CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 marzo 2023
Cassazione n. 13819/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 11791/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di titolare della omonima ditta individuale, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1112/2016 della CORTE D'APPELLO di CATANIA depositata il 02/11/2016 R.G.N. 754/2013; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].R.G.11791/2017 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d’appello di Catania, in riforma della pronuncia de Tribunale di Siracusa, ha accolto il gravame dell’INPS avverso l’accoglimento, in primo grado, dell’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] alla cartella di pagamento emessa da [OSCURATO:PERSONA] nei suoi confronti a titolo di contributi previdenziali dovuti all’Inps per l’importo di Euro 24.758,36, comprensivi di sanzioni, interessi ed accessori di legge riferiti al periodo 1981-1984; la Corte territoriale ha asserito l’attualità della pretesa sostanziale dell’ente creditore, escludendo il decorso della prescrizione, per la sussistenza di atto idoneo a produrre l’effetto interruttivo del termine; [OSCURATO:PERSONA] ha domandato la cassazione della sentenza sulla base di quattro motivi; l’INPS e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. hanno depositato tempestivo controricorso; all’Adunanza il Collegio si è riservato il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA]: in prossimità dell’Adunanza camerale parte ricorrente ha depositato istanza di rinuncia al ricorsochiedendo che il Collegio dichiari l’estinzione del processo; tale istanza non risulta accettata dalle controparti; il Collegio dichiara estinto il processo; compensa le spese in considerazione del comportamento processuale della ricorrente; quanto al contributo unificato, secondo il pacifico orientamento di questa Corte, in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico delricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato , non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipi ci - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. n. 19071 del 2018; Cass. n. 23175 del 2015); P.Q.M. La Corte dichiara estinto il processo. Spes