CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 aprile 2025
Cassazione n. 01228/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 3205-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio ed in qualità di legale rappresentante pro tempore della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentatoe difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 415/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 13/07/2020 R.G.N. 1577/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.3205/2021 Cron. Rep. Ud.12/11/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Catanzaro, con la sentenza pubblicata il 13 luglio 2020, ha confermato la pronuncia di primo grado nella parte in cui aveva respinto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di amministratore unico, avverso l’ordinanza con cui era stato loro ingiunto dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Cosenza il pagamento di euro 52.650,00, “a titolo di sanzioni amministrative per le violazioni di legge accertate con precedente verbale ispettivo conclusosi in data17/7/2012”, limitatamente alla posizione di 11 lavoratori che avevano svolto il servizio di “maschere” in occasione di un concerto. 2. In sintesi, la Corte ha valutato le dichiarazioni rese dai presunti lavoratori nell’immediatezza agli ispettori nel senso di essere stati contattati direttamente dall’amministratore della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., per svolgere attività di “servizio d’ordine” e controllo agli ingressi dell’evento; ha considerato che “essi erano tutti collocati agli ingressi dello stadio ed intenti alla sorveglianza degli stessi, dunque chiaramente inseriti nell’organizzazione dell’evento facente capo alla [OSCURATO:PERSONA] e con indosso identiche divise nere”; ha giudicato “notorio che un’attività del genere non può essere svolta in condizioni di, sia pur parziale, autonomia da parte di meri collaboratori, necessitando di una indispensabile direzione ed organizzazione di parte datoriale”. 3. Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso la soccombente società con tre motivi, notificato tramite pec in data 13 gennaio 2021; non ha svolto attività difensiva l’intimato Ministero del lavoro e delle politiche sociali – [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Cosenza. All’esito della camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], il Collegio, rilevato che il ricorso per Cassazione non risultava notificato all’Avvocatura Generale dello Stato, rinviava la causa a nuovo ruolo onerando parte ricorrente della notifica nel termine di 60 giorni. Il ricorrente ha ottemperato in data 12.3.2025 e l’amministrazione intimata ha resistito con controricorso depositato in data 17.4.2025 dall’Avvocatura Generale dello Stato. Fissata nuova adunanza camerale per il giorno 12.11.2025, all’esito il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso possono essere sintetizzati come di seguito: 1.1.il primo denuncia, ai sensi del n. 3 dell’art. 360 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 27 e 29 d. lgs. n. 276 del 2003, in relazione all’art. 2697 c.c., assumendo che la sentenza impugnata avrebbe “d’ufficio accertato la sussistenza” di una interposizione illecita sulla base di “argomenti” del tutto irrilevanti ed erronei; 1.2. il secondo motivo denuncia: “omessa ammissione della prova contraria articolata dalla società ricorrente sulle circostanze elative alla pretesa interposizione illecita accertata d’ufficio (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.)”; 1.3. il terzo motivo lamenta, ancora ai sensi del n. 3 dell’art.360 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 c.c. e dell’art. 2697 c.c., criticando la Corte territoriale per aver considerato come “notorio” che l’attività lavorativa in controversia “non possa che essere […] sempre diretta ed organizzata”, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità che reputa come ogni attività umana possa essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di lavoro autonomo; 1.4.il quarto motivo denuncia: “violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 414 e 437 c.p.c., per avere la Corte di Appello di Catanzaro omesso di pronunciarsi su motivo di appello relativo al mancato esame da parte del Tribunale della difesa relativa all’applicazione dell’art. 8 della legge n. 689/1981 e sulla relativa domanda di primo grado (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.)”. 2. Il ricorso è fondato nei sensi definiti dalla motivazione che segue. 2.1. Il primo e secondo motivo non possono trovare accoglimento in quanto contestano un preteso accertamento di una interposizione fittizia di manodopera che non è contenuto nella sentenza gravata, la quale si è limitata a ritenere sussistenti dei rapporti di lavoro subordinato. 2.2.Il terzo motivo è, invece, fondato. La Corte territoriale – come ricordato nello storico della lite - utilizza impropriamente la nozione di “notorio” per fondare il convincimento circa il ricorrere di tutti gli elementi necessari per ritenere provati i rapporti di lavoro subordinato in controversia. Invero, il ricorso alle nozioni di comune esperienza (fattonotorio), comportando una deroga al principio dispositivo e al contraddittorio, va inteso in senso rigoroso, cioè come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile, non potendo conseguentemente rientrare in tale nozione gli elementi valutativi implicanti particolari cognizioni, né le nozioni ricadenti nella scienza privata del giudice (in termini, tra le altre, Cass. n. 36309 del 2022). Invece, la Corte territoriale afferma, nella sostanza, essere “notorio” che l’attività contestata sia necessariamente eterodiretta, senza neanche confrontarsi con il risalente insegnamento di legittimità secondo cui, all’opposto, la subordinazione va provata e non può essere desunta dalla tipologia di attività espletata. Si rammenta che, secondo Cass. n. 7171 del 2003: “Ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo, a seconda delle modalità del suo svolgimento. L'elemento tipico che contraddistingue il primo dei suddetti tipi di rapporto è costituito dalla subordinazione, intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro con assoggettamento alle direttive da questo impartite circa le modalità di esecuzione dell'attività lavorativa , altri elementi - come l'osservanza di un orario, l'assenza di rischio economico, la forma della retribuzione e la stessa collaborazione -possono avere, invece, valore indicativo ma mai determinante”. 2.3. L’accoglimento del terzo motivo co mporta l ’assorbimento del quarto che concerne una domanda formulata in via subordinata dalla società. 3. Pertanto, il terzo motivo di ricorso va accolto, con assorbimento del quarto mezzo e rigetto delle altre censure; la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo, che provvederà a nuovo esame della controversia, uniformandosi a quanto statuito e liquidando le spese della presente fase. P.Q.M La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiara assorbito il quarto e rigetta gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte