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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 marzo 2024

Cassazione n. 30348/2025

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21217/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] PONTIFICIO, con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] LAZIO n.1472/2024 depositata i l 01/03/2024 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. L’Istituto delle Suore del [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa ha proposto ricorso avverso l’avviso di accertamento IUC-Tasi 2014 n. 2724 con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva contestato il mancato pagamento dell’imposta in relazione alle unità immobiliari site in Roma, ed in particolare: 1) via Cassia n. 1714-1716\A; 2) via Malta, 16; 3) via di [OSCURATO:PERSONA], 97; 4) piazza [OSCURATO:PERSONA], 13 P. T-Sl.

Nello specifico, l’ e nte ricorrente aveva impugnato l’atto impositivo per la mancata applicazione da parte dell’Ufficio dell’agevolazione Imu/Tasi di cui al comma 3 dell’art. 9, D.lgs. n. 23/2011, già prevista per l’Ici dall’art. 7, comma1, lett. i) del D.lgs. n. 504/92, per gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali e previdenziali.

2. [OSCURATO:PERSONA] di Roma con la sentenza n. 7979/2021 depositata in data 05/07/2021 ha accolto parzialmente il ricorso, riconoscendo l’invocato beneficio dell’esenzione d’imposta limitatamente agli immobili di via Cassia nn. 1714/1716/a.

3. [OSCURATO:PERSONA] e l’ente religioso hanno interposto appello.

4. La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio con sentenza n. 1472/12/2024 depositata in data 01/03/2024 ha respinto ambedue i ricorsi.

5. Avverso la suddetta sentenza di gravame l’ente religioso ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, cui ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

6. È stata formulata PDA sul presupposto della inammissibilità permanifesta infondatezza ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c. , in ragione della consolidata giurisprudenza contraria.In particolare, nella PDA si è rilevato che per ottenere l’esenzione I CI /IMU - Tasi è necessario dimostrare il requisito soggettivo e soprattutto quello oggettivo, cioè che l’attività scolastica sia svolta con modalità non commerciali e che tale onere della prova gravava sul contribuente e doveva basarsi su dati concreti, non solo formali o statutari.

Atteso che i parametri ministeriali come il costo medio per studente sono indicativi ma non decisivi, nella PDA si è sottolineato come l’ente non avesse dimostrato la natura non commerciale dell’attività, poiché le rette, pur inferiori a quelle ministeriali, non erano simboliche e non garantivano l’accesso non discriminatorio, quindi l’esenzione è stata esclusa.

7. La parte ricorrente ha chiesto la discussione della causa.

8. Successivamente la parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con unico motivo di ricorso si contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 504/1992, dell’art. 4 del D.M. n. 200 del 19 novembre 2012, dell’art. 91-bis D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non aver il giudice di appello riconosciuto l’esenzione relativa all’immobile di [OSCURATO:PERSONA] n. 97, sede di una scuola paritaria, gestita dall’Istituto.

2. Il motivo è infondato. 3.Il ricorso – basato su un unico motivo di violazione di legge e concernente avviso di accertamento TASI 2014, oggi contestato con riguardo al solo immobile di [OSCURATO:PERSONA] n.97, adibito a scuola paritaria - risulta inammissibile per manifesta infondat ezza, ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., come evidenziato nella proposta di definizione anticipata.

Vi è invero un evidente contrasto con orientamenti consolidati di legittimità in materiain ordine ai seguenti fondamentali profili, come richiesti da giurisprudenza consolidata per poter fruire del beneficio dell’esenzione: a) la necessaria compresenza, ai fini dell’esenzione Ici invocata exart. 7 co. 1^ lett.I d.lvo 504/92 (valevole anche per la disciplina Imu) di un requisito soggettivo (qui non in discussione) e di un requisito oggettivo dato dallo svolgimento con modalità non commerciali dell’attività scolastica; b) l’accollo del relativo onere probatorio in capo al contribuente che l’esenzione deduca in deroga alla regola di generale contribuzione; c) la necessità che questa prova muova da dati, non formali, statutari o comunque aprioristici, bensì dalla dimostrazione delle concrete modalità di svolgimento dell’attività nel periodo considerato e dei loro effettivi contenuti economici; d) l’esigenza che l’attività didattica venga espletata (anche e proprio in ragione dei vincoli UE: decisione 2013/284/UE della Commissione, del 19 dicembre 2012) a titolo gratuito ovvero a fronte di corrispettivi sostanzialmente simbolici (per la cui nozione si rinvia, in particolare, a Cass.n. 27821/23 e n. 3674/19); e) il carattere indicativo e non dirimente dei parametri di cui al DMef 200/12 (che richiama esso stesso il requisito della simbolicità dei corrispettivi: art. 4 co. 3^ lett.c)), così come del rapporto su di esso instaurabile tra costo medio per studente (CMS) e corrispettivo medio percepito (CM); f) la irrilevanza del risultato della gestione e, in particolare, del fatto che nell’esercizio considerato questa sia stata in perdita (Cass.n. 34311/22).

4. La decisione della corte territoriale risulta in linea con l’orientamento interpretativo ormai consolidato e già affermato, tra le stesse parti, con riferimento agli avvisi IMU per gli anni 2012 e 2013 nella sentenza della Cassazione n. 4560 del 16 febbraio 2023.

Nello specifico, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ha ritenuto che l’ente religioso non abbia adeguatamente dimostrato la sussistenza del requisito oggettivo di non commercialità, richiamando – seppur impropriamente – i parametri ministeriali, con particolare riferimento alla mancanza di prova circa il carattere paritario dell’istituto e l’adozione di criteri di accesso non discriminatori.

Tali parametri, tuttavia, non hanno valore decisivo ai fini della prova della non commercialità.

5. Il ricorrente contesta questa valutazione sostenendo che, pur riconoscendo il carattere non vincolante dei criteri ministeriali, la prova del carattere non commerciale dell’attività scolastica sarebbe stata comunque fornita.

A tal fine richiama la documentazione depositata, dalla quale emergerebbe che gli importi delle rette versate dagli alunni risultano inferiori alla metà dei costi medi per studente indicati dal Ministero.

In particolare, vengono citati esempi relativi agli anni 2012 e 2013 (documentinn. 17 e 18), dai quali risulterebbe che, a fronte di un costo medio ministeriale pari a € 5.278,41 nel 2020 e a € 5.763,17 nel 2014 (documenti nn. 19 e 20), l’Istituto avrebbe applicato per l’anno scolastico 2019/2020 una retta annua di € 2.500 (documento n. 21), dunque inferiore alla metà rispetto ai dati ministeriali.

Secondo la parte ricorrente, questa circostanza, richiamata anche nella sentenza impugnata della Corte tributaria laziale, dimostrerebbe – alla luce di quanto precisato dal D.M. 26 giugno 2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – la sussistenza del requisito economico richiesto dal D.M. n. 200/2012 per qualificare l’attività come svolta in modo non commerciale.

6. È evidente però che l’ente fonda la prova del requisito oggettivo dell’esenzione su due argomentazioni che risultano insufficienti.

In primo luogo, fa affidamento su parametri ministeriali che – come chiarito anche in relazione alla sentenza Cass. n. 4560/23 –non sono vincolanti e che, nel rapporto con il diritto dell’Unione Europea, possono al massimo costituire indizi per negare l’esenzione se superati, ma non giustificano da soli la concessione del beneficio se rispettati.

In secondo luogo, l’ente invoca la percezione di rette inferiori alla metà dei costi ministeriali come dimostrazione della non commercialità, ma tali importi – pur più bassi – non risultano irrisori, né tali da escludere una parziale copertura dei costi digestione.

7. Pertanto, secondo i consolidati criteri interpretativi della giurisprudenza di legittimità, i dati forniti dalla parte non sono idonei a dimostrare la sussistenza delle condizioni richieste per l’esenzione, che deve quindi essere negata.

8. Ne consegue che non sussistono i lamentati vizi e il motivo è infondato.

9. Il ricorso va conseguentemente rigettato e va invece confermata la proposta di definizione anticipata.

10. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, e sono liquidatenella misura indicata in dispositivo. 11.Ai sensi dell’art. 380 bisc.p.c. in combinato disposto con l’art.96 c.p.c. deve disporsi la condanna per responsabilità aggravata in favore di parte vittoriosa e la condanna al pagamento della cassa delle ammende di somma compresa tra i 500 ed i 5000 euro.

Le stesse sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

12. In conseguenza dell’esito del giudizio ricorrono i presupposti processuali per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il pagamento di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro

2. 410,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Condanna il ricorrente a rifondere a parte controricorrente, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e 96 terzo comma c.p.c., un importo pari aeuro 1.200,00, complessivamente considerate.

Ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e 96 quarto comma cpc condanna la parte ricorrente al pagamento della somma di euro 600,00 in favore della Cassa delle ammende.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente prin

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21217/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] PONTIFICIO, con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] LAZIO n.1472/2024 depositata i l 01/03/2024 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Istituto delle Suore del [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa ha proposto ricorso avverso l’avviso di accertamento IUC-Tasi 2014 n. 2724 con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva contestato il mancato pagamento dell’imposta in relazione alle unità immobiliari site in Roma, ed in particolare: 1) via Cassia n. 1714-1716\A; 2) via Malta, 16; 3) via di [OSCURATO:PERSONA], 97; 4) piazza [OSCURATO:PERSONA], 13 P. T-Sl. Nello specifico, l’ e nte ricorrente aveva impugnato l’atto impositivo per la mancata applicazione da parte dell’Ufficio dell’agevolazione Imu/Tasi di cui al comma 3 dell’art. 9, D.lgs. n. 23/2011, già prevista per l’Ici dall’art. 7, comma1, lett. i) del D.lgs. n. 504/92, per gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali e previdenziali. 2. [OSCURATO:PERSONA] di Roma con la sentenza n. 7979/2021 depositata in data 05/07/2021 ha accolto parzialmente il ricorso, riconoscendo l’invocato beneficio dell’esenzione d’imposta limitatamente agli immobili di via Cassia nn. 1714/1716/a. 3. [OSCURATO:PERSONA] e l’ente religioso hanno interposto appello. 4. La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio con sentenza n. 1472/12/2024 depositata in data 01/03/2024 ha respinto ambedue i ricorsi. 5. Avverso la suddetta sentenza di gravame l’ente religioso ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, cui ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 6. È stata formulata PDA sul presupposto della inammissibilità permanifesta infondatezza ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c. , in ragione della consolidata giurisprudenza contraria.In particolare, nella PDA si è rilevato che per ottenere l’esenzione I CI /IMU - Tasi è necessario dimostrare il requisito soggettivo e soprattutto quello oggettivo, cioè che l’attività scolastica sia svolta con modalità non commerciali e che tale onere della prova gravava sul contribuente e doveva basarsi su dati concreti, non solo formali o statutari. Atteso che i parametri ministeriali come il costo medio per studente sono indicativi ma non decisivi, nella PDA si è sottolineato come l’ente non avesse dimostrato la natura non commerciale dell’attività, poiché le rette, pur inferiori a quelle ministeriali, non erano simboliche e non garantivano l’accesso non discriminatorio, quindi l’esenzione è stata esclusa. 7. La parte ricorrente ha chiesto la discussione della causa. 8. Successivamente la parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con unico motivo di ricorso si contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 504/1992, dell’art. 4 del D.M. n. 200 del 19 novembre 2012, dell’art. 91-bis D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non aver il giudice di appello riconosciuto l’esenzione relativa all’immobile di [OSCURATO:PERSONA] n. 97, sede di una scuola paritaria, gestita dall’Istituto. 2. Il motivo è infondato. 3.Il ricorso – basato su un unico motivo di violazione di legge e concernente avviso di accertamento TASI 2014, oggi contestato con riguardo al solo immobile di [OSCURATO:PERSONA] n.97, adibito a scuola paritaria - risulta inammissibile per manifesta infondat ezza, ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., come evidenziato nella proposta di definizione anticipata. Vi è invero un evidente contrasto con orientamenti consolidati di legittimità in materiain ordine ai seguenti fondamentali profili, come richiesti da giurisprudenza consolidata per poter fruire del beneficio dell’esenzione: a) la necessaria compresenza, ai fini dell’esenzione Ici invocata exart. 7 co. 1^ lett.I d.lvo 504/92 (valevole anche per la disciplina Imu) di un requisito soggettivo (qui non in discussione) e di un requisito oggettivo dato dallo svolgimento con modalità non commerciali dell’attività scolastica; b) l’accollo del relativo onere probatorio in capo al contribuente che l’esenzione deduca in deroga alla regola di generale contribuzione; c) la necessità che questa prova muova da dati, non formali, statutari o comunque aprioristici, bensì dalla dimostrazione delle concrete modalità di svolgimento dell’attività nel periodo considerato e dei loro effettivi contenuti economici; d) l’esigenza che l’attività didattica venga espletata (anche e proprio in ragione dei vincoli UE: decisione 2013/284/UE della Commissione, del 19 dicembre 2012) a titolo gratuito ovvero a fronte di corrispettivi sostanzialmente simbolici (per la cui nozione si rinvia, in particolare, a Cass.n. 27821/23 e n. 3674/19); e) il carattere indicativo e non dirimente dei parametri di cui al DMef 200/12 (che richiama esso stesso il requisito della simbolicità dei corrispettivi: art. 4 co. 3^ lett.c)), così come del rapporto su di esso instaurabile tra costo medio per studente (CMS) e corrispettivo medio percepito (CM); f) la irrilevanza del risultato della gestione e, in particolare, del fatto che nell’esercizio considerato questa sia stata in perdita (Cass.n. 34311/22). 4. La decisione della corte territoriale risulta in linea con l’orientamento interpretativo ormai consolidato e già affermato, tra le stesse parti, con riferimento agli avvisi IMU per gli anni 2012 e 2013 nella sentenza della Cassazione n. 4560 del 16 febbraio 2023. Nello specifico, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ha ritenuto che l’ente religioso non abbia adeguatamente dimostrato la sussistenza del requisito oggettivo di non commercialità, richiamando – seppur impropriamente – i parametri ministeriali, con particolare riferimento alla mancanza di prova circa il carattere paritario dell’istituto e l’adozione di criteri di accesso non discriminatori. Tali parametri, tuttavia, non hanno valore decisivo ai fini della prova della non commercialità. 5. Il ricorrente contesta questa valutazione sostenendo che, pur riconoscendo il carattere non vincolante dei criteri ministeriali, la prova del carattere non commerciale dell’attività scolastica sarebbe stata comunque fornita. A tal fine richiama la documentazione depositata, dalla quale emergerebbe che gli importi delle rette versate dagli alunni risultano inferiori alla metà dei costi medi per studente indicati dal Ministero. In particolare, vengono citati esempi relativi agli anni 2012 e 2013 (documentinn. 17 e 18), dai quali risulterebbe che, a fronte di un costo medio ministeriale pari a € 5.278,41 nel 2020 e a € 5.763,17 nel 2014 (documenti nn. 19 e 20), l’Istituto avrebbe applicato per l’anno scolastico 2019/2020 una retta annua di € 2.500 (documento n. 21), dunque inferiore alla metà rispetto ai dati ministeriali. Secondo la parte ricorrente, questa circostanza, richiamata anche nella sentenza impugnata della Corte tributaria laziale, dimostrerebbe – alla luce di quanto precisato dal D.M. 26 giugno 2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – la sussistenza del requisito economico richiesto dal D.M. n. 200/2012 per qualificare l’attività come svolta in modo non commerciale. 6. È evidente però che l’ente fonda la prova del requisito oggettivo dell’esenzione su due argomentazioni che risultano insufficienti. In primo luogo, fa affidamento su parametri ministeriali che – come chiarito anche in relazione alla sentenza Cass. n. 4560/23 –non sono vincolanti e che, nel rapporto con il diritto dell’Unione Europea, possono al massimo costituire indizi per negare l’esenzione se superati, ma non giustificano da soli la concessione del beneficio se rispettati. In secondo luogo, l’ente invoca la percezione di rette inferiori alla metà dei costi ministeriali come dimostrazione della non commercialità, ma tali importi – pur più bassi – non risultano irrisori, né tali da escludere una parziale copertura dei costi digestione. 7. Pertanto, secondo i consolidati criteri interpretativi della giurisprudenza di legittimità, i dati forniti dalla parte non sono idonei a dimostrare la sussistenza delle condizioni richieste per l’esenzione, che deve quindi essere negata. 8. Ne consegue che non sussistono i lamentati vizi e il motivo è infondato. 9. Il ricorso va conseguentemente rigettato e va invece confermata la proposta di definizione anticipata. 10. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, e sono liquidatenella misura indicata in dispositivo. 11.Ai sensi dell’art. 380 bisc.p.c. in combinato disposto con l’art.96 c.p.c. deve disporsi la condanna per responsabilità aggravata in favore di parte vittoriosa e la condanna al pagamento della cassa delle ammende di somma compresa tra i 500 ed i 5000 euro. Le stesse sono liquidate nella misura indicata in dispositivo. 12. In conseguenza dell’esito del giudizio ricorrono i presupposti processuali per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il pagamento di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2. 410,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Condanna il ricorrente a rifondere a parte controricorrente, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e 96 terzo comma c.p.c., un importo pari aeuro 1.200,00, complessivamente considerate. Ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e 96 quarto comma cpc condanna la parte ricorrente al pagamento della somma di euro 600,00 in favore della Cassa delle ammende. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente prin
Sentenza Cassazione n. 30348/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris