CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 dicembre 2025
Cassazione n. 34305/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5800/2024 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, ex legerappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso cui domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi, 12 -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nel domicilio eletto presso il suo studio in Catania, alla via [OSCURATO:PERSONA], 225, nonché all’indirizzo pec -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SICILIAn.8040/2022 depositata i l 29/09/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/12/2025 dal Co : [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] In data 22 dicembre 2016, la contribuente soc. Accafarma srlera ripresa a tassazione sugli anni di imposta 2011 e 2012 per il disconoscimento delle dedotte spese di sponsorizzazione sostenute a favore di sodalizi sportivi dilettantistici. Esperito inutilmente il tentativo di accertamento con adesione, veniva evocato il giudice di prossimità che accoglieva le ragioni della parte contribuente, salvo che per due associazioni sportive, poiché non iscritte al CONI. Il collegio d’appello dava piena ragione alla parte contribuente, rilevando che nel giudizio di secondo grado era stata prodotta la documentazione attestante l’iscrizione al CONI anche delle altre associazioni, in precedenza non provate. Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, agitando due motivi, cui replica la società contribuente, poi in liquidazione, spiegando tempestivo controricorso. CONSIDERATO 1. Vengono proposti due motivi di ricorso. 1.1. Con il primo motivo si prospetta violazione e falsa applicazione dell’art. 90, comma 8, della l. n. 289 del 2002 e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c. comma 1 n. 3, c.p.c., si critica la decisione impugnata ove afferma che dall’art. 90, comma 8 l. 289/2002 deriva una presunzione assoluta oltre che della natura di spesa pubblicitaria altresì di inerenza della spesa stessa fino alla soglia, normativamente prefissata, dell’importo di euro 200.000,00. 1.2. Con il secondo motivo si eccepisce nullità della sentenza per motivazione apparente, in violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 36, comma 2, n 4, d.lgs n. 546 del 1992, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., nella sostanza si denuncia la nullità della sentenza in parte qua per avere il giudice d’appello reso una motivazione apparente, poiché i secondi giudici omettevano di valutare la mancata dimostrazione, da parte della società, che il soggetto sponsorizzato fosse una compagine sportiva dilettantistica e che il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale. 2. Dev’essere esaminata in via pregiudiziale di rito l’eccezione di inammissibilità sollevata nel controricorso, dove si afferma trattarsi di motivo che sollecita revisione nel merito. Così non è, atteso che si controverte sulla corretta interpretazione del precitato art. 90 l. n. 289/2002, come si vedrà infra al §.4.1. L’eccezione dev’essere disattesa. 3. Il ricorso è quindi ammissibile e dev’essere esaminato con priorità il secondo motivo, perché il suo accoglimento è capace di assorbire in sé ogni altra denuncia. Il motivo è infondato. Ed infatti, è ormai orientamento consolidato quello per cui la censura di motivazione apparente è limitata a ridotti e specifici casi. Ed infatti, deve premettersi che è ormai principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione secondo la quale (Cass. VI- 5, n. 9105/2017) ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. In tali casi la sentenza resta sprovvista in concreto del c.d. "minimo costituzionale" di cui alla nota pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U, n. 8053/2014, seguita da Cass. VI - 5, n. 5209/2018). In termini si veda anche quanto stabilito in altro caso (Cass. Sez. L, Sentenza n. 161 del 08/01/2009) nel quale questa Corte ha ritenuto che la sentenza è nulla ai sensi dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., ove risulti del tutto priva dell'esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (cfr. Cass V, n. 24313/2018). Ne caso specifico, la motivazione della sentenza in scrutinio, supera il “minimo costituzionale” di cui a S.U. 8053/2014, diffondendosi sul carattere assorbente della presunzione legale di riferibilità alla sponsorizzazione di un’elargizione entro il duecentomila euro a favore di associazione sportiva dilettantistica. Il motivo è quindi infondato e non può essere accolto. 4. Fondato è invece il primo motivo, ove lamenta la violazione di legge, cioè dell’art. 90, l. n. 289/2002, laddove la presunzione di legge non supera la necessità di provare l’inerenza della spesa, per distinguerla, per esempio, dalle erogazioni a fondo perduto, che non seguono la sorte delle spese per pubblicità. In questo senso, se è pur vero che in tema di agevolazioni tributarie, l'esenzione d'imposta prevista dall'art. 148 del d.P.R. n. 917 del 1986 in favore delle associazioni non lucrative (nella specie, un'associazione sportiva dilettantistica), dipende non solo dall'elemento formale della veste giuridica assunta, ma anche dall'effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro, il cui onere probatorio incombe sulla contribuente e non può ritenersi soddisfatto dal dato, del tutto estrinseco e neutrale, dell'affiliazione al CONI, essendo invece rilevante che le associazioni interessate si conformino alle clausole relative al rapporto associativo, che devono essere inserite nell'atto costitutivo o nello statuto (Cass. VI-5, n10393/2018). 4.1. Tuttavia, non è men vero che il principio va coordinato con in tema di spese di sponsorizzazione, il regime di cui all'art. 90, comma 8, della l. n. 289 del 2002, nel testo vigente "ratione temporis", fissa una presunzione assoluta di inerenza e congruità delle sponsorizzazioni rese a favore di imprese sportive dilettantistiche laddove i corrispettivi erogati siano destinati alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante e sia riscontrata, a fronte dell'erogazione, una specifica attività del beneficiario della medesima, consentendo, di conseguenza, di ritenere integralmente deducibili tali spese dal reddito del soggetto sponsor (Cass.T., 4612/2023)), posto che in tema di detrazioni fiscali, le spese di sponsorizzazione di cui all'art. 90, comma 8, della l. n. 289 del 2002, sono assistite da una "presunzione legale assoluta" circa la loro natura pubblicitaria, e non di rappresentanza, a condizione che: a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica; b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa; c) la sponsorizzazione miri a promuovere l'immagine ed i prodotti dello sponsor; d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale (cfr. Cass. VI-5, 14232/2017). 5. Nello specifico, è mancato l’accertamento in fatto sulla sussistenza dei suddetti requisiti in relazione alla spesa sostenuta. Pertanto, il ricorso è fondato per le ragioni attinte dal primo motivo, donde la sentenza dev’essere cassata con rinvio al giudice di merito perché si uniformi ai principi sopra evidenziati. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigettato il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia,in diversa composi