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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 ottobre 2022

Cassazione n. 36099/2022

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1363-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] 80078750587, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - Ric. 2022 n. 01363 sez.

ML -ud. 04-10-2022 -2- avverso la sentenza n. 136/2021 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] di SASSARI, depositata il 14/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. La Corte d’appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, ha respinto l’appello di [OSCURATO:PERSONA], confermando la pronuncia di primo grado che, dichiarata la cessazione della materia del contendere, aveva compensato tra le parti le spese di lite.

2. La Corte territoriale ha premesso che la ricorrente ha agito in giudizio per ottenere la pensione o l’assegno sociale, la cui domanda era stata respinta in sede amministrativa; che l’[OSCURATO:PERSONA], costituitosi in primo grado, aveva allegato che il ritardo nel riconoscimento e nell’erogazione della prestazione era dipeso dalla necessità di attendere l’invio, da parte della Questura, della dichiarazione sul regolare soggiorno in Italia della ricorrente; ha ritenuto che l'appellante, onerata di dimostrare il possesso di tutti i requisiti previsti per il riconoscimento dell'assegno sociale, in particolare la sua permanenza in Italia per dieci anni non evincibile dal mero certificato storico di residenza, non avesse provato che la richiesta dell’[OSCURATO:PERSONA] alla Questura risalisse ad epoca successiva alla pendenza del giudizio; che correttamente il Tribunale avesse compensato le spese del giudizio posto che l'esistenza certa del requisito in questione risultava acquisita soltanto nel corso del giudizio.

3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

L'[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso Ric. 2022 n. 01363 sez.

ML -ud. 04-10-2022 -3-

4. La proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; Considerato che:

5. Con l’unico motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e del principio della soccombenza virtuale. 6.Si afferma che la ricorrente, sebbene non obbligata, avesse allegato al ricorso introduttivo di primo grado l’attestazione rilasciata dalla Questura di Sassari; che la richiesta fatta dall’[OSCURATO:PERSONA] alla Questura, in conformità a quanto previsto dalla circolare n. 105 del 2008, era datata 4.6.2018 (richiesta allegata alla memoria di costituzione [OSCURATO:PERSONA] in primo grado) ed era successiva alla notifica del ricorso giudiziario del 30.5.2018, come si evince dalle PEC di notifica; che quindi l’Ente previdenziale ha verificato la sussistenza dei requisiti solo dopo il deposito del ricorso giudiziario; che il riconoscimento del diritto all’assegno sociale e la conseguente erogazione della prestazione sono avvenuti successivamente all’instaurazione del giudizio, per causa imputabile all’[OSCURATO:PERSONA]; che pertanto, in base al principio di soccombenza virtuale, da rilevare con riferimento alla fondatezza delle prospettazioni iniziali delle parti, le spese di lite dovevano essere addebitate all’Istituto.

7. Il ricorso non può trovare accoglimento.

8. La Corte d’appello ha giudicato corretta la statuizione di compensazione delle spese di lite ritenendo non provata la circostanza secondo cui l’[OSCURATO:PERSONA] avrebbe richiesto la documentazione alla Questura di Sassari solo dopo l’inizio del procedimento giudiziario.

9. La sentenza d’appello ha infatti dato atto che “dalla documentazione prodotta non risulta né la copia del passaporto dell'appellante né Ric. 2022 n. 01363 sez.

ML -ud. 04-10-2022 -4- l'epoca della richiesta dell'[OSCURATO:PERSONA] alla Questura di Sassari: trattasi di documenti che l'appellante avrebbe dovuto riprodurre nel presente grado di giudizio attesa la mancata loro produzione in appello da parte dell'[OSCURATO:PERSONA]”.

10. Il motivo di ricorso non si confronta con questa ratio decidendidella sentenza d’appello in quanto richiama la produzione (della richiesta alla Questura) eseguita dall’[OSCURATO:PERSONA] in primo grado ma non considera che tale documentazione non era stata riprodotta da nessuna delle parti nel giudizio di appello e che pertanto la Corte di merito non ha potuto fondare su di essa la decisione.

11. Per tale ragione, il ricorso risulta inammissibile.

12. La regolazione delle spese segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.

13. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiarainammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 2.650,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di Ric. 2022 n. 01363 sez.

ML -ud. 04-10-2022 -5- contributo unificato, pari a quello pre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1363-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] 80078750587, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - Ric. 2022 n. 01363 sez. ML -ud. 04-10-2022 -2- avverso la sentenza n. 136/2021 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] di SASSARI, depositata il 14/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La Corte d’appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, ha respinto l’appello di [OSCURATO:PERSONA], confermando la pronuncia di primo grado che, dichiarata la cessazione della materia del contendere, aveva compensato tra le parti le spese di lite. 2. La Corte territoriale ha premesso che la ricorrente ha agito in giudizio per ottenere la pensione o l’assegno sociale, la cui domanda era stata respinta in sede amministrativa; che l’[OSCURATO:PERSONA], costituitosi in primo grado, aveva allegato che il ritardo nel riconoscimento e nell’erogazione della prestazione era dipeso dalla necessità di attendere l’invio, da parte della Questura, della dichiarazione sul regolare soggiorno in Italia della ricorrente; ha ritenuto che l'appellante, onerata di dimostrare il possesso di tutti i requisiti previsti per il riconoscimento dell'assegno sociale, in particolare la sua permanenza in Italia per dieci anni non evincibile dal mero certificato storico di residenza, non avesse provato che la richiesta dell’[OSCURATO:PERSONA] alla Questura risalisse ad epoca successiva alla pendenza del giudizio; che correttamente il Tribunale avesse compensato le spese del giudizio posto che l'esistenza certa del requisito in questione risultava acquisita soltanto nel corso del giudizio. 3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. L'[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso Ric. 2022 n. 01363 sez. ML -ud. 04-10-2022 -3- 4. La proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; Considerato che: 5. Con l’unico motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e del principio della soccombenza virtuale. 6.Si afferma che la ricorrente, sebbene non obbligata, avesse allegato al ricorso introduttivo di primo grado l’attestazione rilasciata dalla Questura di Sassari; che la richiesta fatta dall’[OSCURATO:PERSONA] alla Questura, in conformità a quanto previsto dalla circolare n. 105 del 2008, era datata 4.6.2018 (richiesta allegata alla memoria di costituzione [OSCURATO:PERSONA] in primo grado) ed era successiva alla notifica del ricorso giudiziario del 30.5.2018, come si evince dalle PEC di notifica; che quindi l’Ente previdenziale ha verificato la sussistenza dei requisiti solo dopo il deposito del ricorso giudiziario; che il riconoscimento del diritto all’assegno sociale e la conseguente erogazione della prestazione sono avvenuti successivamente all’instaurazione del giudizio, per causa imputabile all’[OSCURATO:PERSONA]; che pertanto, in base al principio di soccombenza virtuale, da rilevare con riferimento alla fondatezza delle prospettazioni iniziali delle parti, le spese di lite dovevano essere addebitate all’Istituto. 7. Il ricorso non può trovare accoglimento. 8. La Corte d’appello ha giudicato corretta la statuizione di compensazione delle spese di lite ritenendo non provata la circostanza secondo cui l’[OSCURATO:PERSONA] avrebbe richiesto la documentazione alla Questura di Sassari solo dopo l’inizio del procedimento giudiziario. 9. La sentenza d’appello ha infatti dato atto che “dalla documentazione prodotta non risulta né la copia del passaporto dell'appellante né Ric. 2022 n. 01363 sez. ML -ud. 04-10-2022 -4- l'epoca della richiesta dell'[OSCURATO:PERSONA] alla Questura di Sassari: trattasi di documenti che l'appellante avrebbe dovuto riprodurre nel presente grado di giudizio attesa la mancata loro produzione in appello da parte dell'[OSCURATO:PERSONA]”. 10. Il motivo di ricorso non si confronta con questa ratio decidendidella sentenza d’appello in quanto richiama la produzione (della richiesta alla Questura) eseguita dall’[OSCURATO:PERSONA] in primo grado ma non considera che tale documentazione non era stata riprodotta da nessuna delle parti nel giudizio di appello e che pertanto la Corte di merito non ha potuto fondare su di essa la decisione. 11. Per tale ragione, il ricorso risulta inammissibile. 12. La regolazione delle spese segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo. 13. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiarainammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 2.650,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di Ric. 2022 n. 01363 sez. ML -ud. 04-10-2022 -5- contributo unificato, pari a quello pre
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