CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 gennaio 2024
Cassazione n. 09219/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2023 del TRIBUNALE di COMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; letta la memoria dei difensori del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA] ed avv. [OSCURATO:PERSONA], che, in replica alla requisitoria scritta del PG, hanno insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del Tribunale di Como pronunciata in data 27 settembre 2023, veniva applicata ex art. 444, cod. proc. pen. a [OSCURATO:PERSONA], su richiesta delle parti, la pena di 4 mesi di reclusione in aumento alla pena detentiva già inflitta con le sentenze del GIP del Tribunale di Como emessa in data 10 giugno 2020, irr. 8 settembre 2020 e del GIP del Tribunale di Como emessa in data 13 dicembre 2022, irr. 11 febbraio 2023, già poste in continuazione tra loro, sosti- tuendo la predetta pena detentiva con quella sostitutiva dei lavori di pubblica uti- lità da svolgersi per una durata complessiva di 850 gg., pari a 1700 ore, presso l'Associazione volontari di [OSCURATO:PERSONA] ODV, disponendo il ritiro del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell'espatrio di ogni altro do- cumento equipollente, e irrogando le pene accessorie di cui all'art. 12, d. Igs. n. 74 del 2000, il tutto in relazione ai reati di cui ai capi 5, 6, 7, 8, 10, 11 e 12 della rubrica (relativi al delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, ex art. 8, d. Igs. n. 74 del 2000). 2. Avverso la sentenza impugnata nel presente procedimento, il predetto propone ricorso per cassazione tramite i difensori, deducendo un unico motivo, di seguito sommariamente indicato. 2.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 12, d. Igs. n. 74 del 2000 e all'art. 445, cod. proc. pen. In sintesi, si duole il ricorrente per essere state applicate dal giudice le pene accessorie indicate dall'art. 12, d. Igs. n. 74 del 2000 in violazione del principio secondo cui, ai fini dell'applicazione delle pene accessorie ex art. 445, cod. proc. pen., deve farsi riferimento alla pena inflitta in concreto solo per il reato "in au- mento", ossia il reato tributario, nel caso in esame inferiore a due anni. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta del 11 dicembre 2023, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. In sintesi, il PG ritiene che tale lamentata violazione non sussista, atteso che, all'esito del riconoscimento della continuazione, la pena complessiva supera l'ammontare di anni due di reclusione, con conseguente applicabilità delle pene accessorie.4. Con memoria depositata telematicamente in data 15 gennaio 2024, i difensori del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA] ed avv. [OSCURATO:PERSONA], in re- plica alla requisitoria scritta del PG, hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, trattato cartolarmente a norma dell'art. 611, cod. proc. pen., è inammissibile per manifesta infondatezza. 2. Questa Corte ha già affermato infatti, in fattispecie analoga, che il limite dei due anni di pena detentiva entro il quale, in caso di pena patteggiata, è inter- detta l'applicazione di pene accessorie (nella specie, quelle previste dall'art. 12 D.Igs. 10 marzo 2000 n. 74, in tema di reati concernenti le imposte sui redditi e sul valore aggiunto) deve intendersi riferito, in caso di più reati legati dal vincolo della continuazione, alla pena unica finale complessivamente applicata (Sez. 5, n. 35148 del 07/07/2010, Rv. 248162 — 01). 3. Nella specie, la pena per il reato tributario, quantificata in quattro mesi di reclusione, è stata aggiunta in continuazione con il più grave reato di banca- rotta, oggetto delle due sentenze richiamate, già tra loro poste in continuazione, superandosi così complessivamente il tetto dei due anni di reclusione ostativo all'applicazione di pene accessorie ex art. 445, cod. proc. pen. 4. In applicazione della predetta giurisprudenza, cui deve essere data con- tinuità, il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, ribadendosi la le- gittimità dell'irrogazione delle pene accessorie ex art. 12, d. Igs. n. 74 del 2000, versandosi in ipotesi di applicazione della pena concordata che - pur essendo in- feriore ad anni due - venga tuttavia posta, ex art. 81-cpv. cod. pen., in continua- zione con altra oggetto di precedente condanna definitiva, dovendosi in tal caso valutare la pena complessiva irrogata, che è superiore ad anni due (si veda anche Sez. 6, n. 32406 del 20/02/2008, Rv. 240689 — 01). 5. All'inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente al paga- mento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. ( P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende. Così deciso, il 26