CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 aprile 2026
Cassazione n. 16212/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e d'appello di Leccevisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento parziale conrinvio.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. La Corte d’appello di Lecce, con sentenza del 07/11/2025, haconfermato la sentenza del Tribunale di Brindisi del 20/06/2023 che hacondannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia per il delitto allostesso ascritto (artt. 648-bis, 99, comma quarto, cod. pen.).2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso percassazione, per mezzo del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA],articolando motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamentenecessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc.pen.2.1. Violazione di legge e vizio della motivazione perchémanifestamente illogica in relazione all’art. 648-bis cod. pen.; la Cortedi appello ha errato nel non riqualificare il fatto come furto, attesol’esito degli accertamenti effettuati a mezzo Gps che dimostravano chepoche ore dopo la attivazione il mezzo si trovava già presso laabitazione del ricorrente.2.2. Vizio della motivazione per omessa pronuncia su unpunto decisivo oggetto di memoria ex art. 121 cod. proc. pen.; la difesaha rilevato la totale pretermissione della istanza avanzata al fine digiungere alla applicazione di pene sostitutive con memoria del17/10/2025 (detenzione domiciliare sostitutiva).3. Il ricorso è solo parzialmente fondato per le ragioni cheseguono.4. Il primo motivo di ricorso non è consentito, in quantototalmente versato in fatto e reiterativo, in assenza di confronto con lamotivazione della Corte di appello, che nel richiamare in modo logicoed argomentato gli elementi emersi a carico del ricorrente hacorrettamente qualificato la condotta, in senso del tutto conforme algiudice di primo grado, ai sensi dell’art. 648-bis cod. pen. anche inconsiderazione degli accertamenti espletati e delle condizioni di fattoemergenti al momento del sopralluogo da parte del personaleoperante, in assenza di qualsiasi effettiva indicazione in senso contrarioo allegazione probatoria rilevante da parte del ricorrente (pag. 1quanto all’esito del sequestro, Sez. 2, n. 56391 del 23/11/2017,Quattrocchi, Rv. 271553-01; Sez. 2., n. 30842 del 03/04/2013,Giordano, Rv. 257059-01; Sez. 2, n. 22992 del 21/02/2013, Roma,Rv.256056-01).5. Il secondo motivo di ricorso è invece fondato. Dallaconsultazione degli atti, oltre che dalla puntuale allegazione della partericorrente, è emerso come con memoria del 17/10/2025 fosse stataformulata istanza per accedere alla applicazione di pene sostitutive. Sideve osservare come della memoria, tempestivamente depositata, edella istanza ivi contenuta non si dia atto nella decisione impugnata,sicché la motivazione risulta omessa. La decisione sul punto dovràdunque essere annullata con rinvio, affinché la Corte di appelloprovveda sulla istanza devoluta nell’ambito della propria pienadiscrezionalità.6. All’inammissibilità nel resto del ricorso conseguel’affermazione irrevocabile di responsabilità ai sensi dell’art. 624 cod.pro. pen. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alle pene sostitutive conrinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte diappello di Lecce.Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l'affermazionedi responsabilità.Così è deciso, 10/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]