Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 novembre 2021

Cassazione n. 42056/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

17 ORDINANZA sul ricorso 13873/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, Via A. Riboty n.28, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente a sé medesimo, giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via G.B.

Morgagni n.2/a, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - contro do [OSCURATO:SOCIETA]., denominazione assunta da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 551/2016 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 22/11/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/11/2021 dal cons. [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 13873/17 Rilevato che: Con atto di citazione d'appello in riassunzione, a seguito di rinvio della Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA] esponeva di avere intrattenuto con la [OSCURATO:SOCIETA] (poi, [OSCURATO:SOCIETA] e poi, [OSCURATO:PERSONA] di Roma) tre distinti rapporti obbligatori, il primo dei quali traeva origine da un'apertura del conto corrente risalente al 1998 mentre il secondo e il terzo traevano origine da due contratti di mutuo del 1989 e del 1991 simulati come "acquisto prima casa" il primo e "ripristino immobile" il secondo, con lo scopo di coprire lo scoperto di c/c e il pagamento delle rate dei mutui.

Riferiva che con atto di citazione aveva convenuto davanti al tribunale di Orvieto la [OSCURATO:SOCIETA] per ottenere l'accertamento contabile delle somme dalla stessa pretese sulla base dei citati rapporti obbligatori e il tribunale gli aveva riconosciuto un saldo a suo favore di £ 27.704.856, accertando la somma residua dovuta per i due mutui nell'importo di £

305.325.102. A seguito di gravame del correntista„ la Corte d'appello aveva riconosciuto la legittimità della capitalizzazione annuale, e previo supplemento peritale, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava che il saldo a credito della banca era pari ad € 131.874,00, confermando per il resto la sentenza appellata La Suprema Corte, adita dall'originario attore, per quanto ancora d'interesse aveva accolto il terzo motivo di ricorso dichiarando la illegittimità della capitalizzazione annuale e rinviando alla Corte d'appello di Perugia per un ricalcolo dei rapporti di dare e avere, senza operare alcuna capitalizzazione.

Riassunto il giudizio davanti alla Corte d'appello di Perugia, per quanto ancora d'interesse, la Corte territoriale ha disposto un supplemento di ctu che determinava l'ammontare delle somme in definitiva dovute dall'appellante (per effetto della compensazione tra il suo credito da saldo del c/c e il suo debito da saldo dei mutui a suo tempo erogatogli) alla società [OSCURATO:SOCIETA], cessionaria della posizione creditoria(già in capo a [OSCURATO:PERSONA] spa, a sua volta già cessionaria di [OSCURATO:SOCIETA] che era succeduta per incorporazione alla [OSCURATO:SOCIETA]).

Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi illustrati da memoria, resistono con controricorso [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] (già [OSCURATO:PERSONA] spa che era mandataria di [OSCURATO:SOCIETA] a sua volta mandataria di [OSCURATO:PERSONA] spa).

Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 1176 e 1375 c.c. e dell'art. 33 lett.

T) del d.lgs. n. 206/2005, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la banca nella gestione dei rapporti con il ricorrente aveva violato valori di interesse generale, quali il diritto alla correttezza, alla trasparenza ed all'equità nei rapporti contrattuali e la Corte d'appello, in sede di rinvio, non aveva tutelato l'interesse del ricorrente, quale contraente debole.

Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente prospetta la violazione dell'art. 1853 c.c., in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte d'appello aveva considerato l'azione di accertamento contabile negativo proposta dall'utente consumatore al solo fine di accertare la posizione debitoria dello stesso e non quella creditoria, nonostante l'evidente collegamento negoziale tra il c/c 2038 e i due mutui ipotecari e una ctu contabile protrattasi per 16 anni sul c/c 2038, circostanza che obbligava il giudice a considerare come unico il rapporto bancario in contestazione, compensando i saldi dei diversi rapporti.

Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 91 c.p.c., in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte d'appello aveva condannato l'avv. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali a favore dei chiamati in causa [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA]., benché tali chiamati fossero stati riconosciuti costituire un unico centro unitario di imputazione di tutti i rapporti preesistenti dalla sentenza rescissoria n. 1378/16, resa inter partes dalla Suprema Corte in data 26.01.2016 e ciò dopo aver compensato integralmente le stesse con [OSCURATO:PERSONA] spa (già [OSCURATO:SOCIETA], già [OSCURATO:SOCIETA]) quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA] a sua volta mandataria di [OSCURATO:PERSONA].

Il primo motivo di ricorso è inammissibile, per genericità e irrilevanza, non essendo volte a censurare alcuna specifica ratio decidendi della sentenza impugnata, ma essendo volto ad esporre soltanto dichiarazioni velleitarie, slegate da quello che è stato l'effettivo dibattito processuale nei diversi gradi di giudizio.

Il secondo motivo di ricorso è infondato, in quanto il giudice del rinvio, alle pp. 26-27 della sentenza impugnata a coronamento dell'iter argomentativo dà espressamente atto di provvedere alla compensazione dei debiti e crediti tra le parti, perché la somma dovuta dallo Scozzarella è proprio il saldo dei reciproci debiti e crediti.

Il terzo motivo di ricorso è infondato, in quanto la Corte d'appello, in sede di rinvio, ha applicato semplicemente il principio della soccombenza poiché aveva reputato inammissibili le domande proposte dallo Scozzarella nei confronti delle società chiamate in causa (tra cui [OSCURATO:SOCIETA]).

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONERigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente a pagare a [OSCURATO:SOCIETA] e a doBank spa le spese di lite che liquida in € 7.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso articolo

13. Così deciso in Roma, alla camera di consiglio del giorno

5.11.21. Il P ide

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
17 ORDINANZA sul ricorso 13873/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, Via A. Riboty n.28, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente a sé medesimo, giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via G.B. Morgagni n.2/a, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - contro do [OSCURATO:SOCIETA]., denominazione assunta da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 551/2016 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 22/11/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/11/2021 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 13873/17 Rilevato che: Con atto di citazione d'appello in riassunzione, a seguito di rinvio della Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA] esponeva di avere intrattenuto con la [OSCURATO:SOCIETA] (poi, [OSCURATO:SOCIETA] e poi, [OSCURATO:PERSONA] di Roma) tre distinti rapporti obbligatori, il primo dei quali traeva origine da un'apertura del conto corrente risalente al 1998 mentre il secondo e il terzo traevano origine da due contratti di mutuo del 1989 e del 1991 simulati come "acquisto prima casa" il primo e "ripristino immobile" il secondo, con lo scopo di coprire lo scoperto di c/c e il pagamento delle rate dei mutui. Riferiva che con atto di citazione aveva convenuto davanti al tribunale di Orvieto la [OSCURATO:SOCIETA] per ottenere l'accertamento contabile delle somme dalla stessa pretese sulla base dei citati rapporti obbligatori e il tribunale gli aveva riconosciuto un saldo a suo favore di £ 27.704.856, accertando la somma residua dovuta per i due mutui nell'importo di £ 305.325.102. A seguito di gravame del correntista„ la Corte d'appello aveva riconosciuto la legittimità della capitalizzazione annuale, e previo supplemento peritale, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava che il saldo a credito della banca era pari ad € 131.874,00, confermando per il resto la sentenza appellata La Suprema Corte, adita dall'originario attore, per quanto ancora d'interesse aveva accolto il terzo motivo di ricorso dichiarando la illegittimità della capitalizzazione annuale e rinviando alla Corte d'appello di Perugia per un ricalcolo dei rapporti di dare e avere, senza operare alcuna capitalizzazione. Riassunto il giudizio davanti alla Corte d'appello di Perugia, per quanto ancora d'interesse, la Corte territoriale ha disposto un supplemento di ctu che determinava l'ammontare delle somme in definitiva dovute dall'appellante (per effetto della compensazione tra il suo credito da saldo del c/c e il suo debito da saldo dei mutui a suo tempo erogatogli) alla società [OSCURATO:SOCIETA], cessionaria della posizione creditoria(già in capo a [OSCURATO:PERSONA] spa, a sua volta già cessionaria di [OSCURATO:SOCIETA] che era succeduta per incorporazione alla [OSCURATO:SOCIETA]). Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi illustrati da memoria, resistono con controricorso [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] (già [OSCURATO:PERSONA] spa che era mandataria di [OSCURATO:SOCIETA] a sua volta mandataria di [OSCURATO:PERSONA] spa). Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 1176 e 1375 c.c. e dell'art. 33 lett. T) del d.lgs. n. 206/2005, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la banca nella gestione dei rapporti con il ricorrente aveva violato valori di interesse generale, quali il diritto alla correttezza, alla trasparenza ed all'equità nei rapporti contrattuali e la Corte d'appello, in sede di rinvio, non aveva tutelato l'interesse del ricorrente, quale contraente debole. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente prospetta la violazione dell'art. 1853 c.c., in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte d'appello aveva considerato l'azione di accertamento contabile negativo proposta dall'utente consumatore al solo fine di accertare la posizione debitoria dello stesso e non quella creditoria, nonostante l'evidente collegamento negoziale tra il c/c 2038 e i due mutui ipotecari e una ctu contabile protrattasi per 16 anni sul c/c 2038, circostanza che obbligava il giudice a considerare come unico il rapporto bancario in contestazione, compensando i saldi dei diversi rapporti. Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 91 c.p.c., in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte d'appello aveva condannato l'avv. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali a favore dei chiamati in causa [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA]., benché tali chiamati fossero stati riconosciuti costituire un unico centro unitario di imputazione di tutti i rapporti preesistenti dalla sentenza rescissoria n. 1378/16, resa inter partes dalla Suprema Corte in data 26.01.2016 e ciò dopo aver compensato integralmente le stesse con [OSCURATO:PERSONA] spa (già [OSCURATO:SOCIETA], già [OSCURATO:SOCIETA]) quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA] a sua volta mandataria di [OSCURATO:PERSONA]. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, per genericità e irrilevanza, non essendo volte a censurare alcuna specifica ratio decidendi della sentenza impugnata, ma essendo volto ad esporre soltanto dichiarazioni velleitarie, slegate da quello che è stato l'effettivo dibattito processuale nei diversi gradi di giudizio. Il secondo motivo di ricorso è infondato, in quanto il giudice del rinvio, alle pp. 26-27 della sentenza impugnata a coronamento dell'iter argomentativo dà espressamente atto di provvedere alla compensazione dei debiti e crediti tra le parti, perché la somma dovuta dallo Scozzarella è proprio il saldo dei reciproci debiti e crediti. Il terzo motivo di ricorso è infondato, in quanto la Corte d'appello, in sede di rinvio, ha applicato semplicemente il principio della soccombenza poiché aveva reputato inammissibili le domande proposte dallo Scozzarella nei confronti delle società chiamate in causa (tra cui [OSCURATO:SOCIETA]). Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONERigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a pagare a [OSCURATO:SOCIETA] e a doBank spa le spese di lite che liquida in € 7.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, alla camera di consiglio del giorno 5.11.21. Il P ide
Sentenza Cassazione n. 42056/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris