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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 29866/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letteserrtite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale avanzata, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso il suddetto provvedimento propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

La difesa lamenta che l'affidamento in prova al servizio sociale è stato rigettato.

E ciò: - nonostante i reati di cui alla pena in espiazione (usura e tentata estorsione collegata all'usura) fossero risalenti ad otto anni prima e non fossero particolarmente gravi, come da pena modesta inflitta (anni due e mesi sei di reclusione); - nonostante il precedente penale valorizzato fosse per una rapina commessa nel 2001; - nonostante il parere favorevole del servizio sociale; - nonostante un regolare lavoro di Bul (rispetto al quale il Tribunale di sorveglianza avrebbe avanzato mere presunzioni); - nonostante l'assenza di un pericolo di recidiva, come da comportamento, improntato al rispetto delle leggi e comuni regole del vivere civile, tenuto da Bui tra la richiesta di concessione della misura alternativa e la decisione intervenuta ben tre anni dopo.

Il difensore insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti.

2. Ai fini della concessione di una misura alternativa alla detenzione non è sufficiente l'assenza di indicazioni negative, quali il mancato superamento dei limiti massimi, fissati per legge, della pena da scontare e l'assenza di reati ostativi, ma occorre che risultino elementi positivi, che consentano un giudizio prognostico favorevole della prova (quanto in particolare all'affidamento in prova) e di prevenzione del pericolo di recidiva.

Tali considerazioni, peraltro, devono essere inquadrate alla luce del più generale principio per il quale l'opportunità del trattamento alternativo non può prescindere, dall'esistenza di un serio processo, già avviato, di revisione critica del passato delinquenziale e di risocializzazione - che va motivatamente escluso attraverso il riferimento a dati fattuali obiettivamente certi - oltre che dalla concreta praticabilità del beneficio stesso, essendo ovvio che la facoltà di ammettere a tali misure presuppone la verifica dell'esistenza dei presupposti relativi all'emenda del soggetto e alle finalità rieducative.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, inoltre, il giudice, pur non potendo prescindere, nella valutazione dei presupposti per la concessione di una misura alternativa, dalla tipologia e gravità dei reati commessi, deve, però, avere soprattutto riguardo al comportamento e alla situazione del soggetto dopo i fatti per cui è stata inflitta la condanna in esecuzione, onde verificare concretamente se vi siano o meno i sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e condizioni che rendano possibile il reinserimento sociale attraverso la richiesta misura alternativa ( da ultime, vedi Sez. 1 n. 20469 del 23/04/2014, ricorrente [OSCURATO:PERSONA], e Sez. 1, n. 17021 del 09/01/15, ricorrente [OSCURATO:PERSONA]).

Lo svolgimento di attività lavorativa, pur rappresentando un mezzo di reinserimento sociale valutabile nel più generale giudizio sulla richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, non costituisce da solo, qualora mancante, condizione ostativa all'applicabilità di detta misura, trattandosi di parametro apprezzabile unitamente agli altri elementi sottoposti alla valutazione del giudice di merito (Sez. 1, n. 5076 del 21/09/1999, Jankovic, Rv. 214424; in senso conforme Sez. 1, n. 16541 del 10/12/2018 - dep. 16/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276185, che osserva che è illegittima l'ordinanza di rigetto della richiesta di affidamento in prova al servizio sociale che, pur in presenza di plurimi elementi positivi relativi al comportamento del richiedente, fondi il giudizio prognostico negativo in merito al suo reinserimento sociale esclusivamente sulla mancanza del programma trattamentale redatto dall'UEPE e annulla l'ordinanza di rigetto per vizio di motivazione nella quale non risultava chiarito se la mancanza del programma fosse da imputarsi alla ricorrente o all'impossibilità di reperire un'attività lavorativa o di volontariato).

E' stato anche affermato che l'art. 666, comma secondo, cod. proc. pen. - nel prevedere la possibilità di dichiarare "de plano" l'inammissibilità della richiesta, quando la stessa sia manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge - non è applicabile in tema di affidamento in prova al servizio sociale, nel caso in cui il richiedente non abbia allegato un'attività di lavoro, non rientrando tale elemento tra le condizioni richieste dalla legge per la concessione del beneficio in esame e dovendosi valutare la mancanza di un'occupazione stabile unitamente agli altri elementi riguardanti la personalità del richiedente (Sez. 1, n. 43390 del 22/09/2014, Zomorroud, Rv. 260723). 3.Nel caso in esame il provvedimento impugnato non ha fatto buon governo dei principi sopra indicati.

Invero, il Tribunale di sorveglianza si concentra sulla gravità dei reati di cui alla pena in espiazione (usura e tentata estorsione) commessi nel 2014, senza considerare che successivamente Bui non risulta avere commesso altri reati, e su un precedente penale per rapina risalente al 2001.

Esclude, nonostante l'ammissione dei fatti da parte del condannato, pur nel tentativo di ridimensionarne l'entità, il benché minimo avviamento di un percorso di revisione critica.

E, a fronte, comunque, di una documentata attività lavorativa di commercio online di autovetture ne evidenzia la scarsa Operatività (per avere il condannato emesso dal 2019 ad oggi solo tre fatture).

Ed esclude prospettive risocializzanti, pur dando atto anche della assunzione del suddetto dal marzo del 2022 da parte di una società che si occuperebbe di allestimenti e stand.

2. Si impongono, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo giudizio, rispettoso dei principi summenzionati, al Tribunale di sorveglianza di Brescia.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorvegl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letteserrtite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale avanzata, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso il suddetto provvedimento propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. La difesa lamenta che l'affidamento in prova al servizio sociale è stato rigettato. E ciò: - nonostante i reati di cui alla pena in espiazione (usura e tentata estorsione collegata all'usura) fossero risalenti ad otto anni prima e non fossero particolarmente gravi, come da pena modesta inflitta (anni due e mesi sei di reclusione); - nonostante il precedente penale valorizzato fosse per una rapina commessa nel 2001; - nonostante il parere favorevole del servizio sociale; - nonostante un regolare lavoro di Bul (rispetto al quale il Tribunale di sorveglianza avrebbe avanzato mere presunzioni); - nonostante l'assenza di un pericolo di recidiva, come da comportamento, improntato al rispetto delle leggi e comuni regole del vivere civile, tenuto da Bui tra la richiesta di concessione della misura alternativa e la decisione intervenuta ben tre anni dopo. Il difensore insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti. 2. Ai fini della concessione di una misura alternativa alla detenzione non è sufficiente l'assenza di indicazioni negative, quali il mancato superamento dei limiti massimi, fissati per legge, della pena da scontare e l'assenza di reati ostativi, ma occorre che risultino elementi positivi, che consentano un giudizio prognostico favorevole della prova (quanto in particolare all'affidamento in prova) e di prevenzione del pericolo di recidiva. Tali considerazioni, peraltro, devono essere inquadrate alla luce del più generale principio per il quale l'opportunità del trattamento alternativo non può prescindere, dall'esistenza di un serio processo, già avviato, di revisione critica del passato delinquenziale e di risocializzazione - che va motivatamente escluso attraverso il riferimento a dati fattuali obiettivamente certi - oltre che dalla concreta praticabilità del beneficio stesso, essendo ovvio che la facoltà di ammettere a tali misure presuppone la verifica dell'esistenza dei presupposti relativi all'emenda del soggetto e alle finalità rieducative. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, inoltre, il giudice, pur non potendo prescindere, nella valutazione dei presupposti per la concessione di una misura alternativa, dalla tipologia e gravità dei reati commessi, deve, però, avere soprattutto riguardo al comportamento e alla situazione del soggetto dopo i fatti per cui è stata inflitta la condanna in esecuzione, onde verificare concretamente se vi siano o meno i sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e condizioni che rendano possibile il reinserimento sociale attraverso la richiesta misura alternativa ( da ultime, vedi Sez. 1 n. 20469 del 23/04/2014, ricorrente [OSCURATO:PERSONA], e Sez. 1, n. 17021 del 09/01/15, ricorrente [OSCURATO:PERSONA]). Lo svolgimento di attività lavorativa, pur rappresentando un mezzo di reinserimento sociale valutabile nel più generale giudizio sulla richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, non costituisce da solo, qualora mancante, condizione ostativa all'applicabilità di detta misura, trattandosi di parametro apprezzabile unitamente agli altri elementi sottoposti alla valutazione del giudice di merito (Sez. 1, n. 5076 del 21/09/1999, Jankovic, Rv. 214424; in senso conforme Sez. 1, n. 16541 del 10/12/2018 - dep. 16/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276185, che osserva che è illegittima l'ordinanza di rigetto della richiesta di affidamento in prova al servizio sociale che, pur in presenza di plurimi elementi positivi relativi al comportamento del richiedente, fondi il giudizio prognostico negativo in merito al suo reinserimento sociale esclusivamente sulla mancanza del programma trattamentale redatto dall'UEPE e annulla l'ordinanza di rigetto per vizio di motivazione nella quale non risultava chiarito se la mancanza del programma fosse da imputarsi alla ricorrente o all'impossibilità di reperire un'attività lavorativa o di volontariato). E' stato anche affermato che l'art. 666, comma secondo, cod. proc. pen. - nel prevedere la possibilità di dichiarare "de plano" l'inammissibilità della richiesta, quando la stessa sia manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge - non è applicabile in tema di affidamento in prova al servizio sociale, nel caso in cui il richiedente non abbia allegato un'attività di lavoro, non rientrando tale elemento tra le condizioni richieste dalla legge per la concessione del beneficio in esame e dovendosi valutare la mancanza di un'occupazione stabile unitamente agli altri elementi riguardanti la personalità del richiedente (Sez. 1, n. 43390 del 22/09/2014, Zomorroud, Rv. 260723). 3.Nel caso in esame il provvedimento impugnato non ha fatto buon governo dei principi sopra indicati. Invero, il Tribunale di sorveglianza si concentra sulla gravità dei reati di cui alla pena in espiazione (usura e tentata estorsione) commessi nel 2014, senza considerare che successivamente Bui non risulta avere commesso altri reati, e su un precedente penale per rapina risalente al 2001. Esclude, nonostante l'ammissione dei fatti da parte del condannato, pur nel tentativo di ridimensionarne l'entità, il benché minimo avviamento di un percorso di revisione critica. E, a fronte, comunque, di una documentata attività lavorativa di commercio online di autovetture ne evidenzia la scarsa Operatività (per avere il condannato emesso dal 2019 ad oggi solo tre fatture). Ed esclude prospettive risocializzanti, pur dando atto anche della assunzione del suddetto dal marzo del 2022 da parte di una società che si occuperebbe di allestimenti e stand. 2. Si impongono, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo giudizio, rispettoso dei principi summenzionati, al Tribunale di sorveglianza di Brescia. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorvegl
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