CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 maggio 2024
Cassazione n. 46793/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] con il provvedimento del 14/05/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede alla Corte di dichiarare la competenza del Gup di Trieste; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di ROMA, in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il quale conclude chiedendo dichiararsi l'insussistenza del conflitto e, in subordine, la competenza del Gup di Trieste; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di BOLOGNA, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede dichiararsi la competenza del Gup di Trieste; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 24 gennaio 2024 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trieste ha dichiarato la propria incompetenza per territorio, in favore dell'autorità giudiziaria di Bologna, in relazione agli addebiti mossi, ai sensi degli artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nei confronti di trentacinque imputati, tutti di origine nigeriana, accusati di aver fatto parte, a vario titolo, di un'associazione finalizzata al narcotraffico, dedita all'importazione ed alla distribuzione di grosse partite di sostanza stupefacente. Ha, in proposito, ritenuto — sulla premessa della connessione, ai sensi dell'art. 12, lett. a), cod. proc. pen., tra tutti i reati in contestazione e della conseguente applicabilità delle regole consacrate all'art. 16 cod. proc. pen., che àncora la competenza a quello di maggiore gravità — che la consumazione del più grave delitto associativo è avvenuta in Emilia-Romagna. Ha, a tal fine, sottolineato che in detta regione vivevano ed operavano, al tempo dei fatti di causa, risalenti agli anni 2019, 2020 e 2021, sia i tre esponenti apicali del sodalizio che altri dieci componenti, due dei quali curavano l'attività, nevralgica per il conseguimento degli scopi associativi, di prelievo dei c.d. bodypackers (cioè di coloro che trasportavano la droga dopo averla ingerita) e di temporanea custodia, dopo l'evacuazione, dello stupefacente. Ha aggiunto che nella stessa direzione militano sia la prevalente introduzione delle sostanze trafficate attraverso l'aeroporto di Bologna, seguita dallo spostamento dei vettori nell'abitazione di due correi, sita in Ferrara, che la concentrazione in Ferrara, Bologna, Parma e [OSCURATO:PERSONA] dei luoghi in cui erano sottoscritti gli accordi illeciti e venivano impartite le direttive volte alla loro attuazione. [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare giuliano ha, altresì, ritenuto che l'individuazione del giudice competente non muta qualora si muova dal diverso postulato dell'impossibilità di accertare, con sufficiente precisione, il luogo di commissione del delitto associativo. Ha, infatti, rilevato che, in questo caso, deve aversi riguardo al luogo di consumazione del più grave tra i reati residui e, precisamente, a quello di importazione contestato al capo 3), cronologicamente anteriore rispetto a quelli di analoga gravità e commesso in Bologna. Ha, infine, rimarcato, per completezza, che, in relazione alle condotte di acquisto, la competenza territoriale spetta al giudice del luogo in cui si è realizzato l'accordo contrattuale tra acquirente e venditore di droga — non essendo necessaria, per il perfezionarsi del delitto, la materiale consegna della sostanza stupefacente — da identificarsi, in ossequio alle ordinarie regole in materia di compravendita, in quello in cui l'accettazione giunge a conoscenza del proponente; luogo che, nella fattispecie, corrisponde con l'Emilia-Romagna, regione in cui sono stati siglati gli accordi tra i capi del sodalizio, residenti in Italia, ed i fornitori esteri. 2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, ricevuti gli atti, ha chiesto al locale Giudice per le indagini preliminari di sollevare conflitto negativo di competenza in ragione della ritenuta consumazione del delitto associativo in [OSCURATO:PERSONA]. In proposito, ha osservato che «la struttura associativa, rivelata dalla indagine della D.D.A. di Trieste opera in prevalenza sul territorio della [OSCURATO:PERSONA], con particolare riferimento al territorio di Udine, mentre altri territori, emersi dall'attività investigativa, non sono da ritenersi decisivi ai fini della competenza, trattandosi di mere sedi di arrivo dall'estero della droga (es. per la presenza di un aeroporto, es. [OSCURATO:PERSONA] o es. [OSCURATO:PERSONA]): peraltro, il valico di [OSCURATO:PERSONA] si trova in provincia di Udine». Ha notato che, se «non vi è dubbio che altri indagati siano risultati operare in luoghi diversi dal [OSCURATO:PERSONA]», non può trascurarsi, per converso, che «in tali casi quel diverso territorio non può ritenersi quello di competenza della associazione criminale oggetto della presente indagine, perché nei casi in esame la droga era stata preventivamente ordinata e pagata dai "recettori friulani" e destinata alla piazza dell'udinese e comunque del [OSCURATO:PERSONA]» e concluso nel senso che nel territorio del [OSCURATO:PERSONA] si è verificato il radicamento del pactum sceleris e si è effettivamente manifestata e realizzata l'operatività della struttura. 3. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, preso atto della denuncia di conflitto presentata dal pubblico ministero, ha trasmesso gli atti alla Corte di cassazione, espressamente aderendo alla prospettazione dell'ufficio requirente, sull'ulteriore ed autonomo «rilievo del principio di diritto che vuole radicata la competenza nel luogo di manifestazione del sodalizio, che nel caso di specie appare compreso nel Distretto friulano, dove aveva luogo l'acquisizione (in virtù del c.d. principio consensualistico) e lo smercio del narcotico, indipendentemente dal luogo di acquisizione materiale». 4. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto, con memoria del 5 ottobre 2024, dichiararsi l'insussistenza del conflitto ovvero, in subordine, la competenza dell'autorità giudiziaria bolognese.[OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità del proposto conflitto di competenza, in quanto l'indubbia esistenza di una situazione di stasi processuale, derivata dal rifiuto, formalmente manifestato, di due giudici a conoscere dello stesso procedimento, non appare risolvibile senza l'intervento di questa Corte. Sul punto, occorre precisare, in replica a quanto dedotto dagli indagati [OSCURATO:PERSONA] ed Enabusi, che la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione è stata disposta dal Giudice per le indagini preliminari — ai sensi dell'art. 30, comma 2, cod. proc. pen. ed in conseguenza della denuncia formalmente operata dal pubblico ministero — in ragione della condivisione, da parte del giudice procedente, delle ragioni esposte dalla parte, cui ha aggiunto una propria autonoma ed ulteriore considerazione, sì da radicare il conflitto la cui soluzione è demandata al giudice di legittimità (nel senso della necessità che il giudice aderisca e faccia propria la denuncia della parte, cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 31660 del 01/07/2021, Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281760 - 01; Sez. 1, n. 4092 del 11/01/2012, Stingaciu, Rv. 254189 - 01; Sez. 1, n. 14006 del 22/02/2007, Sarcinelli, Rv. 236368 - 01). 2. Ciò premesso, ritiene il Collegio che la competenza debba essere attribuita al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna. L'art. 16, comma 1, cod. proc. pen. stabilisce che «La competenza per territorio per i procedimenti connessi rispetto ai quali più giudici sono ugualmente competenti per materia appartiene al giudice competente per il reato più grave e, in caso di pari gravità, al giudice competente per il primo reato». Nel caso di specie — pacifiche sia la connessione tra i reati ex artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, oggetto di addebito nei confronti degli indagati che la maggiore gravità di quello associativo — non appare possibile, allo stato, individuare con sufficiente precisione il luogo di costituzione ed operatività della compagine delinquenziale che, dedita all'importazione dalla Nigeria e dall'Olanda di consistenti partite di stupefacente, ne curava, successivamente all'ingresso nel territorio nazionale, sovente avvenuto per via aerea e garantito dalla disponibilità dei cc.dd. bodypackers, la distribuzione sul mercato del [OSCURATO:PERSONA] e, precipuamente, nell'area friulana. A fronte, invero, degli elementi valorizzati dal Giudice dell'udienza preliminare di Trieste, relativi al luogo di residenza dei vertici decisionali ed operativi del sodalizio e di molti associati, nonché alla collocazione in territorio emiliano dell'arrivo di numerose partite di droga e delle trattative finalizzate alla sottoscrizione degli accordi propedeutici all'attuazione delle transazioni, si pongono quelli che, invece, traggono spunto dalla destinazione finale delle sostanze commerciate, situata nell'area udinese, ove erano stabilmente residenti i soggetti incaricati di ricevere la droga e provvedere alla sua successiva distribuzione. 3. Posto, allora, che la concomitante sussistenza di indicazioni non omogenee preclude, anche in considerazione dello stadio del procedimento e dei limiti dell'intervento incidentale del giudice di legittimità, l'individuazione del luogo di commissione del delitto associativo, la competenza spetta al giudice del luogo nel quale risulta commesso, in via gradata, il reato successivamente più grave fra quelli residui (così, tra le tante, Sez. 1, n. 35861 del 19/06/2019, Tribunale di Palermo, Rv. 276812 - 01; Sez. 2, n. 3850 del 21/10/2016, Cassola, Rv. 269246 - 01). Nel caso in esame, dall'intestazione della sentenza con cui il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trieste ha dichiarato la propria incompetenza risulta che gli imputati sono chiamati a rispondere, oltre che di due vicende (contestate ai capi 1 e 2) afferenti a commercio di marijuana, di trentanove episodi qualificati ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ed aggravati dalla transnazionalità. Considerata, dunque, l'identica gravità di tutti i predetti reati, assoggettati ad un'unica cornice edittale, la competenza va attribuita, ai sensi dell'ultimo inciso dell'art. 16, comma 1, cod. proc. pen., sulla base del criterio di priorità temporale, che induce a rivolgere l'attenzione al delitto contestato al capo 3), la cui consumazione si arresta al 19 agosto 2019. Trattasi, stando all'imputazione, di una pluralità di importazioni di eroina e cocaina, nella misura di almeno un chilogrammo per volta, l'ultima delle quali ha visto due bodypackers giungere, per via aerea, a Bologna, dove sono stati prelevati da una complice che li ha condotti presso la sua abitazione per provvedere all'evacuazione, in vista del successivo invio della merce verso la finale destinazione friulana. Ora, il fatto oggetto di addebito è configurato attraverso il chiaro ed univoco riferimento a Bologna, quale luogo di ingresso in Italia dello stupefacente e di compimento delle operazioni dirette a che gli acquirenti ne conseguissero la materiale disponibilità, ovvero a comportamenti senz'altro idonei a comprovare la consumazione del reato, onde pertinente si palesa il richiamo al condiviso indirizzo ermeneutico secondo cui «In tema di importazione di sostanze stupefacenti, qualora il reato venga realizzato attraverso la consumazione di più condotte, alcune delle quali poste in essere all'estero, la competenza territoriale deve essere stabilita con riguardo al luogo in cui è stata compiuta la prima delle condotte commesse sul territorio nazionale» (Sez. 6, n. 46249 del 07/10/2016, Bologna, Rv. 268479 - 01; nello stesso senso, cfr. Sez. 6, n. 12405 del 18/01/2017, Castaldi, Rv. 269663 - 01). 4. Consegue ai precedenti rilievi l'attribuzione della competenza al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna cui, pertanto, vanno trasmessi i relativi atti, con le comunicazioni di cui all'art. 32, comma 2, cod. proc. pen.. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichia