CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 luglio 2022
Cassazione n. 25104/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24155/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA V.[OSCURATO:PERSONA] N. 99, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 26, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CAGLIARI n. 781/2016 depositata il 25/10/2016; Ric. 2017n.24155 sez. S2 -ud.06/07/2022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] citava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] dinanzi il Tribunale di Cagliari al fine di vedere giudizialmente individuato il confine tra il terreno di sua proprietà e quello confinante della convenuta e per sentire condannare quest’ultima al rilascio della porzione illegittimamente occupata con risarcimento dei danni conseguenti allo sconfinamento. 2. La convenuta si costituiva in giudizio e proponeva domanda riconvenzionale affinchéfosse accertato l’intervenuto acquisto per usucapione in suo favore della porzione di terreno inglobata, ovvero in ulteriore subordine che fosse attribuita ad essa convenuta la proprietà del suolo dell’edificio costruito in buona fede nella proprietà dell’attore, con obbligo di pagare a quest’ultimo il doppio del valore del suolo occupato oltre al risarcimento del danno. 3. Il Tribunale di Cagliari rigettava la domanda dell’attore e in accoglimento della domanda riconvenzionale della convenuta accertava che la stessa aveva acquistato per usucapione ordinaria ventennale la superficie di metri quadri 881 di cui alla planimetria allegata alla perizia di parte depositata agli atti del giudizio e ricadente catastalmente nella proprietà dell’attore. 3. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la suddetta sentenza. 4. Si costituiva in giudizio l’appellata contestando il fondamento dell’appello e chiedendone il rigetto con conferma della sentenza impugnata. Ric. 2017n.24155 sez. S2 -ud.06/07/2022 5. La Corte d’Appello di Cagliari accoglieva i l gravame e , in totale riforma della sentenza impugnata, accertato lo sconfinamento posto in essere dalla convenuta per 880 metri quadri ai danni del terreno di proprietà dell’attore , distinto al catasto al foglio 23, mappale 378, ne disponeva il rilascio e individuava il confine tra i due terreni di cui ai mappali 809 e 378 del foglio 23 come individuati dalla planimetria catastalerichiamata dal rogito di acquisto della convenuta, allegata alla relazione tecnica. In particolare la Corte d’Appello rigettava i primi due motivi di impugnazione aventi ad oggetto la mancanza di motivazione e la richiesta di remissione in termini per il deposito di documentazione. Riteneva, invece, fondato il terzo motivo nella parte in cui censurava la valutazione di concordanza ed univocità delle deposizioni testimoniali poste dal giudice di primo grado a fondamento della decisione di accoglimento della domanda di usucapione della convenuta. Secondo la Corte d’Appello, in tema di usucapione era necessaria una prova rigorosa dell’effettivo possesso del bene valevole ai fini dell’acquisto a titolo originarioe, in particolare, serviva una prova certa sul termine iniziale di decorrenza del possesso.Il rigore della prova in ordine al possesso continuativo ed ininterrotto per il tempo necessario a far maturare l’usucapione dovevapassare anche attraverso la qualità della prova nel senso che la prova documentale doveva essere preferita alla prova orale e quest’ultima dovevaessere valutata in via residuale Nella specie gli esiti della prova orale, sulla quale il giudice di primo grado aveva fondato il proprio convincimento, lasciavano forti dubbi in merito alla conferma degli elementi necessari a Ric. 2017n.24155 sez. S2 -ud.06/07/2022 ritenere compiuto l’acquisto originario del bene in capo alla convenuta. In particolare, non risultava confermata con il rigore richiesto la circostanza che la proprietà,costituita da due villette e dal circostante giardino interamente recintato , costituisse un unicumben distinto ed individuato rispetto alla proprietà confinante dell’attore, per essere recintata sin dal 1970 per un’ampiezza di circa 1500 metri quadri, con rete metallica posta al confine tra i due terreni in modo da inglobare quella parte di terreno rivendicato dall’attore per l’ampiezza di 880 metri quadri. La Corte d’A ppello evidenziava le incongruenze emergenti dalle testimonianze, in particolare quella di tale [OSCURATO:PERSONA] nas rispetto a quella del teste [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alle recinzioni, ulteriormente contraddetta dalla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. Lo stato dei luoghi come descritto dai testimoni , i quali non erano stati in grado di precisare neanche l’ampiezza della proprietà della convenuta,non consentiva di ritenere provato con precisione rigore e puntualità che il tratto di terreno oggetto del giudizio fosse stato effettivamente posseduto dalla convenuta e dai suoi danti causa con modalità tali da determinare l’acquisto per usucapione del bene. Mancava, infatti , la prova imprescindibile dell’impossessamento del terreno e del suo utilizzo uti dominus. Dal tenore delle testimonianze non si era accertato che la recinzione della porzione di terreno inglobata ed il cancello tra la stessa e il giardino delle villette fossero stati apposti dai danti causa della convenuta come atti di impossessamento del bene e che su di esso si fosse esercitato un potere di fatto corrispondente a quello esercitabile dal proprietario, posto che ciò che si evinceva dalla Ric. 2017n.24155 sez. S2 -ud.06/07/2022 prova orale era solo la generica pulizia di quel tratto di terreno a tutela e salvaguardia della proprietà confinante della convenuta e dei suoi danti causa, risultando invece escluso un diverso e continuativo godimento dell’area anche in considerazione dello stato di abbandono della stessa. Peraltro, era emerso che la porzione di terreno era accessibile a chiunque non essendovi originariamente un cancello all’ingresso della proprietà ed essendo privo di lucchetto quello apposto tra tale proprietà e l’ar e a recintata. Sempre in base al tenore complessiv o delle testimonianze emergeva che, da una situazione originaria di suddivisione e frazionamento interno dell’area, si era passati ad una situazione di progressiva unificazione proprio in conseguenza dell’acquisto dell’intera proprietà, conclusosi nel 1988 allorché si era verific ata presumibilmente la delimitazione con nuova recinzione e con inglobamento della porzione di terreno originariamente separata e distinta dalla proprietà dei danti causa della convenuta. Di ciò si trov ava conferma nella diffida leg ale inviata in data 18 marzo 1996 che, pur non potendo valere ai fini dell’interruzione dell’eventuale termine per l’usucapione, provenendo da soggetto diverso dal proprietario del terreno, era tuttavia indice che lo sconfinamento della convenuta era stato posto in essere in epoca prossima a quella di invio della missiva e non dal 1970 oppure dal 1980come dedotto dalla convenuta. Non poteva valere a colmare l’assenza di elementi probatori la menzione dello sconfinamento nell’atto di compravendita dell’attore che al più descriveva uno stato di fatto riscontrato nel luglio del 1995 con il solo scopo di evitare una conseguente responsabilità in capo alla parte venditrice. In un simile quadro non Ric. 2017n.24155 sez. S2 -ud.06/07/2022 risultavanoagli atti di causa, al di là delle testimonianze, elementi talida far ritenere come indubitabile il possesso, pubblico, pacifico, continuo ed ultraventennale da parte della convenuta e, prima ancora, dei suoi danti causa della porzione di terreno ricadente nella proprietà dell’attorecome catastalmente identificata. 5.1 La C orte d’ A ppello procedeva , dunque , all’esame della domanda di regolamento di confine evidenziando che dalle rilevazioni grafiche eplanimetriche acquisite agli atti risultava che il tratto di terreno dell’estensione di metri quadri 880 inglobato tramite una rete di recinzione alla restante parte del terreno della convenuta era di proprietà dell’attore, in quanto facente parte catastalmente del terreno di cui al mappale 378 del foglio 23 del catasto terreni del Comune di [OSCURATO:PERSONA],mentre la proprietà della convenuta insisteva sui due distinti mappali dello stesso foglio 23, e precisamente sul mappale 1074 e sul mappale 2220, richia mati dal rogiti di acquisto dalla medesima allegati in atti. Lo sconfinamento della proprietà era confermato dal raffronto tra la planimetria catastale allegata alla relazione del geometra Caprai e lo stralcio catastale allegato alla verifica dei confini del febbraio 2003 dove era tracciata con il colore verde la traslazione del confine dalla convenuta all’interno del terreno di proprietà dell’attore. L’esatto confine tra i duefondi doveva essere determinato secondo l’elaborato grafico effettuato dal geometra Caprai e di conseguenza la convenuta doveva essere condannata al rilascio delle porzioni di terreno occupate senza titolo. 5.2 La domanda di risarcimento del danno spiega ta dall’appellante doveva rigettarsi in assenza della sia pur minima indicazione di pregiudizio subito. Doveva , infine , respingersi la Ric. 2017n.24155 sez. S2 -ud.06/07/2022 domanda subordinata spiegata dalla convenuta e volta ad ottenere l’attribuzione in proprietà del terreno dell’attore da lei occupato dietro pagamento del doppio del valore del suolo, non risultando daalcun elemento che l’una o entrambe le case della convenuta ricadessero nei mappali di proprietà dell’attore e risultando , al contrario,l’insistenza di detti beni nella proprietà della convenuta. Non poteva accogliersi,infine, la domanda di usucapione decennale introdotta solo con memoria conclusionale di replica e costituente domanda nuova in quanto i fatti costitutivi della suddetta usucapione abbreviata erano diversi da quelli allegati alla domanda originaria. 6. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di un motivo. 7. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 8. La ricorrente con memoria depositata in prossimità dell’udienza ha insistito nellarichiesta di accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’articolo 1159 c.c. in combinato disposto con gli articoli 101 c.p.c. e 24 Cost.nonché con l’articolo 190 c.p.c. La censura ha ad oggetto la declaratoria di inammissibilità della domanda di usucapione abbreviata ex articolo 1159 c.c. La ricorrente, richiamata la distinzione tra dir itti autodeterminati ed eterodeterminati,evidenzia che la richiesta di accertamento svolta in sede conclusionale del diritto di proprietà sulla porzione di terreno contesa, stante l’avvenuto perfezionamento dell’usucapione decennale, era da considerarsi pienamente legittima ed ammissibile. Peraltro sarebbe erronea Ric. 2017n.24155 sez. S2 -ud.06/07/2022 anche l’affermazione secondo la quale i fatti costitutivi dell’usucapione abbreviata non erano stati tempestivamente allegati dalla ricorrente e, dunque , su di essi la difes a avversaria non aveva avuto modo di difendersi e contraddire. La ricorrente, richiamati i presupposti ex art . 1159 c.c. della buona fede,dell’acquisto a non domino, della sussistenza del titolo e della trascrizione dello stesso , evidenzia che tutti i pre supposti suddetti erano stati tempestivamente allegati dalla ricorrente e dunque la Corte d’Appello avrebbe erroneamente affermato l’inammissibilità della domanda di usucapione abbreviata. 1.2 Il motivo di ricorso èinfondato. La domanda di usucapione decennale, per la sua particolare natura e i suoi peculiari requisiti, non può ritenersi compresa in quella di usucapione ordinaria, rispetto alla quale- anzi - presenta profili di diversità e novità,salvo che, sulla base della distinzione tra diritti autodeterminati ed eterodeterminati, risulti che i fatti costitutivi di tale forma di usucapione (titolo di acquisto "a non domino"; trascrizione del titolo; possesso decennale; buona fede) abbiano costituito oggetto di allegazioni tempestivamente introdotte in giudizio, sulle quali la controparte abbia avuto la possibilità di difendersi e controdedurre, non potendosi, peraltro, né considerare che la deduzione della usucapione decennale, per la sua particolare natura e i suoi peculiari requisiti, sia compresa in quella concernente l'usucapione ordinaria, né esporre questioni nuove o formulare nuove conclusioni nelle memorie di replica(sul punto si veda, fra le altre, Cass. 9.11.2012, n. 19517). Nella specie correttamente la Corte d’Appello ha ritenuto che i fatti dedotti dall’attrice non ricomprendessero quelli necessari per Ric. 2017n.24155 sez. S2 -ud.06/07/2022 ritenere ammissibile la domanda di usucapione abbreviata tardivamente proposta in sede di memoria di replica nel giudizio di appello. In particolare, manca nella specie la deduzione e allegazione di un titolo idoneo astrattamente a trasferire la proprietà proveniente a non domino.Infatti, l’acquisto del diritto di proprietà o di altro diritto reale per effetto di usucapione abbreviata, prevista dall'art.1159 c.c. presuppone l'i dentità del bene indicato nel titolo rispetto a quello posseduto (ex plurimis Sez. 6 - 2 , Ord . n.16152 del 2019 ; Sez. 2 , Ord . n. 10873 del 2018) . Occorre quindi la perfetta corrispondenza tra il contenuto del titolo, astrattamente idoneo al trasferimento del diritto reale e l'oggetto del possesso, non potendo il possesso integrare il titolo o quest'ultimo integrare il possesso (cfr. Cass. 26.1.2000, n. 866; Cass. 29.4.1993, n. 5071; Cass. 6.6.1985, n. 3362; Cass.24.7.1968, n. 2691; Cass. 20.12.1969, n. 4012). La ricorrente riferisce che nel suo atto di acquisto si dava atto che non vi era mai stato uno sconfinamento nel terreno dei vicini. Di conseguenza, nella stessa prospettazione della ricorrente, il rogito di acquisto non includeva anche lasuperficie contestata. Ciò conferma che i fatti allegati e dedotti con l’originaria domanda di usucapione ordinaria non coincidono con quelli dedotti con la domanda ex art. 1159 c.c. e che non è mai stato dedotto in causa un titolo di acquisto a non domino idoneo al trasferimento della proprietà della porzione del bene oggetto della domanda di usucapione abbreviata proposta con la memoria di replica in appello. Come si è detto, infatti, l 'usucapione decennale di cui all'art. 1159 c.c. postula l'identità fra l'immobile posseduto e quello Ric. 2017n.24155 sez. S2 -ud.06/07/2022 acquistato in buona fede "a non domino", corrispondenza che va accertata in base ad una distinta valutazione del titolo di acquisto e del possesso, rimanendo preclusa la possibilità di integrare le risultanze dell'uno con quelle dell'altro. 2. Il ricorso è rigettato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 3. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e c ondanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte controricorrente che liquida in euro 4100 più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ul