CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 marzo 2022
Cassazione n. 12045/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Palermo 2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (TE) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Teramo avverso la sentenza del 21 marzo 2022 della Corte di Appello di L'Aquila udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette ai sensi dell'art. 23 bis legge n. 176/2020 le richieste del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, con ogni conseguente statuizione; lette ai sensi dell'art. 23 bis legge n. 176/2020 le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Fr [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 21 marzo 2022 la Corte di appello di L'Aquila, in parziale riforma di quella emessa il 5 febbraio 2021 dal Tribunale di Teramo, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 2 e 7 legge n. 895/1967 e 23 legge n. 110/1975, ed ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui all'art. 697 cod. pen. rideterminando la pena, per i residui reati predetti, in quella di due anni e quattro mesi di reclusione e 2.200 euro di multa. I due imputati sono stati ritenuti responsabili della detenzione, accertata il 04/12/2015, di due pistole clandestine e di quattro canne ad anima liscia, qualificate come parti di armi comuni da sparo, rinvenute all'interno di una mansarda locata ai medesimi dal proprietario, tale Brecciarolla. Le armi e le munizioni (per le quali era contestato l'art. 697 cod.pen.) furono scoperte perché il Brecciarolla, allarmato dall'andirivieni dei due imputati in compagnia di soggetti di etnia rom, aveva controllato la mansarda, che i due stavano già utilizzando, ed aveva scoperto una borsa contenente due pistole e varie munizioni, oltre ad alcune piantine di marijuana, ed aveva subito denunciato il tutto ai Carabinieri. I Carabinieri scoprirono così la piccola piantagione e la borsa, che, oltre alle pistole e le munizioni, conteneva anche le canne ad anima liscia; il consulente del pubblico ministero accertò la funzionalità di tutte le armi e delle parti di esse e la loro clandestinità. Il Tribunale ha anche ritenuto che parte delle munizioni fossero "da guerra" e sanzionate perciò dagli artt. 2 e 7 legge n. 895/1967. Il Tribunale ha respinto la tesi difensiva dell'appartenenza di tali armi al Brecciarolla, avanzata da entrambi gli imputati, ritenendola sia scarsamente attendibile, sia contraddetta dal fatto che nel telefono della [OSCURATO:PERSONA] sono stati trovati delle foto e dei video che immortalano i due imputati in posa con delle pistole, nonché contraddetta dalla testimonianza resa nel processo contro il Brecciarolla (che fu assolto in un separato giudizio con rito abbreviato) dalla sorella della [OSCURATO:PERSONA] circa l'avere visto, sul profilo facebook di quest'ultima, lei e il [OSCURATO:PERSONA] che maneggiavano armi, e di avere visto in mano al [OSCURATO:PERSONA] una pistola che questi diceva di avere preso con sé, uscendo dalla mansarda in questione, per difesa personale atteso che lavorava come vigilante notturno presso un distributore. Inoltre la [OSCURATO:PERSONA], interrogata in sede di indagini preliminari, non aveva detto che le pistole appartenevano al Brecciarolla ma aveva ammesso di averle impugnate insieme al [OSCURATO:PERSONA], e nel dibattimento non aveva spiegato in modo credibile né perché non avesse dichiarato allora la responsabilità del Brecciarolla né perché non avesse protestato con quest'ultimo per la presenza di quelle armi nella mansarda che le aveva locato. Quanto al trattamento sanzionatorio, il Tribunale ha negato le attenuanti generiche stante l'atteggiamento processuale e i precedenti penali degli imputati, e quella di cui all'art. 5 legge n. 895/1967 stante la clandestinità delle due pistole. La Corte di appello ha ribadito che la tesi difensiva dell'appartenenza delle armi al Brecciarolla non è credibile: secondo gli imputati egli, che possedeva altre armi registrate e sparava al poligono, avrebbe denunciato la presenza di pistole nella mansarda per disfarsi di armi che deteneva illegalmente, ma secondo la Corte «sarebbe stato più semplice per lui disfarsi delle stesse in altro modo». Inoltre tale tesi è contraddetta dalle altre prove citate dal giudice di primo grado, essendo in particolare credibile la testimonianza resa dalla sorella della [OSCURATO:PERSONA] che, se anche avesse nutrito dell'astio contro il [OSCURATO:PERSONA] perché da tempo in contrasto con lui, come sostenuto dagli appellanti, non aveva motivo di mentire in danno della propria sorella. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo con il quale ha eccepito vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc pen., per essere questa manifestamente illogica per «grave travisamento della prova», nonché violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. 2.1 Gli elementi indiziari emersi a carico dell'imputata sarebbero stati oggetto di valutazione atomistica e parcellizzata, senza procedere, quindi, ad un'analisi globale e complessiva, per cui manca «una concomitanza di indizi gravi precisi e concordanti». In particolare si ribadisce che le affermazioni del Brecciarolla non sono credibili e che la sorella della [OSCURATO:PERSONA] non può essere ritenuta attendibile perché, essendo la ex- fidanzata del [OSCURATO:PERSONA], che all'epoca conviveva invece con l'imputata, era logico ipotizzare che tra le due sorelle vi fosse gelosia e conflitto, in quanto innamorate del medesimo uomo. Si sarebbe così pervenuti, scegliendo una delle possibili ricostruzioni alternative, ad una motivazione priva di rigore e frutto, invece, di una valutazione «emozionale». Ciò avrebbe comportato il vizio di violazione di legge sotto il profilo del difetto di motivazione e del criterio di valutazione del compendio indiziario secondo il canone del «ragionevole dubbio», per come interpretato dalla costante giurisprudenza di legittimità. Non vengono avanzate censure in tema di trattamento sanzionatorio.n 3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione anche [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due brevi motivi. 3.1. Con il primo motivo ha dedotto la nullità della sentenza per contraddittorietà, manifesta illogicità e insufficienza della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc pen. In particolare, la sentenza di appello avrebbe dovuto prendere in considerazione in termini maggiormente approfonditi la versione difensiva dell'imputato. Sotto tale profilo, non sarebbe stata accertata la responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio: secondo l'integrale contenuto di detto motivo di ricorso, «il possesso delle armi in capo al [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA] ... non è stato accertato oltre ogni ragionevole dubbio ma, invece, sulla base di elementi circostanziali, che non possono escludere con assoluta certezza il coinvolgimento di altri nel possesso delle stesse». 3.2 Con il secondo motivo è stato eccepito il vizio di violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc pen., in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, non essendosi la Corte di appello attenuta ai principi applicabili in punto di sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della riduzione della pena ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen. La Corte di appello le ha escluse con un generico richiamo all'assenza di ragioni idonee a giustificarne la concessione, non potendo escluderle «per via della mancanza di precedenti penali»: secondo il ricorrente, infatti, il [OSCURATO:PERSONA] è incensurato ed ha collaborato con le autorità nella fase delle indagini, elementi che avrebbero dovuto essere valorizzati. 4. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo la declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi per la loro genericità. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili perché entrambi generici, assertivi e reiterativi delle argomentazioni proposte nel giudizio di merito, che sono state esaminate con motivazione esaustiva e non manifestamente illogica.2. Il ricorso proposto dalla imputata [OSCURATO:PERSONA] è generico e assertivo, in quanto non fa alcuno specifico riferimento agli argomenti sui quali la Corte di appello ha fondato la sua decisione di conferma della sentenza di primo grado, e lamenta la inosservanza del principio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" senza indicare in quale punto o con quale valutazione esso sarebbe stato violato. Anche l'affermato travisamento della prova è solo enunciato in termini generici, senza fare riferimento ad alcuna delle prove esaminate dai giudici di merito e senza allegare al ricorso i verbali relativi alle dichiarazioni del Brecciarolla e della sorella della [OSCURATO:PERSONA], di cui è cointestata la credibilità, così violando il disposto di cui all'art. 165 disp. att. cod. proc.pen.. Si ricordi che, in tema di sindacato del vizio della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il compito del giudice di legittimità nell'apprezzamento delle fonti di prova non è di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma solo di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se ne abbiano fornito una corretta interpretazione, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. Unite n. 930 del 13/12/1995 dep. 1996, Clarke, Rv. 203428; Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 dep. 2000, Moro G, Rv. 215745; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 dep. 2004, Elia, Rv. 229369). Nel caso di specie la motivazione della Corte di appello è completa, non illogica ed esaustiva, avendo esaminato e valutato tutti gli elementi di prova acquisiti, e non è dunque suscettibile di rivalutazione da parte di questa Corte. 2.1 Quanto alla indicata violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., che non è stata neppure illustrata, deve applicarsi il principio stabilito dalla sentenza Sez. U., n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04), secondo cui «in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità». Peraltro questa parte dell'unico motivo di ricorso è totalmente generica, non avendo la ricorrente censurato in termini concreti l'erronea valutazione di qualcuna delle prove esaminate dai giudici di merito, come già evidenziato. 3. Anche il ricorso proposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] è del tutto generico e privo di riferimento alle valutazioni esposte dalla Corte di appello, limitandosi il ricorrente a sostenere che la tesi difensiva avrebbe dovuto essere analizzata in maniera più approfondita, senza indicare in quali punti la motivazione della sentenza impugnata sarebbe carente, e senza confrontarsi con le prove che sono state ritenute idonee a smentire la tesi stessa. Il primo motivo del ricorso è quindi inammissibile. 3.1 Il secondo motivo di ricorso è parimenti inammissibile. Il ricorrente lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche, ma tale motivo risulta nuovo, in quanto nell'atto di appello egli non aveva contestato il loro omesso riconoscimento da parte del giudice di primo grado. Infatti, benché il giudice di primo grado avesse negato la concessione delle attenuanti generiche per «l'assenza di qualsivoglia elemento suscettibile di positiva valutazione, ivi compreso l'atteggiamento processuale, dai precedenti penali gravanti su entrambi», il [OSCURATO:PERSONA] nell'ultimo motivo del suo atto di appello, relativo al trattamento sanzionatorio, ha lamentato solamente l'eccessiva onerosità della pena irrogata ed ha chiesto che «In ipotesi damnatoria, voglia il Collegio applicare il minimo della pena con concessione di ogni beneficio di legge». Non vi è stata, quindi, alcuna contestazione circa la mancata concessione delle attenuanti generiche, essendo i "benefici di legge" degli istituti ben diversi da queste, concedibili in base ad altri presupposti e ad altre valutazioni in quanto finalizzati ad agevolare la riabilitazione del condannato, e non a graduare l'entità della pena in base alla gravità del reato e alla capacità a delinquere del reo, valutate secondo i criteri stabiliti dall'art. 133 cod. proc. pen. Il motivo di ricorso in questione propone quindi una violazione di legge non dedotta con i motivi di appello, ed è perciò inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono entrambi i ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento ciascuno delle proprie spese processuali e, alla luce della sentenza Corte cost. n. 186 del 13 giugno 2000 e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.n P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al