca la natura sociale e non parasociale dell’accordo. 4.- La terza prospettazione è poi anch’essa nuova, poiché correttamente il giudice d’appello ha escluso l’ammissibilità della modifica operata con la memoria ex art. 6 del d.lgs. n. 5/03, con la quale l’attore poteva «precisare o modificare le domande e le conclusioni già proposte» e «a pena di decadenza proporre nuove domande ed eccezioni»che fossero « conseguenza della domanda riconvenzionale o delle difese proposte dal convenuto».

I differenti petita processuali delle due domande non rappresentano difatti conseguenze giuridiche delle possibili e alternative soluzioni dell'identica questione (di diritto) inerente RG n. 27063/19 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore al medesimo fatto, ma hanno ad oggetto fatti distinti e sono manifestazioni di bisogni di tutela realmente differenziati.

La domanda originaria era calibrata sulla sola scrittura del 12 giugno 1997, concernente la stima e la vendita delle quote di Nerifin, che si riteneva vincolante per la società e dalla quale si ricavava la competenza esclusiva de i suoi soci amministratori a darvi attuazione; di modo che con quella domanda l’attore aveva lamentato l’inadempimento degli amministratori di quegli obblighi , mentre aveva citato in giudizio gli altri soci soltanto in ragione degli effetti che la sentenza avrebbe prodotto nelle loro sfere giuridiche.

Con la domanda formulata « in ipotesi » con la memoria ex art. 6 del d.lgs. n. 5/03 si faceva valere (come si evince dal sesto motivo e si ricava dai punt i 56 e 57 del settimo motivo), invece, l’inadempimento degli accordi di gestione contenuti negli artt. 3 e 4 della scrittura del 22 aprile 1995, per quanto richiamata dall’art. 13 della scrittura del 12 giugno 1997, da parte d i tutti i soci sottoscrittori (ossia, come riportato in nota 9 di pag. 5 del ricorso, l’inosservanza dell’impegno di assumere all’unanimità le decisioni riguardanti le procedure da seguire per la vendita delle partecipazioni; dell’impegno di prendere all’unanimità le decisioni riguardanti l’ordinaria e la straordinaria amministrazione delle società riferibili alla famiglia Neri, tra le quali c’era - non soltanto - la Nerifin; dell’impegno di finalizzare la complessiva gestione , oltre che all’incremento del reddito aziendale, alla conservazione di tutte le att i vità patrimoniali all’epoca esistenti e alla riduzione degli impegni bancari).

Non v’è, quindi, alternatività di soluzioni per un’unica questione, ma diversità di questioni, in quanto diversi sono RG n. 27063/19 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore gli inadempimenti lamentati e divers a è la configurazione soggettiva dei rapporti processuali instaurati con le due domande ( sulla radicale inammissibilità della domanda con la quale si spostino «i termini della pretesa, sia oggettivamente, che soggettivamente»vedi, fra varie, Cass. n. 15789/03).

La diversità degli inadempimenti e la radicale differenza di prospettazione recidono il collegamento della domanda formulata «in ipotesi», con la quale si postula che gli accordi di gestione dinanzi indicati abbiano prodotto effetti nei confronti di chi l i ha sottoscrittie perché li ha sottoscritt i , c on quella originaria, con la quale si sostiene che la scrittura concernente la stima e la vendita delle quote sociali dovesse essere eseguita dagli amministratori della Nerifin, alla quale essa sisarebbe riferita. 4.1.-Non sono, quindi , rispettati i limiti imposti alla possibilità sia di proporre domande nuove che siano conseguenze della domanda riconvenzionale o delle difese proposte dal convenuto, sia, anche, di «precisare o modificare le domande e le conclusioni già proposte».

Questi limiti consistono , appunto, nella necessità non solo che resti «immutato l'elemento identificativo soggettivo delle “personae”», ma anche che la domanda modificata debba «pur sempre riguardare la medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l'atto introduttivo o comunque essere a questa collegata, regola sicuramente ricavabile da tutte le indicazioni contenute nel codice in relazione alle ipotesi di connessione a vario titolo, ma soprattutto se si considera in particolare che, come sopra evidenziato, la domanda modificata si presenta certamente connessa a quella originaria quanto meno per “alternatività”» (Cass., sez. un., n. 12310/15; sez. un., n. 22404/18; insistonosulla necessità che resti immutato l’elemento soggettivo della domanda Cass.n. 22540/18 e n. 14369/19).RG n. 27063/19 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore La censura, in relazione a tutti gli aspetti nei quali si articola, è respinta. 5.- Ne risulta assorbito l’ ottavo motivo di ricorso , col quale si lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., perché la corte d’appello avrebbe trascurato la rilevanza confessoria dei documenti, acclusi al fascicolo di primo grado, concernenti gli atti di cessione delle quote della Nerifin. 6.-Assorbito è altresì l’ undicesimo motivo di ricorso, col quale si lamenta l’omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria proposta nei confronti degli amministratori, in tale qualità. 7.- Dalle considerazioni che precedono deriva anche l’infondatezza del nono motivo di ricorso, col quale si denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., perché la corte d’appello non ha esaminato la consulenza tecnica d’ufficio che pure essa stessa aveva disposto: l’esame di quella consulenza postula pur sempre l’ammissibilità e la fondatezza delle domande proposte, che, invece, sono in radice escluse. 7.1.- Inammissibili, perché nuove (oltre che del tutto irrilevanti, posto che la Corte costituzionale, con la richiamata sentenza n. 41/21, ha emesso una pronuncia d’incostituzionalità differita fino almeno al 31 ottobre 2025), sono poi le considerazioni spese in memoria quanto all’individuazione, come relatore, di un consigliere ausiliario. 8.- Inoltre, è inammissibile il decimo motivo di ricorso , col quale si lamenta in maniera astratta la violazione dei principi regolatori del giusto processo: e ciò perché la durata del processo di appello può, in tesi,costituire fondamento di altro e autonomo giudizio volto al riconoscimento dell'equo indennizzo da irragionevole durata del processo ai sensi della l. n. 89 del 2001. 9.- Il ricorso è rigettato e le spese seguono la soccombenza.RG n. 27063/19 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore 10.- Non sussistono, tuttavia, i presupposti per l’applicazione dell’art. 96 c.p.c., invocata in controricorso, posto che l’infondatezza, anche manifesta, della domanda, non integra di per sé la mala fede o la colpa grave.

Per questi motivi La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese sostenute dalla parte costituita, che liquida in euro 10.000 per compensi, oltre a euro 200,00 per esborsi, al 15% a titolo di spese forfetarie, iva e cpa.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2023. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o Vasarri e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatosi presso lo studio del secondo in Roma, al corso [OSCURATO:PERSONA] II, n. 18 -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] (nato nel 1953), rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatosi nello studio del primo in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 3 -controricorrente- enei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (nato nel 1943), [OSCURATO:PERSONA] (nato nel 1945), [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legali rappresentanti di s.p.a. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (nato nel 1966), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- RG n. 27063/19 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore per la cassazione della sentenza della corte d’appello di Firenze, depositata in data 11 febbraio 2019; udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 27 giugno 2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Emerge dalla sentenza impugnata che con la scrittura del 12 giugno 1997 tutti e cinque i nuclei familiari della famiglia Neri stabilirono, da un lato, che [OSCURATO:PERSONA] nato nel 1953, [OSCURATO:PERSONA] nato nel 1956, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nato nel 1966 e [OSCURATO:PERSONA] avrebbero venduto a [OSCURATO:PERSONA] nato nel 1943 e a [OSCURATO:PERSONA] nato nel 1945 le quote di capitale della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], delle quali erano titolari, al valore stabilito da un collegio peritale appositamente nominato; d’altro lato, concordarono di affidare al medesimo collegio la valutazione della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] (Nerifin), ai fini della vendita delle quote di questa. Di questa scrittura [OSCURATO:PERSONA] nato nel 1956 promosse un’azione di risoluzione parziale e chiese il risarcimento del danno conseguente, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nato nel 1945, di [OSCURATO:PERSONA] nato nel 1953 e di [OSCURATO:PERSONA] nato nel 1966, amministratori di Nerifin, ai quali ascrisse l’inadempimento dell’obbligo di conferimento dell’incarico di stima e di successiva vendita delle quote di questa società; gli altri soci della Nerifin furono evocati in giudizio «vertendosi in un’ipotesi di litisconsorzio necessario» (punto 2.1 della motivazione della sentenza impugnata). Nel giudizio si costituirono i convenuti (esclusi [OSCURATO:PERSONA] nato nel 1966, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), e intervenne la [OSCURATO:SOCIETA], che nel frattempo aveva acquistato le quote di [OSCURATO:PERSONA] nato nel 1943, di [OSCURATO:PERSONA] nato nel 1945 e di [OSCURATO:PERSONA] (oltre a quella di [OSCURATO:PERSONA]), divenendo proprietaria del 40% di Nerifin. [OSCURATO:PERSONA] nato nel 1943, [OSCURATO:PERSONA] nato nel 1945, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposero anche domande riconvenzionali per i RG n. 27063/19 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore danni che assumevano di aver subito per effetto dell’inadempimento dei venditori delle azioni della D.O.C. dell’obbligo, da loro assunto, di saldare il compenso del collegio peritale che le aveva stimate, il quale, a loro avviso proprio a causa dell’omesso saldo, non aveva accettato l’incarico di stimare le quote della Nerifin. Il tribunale di Livorno respinse le domande rispettivamente proposte e dichiarò inammissibile quella, formulata con la memoria ex art. del d.lgs. n. 5/2003, con la quale l’attore aveva esteso la richiesta risarcitoria agli altri convenuti. La corte d’appello di Firenze ha rigettato nel merito gli appelli, principale e incidentale, che le parti avevano proposto per i profili di rispettiva soccombenza, limitandosi a incidere sulla regolamentazione delle spese, in quanto ha incluso tra i soggetti tenuti al pagamento delle spese legali sostenute dal convenuto [OSCURATO:PERSONA] nato nel 1953 anche l’attore [OSCURATO:PERSONA] nato nel 1956. A fondamento della decisione e per i profili ancora d’interesse, che riguardano il solo rigetto dell’appello principale, il giudice d’appello ha escluso che la scrittura potesse essere equiparata, come voleva l’appellante, a una delibera assembleare, poiché in realtà consisteva in un patto parasociale, in quanto tale dotato di efficacia meramente obbligatoria nei confronti dei sottoscrittori: nessun obbligo di eseguirla scat uriva quindi da quella scrittura in capo a [OSCURATO:PERSONA] nato nel 1945, a [OSCURATO:PERSONA] nato nel 1953 e a [OSCURATO:PERSONA] nato nel 1966 nella qualità di amministratori della Nerifin. A tanto ha aggiunto che effettivamente, come già aveva rimarcato il giudice di primo grado, la domanda ulteriore proposta dall’attore con la RG n. 27063/19 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore memoria ex art. 6 del d.lgs. n. 5/2003era inammissibile, perché nuova e perciò tardiva. Contro questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] nato nel 1956 propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida a undici motivi e illustra con memoria, cui solo [OSCURATO:PERSONA] nato nel 1953 risponde con controricorso, pure corredato di memoria. Ragioni della decisione 1.- Col primo motivo di ricorso , il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 111, comma 6, Cost. e dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. in quanto la motivazione della sentenza impugnata, che avrebbe omesso qualsiasi riferimento ai motivi d’appello e non avrebbe spiegato perché le ragioni addotte fossero da rigettare, sarebbe omessa o apparente. Il motivo è infondato. Il giudice d’appello ha dato conto, al punto 3.3.1. della narrativa della sentenza impugnata , delle argomentazioni per il rigetto in primo grado della domanda principale, basate sulla considerazione che la Nerifin non era parte dell’accordodel 1997, di modo che nessun obbligo si configurava per i suoi amministratori di conferire l’incarico al collegio peritale per la stima della società, che ivi era previsto e, quindi, non sussisteva alcun loro inadempimento. Ha proseguito esponendo ai punti 4.1 e 4.2 della narrativa le ragioni dell’appello principale, con le quali, per un verso, si evidenziava che la scrittura del 1997 impegnava anche la società, a carico della quale erano state poste le spese di stima, come si desumeva anche dalla pattuizione concernente lo spostamento della sede, di modo che gli amministratori della Nerifin avrebbero dovuto adempiere la volontà espressa da tutti i soci di stimare e vendere la società, e conseguentemente agire a tal fine. Per altro verso, ha esposto, con l’appello si contestava la valutazione d’inammissibilità dell’estensione della domanda RG n. 27063/19 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore originaria, ritenuta mera conseguenza di quelle riconvenzionali di alcuni convenuti, nonché delle eccezioni proposte. Infine, la corte d’appello ha respinto i motivi d’appello dando conto del proprio ragionamento in relazione a entrambi gli aspetti in contestazione: ai punti 2.2 e 2.3. della motivazione ha stabilito che le circostanze valorizzate dall’appellante (ossia che l’accordo era stato sottoscritto da tutti i soci della società e che le spese di stima erano state poste a carico della società) non valevano a qualificare la scrittura come delibera assembleare della Nerifin e, per conseguenza, a configurare l’obbligo di eseguirla per gli amministratori della società; al successivo punto 2.4 ha escluso che la domanda proposta con la memoria ex art. 6 del d.lgs. n. 5/03 fosse conseguenza delle domande riconvenzionali propost e da alcuni dei convenuti, perché basata su una causa petendi diversa da quella posta a fondamento della domanda originaria. La motivazione, quindi, c’è e con essa si espongono le ragioni di gravame e quelle addotte per respingerle. Il motivo è rigettato. 2.- Col secondo , col terzo, col quarto , col quinto , col sestoe col settimo motivo , da esaminare congiuntamente, perché connessi, il ricorrente lamenta: - la nullità derivante dalla violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, dovuta all’erronea qualificazione della domanda, che la corte d’appello avrebbe arbitrariamente trattato come se fosse un’azione di responsabilità gestoria degli amministratori, in violazione dell’art. 112 c.p.c. (secondo motivo); - l’omessa motivazione o comunque la motivazione apparente della sentenza, in violazione dell’art. 111, comma RG n. 27063/19 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore 6, Cost., e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., perché la corte d’appello non avrebbe spiegato perché mai le circostanze addotte della firma dell’accordo da parte di tutti i soci e della determinazione dell’onere delle spese a carico della società non sarebbero sufficienti a configurare una delibera assembleare, né avrebbe indicato quale altro elemento manchi a tal fine (terzo motivo); - la violazione delle norme d’interpretazione del contratto, con particolare riguardo a quelle concernenti l’individuazione della comune volontà delle parti, volta all’adozione di una deliberazione assembleare totalitaria, come sarebbe emerso: a) dalla partecipazione all’accordo di tutti i soci e di tutti gli amministratori della Nerifin; b) dalla previsione che le spese di stima sarebbero state poste a carico della società; c) dall’avvenuto adeguamento della società alla previsione concernente lo spostamento della sede sociale; d) dalla previsione del mantenimento delle rappresentanze nei consigli di amministrazione di Nerifin, Sintermar, Cir e Sogeter, nonché dell’inamovibilità degli amministratori; e) dal riferimento della valutazione al valore economico dell’unico assetdi Nerifin, alla quale si sarebbe potuto procedere solo per il tramite degli amministratori di Sintermar, dai quali gli amministratori di Nerifin avevano diritto di ottenere tutte le informazioni necessarie, da trasmettere ai periti ( quarto motivo); - la violazione o falsa applicazione degli artt. 1321, 1322, 1398 e 1399 c.c., là dove la corte d’appello avrebbe trascurato che la Nerifin ha successivamente ratificato l’accordo oggetto della scrittura del 1997, mutando la sede sociale come in esso previsto (quinto motivo); - l’omessa pronuncia sulla domanda di accertamento della responsabilità dei convenuti per non aver rispettato gli accordi di gestione previsti dalla precedente scrittura del 1995, richiamata RG n. 27063/19 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore da quella del 1997, nonché l’impegno di non trasferire le quote della Nerifin (sesto motivo); -la violazione o falsa applicazione dell’art. 6 del d.lgs. n. 5/03, là dove la corte d’appello ha ritenuto tardiva la domanda proposta nei confronti dei socinon amministratori, che era, invece, diretta conseguenza di quelle riconvenzionali che erano state avanzate da alcuni di loro, nonché delle difese e delle eccezioni delle controparti (settimo motivo). 2.1.- Dai motivi in questione emergono diverse prospettazioni, contraddittorie e per conseguenza inconciliabili: secondo la prima, che sorregge il terzo e il quarto motivo, la scrittura del 1997non è un patto parasociale, ma una delibera della Nerifin, assunta da tutti i soci, alcuni dei quali, essendo anche amministratori, avrebbero dovuto eseguirla; dunque, in base a questa prospettazione, la società, prima ancora che parte dell’accordo, è l’autrice di esso, proprio perché l’accordo corrisponderebbe a una delibera adottata dall’assemblea totalitaria della società; in base alla seconda, posta a fondamento del quinto motivo, l’accordo del 1997 è attività negoziale realizzata da falsus procurator e poi ratificata dalla s ocietà; la scrittura non sarebbe una delibera, ma un negozio, gli effetti del quale sarebbero stati fatti propri dalla società successivamente; stando alla terza, compendiata nel secondo, nel sesto e nel settimo motivo, tutti i soci della Nerifin si sono resi inadempienti degli accordi di gestione contemplati negli artt. 3 e 4 della precedente scrittura del 22 aprile 1995, richiamata da quella del 1997 (sesto e settimo motivo); e RG n. 27063/19 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore comunque degli obblighi scaturenti da i patti parasociali di gestione rispondon o anche gli amministratori di Nerifin, nella loro qualità di soci (secondo motivo). L’inconciliabilità di queste distinte prospettazioni, poste sullo stesso piano nell’allestimento del ricorso, basta di per sé a renderlo quantomeno perplesso. 3.-Giova comunque chiarire, di là dalle eccezioni di carenza di autosufficienza e d’inammissibilità dei singoli motivi per altri profili poste col controricorso, che il criterio identificativo della convenzione parasociale di norma risiede nella portata degli effetti dell’obbligazione derivante dall’accordo e quindi, in definitiva, su considerazioni empiriche: vale pur sempre la definizione del patto parasociale come quello che genera diritti e obblighi personali tra i soci, ma non produce, almeno direttamente, effetti sul funzionamento e sull’organizzazione della società. I soci raggiungono un accordo, anche con terzi, obbligandosi a esercitare diritti che derivano loro dall'adesione al contratto di società secondo modalità concordate. Funzione tipica del patto è stabilire in anticipo un indirizzo unitario, quale strumento di razionalizzazione e stabilizzazione dell’assetto proprietario o del governo della società. È per questo che il patto ha effetti obbligatori e interni e non produce alcuna efficacianei confronti della società, della quale i sottoscrittori del patto si occupano sì, ma con decisioni meramente propedeutiche alle successive deliberazioni (o decisioni) societarie, le uniche idonee a produrre effetti diretti nella vita sociale (cfr., tra varie, Cass. n. 36092/21). 3.-E allora, sono proprio le argomentazioni del ricorrente a evidenziare la natura parasociale del patto del quale si discute: la scrittura in questione (quella del 12 giugno 1997) , difatti, si riferisce in ricorso, faceva seguito a una sequenza di patti, coi RG n. 27063/19 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore quali si era inteso attuare il « complesso procedimento di ristrutturazione delle partecipazioni del gruppo…» (così si legge a pag. 4 del ricorso); tra questi patti, quello del 22 aprile 1995 programmava la vendita della [OSCURATO:PERSONA], composta da numerose società, tra le quali la Nerifin, e determinava le modalità di adozione delle decisioni da assumere nel frattempo(pagine 5-8 del ricorso). Questa successione di accordi, dunque, compreso quello del 1997, s’inscriv e pienamente nell’area della parasocialità, perché volto, come l’art. 2341-bis c.c. sia pure a proposito delle s.p.a. eloquentemente indica, a «stabilizzare gli assetti proprietari» della società . In particolare,la scrittura del 1997 ha pianificato giustappunto l’assetto della titolarità delle quote di Nerifin. Quel che ne ha formato oggetto, infatti, sono stati pur sempre diritti, aventi a oggetto le quot e di partecipazione nella società , rispettivamente esistenti nei patrimoni personali dei soci , agli atti di disposizione dei quali la società, in quanto persona giuridica titolare di un patrimonio ben distinto da quello dei propri stessi soci, è estranea(in termini, Cass. n. 24559/15, punto 1.3.1.2). Che a quel fine fossero volte le ulteriori pattuizioni sulle quali si fa leva col quarto motivo, nonché la previsione dei vincoli di non trasferibilità delle quote della Nerifin,sulla quale si punta col sesto motivo (di là dall’eccezione di tardività proposta in controricorso) è lo stesso ricorrente a riconoscerlo, là dove riferisce (pag. 27, punto 42 , del ricorso) che «lo scopo ultimo era vendere la “[OSCURATO:PERSONA]”, e gli assetti regolamentari posti in essere dalle parti erano conseguenza di questa volontà». 3.1.-Anche quanto al l a sede, d’altronde, è stata pur sempre RG n. 27063/19 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore la società, come del resto il ricorrente ammette col quinto motivo, là dove discorre di “ratifica”, a deliberar ne il mutamento , successivamente alla scrittura del 1997. La relativa pattuizione della scrittura in questione (trascritta in nota 19 di pag. 8 del ricorso, poi menzionata a pag. 25) è significativamente coniugata al futuro («La sede della [OSCURATO:PERSONA] dovrà pertanto essere…mutata rispetto a quella attuale…» -enfasi aggiunta). C oerentemente, in controricorso si richiama (al punto 5. sub c) di pag. 29) la delibera di modifica dell’atto costitutivo da parte dell’assemblea dei soci dinanzi al notaio [OSCURATO:PERSONA] in data 19 novembre 1998, iscritta nel Registro delle imprese in data 19 gennaio 1999, risultante dalla visura camerale storica allegata in primo grado, sull’esistenza delle quali, comunque allegate al controricorso, non v’è contestazione in memoria da parte del ricorrente. La prima prospettazione, dunque, che assume la sussistenza della deliberazione totalitaria, è radicalmente infondata. 3.-Altrettanto infondata, oltre che nuova, in quanto non risulta sottoposta all’esame del giudice di merito, è la seconda prospettazione, che pur sempre evoca la natura sociale e non parasociale dell’accordo. 4.- La terza prospettazione è poi anch’essa nuova, poiché correttamente il giudice d’appello ha escluso l’ammissibilità della modifica operata con la memoria ex art. 6 del d.lgs. n. 5/03, con la quale l’attore poteva «precisare o modificare le domande e le conclusioni già proposte» e «a pena di decadenza proporre nuove domande ed eccezioni»che fossero « conseguenza della domanda riconvenzionale o delle difese proposte dal convenuto». I differenti petita processuali delle due domande non rappresentano difatti conseguenze giuridiche delle possibili e alternative soluzioni dell'identica questione (di diritto) inerente RG n. 27063/19 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore al medesimo fatto, ma hanno ad oggetto fatti distinti e sono manifestazioni di bisogni di tutela realmente differenziati. La domanda originaria era calibrata sulla sola scrittura del 12 giugno 1997, concernente la stima e la vendita delle quote di Nerifin, che si riteneva vincolante per la società e dalla quale si ricavava la competenza esclusiva de i suoi soci amministratori a darvi attuazione; di modo che con quella domanda l’attore aveva lamentato l’inadempimento degli amministratori di quegli obblighi , mentre aveva citato in giudizio gli altri soci soltanto in ragione degli effetti che la sentenza avrebbe prodotto nelle loro sfere giuridiche. Con la domanda formulata « in ipotesi » con la memoria ex art. 6 del d.lgs. n. 5/03 si faceva valere (come si evince dal sesto motivo e si ricava dai punt i 56 e 57 del settimo motivo), invece, l’inadempimento degli accordi di gestione contenuti negli artt. 3 e 4 della scrittura del 22 aprile 1995, per quanto richiamata dall’art. 13 della scrittura del 12 giugno 1997, da parte d i tutti i soci sottoscrittori (ossia, come riportato in nota 9 di pag. 5 del ricorso, l’inosservanza dell’impegno di assumere all’unanimità le decisioni riguardanti le procedure da seguire per la vendita delle partecipazioni; dell’impegno di prendere all’unanimità le decisioni riguardanti l’ordinaria e la straordinaria amministrazione delle società riferibili alla famiglia Neri, tra le quali c’era - non soltanto - la Nerifin; dell’impegno di finalizzare la complessiva gestione , oltre che all’incremento del reddito aziendale, alla conservazione di tutte le att i vità patrimoniali all’epoca esistenti e alla riduzione degli impegni bancari). Non v’è, quindi, alternatività di soluzioni per un’unica questione, ma diversità di questioni, in quanto diversi sono RG n. 27063/19 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore gli inadempimenti lamentati e divers a è la configurazione soggettiva dei rapporti processuali instaurati con le due domande ( sulla radicale inammissibilità della domanda con la quale si spostino «i termini della pretesa, sia oggettivamente, che soggettivamente»vedi, fra varie, Cass. n. 15789/03). La diversità degli inadempimenti e la radicale differenza di prospettazione recidono il collegamento della domanda formulata «in ipotesi», con la quale si postula che gli accordi di gestione dinanzi indicati abbiano prodotto effetti nei confronti di chi l i ha sottoscrittie perché li ha sottoscritt i , c on quella originaria, con la quale si sostiene che la scrittura concernente la stima e la vendita delle quote sociali dovesse essere eseguita dagli amministratori della Nerifin, alla quale essa sisarebbe riferita. 4.1.-Non sono, quindi , rispettati i limiti imposti alla possibilità sia di proporre domande nuove che siano conseguenze della domanda riconvenzionale o delle difese proposte dal convenuto, sia, anche, di «precisare o modificare le domande e le conclusioni già proposte». Questi limiti consistono , appunto, nella necessità non solo che resti «immutato l'elemento identificativo soggettivo delle “personae”», ma anche che la domanda modificata debba «pur sempre riguardare la medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l'atto introduttivo o comunque essere a questa collegata, regola sicuramente ricavabile da tutte le indicazioni contenute nel codice in relazione alle ipotesi di connessione a vario titolo, ma soprattutto se si considera in particolare che, come sopra evidenziato, la domanda modificata si presenta certamente connessa a quella originaria quanto meno per “alternatività”» (Cass., sez. un., n. 12310/15; sez. un., n. 22404/18; insistonosulla necessità che resti immutato l’elemento soggettivo della domanda Cass.n. 22540/18 e n. 14369/19).RG n. 27063/19 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore La censura, in relazione a tutti gli aspetti nei quali si articola, è respinta. 5.- Ne risulta assorbito l’ ottavo motivo di ricorso , col quale si lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., perché la corte d’appello avrebbe trascurato la rilevanza confessoria dei documenti, acclusi al fascicolo di primo grado, concernenti gli atti di cessione delle quote della Nerifin. 6.-Assorbito è altresì l’ undicesimo motivo di ricorso, col quale si lamenta l’omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria proposta nei confronti degli amministratori, in tale qualità. 7.- Dalle considerazioni che precedono deriva anche l’infondatezza del nono motivo di ricorso, col quale si denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., perché la corte d’appello non ha esaminato la consulenza tecnica d’ufficio che pure essa stessa aveva disposto: l’esame di quella consulenza postula pur sempre l’ammissibilità e la fondatezza delle domande proposte, che, invece, sono in radice escluse. 7.1.- Inammissibili, perché nuove (oltre che del tutto irrilevanti, posto che la Corte costituzionale, con la richiamata sentenza n. 41/21, ha emesso una pronuncia d’incostituzionalità differita fino almeno al 31 ottobre 2025), sono poi le considerazioni spese in memoria quanto all’individuazione, come relatore, di un consigliere ausiliario. 8.- Inoltre, è inammissibile il decimo motivo di ricorso , col quale si lamenta in maniera astratta la violazione dei principi regolatori del giusto processo: e ciò perché la durata del processo di appello può, in tesi,costituire fondamento di altro e autonomo giudizio volto al riconoscimento dell'equo indennizzo da irragionevole durata del processo ai sensi della l. n. 89 del 2001. 9.- Il ricorso è rigettato e le spese seguono la soccombenza.RG n. 27063/19 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore 10.- Non sussistono, tuttavia, i presupposti per l’applicazione dell’art. 96 c.p.c., invocata in controricorso, posto che l’infondatezza, anche manifesta, della domanda, non integra di per sé la mala fede o la colpa grave. Per questi motivi La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese sostenute dalla parte costituita, che liquida in euro 10.000 per compensi, oltre a euro 200,00 per esborsi, al 15% a titolo di spese forfetarie, iva e cpa. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. Così deciso in Roma, il 27 giugno 2023. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 24556/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris