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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 37396/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 17 agosto 2023 dalla Corte di appello di Roma; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udite le richieste del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha disposto la consegna di [OSCURATO:PERSONA] all'Autorità giudiziaria belga in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso dal [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Bruxelles per i delitti di associazione per delinquere finalizzata alla tratta di esseri umani, riciclaggio, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, falsificazione di documenti e traffico di documenti falsi, ponendo, altresì, la condizione che, in considerazione della cittadinanza italiana del consegnando, questo sia rinviato in Italia per l'esecuzione della pena che gli sarà eventualmente inflitta all'esito del procedimento penale.

2. Propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deducendo la violazione dell'art. 6 legge n. 69 del 2005 in relazione alla omessa valutazione dei gravi indizi di colpevolezza a carico del consegnando, non indicati nel mandato di arresto né nel provvedimento cautelare emesso dalla Corte territoriale.

3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria in cui ha dedotto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo dedotto.

Invero, come puntualmente dedotto dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, l'eliminazione, ad opera del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, dal testo dell'art. 17, comma 4, legge 22 aprile 2005, n. 69 del riferimento ai gravi indizi di colpevolezza comporta che la mancata indicazione di essi non costituisce legittimo motivo di rifiuto alla consegna, nemmeno di carattere facoltativo (Sez. 6, n. 39196 del 28/10/2021, Ferrari, Rv. 282118).

Coerentemente con le disposizioni contenute nella decisione quadro 2002/584/GAI, la riforma del 2021 ha, infatti, abrogato anche il quarto comma dell'art. 6 che disciplinava le allegazioni obbligatorie al m.a.e. tra le quali era compresa la relazione illustrativa sui fatti addebitati al consegnando.

Pertanto, secondo il testo attuale dell'art. 6, è sufficiente, nell'ottica della c.d.

"autosufficienza" del mandato di arresto europeo, che questo contenga una descrizione delle circostanze della commissione del reato, compresi il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato (art. 6, comma 1, lettera e), elemento, quest'ultimo, che è stato puntualmente analizzato dalla sentenza impugnata (si vedano le pagine da 2 a 4).

Va, infine, evidenziato che, contrariamento a quanto deduce il ricorrente, la Corte territoriale ha tenuto conto della sua cittadinanza italiana ponendo la condizione prevista dall'art. 19, lett. b), legge n. 69 del 2005.2.

All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 17 agosto 2023 dalla Corte di appello di Roma; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udite le richieste del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha disposto la consegna di [OSCURATO:PERSONA] all'Autorità giudiziaria belga in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso dal [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Bruxelles per i delitti di associazione per delinquere finalizzata alla tratta di esseri umani, riciclaggio, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, falsificazione di documenti e traffico di documenti falsi, ponendo, altresì, la condizione che, in considerazione della cittadinanza italiana del consegnando, questo sia rinviato in Italia per l'esecuzione della pena che gli sarà eventualmente inflitta all'esito del procedimento penale. 2. Propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deducendo la violazione dell'art. 6 legge n. 69 del 2005 in relazione alla omessa valutazione dei gravi indizi di colpevolezza a carico del consegnando, non indicati nel mandato di arresto né nel provvedimento cautelare emesso dalla Corte territoriale. 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria in cui ha dedotto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo dedotto. Invero, come puntualmente dedotto dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, l'eliminazione, ad opera del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, dal testo dell'art. 17, comma 4, legge 22 aprile 2005, n. 69 del riferimento ai gravi indizi di colpevolezza comporta che la mancata indicazione di essi non costituisce legittimo motivo di rifiuto alla consegna, nemmeno di carattere facoltativo (Sez. 6, n. 39196 del 28/10/2021, Ferrari, Rv. 282118). Coerentemente con le disposizioni contenute nella decisione quadro 2002/584/GAI, la riforma del 2021 ha, infatti, abrogato anche il quarto comma dell'art. 6 che disciplinava le allegazioni obbligatorie al m.a.e. tra le quali era compresa la relazione illustrativa sui fatti addebitati al consegnando. Pertanto, secondo il testo attuale dell'art. 6, è sufficiente, nell'ottica della c.d. "autosufficienza" del mandato di arresto europeo, che questo contenga una descrizione delle circostanze della commissione del reato, compresi il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato (art. 6, comma 1, lettera e), elemento, quest'ultimo, che è stato puntualmente analizzato dalla sentenza impugnata (si vedano le pagine da 2 a 4). Va, infine, evidenziato che, contrariamento a quanto deduce il ricorrente, la Corte territoriale ha tenuto conto della sua cittadinanza italiana ponendo la condizione prevista dall'art. 19, lett. b), legge n. 69 del 2005.2. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n
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