CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 maggio 2022
Cassazione n. 21564/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che con la sentenza del 21 giugno 2021 la Corte d'appello di Perugia, in parziale riforma della sentenza emessa in primo grado, ha condannato l'imputato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 1032,00 di multa in relazione al reato a lui ascritto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 (per aver illecitamente detenuto a fine di spaccio sostanza stupefacente di tipo cocaina rinvenuta occultata nell'autovettura sulla quale viaggiava, oltre che presso la sua abitazione). Considerato che avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo di difensore lamentando, con unico motivo, la erronea applicazione di legge e il vizio di motivazione, poiché la Corte territoriale, escludendo la concessione delle circostanze attenuanti generiche, avrebbe mancato di rispettare i principi ai quali il giudicante si deve ispirare nell'irrogare la pena al condannato (in particolare, principi retributivo, special-preventivo e rieducativo), oltre che di adeguatamente motivare circa gli elementi che la hanno indotta a non concedere le circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis c.p. Ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, poiché affidato a motivo non consentito dalla legge in sede di legittimità; lo stesso, infatti, si presenta come generico e disancorato dal provvedimento impugnato, censurando la pronuncia del giudice di seconde cure in punto di trattamento sanzionatorio, pronuncia che invece sul punto risulta sorretta da una motivazione sufficiente e non manifestamente illogica; la Corte d'appello di Perugia, infatti, ha motivato circa la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, osservando come la medesima concessione non sia un diritto dell'imputato da riconoscere in caso di assenza di elementi negativi riguardanti la condotta da lui tenuta, bensì uno strumento discrezionale del giudice, il quale si deciderà nel senso della concessione delle medesime circostanze nel caso in cui ritenga ricorrere elementi positivi (aventi il carattere della decisività) suscettibili di favorevole apprezzamento; nel caso di specie, a fronte di elementi come la non modesta rilevanza del fatto di reato, o la esistenza di un precedente penale a carico dell'imputato (seppure risalente), la Corte territoriale ha ritenuto di non poter attribuire valore preminente ai fini della concessione delle circostanze ex art. 62-bis c.p. all'elemento costituito dalle ragioni di carattere economico che avrebbero spinto il prevenuto a delinquere (ragioni cui lo stesso aveva fatto riferimento nel suo interrogatorio); la motivazione della Corte territoriale non risulta, a differenza di quanto sembrerebbe emergere dal ricorso, carente o affetta da vizio di alcun tipo, risultando connotata da coerente logicità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non potendosi escludere che l'inammissibilità sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. sentenza 7 - 13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro di euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 maggio 2022 Il Consigliere este