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CassazionedecretoSezione 4

Cassazione n. 46398/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito l'Avv.[OSCURATO:PERSONA] del foro di LATINA anche in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (come da nomina a sostituto processuale ex art. 102 c.p.p. depositata in udienza) in difesa della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che insiste per il rigetto del ricorso.

Deposita conclusioni e nota spese; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di LATINA in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Roma ha confermato la condanna alla pena di anni 3 di reclusione ed al risarcimento del danno (da liquidarsi in separata sede) nei confronti delle parti civili, con sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per anni 2, emessa all'esito di nuovo giudizio, celebratosi dopo l'annullamento della Suprema Corte, intervenuto per un vizio formale (omessa notifica del decreto di citazione a giudizio all'imputato), nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 589 cod.pen. (per avere cagionato, in data 23 aprile 2007, alle ore 21,50, alla guida del suo veicolo, la morte del motociclista [OSCURATO:PERSONA], con il quale collideva in Aprilia, all'incrocio tra [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA], con colpa consistita nella velocità superiore ai limiti ed inadeguata all'orario notturno, pari a circa 93,84 Km/h, che gli impediva di evitare l'altro mezzo sopraggiunto a circa 20km). 2.Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, l'imputato, che ha dedotto: 1) la violazione di legge ed il vizio di motivazione nella parte in cui la sentenza ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] fosse il conducente dell'auto, senza una esaustiva risposta alle censure difensive sul punto, in base alle deposizioni alquanto vaghe ed equivoche dei testi Maggesi, Fughetta e Faggiani, nonostante la dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] (mai escussa nel procedimento in esame, ritenendosi il suo reperimento onere della difesa), che ha ammesso la condotta di guida; 2) l'erronea applicazione degli artt. 41, 589 cod.pen., 2054 cod.civ. e 192 cod.proc.pen. ed il vizio di motivazione nella parte in cui, rigettando la richiesta di rinnovazione istruttoria, la sentenza, senza svolgere alcun giudizio contro-fattuale, esclude il concorso di colpa della vittima, nonostante la contestata (e ben più grave) violazione dell'obbligo di dare la precedenza, ed afferma che, a prescindere da tale condotta, il sinistro non s sarebbe verificato laddove il conducente dell'automobile avesse tenuto una velocità di 30 km/h, nonostante si possa pervenire alla medesima conclusione anche eliminando la condotta colposa del motociclo (la cui velocità è stata stimata in circa 20km/h, assumendo che lo stesso stesse effettuando una manovra di svolta a destra, pur potendo essere superiore e, cioè, pari a 40 o 50 km/h, tenuto conto dell'assenza di tracce di frenata e della possibilità della diversa manovra di attraversamento dell'incrocio); 3) l'eccessività del trattamento sanzionatorio, superiore a quello applicato nel precedente giudizio, e l'irragionevole diniego delle attenuanti generiche, nonostante l'incesuratezza dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato.

2. La prima censura, avente ad oggetto la prova della qualifica dell'imputato di guidatore, integra una mera ripetizione del motivo di appello, già adeguatamente valutato e superato dalla Corte territoriale, con argomentazioni esaustive e congrue (in particolare il giudice dell'impugnazione ha rinviato alle dichiarazioni chiare, univoche e convergenti dei testi [OSCURATO:PERSONA], fermo a bordo del proprio veicolo, in direzione opposta a via A.Moro, percorsa dal ciclomotore, secondo cui "il guidatore ha preso il posto del passeggero davanti e il passeggero davanti ha preso il posto del guidatore ... il guidatore era l'uomo"; [OSCURATO:PERSONA], che, dalla finestra della propria abitazione, ha visto scendere un uomo dal lato guida ed una donna dal lato passeggero; [OSCURATO:PERSONA] che, nei pressi della propria abitazione, ubicata vicino all'incrocio, ha visto prima scendere un uomo dal lato guida ed una donna dal lato passeggero e, poi, gli stessi risalire invertendo i posti, sottolineando, peraltro, il giudizio instaurato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 369 cod.pen.).

Va, pertanto, ribadito che in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre le censure dedotte in appello, anche se con l'aggiunta di frasi incidentali di censura alla sentenza impugnata meramente assertive ed apodittiche, laddove difettino di una critica argomentata avverso il provvedimento attaccato e dell'indicazione delle ragioni della loro decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584; v. anche Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611 che precisa che i motivi di ricorso per cassazione possono riprodurre totalmente o parzialmente quelli di appello ma solo entro i limiti in cui ciò serva a documentare il vizio enunciato e dedotto con autonoma, specifica ed esaustiva argomentazione che si riferisca al provvedimento impugnato e si confronti con la sua motivazione).

3. Il secondo motivo, avente ad oggetto il nesso di causalità ed il concorso di colpa della vittima, è del tutto a-specifico, atteso che non si confronta con la ricostruzione dei fatti operata nella sentenza impugnata, al contrario presupponendone una diversa.

In particolare, nella penultima pagina della sentenza impugnata, si legge, da un lato, che "deve .. plausibilmente ritenersi che il ciclomotore condotto dalla vittima dovesse attraversare l'incrocio e non svoltare a destra", in considerazioni dei rilievi dei consulenti tecnici, delle dichiarazioni del teste Maggesi e del punto d'urto, incompatibile con la manovra di svolta a destra, e, dall'altro lato, che il conducente del ciclomotore "si è prima fermato per verificare che non provenissero mezzi da sinistra e da destra, per poi riprendere la marcia, non potendosi avvedere, sia a causa della scarsa visibilità, dovuta alla presenza di veicoli parcheggiati sul lato destro di via Mascagni, sia per la distanza quale sopra precisata, dell'autovettura che, a forte velocità /stava sopraggiungendo verso l'incrocio".

Al contrario, nel ricorso si assume che si sia riconosciuta la violazione dell'obbligo di dare la precedenza, da parte della vittima, sovrapponendo la sentenza di primo e di secondo grado e valorizzando un passaggio motivazionale svolto solo ad abundantiam dal giudice di primo grado.

Invero, tale condotta della vittima, pur prospettata nel capo di imputazione, è stata esclusa dai giudici di merito.

A ciò si aggiunga che, secondo il ricorrente, "non è dato sapere con assoluta certezza quale manovra stesse eseguendo il Tedeschi e cioè se stesse svoltando a destra ... ovvero se stesse attraversando l'incrocio", rinviando non alla sentenza impugnata (neppure considerata), ma alle prove come interpretate dalla difesa.

Deve, pertanto, ribadirsi che è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01).

4. La terza doglianza, avente ad oggetto il trattamento sanzionatorio ed il diniego delle attenuanti generiche, è infondata, in quanto la quantificazione della pena e l'omesso riconoscimento del beneficio invocato sono stati congruamente motivati, in base ai parametri di cui all'art. 133 cod.pen., alla luce dell'elevato grado di colpa ascrivibile all'imputato e del suo tentativo, successivo al sinistro, di sottrarsi alle proprie responsabilità.

Del resto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, quali l'esistenza di precedenti (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). 5.In conclusione, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese di lite sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] (l'unica che ha presentato la nota spese, chiedendo la liquidazione delle spese).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, [OSCURATO:PERSONA], che liquida in euro 3.000, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma 1° dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] < . •." ,[OSCURATO:PERSONA] ..1.>7..., CI) (15 <P oggi, -..

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito l'Avv.[OSCURATO:PERSONA] del foro di LATINA anche in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (come da nomina a sostituto processuale ex art. 102 c.p.p. depositata in udienza) in difesa della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che insiste per il rigetto del ricorso. Deposita conclusioni e nota spese; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di LATINA in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Roma ha confermato la condanna alla pena di anni 3 di reclusione ed al risarcimento del danno (da liquidarsi in separata sede) nei confronti delle parti civili, con sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per anni 2, emessa all'esito di nuovo giudizio, celebratosi dopo l'annullamento della Suprema Corte, intervenuto per un vizio formale (omessa notifica del decreto di citazione a giudizio all'imputato), nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 589 cod.pen. (per avere cagionato, in data 23 aprile 2007, alle ore 21,50, alla guida del suo veicolo, la morte del motociclista [OSCURATO:PERSONA], con il quale collideva in Aprilia, all'incrocio tra [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA], con colpa consistita nella velocità superiore ai limiti ed inadeguata all'orario notturno, pari a circa 93,84 Km/h, che gli impediva di evitare l'altro mezzo sopraggiunto a circa 20km). 2.Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, l'imputato, che ha dedotto: 1) la violazione di legge ed il vizio di motivazione nella parte in cui la sentenza ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] fosse il conducente dell'auto, senza una esaustiva risposta alle censure difensive sul punto, in base alle deposizioni alquanto vaghe ed equivoche dei testi Maggesi, Fughetta e Faggiani, nonostante la dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] (mai escussa nel procedimento in esame, ritenendosi il suo reperimento onere della difesa), che ha ammesso la condotta di guida; 2) l'erronea applicazione degli artt. 41, 589 cod.pen., 2054 cod.civ. e 192 cod.proc.pen. ed il vizio di motivazione nella parte in cui, rigettando la richiesta di rinnovazione istruttoria, la sentenza, senza svolgere alcun giudizio contro-fattuale, esclude il concorso di colpa della vittima, nonostante la contestata (e ben più grave) violazione dell'obbligo di dare la precedenza, ed afferma che, a prescindere da tale condotta, il sinistro non s sarebbe verificato laddove il conducente dell'automobile avesse tenuto una velocità di 30 km/h, nonostante si possa pervenire alla medesima conclusione anche eliminando la condotta colposa del motociclo (la cui velocità è stata stimata in circa 20km/h, assumendo che lo stesso stesse effettuando una manovra di svolta a destra, pur potendo essere superiore e, cioè, pari a 40 o 50 km/h, tenuto conto dell'assenza di tracce di frenata e della possibilità della diversa manovra di attraversamento dell'incrocio); 3) l'eccessività del trattamento sanzionatorio, superiore a quello applicato nel precedente giudizio, e l'irragionevole diniego delle attenuanti generiche, nonostante l'incesuratezza dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. 2. La prima censura, avente ad oggetto la prova della qualifica dell'imputato di guidatore, integra una mera ripetizione del motivo di appello, già adeguatamente valutato e superato dalla Corte territoriale, con argomentazioni esaustive e congrue (in particolare il giudice dell'impugnazione ha rinviato alle dichiarazioni chiare, univoche e convergenti dei testi [OSCURATO:PERSONA], fermo a bordo del proprio veicolo, in direzione opposta a via A.Moro, percorsa dal ciclomotore, secondo cui "il guidatore ha preso il posto del passeggero davanti e il passeggero davanti ha preso il posto del guidatore ... il guidatore era l'uomo"; [OSCURATO:PERSONA], che, dalla finestra della propria abitazione, ha visto scendere un uomo dal lato guida ed una donna dal lato passeggero; [OSCURATO:PERSONA] che, nei pressi della propria abitazione, ubicata vicino all'incrocio, ha visto prima scendere un uomo dal lato guida ed una donna dal lato passeggero e, poi, gli stessi risalire invertendo i posti, sottolineando, peraltro, il giudizio instaurato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 369 cod.pen.). Va, pertanto, ribadito che in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre le censure dedotte in appello, anche se con l'aggiunta di frasi incidentali di censura alla sentenza impugnata meramente assertive ed apodittiche, laddove difettino di una critica argomentata avverso il provvedimento attaccato e dell'indicazione delle ragioni della loro decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584; v. anche Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611 che precisa che i motivi di ricorso per cassazione possono riprodurre totalmente o parzialmente quelli di appello ma solo entro i limiti in cui ciò serva a documentare il vizio enunciato e dedotto con autonoma, specifica ed esaustiva argomentazione che si riferisca al provvedimento impugnato e si confronti con la sua motivazione). 3. Il secondo motivo, avente ad oggetto il nesso di causalità ed il concorso di colpa della vittima, è del tutto a-specifico, atteso che non si confronta con la ricostruzione dei fatti operata nella sentenza impugnata, al contrario presupponendone una diversa. In particolare, nella penultima pagina della sentenza impugnata, si legge, da un lato, che "deve .. plausibilmente ritenersi che il ciclomotore condotto dalla vittima dovesse attraversare l'incrocio e non svoltare a destra", in considerazioni dei rilievi dei consulenti tecnici, delle dichiarazioni del teste Maggesi e del punto d'urto, incompatibile con la manovra di svolta a destra, e, dall'altro lato, che il conducente del ciclomotore "si è prima fermato per verificare che non provenissero mezzi da sinistra e da destra, per poi riprendere la marcia, non potendosi avvedere, sia a causa della scarsa visibilità, dovuta alla presenza di veicoli parcheggiati sul lato destro di via Mascagni, sia per la distanza quale sopra precisata, dell'autovettura che, a forte velocità /stava sopraggiungendo verso l'incrocio". Al contrario, nel ricorso si assume che si sia riconosciuta la violazione dell'obbligo di dare la precedenza, da parte della vittima, sovrapponendo la sentenza di primo e di secondo grado e valorizzando un passaggio motivazionale svolto solo ad abundantiam dal giudice di primo grado. Invero, tale condotta della vittima, pur prospettata nel capo di imputazione, è stata esclusa dai giudici di merito. A ciò si aggiunga che, secondo il ricorrente, "non è dato sapere con assoluta certezza quale manovra stesse eseguendo il Tedeschi e cioè se stesse svoltando a destra ... ovvero se stesse attraversando l'incrocio", rinviando non alla sentenza impugnata (neppure considerata), ma alle prove come interpretate dalla difesa. Deve, pertanto, ribadirsi che è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01). 4. La terza doglianza, avente ad oggetto il trattamento sanzionatorio ed il diniego delle attenuanti generiche, è infondata, in quanto la quantificazione della pena e l'omesso riconoscimento del beneficio invocato sono stati congruamente motivati, in base ai parametri di cui all'art. 133 cod.pen., alla luce dell'elevato grado di colpa ascrivibile all'imputato e del suo tentativo, successivo al sinistro, di sottrarsi alle proprie responsabilità. Del resto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, quali l'esistenza di precedenti (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). 5.In conclusione, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese di lite sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] (l'unica che ha presentato la nota spese, chiedendo la liquidazione delle spese). P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, [OSCURATO:PERSONA], che liquida in euro 3.000, oltre accessori come per legge. Così deciso in Roma 1° dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] < . •." ,[OSCURATO:PERSONA] ..1.>7..., CI) (15 <P oggi, -..