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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 2023

Cassazione n. 37243/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso avverso la sentenza indicata in oggetto relativa al reato di cui all'art. 385 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze in punto di fatto; Considerato, inoltre, che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sul diniego di applicazione dello stato di necessità che avrebbe determinato l'allontanamento dal domicilio, in difetto di prova al riguardo nonché sulla mancata applicazione della continuazione esterna con precedente sentenza di condanna per il reato di rapina, tenuto conto della impossibilità di prevedere, al momento della rapina, che l'imputato sarebbe stato posto agli arresti domiciliari dai quali si sarebbe poi allontanato e, dunque, per insussistenza del medesimo disegno criminoso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato in ammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 luglio 2023 Il Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso avverso la sentenza indicata in oggetto relativa al reato di cui all'art. 385 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze in punto di fatto; Considerato, inoltre, che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sul diniego di applicazione dello stato di necessità che avrebbe determinato l'allontanamento dal domicilio, in difetto di prova al riguardo nonché sulla mancata applicazione della continuazione esterna con precedente sentenza di condanna per il reato di rapina, tenuto conto della impossibilità di prevedere, al momento della rapina, che l'imputato sarebbe stato posto agli arresti domiciliari dai quali si sarebbe poi allontanato e, dunque, per insussistenza del medesimo disegno criminoso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato in ammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2023 Il Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 37243/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris