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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 settembre 2022

Cassazione n. 19921/2023

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nunciato la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 1480-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' ADELE, elettivamente domiciliatain MESSINA, [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]', che la rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso l'ordinanza n. 28146/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 27/09/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: - [OSCURATO:PERSONA], quale difensore di [OSCURATO:PERSONA] , ha proposto ricorso per la correzione di errore materiale dell’ordinanza n. 28146 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]con cui la Corte, nel dichiara r e improcedibile il ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina n. 353/2018, lo aveva condannato alla rifusione Ric. 2023 n. 01480 sez.

S2 -ud. 21-06-2023 - 2 - delle spese di lite omettendo, tuttavia, di disporre la distrazione in favore del difensore della parte vittoriosa, che ne aveva fatto istanza; - [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva in questa sede. [OSCURATO:PERSONA]: - V a premesso che dall'esame degli atti di causa risulta che, effettivamente, al punto2) delle conclusioni del controricorso (p. 11) a firma dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] era stata chiesta la distrazione delle spese,ex art. 93 cod. proc. civ. ; -nella parte motiva (penultimo capoverso della p. 3) e dispositivo (ultimo capoverso di p. 3, primo capoverso di p. 4) dell’ordinanza n. 28146 del 2022 nulla la Corte ha disposto in merito alla distrazione delle spese; -questa Corte ha già avuto modo di affermare il principio per cui: «In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma.

La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, comma 2, cod. proc. civ.- che ad essa si richiama per l'ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese -consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titoloesecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione»(Cass. n. 12437 del 17/05/2017); - inoltre: «la procura rilasciata al difensore nel giudizio concluso con la sentenza da correggere è valida anche per la proposizione del Ric. 2023 n. 01480 sez.

S2 -ud. 21-06-2023 - 3 - ricorso per la correzione di errore materiale di una sentenza di cassazione, ai sensi dell'art. 391-biscod. pro c. civ., in quanto detto sub-procedimento non introduce una nuova fase processuale, ma costituisce un mero incidente dello stesso giudizio, diretto solo ad adeguare l'espressione grafica all'effettiva volontà del giudice, già espressa in sentenza» (tra le tante:Cass. 11 febbraio 2021, n. 3549; Cass. 7 settembre 2006, n. 19228; Cass. 19 gennaio 2015, n. 730; Cass. 12 luglio 2011, n. 15346); -ne consegue, allora, che il difensore agisce pur sempre, ex art.287 e ss. cod. proc. civ., sulla base della detta procura, donde la non configurabilità di un dovere di notifica nei confronti della parte da lui rappresentata; -il diritto dell’avvocato ex art. 93 c od. proc. civ . sorge per il solo fatto della relativa dichiarazione ed il giudice non può interferire pretendendo di svolgere accertamenti sulla veridicità di essa, sicché, permanendo l’istanza di correzione nell’alveo del medesimo processo in cui si è realizzata la fattispecie legittimante, non è fondato richiedere incombenti notificatori ulteriori che non erano previsti in quel processo; - come si è detto, la correzione dell’omessa disposizione della distrazione rientra, per sua natura, nell’alveo dell’originario processo in cui l’errore si è verificato e, quindi, non si può, per il solo fatto che l’istanza sia (ovviamente) successiva al provvedimento che contiene l’errore, in alcun caso richiedere notificazioni, in ragione della richiesta di distrazione, che non sarebbero richieste in quel processo; - d’altra parte, l’istanza di distrazione è sempre proposta dal difensore, contemporaneamente ed inscindibilmente, a tutela di un proprio interesse ed in rappresentanza delle parti dal medesimo patrocinate, in cui favore è realizzata quell’anticipazione di spese e non percezione dei compensi che sta alla base dell’istituto; Ric. 2023 n. 01480 sez.

S2 -ud. 21-06-2023 - 4 - - pertanto, non è proponibile una distinzione munita di fondamento logico-processuale tra un agire del difensore, nell’avanzare l’istanza di correzione, « in proprio » o « in rappresentanza»delle parti, perché è nella struttura della distrazione che quanto ad esso pertenga costituisca comunque eda prescindere dalla formule utilizzate –quando l’istanza originaria su cui si è omesso di disporre sia stata avanzata nel corso del giudizio cui la correzione afferisce –esercizio contestuale delle due inscindibili qualità predette; - conclusivamente, il ricorso va accolto, prevedendo che il dispositivo della ordinanza di questa Corte n. 28146del 27.09.22 sia corretto aggiungendo, dopo l'espressione «oltre accessori di legge», il seguente enunciato: «con distrazione in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta»; - non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass.Sez.

U, 27/06/2002, n. 9438; Cass. 4/05/2009, n. 10203; Cass.17/09/2013, n. 21213); P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone che il dispositivo della sentenza n. 28146/22 di questa Corte sia integrato mediante l'aggiunta, dopo l'espressione «oltre accessori di legge», del seguente enunciato «con distrazione in favore del procuratore antistatario che n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 1480-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' ADELE, elettivamente domiciliatain MESSINA, [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]', che la rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso l'ordinanza n. 28146/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 27/09/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: - [OSCURATO:PERSONA], quale difensore di [OSCURATO:PERSONA] , ha proposto ricorso per la correzione di errore materiale dell’ordinanza n. 28146 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]con cui la Corte, nel dichiara r e improcedibile il ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina n. 353/2018, lo aveva condannato alla rifusione Ric. 2023 n. 01480 sez. S2 -ud. 21-06-2023 - 2 - delle spese di lite omettendo, tuttavia, di disporre la distrazione in favore del difensore della parte vittoriosa, che ne aveva fatto istanza; - [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva in questa sede. [OSCURATO:PERSONA]: - V a premesso che dall'esame degli atti di causa risulta che, effettivamente, al punto2) delle conclusioni del controricorso (p. 11) a firma dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] era stata chiesta la distrazione delle spese,ex art. 93 cod. proc. civ. ; -nella parte motiva (penultimo capoverso della p. 3) e dispositivo (ultimo capoverso di p. 3, primo capoverso di p. 4) dell’ordinanza n. 28146 del 2022 nulla la Corte ha disposto in merito alla distrazione delle spese; -questa Corte ha già avuto modo di affermare il principio per cui: «In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, comma 2, cod. proc. civ.- che ad essa si richiama per l'ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese -consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titoloesecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione»(Cass. n. 12437 del 17/05/2017); - inoltre: «la procura rilasciata al difensore nel giudizio concluso con la sentenza da correggere è valida anche per la proposizione del Ric. 2023 n. 01480 sez. S2 -ud. 21-06-2023 - 3 - ricorso per la correzione di errore materiale di una sentenza di cassazione, ai sensi dell'art. 391-biscod. pro c. civ., in quanto detto sub-procedimento non introduce una nuova fase processuale, ma costituisce un mero incidente dello stesso giudizio, diretto solo ad adeguare l'espressione grafica all'effettiva volontà del giudice, già espressa in sentenza» (tra le tante:Cass. 11 febbraio 2021, n. 3549; Cass. 7 settembre 2006, n. 19228; Cass. 19 gennaio 2015, n. 730; Cass. 12 luglio 2011, n. 15346); -ne consegue, allora, che il difensore agisce pur sempre, ex art.287 e ss. cod. proc. civ., sulla base della detta procura, donde la non configurabilità di un dovere di notifica nei confronti della parte da lui rappresentata; -il diritto dell’avvocato ex art. 93 c od. proc. civ . sorge per il solo fatto della relativa dichiarazione ed il giudice non può interferire pretendendo di svolgere accertamenti sulla veridicità di essa, sicché, permanendo l’istanza di correzione nell’alveo del medesimo processo in cui si è realizzata la fattispecie legittimante, non è fondato richiedere incombenti notificatori ulteriori che non erano previsti in quel processo; - come si è detto, la correzione dell’omessa disposizione della distrazione rientra, per sua natura, nell’alveo dell’originario processo in cui l’errore si è verificato e, quindi, non si può, per il solo fatto che l’istanza sia (ovviamente) successiva al provvedimento che contiene l’errore, in alcun caso richiedere notificazioni, in ragione della richiesta di distrazione, che non sarebbero richieste in quel processo; - d’altra parte, l’istanza di distrazione è sempre proposta dal difensore, contemporaneamente ed inscindibilmente, a tutela di un proprio interesse ed in rappresentanza delle parti dal medesimo patrocinate, in cui favore è realizzata quell’anticipazione di spese e non percezione dei compensi che sta alla base dell’istituto; Ric. 2023 n. 01480 sez. S2 -ud. 21-06-2023 - 4 - - pertanto, non è proponibile una distinzione munita di fondamento logico-processuale tra un agire del difensore, nell’avanzare l’istanza di correzione, « in proprio » o « in rappresentanza»delle parti, perché è nella struttura della distrazione che quanto ad esso pertenga costituisca comunque eda prescindere dalla formule utilizzate –quando l’istanza originaria su cui si è omesso di disporre sia stata avanzata nel corso del giudizio cui la correzione afferisce –esercizio contestuale delle due inscindibili qualità predette; - conclusivamente, il ricorso va accolto, prevedendo che il dispositivo della ordinanza di questa Corte n. 28146del 27.09.22 sia corretto aggiungendo, dopo l'espressione «oltre accessori di legge», il seguente enunciato: «con distrazione in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta»; - non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass.Sez. U, 27/06/2002, n. 9438; Cass. 4/05/2009, n. 10203; Cass.17/09/2013, n. 21213); P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone che il dispositivo della sentenza n. 28146/22 di questa Corte sia integrato mediante l'aggiunta, dopo l'espressione «oltre accessori di legge», del seguente enunciato «con distrazione in favore del procuratore antistatario che n
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