CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 marzo 2026
Cassazione n. 07551/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 20629/2020 R.G. proposto da[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa per legge dall'Avvocaturadello Stato.– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA].-controricorrente -Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 2700-2020/2014,pronunciata il 14/5/2020 e depositata il 6/6/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del11/2/2026 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che:1. Con atto di citazione notificato il 01/02/2011, la [OSCURATO:PERSONA] l’Étude de la [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizioNumero registro generale 20629/2020Numero sezionale 323/2026Numero di raccolta generale 7551/2026Data pubblicazione 29/03/2026l’Agenzia del Demanio, nonché la filiale Toscana e Umbria della predetta,perché venisse dichiarato che la somma di euro 258.228,45 era gravatada legato in suo favore in forza del testamento olografo di [OSCURATO:PERSONA]Annae perché la convenuta venisse condannata a corrisponderle la medesimasomma o altra che fosse risultata nei limiti di capienza di quantopervenuto in successione all'Agenzia del Demanio ai sensi dell’art. 586,secondo comma, c.c.Costituitasi in giudizio, l’Agenzia del Demanio eccepì, in via preliminare,che l'unico soggetto legittimato passivamente sarebbe stato il Ministerodell'Economia e delle Finanze e che, nel merito, non era tenuta alpagamento dei legati oltre il valore dei beni acquistati ai sensi dell’art. 586c.c.Si costituì in giudizio anche la filiale Umbria e Toscana dell’Agenzia delDemanio, che aderì alle difese dell’Agenzia del Demanio.Il Tribunale di Roma, concesso termine all'attrice per l'integrazione delcontraddittorio nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze,accolse la domanda attorea, con sentenza n. 4739/14, pubblicata il03/04/2014, con la quale condannò l’Agenzia del Demanio e il Ministerodell'Economia e delle Finanze a versare all'attrice la somma richiesta e arifonderle le spese legali, che compensò, invece, nei confronti della FilialeUmbria e Toscana dell'Agenzia del Demanio, in quanto, seppur evocata ingiudizio, non era stata proposta alcuna domanda verso quest'ultima.Il giudizio di gravame, instaurato dall'Agenzia del Demanio - [OSCURATO:PERSONA] con atto di citazione notificato il 15/04/2014, col quale eccepì ilproprio difetto di legittimazione passiva e la prescrizione del credito, siconcluse, nella resistenza della [OSCURATO:PERSONA] pour l’Étude de laSclèrose [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 2700/2020,pubblicata il 06/06/2020, con la quale la Corte d'Appello di Roma dichiaròl'inammissibilità dell'appello, sostenendo che il soggetto pubblicoimpugnante non potesse che essere il destinatario della sentenzaNumero registro generale 20629/2020Numero sezionale 323/2026Numero di raccolta generale 7551/2026Data pubblicazione 29/03/2026medesima e che la Direzione periferica dell’Agenzia del Demanio nonpotesse agire autonomamente in rappresentanza dell’Agenzia medesimain assenza di una norma speciale che la abilitasse, sicché la stessadifettava di legittimazione passiva alla proposizione in autonomiadell’appello.2. Avverso la predetta sentenza, l’Agenzia del Demanio propone ricorsoper cassazione affidato a quattro motivi. Si difende con controricorso laConsiderato che:1. Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la nullità della sentenza, inrelazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per avere i giudici dimerito affermato che il legale rappresentante della Direzione perifericadell’Agenzia delle Entrate non potesse proporre appello autonomamenteavverso una sentenza che aveva riconosciuto la legittimazione passivadell’Agenzia del Demanio unitariamente intesa e condannato la stessaall’adempimento del legato, senza considerare che, ferma restando la nonconfigurabilità della legittimazione ad agire delle sedi periferichedell’Agenzia del Demanio, l’appello era stato proposto dalla sede generaledi via Barberini, n. 38, in Roma, come avvalorato dalla riconducibilità allastessa del codice fiscale indicato nell’atto d’appello iscritto al ruolo, sicchéil richiamo alla sede periferica costituiva un mero errore materiale.Il motivo è fondato.Va innanzitutto premesso che il dedotto errore sull’intestazione dell’attod’appello non possa considerarsi vizio revocatorio ai sensi dell’art. 395, n.4, c.p.c., e che pertanto non possa configurarsi l’inammissibilità delricorso (tra le tante Cass., Sez. 5, n. 24528 del 2019), atteso che laquestione del difetto di legittimazione attiva dell’appellante è statasollevata dall’appellata in sede di gravame ed era stata oggetto didisamina da parte dei giudici di merito.Numero registro generale 20629/2020Numero sezionale 323/2026Numero di raccolta generale 7551/2026Data pubblicazione 29/03/2026Ciò detto, si osserva che questa Corte ha già avuto modo di affermare che"qualora il soggetto, che ha proposto l'impugnazione sia apparentementediverso da quello costituito in primo grado, ma debba escludersil'inesistenza dell'atto di impugnazione per difetto di valida procura,essendo il difensore legittimato a rappresentare entrambi i soggetti, ilgiudice del merito, al fine di decidere circa la validità dell'impugnazione,non può omettere di valutare gli elementi che rendono riconoscibilel'eventuale errore materiale nella stesura dell'atto, né può ritenersi lanullità dell'impugnazione per difetto di requisiti formali indispensabili alraggiungimento dello scopo quando quest'ultimo sia da considerareconseguito per l'intervenuta costituzione della parte appellata (vedi Cass.,Sez. 3, sentenza n. 2144 del 2001; anche Cass., Sez. L, sentenza n.11449 del 1995), affermando che la Corte di merito avrebbe dovutosvolgere proprio siffatta indagine e accertare se si versasse in ipotesi diincertezza assoluta sull'individuazione del soggetto (di uno dei soggetti)che aveva proposto l'impugnazione o di mero errore materialericonoscibile dal complesso degli atti processuali dalla controparte, equindi irrilevante ai fini della validità dell'impugnazione, posto cheall'Avvocatura dello Stato comporta la rappresentanza in giudizio anchedel Ministero delle Finanze.Siffatto principio è stato affermato anche in relazione al ricorso percassazione, allorché si è detto che, in tal caso, l’erronea indicazione dellaparte ricorrente nell'epigrafe del ricorso ne determina l'inammissibilitàsoltanto se comporti incertezza assoluta sulla sua identità e non anchequando essa sia individuabile in maniera non equivoca attraverso altreindicazioni, pur non risultanti dalla parte dell'atto destinata a contenerle(Cass., Sez. 3, sentenza n. 21786 del 2015), come nel caso in cuil'effettiva identità del suo autore risulti dall'intestazione della sentenzaimpugnata (Cass., Sez. 1, ordinanza n. 16861 del 2018; Cass., Sez. 3,sentenza n. 14662 del 2015).Numero registro generale 20629/2020Numero sezionale 323/2026Numero di raccolta generale 7551/2026Data pubblicazione 29/03/2026Nella specie, la Corte d’Appello, davanti alla diversità dell’amministrazioneimpugnante rispetto a quella costituita in primo grado, ha omesso divalutare gli elementi che avrebbero potuto rendere riconoscibilel'eventuale errore materiale nella stesura dell'atto di impugnazione, inquanto hanno affidato il giudizio negativo sul punto alla laconicamotivazione secondo cui «salvo solo l’evidenza di un errore materiale nellaformulazione dell’atto d’appello che, tuttavia, nella specie non è datoravvisare», la quale, proprio perché priva di alcuna specificazione si ètradotta in una non motivazione, senza che possa ravvisarsil’inammissibilità della censura, sollevata dalla controricorrente, siccome dicarattere puramente meritale, non essendovi stata un adeguatoapprofondimento della questione.2. Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta la violazione o falsaapplicazione dell’art. 4 legge 25 marzo 1958, n. 260, in combinatodisposto con l’art. 5, comma 4, lett. a), dello Statuto dell'Agenzia delDemanio, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché igiudici di merito, nell’interpretare l’art. 4 della legge n. 260 del 1958,avevano affermato che l’esigenza di eliminare o comunque mitigare leconseguenze dell’erronea individuazione dell’amministrazione competenteda parte del privato intanto si poneva, in quanto alla stessa siricollegavano, sul piano processuale, degli effetti gravi e insanabiliassolutamente ingiustificabili, attese le difficoltà che lo stesso incontrava,e che la situazione in esame era del tutto diversa, posto chel’impugnazione della sentenza poteva essere fatta dalla solaamministrazione destinataria delle statuizioni nella stessa contenute,senza considerare che le Sezioni Unite di questa Corte avevano estesol’ambito applicativo dell’art. 4 della legge n. 260 del 1958 ai casi dierronea indicazione dell’organo legittimato e non solo di identificazionedella persona fisica titolare dell’organo, intendendosi per “persona”l’articolazione dell’organizzazione statale fornita di legittimazione, comeNumero registro generale 20629/2020Numero sezionale 323/2026Numero di raccolta generale 7551/2026Data pubblicazione 29/03/2026arguibile dalla ratio della norma e dai vincoli interpretativi dettati daldiritto comunitario e dai principi costituzionali, e che detto principio valevaanche a tutela dell’Amministrazione in giudizio. Inoltre, l’interessegiuridico sostanziale dedotto in giudizio andava riconosciuto all’Agenzia delDemanio sede centrale, mentre era erroneo il riferimento alla sedeterritoriale.3. Col terzo motivo di ricorso, si lamenta la nullità della sentenza, inrelazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché i giudici di meritoavevano errato nel dichiarare l’inammissibilità dell’appello, in quanto, seavessero tenuto conto dell’identità del codice fiscale e se avesserovalutato non soltanto il tenore letterale dell’atto, ma anche la natura dellevicende rappresentate dalla parte, le precisazioni fornite in corso digiudizio e il provvedimento concreto richiesto, avrebbero potuto avvedersidell’errore materiale contenuto nel richiamo all’articolazione territorialedell’Agenzia del Demanio. Tra l’altro, l’errore sulle generalità del ricorrentenon avrebbe potuto comportare la nullità dell’atto, stante la possibilità diidentificare il reale destinatario, come nella specie, e il principio, sancitodall’art. 156 c.p.c., della strumentalità delle forme e del raggiungimentodello scopo, oltreché della conservazione degli atti processuali.4. Col quarto motivo di ricorso, si lamenta, infine, il diniego di giustizia (onegazione di giurisdizione) da parte del giudice d'appello, in relazioneall'art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c., per avere i giudici di meritoaffermato che, in assenza di una norma speciale che abilitasse la direzioneperiferica dell'Agenzia del Demanio ad agire autonomamente inrappresentanza dell'Agenzia medesima, quest'ultima non avrebbe potutoritenersi legittimata a proporre appello autonomamente avverso lasentenza impugnata, nella quale era stata riconosciuta legittimata passival'Agenzia del Demanio unitariamente intesa, con condanna della stessaall'adempimento del legato. Secondo la ricorrente, la Corte d’Appello,omettendo di esaminare il merito della questione, aveva sostanzialmenteNumero registro generale 20629/2020Numero sezionale 323/2026Numero di raccolta generale 7551/2026Data pubblicazione 29/03/2026denegato giustizia anche nel rispetto dell’art. 111 Cost., a norma del qualesi parlava di giusto processo con riguardo non soltanto alla durata, ma allaqualità della decisione.Il secondo, terzo e quarto motivo restano assorbiti dall’accoglimento delprimo.In conclusione, il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata, conrinvio alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, anche per lespese del giudizio di legittimità.Accoglie il primo motivo di ricorso e, assorbiti gli altri, cassa la sentenzaimpugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione,anche per le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11/2/2026.Il PresidenteGiuseppe GrassoNumero registro generale 20629/2020Numero sezionale 323/2026Numero di raccolta generale 7551/2026Data pubblicazione 29/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta da: Oggetto:SUCCESSIONIGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] PresidenteUd.[OSCURATO:DATA_NASCITA] CCTiziana [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereDavide [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereValeria [OSCURATO:PERSONA].ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 20629/2020 R.G. proposto da[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa per legge dall'Avvocaturadello Stato.– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA].-controricorrente -Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 2700-2020/2014,pronunciata il 14/5/2020 e depositata il 6/6/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del11/2/2026 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che:1. Con atto di citazione notificato il 01/02/2011, la [OSCURATO:PERSONA] l’Étude de la [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizioNumero registro generale 20629/2020Numero sezionale 323/2026Numero di raccolta generale 7551/2026Data pubblicazione 29/03/2026l’Agenzia del Demanio, nonché la filiale Toscana e Umbria della predetta,perché venisse dichiarato che la somma di euro 258.228,45 era gravatada legato in suo favore in forza del testamento olografo di [OSCURATO:PERSONA]Annae perché la convenuta venisse condannata a corrisponderle la medesimasomma o altra che fosse risultata nei limiti di capienza di quantopervenuto in successione all'Agenzia del Demanio ai sensi dell’art. 586,secondo comma, c.c.Costituitasi in giudizio, l’Agenzia del Demanio eccepì, in via preliminare,che l'unico soggetto legittimato passivamente sarebbe stato il Ministerodell'Economia e delle Finanze e che, nel merito, non era tenuta alpagamento dei legati oltre il valore dei beni acquistati ai sensi dell’art. 586c.c.Si costituì in giudizio anche la filiale Umbria e Toscana dell’Agenzia delDemanio, che aderì alle difese dell’Agenzia del Demanio.Il Tribunale di Roma, concesso termine all'attrice per l'integrazione delcontraddittorio nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze,accolse la domanda attorea, con sentenza n. 4739/14, pubblicata il03/04/2014, con la quale condannò l’Agenzia del Demanio e il Ministerodell'Economia e delle Finanze a versare all'attrice la somma richiesta e arifonderle le spese legali, che compensò, invece, nei confronti della FilialeUmbria e Toscana dell'Agenzia del Demanio, in quanto, seppur evocata ingiudizio, non era stata proposta alcuna domanda verso quest'ultima.Il giudizio di gravame, instaurato dall'Agenzia del Demanio - [OSCURATO:PERSONA] con atto di citazione notificato il 15/04/2014, col quale eccepì ilproprio difetto di legittimazione passiva e la prescrizione del credito, siconcluse, nella resistenza della [OSCURATO:PERSONA] pour l’Étude de laSclèrose [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 2700/2020,pubblicata il 06/06/2020, con la quale la Corte d'Appello di Roma dichiaròl'inammissibilità dell'appello, sostenendo che il soggetto pubblicoimpugnante non potesse che essere il destinatario della sentenzaNumero registro generale 20629/2020Numero sezionale 323/2026Numero di raccolta generale 7551/2026Data pubblicazione 29/03/2026medesima e che la Direzione periferica dell’Agenzia del Demanio nonpotesse agire autonomamente in rappresentanza dell’Agenzia medesimain assenza di una norma speciale che la abilitasse, sicché la stessadifettava di legittimazione passiva alla proposizione in autonomiadell’appello.2. Avverso la predetta sentenza, l’Agenzia del Demanio propone ricorsoper cassazione affidato a quattro motivi. Si difende con controricorso laConsiderato che:1. Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la nullità della sentenza, inrelazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per avere i giudici dimerito affermato che il legale rappresentante della Direzione perifericadell’Agenzia delle Entrate non potesse proporre appello autonomamenteavverso una sentenza che aveva riconosciuto la legittimazione passivadell’Agenzia del Demanio unitariamente intesa e condannato la stessaall’adempimento del legato, senza considerare che, ferma restando la nonconfigurabilità della legittimazione ad agire delle sedi periferichedell’Agenzia del Demanio, l’appello era stato proposto dalla sede generaledi via Barberini, n. 38, in Roma, come avvalorato dalla riconducibilità allastessa del codice fiscale indicato nell’atto d’appello iscritto al ruolo, sicchéil richiamo alla sede periferica costituiva un mero errore materiale.Il motivo è fondato.Va innanzitutto premesso che il dedotto errore sull’intestazione dell’attod’appello non possa considerarsi vizio revocatorio ai sensi dell’art. 395, n.4, c.p.c., e che pertanto non possa configurarsi l’inammissibilità delricorso (tra le tante Cass., Sez. 5, n. 24528 del 2019), atteso che laquestione del difetto di legittimazione attiva dell’appellante è statasollevata dall’appellata in sede di gravame ed era stata oggetto didisamina da parte dei giudici di merito.Numero registro generale 20629/2020Numero sezionale 323/2026Numero di raccolta generale 7551/2026Data pubblicazione 29/03/2026Ciò detto, si osserva che questa Corte ha già avuto modo di affermare che"qualora il soggetto, che ha proposto l'impugnazione sia apparentementediverso da quello costituito in primo grado, ma debba escludersil'inesistenza dell'atto di impugnazione per difetto di valida procura,essendo il difensore legittimato a rappresentare entrambi i soggetti, ilgiudice del merito, al fine di decidere circa la validità dell'impugnazione,non può omettere di valutare gli elementi che rendono riconoscibilel'eventuale errore materiale nella stesura dell'atto, né può ritenersi lanullità dell'impugnazione per difetto di requisiti formali indispensabili alraggiungimento dello scopo quando quest'ultimo sia da considerareconseguito per l'intervenuta costituzione della parte appellata (vedi Cass.,Sez. 3, sentenza n. 2144 del 2001; anche Cass., Sez. L, sentenza n.11449 del 1995), affermando che la Corte di merito avrebbe dovutosvolgere proprio siffatta indagine e accertare se si versasse in ipotesi diincertezza assoluta sull'individuazione del soggetto (di uno dei soggetti)che aveva proposto l'impugnazione o di mero errore materialericonoscibile dal complesso degli atti processuali dalla controparte, equindi irrilevante ai fini della validità dell'impugnazione, posto cheall'Avvocatura dello Stato comporta la rappresentanza in giudizio anchedel Ministero delle Finanze.Siffatto principio è stato affermato anche in relazione al ricorso percassazione, allorché si è detto che, in tal caso, l’erronea indicazione dellaparte ricorrente nell'epigrafe del ricorso ne determina l'inammissibilitàsoltanto se comporti incertezza assoluta sulla sua identità e non anchequando essa sia individuabile in maniera non equivoca attraverso altreindicazioni, pur non risultanti dalla parte dell'atto destinata a contenerle(Cass., Sez. 3, sentenza n. 21786 del 2015), come nel caso in cuil'effettiva identità del suo autore risulti dall'intestazione della sentenzaimpugnata (Cass., Sez. 1, ordinanza n. 16861 del 2018; Cass., Sez. 3,sentenza n. 14662 del 2015).Numero registro generale 20629/2020Numero sezionale 323/2026Numero di raccolta generale 7551/2026Data pubblicazione 29/03/2026Nella specie, la Corte d’Appello, davanti alla diversità dell’amministrazioneimpugnante rispetto a quella costituita in primo grado, ha omesso divalutare gli elementi che avrebbero potuto rendere riconoscibilel'eventuale errore materiale nella stesura dell'atto di impugnazione, inquanto hanno affidato il giudizio negativo sul punto alla laconicamotivazione secondo cui «salvo solo l’evidenza di un errore materiale nellaformulazione dell’atto d’appello che, tuttavia, nella specie non è datoravvisare», la quale, proprio perché priva di alcuna specificazione si ètradotta in una non motivazione, senza che possa ravvisarsil’inammissibilità della censura, sollevata dalla controricorrente, siccome dicarattere puramente meritale, non essendovi stata un adeguatoapprofondimento della questione.2. Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta la violazione o falsaapplicazione dell’art. 4 legge 25 marzo 1958, n. 260, in combinatodisposto con l’art. 5, comma 4, lett. a), dello Statuto dell'Agenzia delDemanio, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché igiudici di merito, nell’interpretare l’art. 4 della legge n. 260 del 1958,avevano affermato che l’esigenza di eliminare o comunque mitigare leconseguenze dell’erronea individuazione dell’amministrazione competenteda parte del privato intanto si poneva, in quanto alla stessa siricollegavano, sul piano processuale, degli effetti gravi e insanabiliassolutamente ingiustificabili, attese le difficoltà che lo stesso incontrava,e che la situazione in esame era del tutto diversa, posto chel’impugnazione della sentenza poteva essere fatta dalla solaamministrazione destinataria delle statuizioni nella stessa contenute,senza considerare che le Sezioni Unite di questa Corte avevano estesol’ambito applicativo dell’art. 4 della legge n. 260 del 1958 ai casi dierronea indicazione dell’organo legittimato e non solo di identificazionedella persona fisica titolare dell’organo, intendendosi per “persona”l’articolazione dell’organizzazione statale fornita di legittimazione, comeNumero registro generale 20629/2020Numero sezionale 323/2026Numero di raccolta generale 7551/2026Data pubblicazione 29/03/2026arguibile dalla ratio della norma e dai vincoli interpretativi dettati daldiritto comunitario e dai principi costituzionali, e che detto principio valevaanche a tutela dell’Amministrazione in giudizio. Inoltre, l’interessegiuridico sostanziale dedotto in giudizio andava riconosciuto all’Agenzia delDemanio sede centrale, mentre era erroneo il riferimento alla sedeterritoriale.3. Col terzo motivo di ricorso, si lamenta la nullità della sentenza, inrelazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché i giudici di meritoavevano errato nel dichiarare l’inammissibilità dell’appello, in quanto, seavessero tenuto conto dell’identità del codice fiscale e se avesserovalutato non soltanto il tenore letterale dell’atto, ma anche la natura dellevicende rappresentate dalla parte, le precisazioni fornite in corso digiudizio e il provvedimento concreto richiesto, avrebbero potuto avvedersidell’errore materiale contenuto nel richiamo all’articolazione territorialedell’Agenzia del Demanio. Tra l’altro, l’errore sulle generalità del ricorrentenon avrebbe potuto comportare la nullità dell’atto, stante la possibilità diidentificare il reale destinatario, come nella specie, e il principio, sancitodall’art. 156 c.p.c., della strumentalità delle forme e del raggiungimentodello scopo, oltreché della conservazione degli atti processuali.4. Col quarto motivo di ricorso, si lamenta, infine, il diniego di giustizia (onegazione di giurisdizione) da parte del giudice d'appello, in relazioneall'art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c., per avere i giudici di meritoaffermato che, in assenza di una norma speciale che abilitasse la direzioneperiferica dell'Agenzia del Demanio ad agire autonomamente inrappresentanza dell'Agenzia medesima, quest'ultima non avrebbe potutoritenersi legittimata a proporre appello autonomamente avverso lasentenza impugnata, nella quale era stata riconosciuta legittimata passival'Agenzia del Demanio unitariamente intesa, con condanna della stessaall'adempimento del legato. Secondo la ricorrente, la Corte d’Appello,omettendo di esaminare il merito della questione, aveva sostanzialmenteNumero registro generale 20629/2020Numero sezionale 323/2026Numero di raccolta generale 7551/2026Data pubblicazione 29/03/2026denegato giustizia anche nel rispetto dell’art. 111 Cost., a norma del qualesi parlava di giusto processo con riguardo non soltanto alla durata, ma allaqualità della decisione.Il secondo, terzo e quarto motivo restano assorbiti dall’accoglimento delprimo.In conclusione, il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata, conrinvio alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, anche per lespese del giudizio di legittimità.Accoglie il primo motivo di ricorso e, assorbiti gli altri, cassa la sentenzaimpugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione,anche per le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11/2/2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso