CassazionedecretoSezione 1Decisione del 2 marzo 2023
Cassazione n. 22317/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso il decreto della Corte di appello di Palermo in data 7/11/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Palermo ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del Tribunale di Palermo in data 3/01/2022 con il quale egli era stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno e con il quale era stata disposta la confisca di un appartamento, cointestato alla moglie, non risultando che il nucleo familiare potesse disporre di redditi leciti sufficienti all'acquisto dell'immobile. Secondo il Collegio, infatti, doveva ritenersi fondato il giudizio di pericolosità sociale formulato a carico del proposto, alla luce delle condanne inflittegli, in particolare, per la sua partecipazione all'associazione mafiosa [OSCURATO:PERSONA] e per la vicinanza ai vertici del sodalizio e della assenza di una qualche rielaborazione delle scelte criminali dallo stesso operate; elementi indicativi di un legame strutturale con l'associazione di tipo mafioso e, pertanto, di una perdurante pericolosità di Baglione. Inoltre, doveva ritenersi riscontrata la sproporzione tra i redditi ufficiali e documentati del proposto e dei suoi familiari conviventi, al netto delle spese per il mantenimento del nucleo familiare, e gli esborsi necessari per l'acquisto o la realizzazione dei beni immobili oggetto di sequestro. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge n. 565 del 1975, nonché la mancanza (rectius l'apparenza) della motivazione in relazione al giudizio sulla pericolosità e a quello sulla proporzione tra i redditi del proposto e il valore dell'immobile confiscato. Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., che la Corte territoriale, senza tener conto dei rilievi difensivi, abbia valorizzato, con riferimento alla «attualità» della pericolosità di Baglione, la condanna per il reato associativo, commesso fino a giugno 2014, senza tenere conto che, da quella data, erano comunque trascorsi 8 anni, durante i quali egli era stato detenuto e aveva portato avanti un percorso rieducativo; e attribuendo rilevanza a un ruolo «di rilievo» svolto all'interno della associazione mafiosa che non era confermato dagli atti, nonché al mero fatto che l'associazione sarebbe stata «viva sul territorio». Quanto alla misura patrimoniale, il decreto non avrebbe tenuto conto di quanto documentalmente provato dalla difesa in ordine al fatto che l'esborso sostenuto dai coniugi Baglione - Galioto per l'acquisito dell'immobile fosse proporzionato al reddito della famiglia e dello stesso Baglione, legato da un rapporto di lavoro con la COMI S.r.I., secondo quanto asseverato da varie fatture e attestazioni di pagamento e dalle dichiarazioni dei redditi del proposto. In realtà il decreto impugnato ricopierebbe il decreto del Tribunale in tema di mancato sequestro dell'immobile in un procedimento di prevenzione del 2002 in tema di proporzione tra il reddito e l'esborso sostenuto; e avrebbe omesso di motivare anche in ordine al dato temporale dell'acquisto, risalente al 1996, rispetto all'aprile 2000, quando Baglione aveva commesso il primo reato di associazione mafiosa, essendo stato condannato, in precedenza, solo per una tentata estorsione non aggravata. Anche per quanto attiene alla mancata richiesta di sequestro dell'immobile in occasione della precedente misura di prevenzione del 2002, la motivazione, secondo cui essa sarebbe «ininfluente», non considererebbe la ben più credibile (e provata) assenza di sproporzione tra le entrate e le uscite del nucleo familiare di Baglione. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe mai fatto riferimento, sollevando il tema del mancato sequestro, ad alcuna preclusione o «giudicato» sulla questione, ma avrebbe considerato l'omesso sequestro quale elemento indicativo della proporzione tra i redditi e l'esborso per l'acquisto della casa familiare. 3. In data 2/03/2023 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Giova preliminarmente ricordare che la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno può essere disposta quando: a) il proposto possa essere ricondotto a una delle categorie indicate dagli artt. 1 e 4, d.lgs. n. 159 del 2011, tra le quali vi è quella degli «indiziati di appartenere alle associazioni di cui all'articolo 416-bis del codice penale», contemplata dal comma 1, lett. a) del citato art. 4; b) egli sia stato ritenuto concretamente pericoloso per la sicurezza pubblica ai sensi dell'art. 6, comma 1, dello stesso decreto; c) la condizione di pericolosità sussista al momento della decisione e sia, dunque, «attuale» (Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. 271511 - 01). 2.1. Quanto al primo profilo, il decreto ha evidenziato come Baglione dovesse essere ricondotto al novero delle categorie previste dall'art. 4, lett. a) e b), d.lgs. 159 del 2011, avuto riguardo alle condanne indicate nel certificato del casellario giudiziale (quali quelle pronunciate: il 20/12/1988 per il reato di cui agli artt. 81, 110 e 629 cod. pen., commesso il 27/02/1984; il 28/07/2001 per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., consumato fino all'aprile 2000; il [OSCURATO:DATA_NASCITA] per il reato di cui all'art. 75, d.lgs. n. 159 del 2011, commesso il 30/10/2005; il 12/04/2018 per il delitto di cui all'art. 416-bis, primo, terzo, quarto e sesto comma, cod. pen., commesso fino al giugno 2014) e alla sottoposizione, il 31/10/2003, alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per la durata di 2 anni e 6 mesi. 2.2. Quanto al giudizio di concreta pericolosità sociale, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il Giudice, una volta esaurita la fase «ricostruttiva», consistente nella sussunzione delle caratteristiche del soggetto entro taluna delle categorie criminologiche tipizzate dal d.lgs. 159 del 2011, deve compiere una valutazione prognostica al fine di accertare se possa ritenersi «probabile» il ripetersi di taluna delle condotte riferibile alle categorie criminologiche previste dalla legge (ex plurimis Sez. 1, n. 54119 del 14/06/2017, Sottile, Rv. 271543 - 01). Con riferimento, infine, al giudizio sulla attualità della pericolosità sociale, è stato affermato che anche per gli appartenenti a un'associazione di tipo mafioso occorre verificare l'attualità della pericolosità sociale, non potendo essa derivare ex se dalla massima di esperienza secondo cui il vincolo associativo desumibile è tendenzialmente stabile (Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, citata). Inoltre, proprio con riferimento a tale categoria di soggetti, la giurisprudenza ha individuato una serie di indicatori di pericolosità, che hanno riguardo: a) al livello di coinvolgimento del proposto nelle attività del gruppo criminale, essendo ben diversa la pericolosità espressa da un soggetto «di vertice» rispetto a quella di chi ha svolto un ruolo di mero ausilio operativo o di episodica contiguità finalistica; b) alla permanenza della capacità operativa del gruppo criminale, tale da rendere ragionevolmente ipotizzabile una nuova «attrazione» del soggetto nel circuito relazionale illecito; c) all'avvenuta realizzazione da parte del proposto, in tale intervallo temporale, di comportamenti denotanti l'abbandono delle logiche criminali in precedenza condivise. 2.3. Su tali premesse, i Giudici di merito hanno evidenziato come: a) Baglione fosse stato ritenuto responsabile, in occasione dell'ultima condanna, della partecipazione alla famiglia mafiosa di [OSCURATO:PERSONA], al cui interno aveva assunto un ruolo di rilievo, attraverso significativi rapporti con esponenti di vertice della consorteria (tra gli altri [OSCURATO:PERSONA]Angelo e [OSCURATO:PERSONA]), partecipando fattivamente alle riunioni in cui si discuteva dell'organizzazione del sodalizio; b) innumerevoli operazioni di polizia giudiziaria dimostrassero l'immutata capacità operativa di [OSCURATO:PERSONA]; c) la difesa non avesse fornito alcun elemento dal quale desumere l'abbandono, da parte di Baglione, delle logiche criminali in precedenza condivise, tale da far ritenere cessato il suo legame di contiguità con il sodalizio criminale, anche in rapporto a un percorso detentivo nel corso del quale non vi era traccia di alcun processo autocritico rispetto alle sue azioni criminose, nonché alla nuova sottoposizione alla misura della custodia in carcere e, dal 27/06/2019, alla ulteriore esecuzione di una pena detentiva, essendo intervenuta una nuova condanna definitiva. Elementi, quelli ora rassegnati, che i Giudici di merito hanno valorizzato, in maniera niente affatto illogica, per giungere a ritenere ragionevolmente fondato il pericolo che gli storici legami di Baglione con [OSCURATO:PERSONA] fossero destinati a proiettarsi verso il futuro e che, dunque, fosse probabile la commissione di nuove condotte criminose da parte del proposto. 2.4. Alla stregua di quanto precede deve ritenersi inammissibile la censura difensiva formulata in relazione al giudizio sulla pericolosità e alla mancata valutazione del tempo trascorso tra il momento della commissione del reato, risalente al giugno 2014, e quello della valutazione da parte del Giudice delle prevenzione. Va, infatti, ricordato come il ricorso per cassazione avverso il provvedimento applicativo di una misura di prevenzione personale possa essere c9/x. presentato unicamente per violazione di legge ai sensi dell'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011. Nel caso di specie, tuttavia, la motivazione resa dalla Corte di appello non può ritenersi né inesistente, né apparente, avendo il provvedimento impugnato indicato, in maniera pertinente e aderente alle risultanze istruttorie, gli elementi fattuali e i riferimenti normativi rilevanti ai fini del giudizio di pericolosità, articolato a partire da solide massime di esperienza, che hanno preso in considerazione, diversamente da quanto opinato dalla difesa, anche il periodo di detenzione di Baglione e quello in cui egli è stato successivamente sottoposto a misura cautelare e a una nuova esecuzione penale, valutando, dunque, l'intero periodo intercorso tra la commissione del reato associativo e il momento del giudizio di pericolosità. 3. Venendo, quindi, alla misura della confisca di prevenzione, essa può essere disposta, ai sensi dell'art. 24, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011, sui beni sequestrati di cui la persona nei cui confronti è instaurato il procedimento non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito dichiarato ai fini delle imposte sul reddito o alla propria attività economica, nonché sui beni che risultino essere frutto di attività illecite o che, comunque, ne costituiscano il reimpiego. Dunque, il presupposto giustificativo della confisca di prevenzione è costituito dalla «ragionevole presunzione che il bene sia stato acquistato con i proventi di attività illecita» (Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, Spinelli, in motivazione) in un arco temporale ragionevolmente correlato alla pericolosità del soggetto. A tal fine, sulla difesa incombe l'onere di indicare gli elementi fattuali dai quali il giudice possa dedurre che il bene non sia stato acquistato con i proventi di un'attività illecita o ricorrendo a esborsi non sproporzionati rispetto alla sua capacità reddituale (cfr. Sez. 6 n. 31751 del 9/06/2015, Catalano, Rv. Rv. 264461 - 01). 3.1. Tanto premesso, osserva il Collegio che i Giudici di merito hanno indicato i concreti elementi fattuali a partire dai quali, con procedimento inferenziale immune da vizi logici, hanno potuto ritenere che l'immobile sottoposto a confisca fosse stato acquisito in un arco temporale in cui Baglione doveva ritenersi socialmente pericoloso in ragione della sua intraneità al sodalizio mafioso e in un contesto di sperequazione reddituale rispetto alla capacità di acquisto del suo nucleo familiare. Sul punto, la difesa ha dedotto, già in sede di ricorso di merito, che l'acquisto del bene sarebbe avvenuto ben prima che Baglione entrasse a far parte della consorteria mafiosa. Puntuale è stata, però, la replica della Corte di appello, la quale ha evidenziato come l'appartenenza del soggetto a [OSCURATO:PERSONA] dovesse ritenersi assai risalente, tenuto conto delle condanne pronunciate a suo carico sia per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., commesso fino al 2000, sia per il reato di estorsione, commesso nel 1984: elementi di fatto che, in maniera niente affatto illogica, hanno consentito ai Giudici di merito di ritenere che la pericolosità del proposto risalisse quantomeno alla metà degli anni '80. Nello stesso periodo, inoltre, in base alle indagini economico-patrimoniali svolte è stato possibile riscontrare l'insufficienza dei redditi percepiti dal nucleo familiare di Baglione rispetto alle più elementari esigenze di vita, atteso che: 1) il proposto, dal 1986 al 1990, non aveva percepito alcun reddito; la moglie, [OSCURATO:PERSONA], non aveva percepito redditi dal 1986 al 2003; i figli [OSCURATO:PERSONA], Pietro e Cristoforo, non avevano prodotto redditi anteriormente al 1991; 2) il saldo tra le spese sostenute dal nucleo familiare per le ordinarie esigenze di vita e gli investimenti effettuati era risultato negativo sino al 2006, con la sola eccezione del 1995, in cui era stato registrato un modesto surplus di 6.343,16 euro, avendo [OSCURATO:PERSONA] acquistato, il [OSCURATO:DATA_NASCITA], l'immobile sito in Palermo, via [OSCURATO:PERSONA], n. 54 al prezzo dichiarato di 73.843.000 lire (pari a 38.137,00 euro), ma valutato dalla Agenzia delle Entrate nella maggior somma di 153.000.000 lire (pari a circa 79.000,00 euro). Inoltre, rispondendo a una censura che è stata riproposta anche con l'odierno ricorso per cassazione, la Corte territoriale ha ritenuto che la mancata formulazione da parte del Pubblico ministero, nel procedimento di prevenzione del 2002, di una proposta di sequestro dell'immobile oggi confiscato non potesse assurgere al rango di elemento dimostrativo dell'insussistenza del requisito della sproporzione. E che in ogni caso il rigetto della richiesta di confisca era stato fondato, in quel procedimento, sull'analisi di fatture emesse dalle imprese riconducibili a Baglione relative al periodo 1998-2001, successivo a quello di acquisto dell'immobile, effettuato, con pagamenti frazionati, dal 1993 al 1996. E quanto alla produzione delle fatture emesse da Baglione nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. negli anni di acquisto dell'immobile, rispetto alla quale il ricorso per cassazione ha dedotto la mancata valutazione del compendio documentale, il decreto impugnato ha, in realtà, evidenziato come tali fatture non potessero ritenersi sufficientemente dimostrative della capacità economica di Baglione, «attesa la parzialità della documentazione allegata, che documenta soltanto gli incassi del proposto ma non le spese sostenute per la produzione degli stessi». 3.2. Anche con riferimento alla misura di prevenzione patrimoniale va, del resto, ribadito che, in disparte il carattere meramente reiterativo delle odierne censure, cui il provvedimento impugnato ha fornito puntuale e convincente risposta, il ricorso per cassazione è consentito, ai sensi dell'art. 27, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 (che richiama le già ricordate disposizioni dettate dall'art. 10, comma 3), soltanto per violazione di legge e non per vizio di motivazione. Pertanto, la puntuale e logicamente congrua spiegazione delle ragioni poste a fondamento della decisione offerta dai Giudici di merito, non può essere in alcun modo qualificata come mancante o apparente, donde, conclusivamente, la declaratoria di inammissibilità anche rispetto alle doglianze formulate in relazione alla confisca di prevenzione. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna