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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 25853/2023

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e il ricorso. udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona dei [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la =ode di appello di L'Aquila disponeva la consegna di I.G. alle autorità giudiziarie rumene, che l'avevano richiesta con mandato di arresto europeo per la esecuzione della pena per il reato di violenza ai danni di familiari.

La Corte di appello escludeva la sussistenza delle condizioni per il rifiuto della consegna ai sensi dell'art. 18-bis

I. n. 69 del 2005, posto che il consegnando, pur [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] cinque anni, non risultava effettivamente e stabilmente, radicato nel territorio italiano (era ospite dal fratello, non aveva una stabile occupazione, la moglie e i figli vivevano in I omissis

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'interessato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di annullamento, come sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. alt. cod. proc. pen. 2.1.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 18-bis, comma 2,

I. n. 69 del 2005.

La Corte di appello ha omesso di valutare i rilievi difensivi e gli elementi prospettati in ordine allo stabile ed effettivo radicanento del ricorrente in Italia: in tal senso deponevano il permesso di soggiorno permanente, la patente di guida dal 2019, le buste paga nel 2022, le attestazioni ISEE dal 2019, il reddito di cittadinanza (che presuppone la residenza continuat va da oltre dieci anni).

Inoltre, il reato è risalente nel tempo (2018) e proprio la natura del reato (violenza contro la moglie e i figli) dimostrava l'interruzione a suo tempo dei rapporti con la famiglia e la rilevanza dei legami in Italia con i fratelli qui residenti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Va premesso che il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 22

I. n. 69 del 2005 è ammesso solo per violazione di legge, vizio che sussiste anche in presenza di un provvedimento privo di motivazione o con motivazione apparente.

Esaminato il ricorso alla luce di tali limiti, va rilevato che esso articola motivi non deducibili in questa sede e comunque manifestamente infondati.

3. Va rammentato che l'art. 18-bis, comma 2,

I. n. 69 del 2005 prevede la facoltà del rifiuto della consegna "esecutiva" del cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea "legittimamente ed effettivamente residente o dimorante nel territorio italiano da almeno cinque anni", sempre che la Corte di appello disponga che l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza avvenga in Italia conformemente al diritto interno.

La norma, che è il frutto delle novelle legislat ve del 2019 e del 2021, ha recepito l'evoluzione della giurisprudenza costituzionale e di legittimità che si era formata sull'originaria disposizione - che contemplava il rifiuto come obbligatorio e limitato al solo cittadino italiano - e che aveva portato ad estendere anche al cittadino comunitario la analoga possibilità.La novità che ha accompagnato la riforma è stata quella di rendere "facoltativo" il rifiuto rispetto alla presenza delle condizioni legittimanti (quali "la legittima ed effettiva residenza o dimora nel territo -io italiano da almeno cinque anni" e la eseguibilità in Italia della pena e della misira di sicurezza).

Condizioni che già la giurisprudenza aveva individuato, sulla scorta dell'esegesi sviluppata dalla Corte U.E. sulla portata della disposizione relativa al motivo di rifiuto contemplato nella decisione quadro del 2002: tale motivo aveva, invero, la finalità di "accrescere le opportunità di reinserimento sociale della persona ricercata, una volta scontata la pena cui essa è stata condannata, nel territorio dove la stessa ha un significativo radicamento.

A tal fine la Corte U.E. aveva valorizzato l'esistenza di un radicamento reale e non estemporaneo dello straniero nello Stato, tra i cui indici concorrenti erano stati individuati nella legalità della sua presenza In Italia, nell'apprezzabile continuità temporale e stabilità della stessa, nella distanza temporale tra quest'ultima e la commissione del reato e la condanna conseguita all'estero, nella fissazione in Italia della sede principale, anche se non esclusiva, e consolidata degli interessi lavorativi, familiari ed affettivi, nel pagamento eventuale di oneri contributivi e fiscali.

La Corte di giustizia, inoltre, aveva ritenuto che, in assenza di altre condizioni previste dalla normativa interna, dovesse procedersi ad una valutazione complessiva degli elementi oggettivi caratterizzanti la situazione della persona in questione, tra i quali, segnatamente, la durata, la natura e le modalità del suo soggiorno, nonché i rapporti familiari ed economie che essa intrattiene con lo Stato membro di esecuzione, non potendosi assegnare a nessuna singolarmente una "importanza decisiva" (Corte U.E.

Grande Sezione, 17 luglio 2008, C-66/08), Anche l'attuale disposizione normativa valorizza una nozione di residenza o dimora "effettiva" con l'aggiunta di un elemento temporale, già ritenuto dalla Corte U.E. conforme al diritto dell'Unione (Corte E.I.'.

Grande Sezione, sentenza del 6 ottobre 2009.

C-123/08).

4. Quanto alla facoltà di rifiuto, si è affermato che essa va esercitata in funzione della opportunità della esecuzione della perla in Italia.

Quindi il parametro di riferimento è soltanto la valutazione della meritevalezza di tutela dell'interesse del condannato ad espiare la pena nel territorio dello Stato italiano, senza gli automatismi che caratterizzavano il previgente regime (Sez. 6, n. 4534 del 30/01/2020, Rv. 278113).

Nel caso in esame, la Corte di appello ha effettuato una valutazione che non risulta né errata né apparente, avendo escluso che, a fronte di elementi formali, il consegnando fosse meritevole della esecuzione nello Stato della pena (in tal senso deponevano gli indici ritenuti distonici rispetto ad un effettivo radicamento).

5. Pertanto, alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorreite al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] provvederà alle comunicazioni di rito.

P.Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla [OSCURATO:PERSONA] per gli adempimenti pre!isti dall'art. 22, comma 5,

I. n. 69 dei 2005.

Visto l'art. 52 cligs. 196 del 2003, si dispone, in caso di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi, in quanto imposta dalla legge.

Così deciso il 13/06/2023,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e il ricorso. udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona dei [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la =ode di appello di L'Aquila disponeva la consegna di I.G. alle autorità giudiziarie rumene, che l'avevano richiesta con mandato di arresto europeo per la esecuzione della pena per il reato di violenza ai danni di familiari. La Corte di appello escludeva la sussistenza delle condizioni per il rifiuto della consegna ai sensi dell'art. 18-bis I. n. 69 del 2005, posto che il consegnando, pur [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] cinque anni, non risultava effettivamente e stabilmente, radicato nel territorio italiano (era ospite dal fratello, non aveva una stabile occupazione, la moglie e i figli vivevano in I omissis 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'interessato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di annullamento, come sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. alt. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 18-bis, comma 2, I. n. 69 del 2005. La Corte di appello ha omesso di valutare i rilievi difensivi e gli elementi prospettati in ordine allo stabile ed effettivo radicanento del ricorrente in Italia: in tal senso deponevano il permesso di soggiorno permanente, la patente di guida dal 2019, le buste paga nel 2022, le attestazioni ISEE dal 2019, il reddito di cittadinanza (che presuppone la residenza continuat va da oltre dieci anni). Inoltre, il reato è risalente nel tempo (2018) e proprio la natura del reato (violenza contro la moglie e i figli) dimostrava l'interruzione a suo tempo dei rapporti con la famiglia e la rilevanza dei legami in Italia con i fratelli qui residenti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va premesso che il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 22 I. n. 69 del 2005 è ammesso solo per violazione di legge, vizio che sussiste anche in presenza di un provvedimento privo di motivazione o con motivazione apparente. Esaminato il ricorso alla luce di tali limiti, va rilevato che esso articola motivi non deducibili in questa sede e comunque manifestamente infondati. 3. Va rammentato che l'art. 18-bis, comma 2, I. n. 69 del 2005 prevede la facoltà del rifiuto della consegna "esecutiva" del cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea "legittimamente ed effettivamente residente o dimorante nel territorio italiano da almeno cinque anni", sempre che la Corte di appello disponga che l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza avvenga in Italia conformemente al diritto interno. La norma, che è il frutto delle novelle legislat ve del 2019 e del 2021, ha recepito l'evoluzione della giurisprudenza costituzionale e di legittimità che si era formata sull'originaria disposizione - che contemplava il rifiuto come obbligatorio e limitato al solo cittadino italiano - e che aveva portato ad estendere anche al cittadino comunitario la analoga possibilità.La novità che ha accompagnato la riforma è stata quella di rendere "facoltativo" il rifiuto rispetto alla presenza delle condizioni legittimanti (quali "la legittima ed effettiva residenza o dimora nel territo -io italiano da almeno cinque anni" e la eseguibilità in Italia della pena e della misira di sicurezza). Condizioni che già la giurisprudenza aveva individuato, sulla scorta dell'esegesi sviluppata dalla Corte U.E. sulla portata della disposizione relativa al motivo di rifiuto contemplato nella decisione quadro del 2002: tale motivo aveva, invero, la finalità di "accrescere le opportunità di reinserimento sociale della persona ricercata, una volta scontata la pena cui essa è stata condannata, nel territorio dove la stessa ha un significativo radicamento. A tal fine la Corte U.E. aveva valorizzato l'esistenza di un radicamento reale e non estemporaneo dello straniero nello Stato, tra i cui indici concorrenti erano stati individuati nella legalità della sua presenza In Italia, nell'apprezzabile continuità temporale e stabilità della stessa, nella distanza temporale tra quest'ultima e la commissione del reato e la condanna conseguita all'estero, nella fissazione in Italia della sede principale, anche se non esclusiva, e consolidata degli interessi lavorativi, familiari ed affettivi, nel pagamento eventuale di oneri contributivi e fiscali. La Corte di giustizia, inoltre, aveva ritenuto che, in assenza di altre condizioni previste dalla normativa interna, dovesse procedersi ad una valutazione complessiva degli elementi oggettivi caratterizzanti la situazione della persona in questione, tra i quali, segnatamente, la durata, la natura e le modalità del suo soggiorno, nonché i rapporti familiari ed economie che essa intrattiene con lo Stato membro di esecuzione, non potendosi assegnare a nessuna singolarmente una "importanza decisiva" (Corte U.E. Grande Sezione, 17 luglio 2008, C-66/08), Anche l'attuale disposizione normativa valorizza una nozione di residenza o dimora "effettiva" con l'aggiunta di un elemento temporale, già ritenuto dalla Corte U.E. conforme al diritto dell'Unione (Corte E.I.'. Grande Sezione, sentenza del 6 ottobre 2009. C-123/08). 4. Quanto alla facoltà di rifiuto, si è affermato che essa va esercitata in funzione della opportunità della esecuzione della perla in Italia. Quindi il parametro di riferimento è soltanto la valutazione della meritevalezza di tutela dell'interesse del condannato ad espiare la pena nel territorio dello Stato italiano, senza gli automatismi che caratterizzavano il previgente regime (Sez. 6, n. 4534 del 30/01/2020, Rv. 278113). Nel caso in esame, la Corte di appello ha effettuato una valutazione che non risulta né errata né apparente, avendo escluso che, a fronte di elementi formali, il consegnando fosse meritevole della esecuzione nello Stato della pena (in tal senso deponevano gli indici ritenuti distonici rispetto ad un effettivo radicamento). 5. Pertanto, alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorreite al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] provvederà alle comunicazioni di rito. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla [OSCURATO:PERSONA] per gli adempimenti pre!isti dall'art. 22, comma 5, I. n. 69 dei 2005. Visto l'art. 52 cligs. 196 del 2003, si dispone, in caso di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi, in quanto imposta dalla legge. Così deciso il 13/06/2023,